Strumenti per la segnalazione di comportamenti scorretti nell uso dei SN.

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1 Collegio Ipasvi di Torino Strumenti per la segnalazione di comportamenti scorretti nell uso dei SN. Avv. Beatrice Rinaudo Facebook, uno spazio da condividere: quali responsabilità per un uso sicuro e consapevole Torino- 1 Dicembre 2016

2 CON L ESPRESSIONE SOCIAL MEDIA SI INDICANO TUTTE LE TECNOLOGIE CHE SI ADOTTANO PER CONDIVIDERE CONTENUTI TESTUALI, IMMAGINI, VIDEO E AUDIO.

3 La pubblicazione di un immagine o un dato che riguardi altri è ammessa solo con il consenso inequivocabile dell interessato (che, se minorenne, è sostituito da quello dei genitori). Il consenso viene dato, generalmente, in fase di registrazione alla piattaforma virtuale ed in quel momento si accetta anche la condizione secondo cui, quando tale materiale venga caricato o condiviso sul social network, esso venga dato in licenza a tutti e possa essere usato (in modo lecito) da chiunque possa accedervi.

4 Non è necessario chiedere il consenso nei casi seguenti: - se la persona è nota al pubblico; - se ricopre un ufficio pubblico; - se l immagine si riferisce ad avvenimenti o cerimonie di pubblico interesse che si sono svolte in pubblico; - se la pubblicazione dell immagine ha finalita scientifiche, culturali, didattiche o di giustizia e polizia.

5 Reato di trattamento illecito dei dati (Art. 167 D. Lgs. 196/2003) Ai sensi della c.d Legge sulla privacy (D. lgs. 196/2003) chi pubblica immagini altrui senza il consenso del titolare per trarne profitto per sé o per altri, o per recare un danno, risponde del reato di trattamento illecito dei dati e puo essere punito con la reclusione fino a tre anni

6 L'ingiuria prima e dopo la depenalizzazione Art. 594 c.p. «Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa fino ad euro 1.032, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.»

7 Il reato di ingiuria è stato abrogato dal d.lgs. 7/2016 La fattispecie penale è stata quindi sostituita da una sanzione pecuniaria civile, che può essere irrogata dal giudice civile solo all'interno di una causa di risarcimento per danni promossa dalla persona offesa. La sanzione va da 100 a euro nel caso di ingiuria semplice, mentre per l'ingiuria aggravata la sanzione va da 200 a euro.

8 Diffamazione (Art. 595) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2075 euro.

9 Collegio Ipasvi di Torino Facebook é definito in giurisprudenza spazio virtuale in cui si diffonde la manifestazione del pensiero del partecipante che entra in relazione con un numero potenzialmente indeterminato di altri partecipanti

10 DIFFAMAZIONE AGGRAVATA La diffamazione a mezzo social network integra l ipotesi aggravata di cui all art. 595 c. 3 c.p. (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), per cui la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l agente meritevole di un più severo trattamento penale (reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a euro 516).

11 Il reato di sostituzione di persona (Art. 494 c.p.) La creazione, sulle pagine dei social network, di un account fornendo false generalità personali potrebbe integrare il reato di sostituzione di persona di cui all art. 494 c.p. (punibile con la reclusione fino ad un anno).

12 Sostituzione di persona Art. 494 c.p. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo la propria all altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome [...] è punito, con la reclusione fino a un anno

13 RIMEDI PREVISTI PER GLI ILLECITI PENALI La denuncia, presentata da chiunque, è uno dei mezzi attraverso il quale il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria prendono conoscenza di un fatto costituente reato (artt. 331 e ss. c.p.p.). Ai privati è anche concessa la facoltà di presentare denuncia oralmente (art. 333 c.p.p.). Nel caso di denuncia, il procedimento si avvia d'ufficio, cioè senza che la persona offesa dal reato chieda personalmente la punizione dell autore del reato stesso.

14 RIMEDI PREVISTI PER GLI ILLECITI PENALI Per alcuni reati specifici, la legge richiede una ulteriore condizione (c.d. condizione di procedibilità) che consiste frequentemente nella cosiddetta querela. E la manifestazione di volontà della persona offesa che si proceda in ordine ad uno specifico reato e che venga punito l autore dello stesso (artt. 336 e ss. c.p.p.). Anche la querela può essere presentata oralmente (e in questo caso si redige un verbale per iscritto ad opera dell'autorità che la riceve), e può essere anche rimessa (cioè ritirata se già presentata), o rinunciata (se non è stata ancora presentata). La legge prevede inoltre che la querela debba essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi, salvo alcuni rari casi specifici in cui i termini sono più lunghi.

15 L autorita che si occupa della prevenzione e del contrasto della criminalita informatica è la Polizia Postale e delle Comunicazioni.

16 RESPONSABILITA AQUILIANA Art c.c. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

17 Gli illeciti disciplinari La responsabilità disciplinare è quella forma di responsabilità, aggiuntiva rispetto a quella penale, civile, amministrativo-contabile e dirigenziale, in cui incorre il lavoratore, che non osserva obblighi contrattualmente assunti, fissati nella contrattazione collettiva e recepiti nel contratto individuale, dalla legge o dal codice di comportamento. Tale responsabilità comporta l applicazione da parte del datore di lavoro di sanzioni conservative (richiamo, multa, sospensione dal servizio e dalla retribuzione) o espulsive (licenziamento con o senza preavviso).

18 LE VIOLAZIONI DEONTOLOGICHE Articolo 3 La responsabilita dell infermiere con- siste nell assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel ri- spetto della vita, della salute, della li- bertà e della dignita dell individuo. Articolo 42 L infermiere tutela la dignita propria e dei colleghi, attraverso comporta- menti ispirati al rispetto e alla solida- rieta. Articolo 44 L infermiere tutela il decoro persona- le ed il proprio nome. Salvaguarda il prestigio della professione ed eser- cita con onestà l attivita professio- nale.

19 RIMEDI PREVISTI PER LE VIOLAZIONI DEONTOLOGOCHE Articolo 51 L infermiere segnala al proprio Col- legio professionale le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualita del- le cure e dell assistenza o il decoro dell esercizio professionale.

20 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

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