LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve

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1 LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55 Divorzio breve

2 ENTRATA IN VIGORE: 26 MAGGIO 2015 Legge 55 del 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi cd. Divorzio breve

3 ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3 LEGGE DIVORZIO CODICE CIVILE DIRITTO TRANSITORIO Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi.» sono sostituite dalle seguenti:,, 1. All articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all ufficiale dello stato civile ai fini dell annotazione dello scioglimento della comunione». 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

4 ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PER LA COMPARIZIONE DEI CONIUGI PROPONIBILITÀ INNANZI AL DELLA PRESIDENTE DOMANDA NELLA DIVORZILE PROCEDURA DI SEPARAZIONE decorso decorso ininterrotto ininterrotto di 3 di anni 6 MESI 1 ANNO Proponibilità della domanda di divorzio

5 SEPARAZIONE GIUDIZIALE SEPARAZIONE GIUDIZIALE TRASFORMATA IN CONSENSUALE SEPARAZIONE CONSENSUALE 12 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all udienza ex art. 708 c.p.c. 6 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente 6 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all udienza ex art. 711 c.p.c.

6 Art. 3, n. 2, lett. b, capoverso II Art. 3, n. 2, lett. b, capoverso II Art. 3, n. 2, lett. b, capoverso II Modificato dal dl 132/2014 Art. 3, n. 2, lett. b, capoverso SOMMANDO II TUTTE LE MODIFICHE In tutti i predetti casi, per la In proposizione tutti i predetti della casi, domanda per la di proposizione scioglimento della o di cessazione domanda di scioglimento degli effetti civili o di cessazione del matrimonio, degli effetti le separazioni civili del devono matrimonio, essersi le separazioni protratte ininterrottamente devono essersi da protratte ininterrottamente almeno tre anni a da far almeno tempo dalla dodici avvenuta mesi comparizione dall avvenuta dei comparizione coniugi innanzi dei al presidente coniugi innanzi del tribunale presidente nella del procedura tribunale di nella procedura separazione di personale separazione anche personale quando il giudizio e da sei contenzioso mesi nel caso si di separazione sia trasformato consensuale, in consensuale. anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Erroneo coordinamento normativo Inserimento delle modifiche nel In tutti testo i predetti normativo casi, per la precedente proposizione In tutti i predetti casi, per la proposizione alla riscrittura ad opera della del domanda della d.l. 132 di domanda scioglimento di del 2014 o di scioglimento o di cessazione degli cessazione effetti civili degli effetti del matrimonio, civili del le separazioni devono essersi protratte matrimonio, ininterrottamente le separazioni da devono almeno essersi dodici mesi dall avvenuta comparizione protratte ininterrottamente dei coniugi innanzi da almeno al tre presidente del tribunale nella procedura anni a far tempo di separazione dalla avvenuta personale comparizione dei coniugi innanzi al e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il presidente del tribunale nella procedura di giudizio contenzioso si sia trasformato separazione in consensuale personale anche ovvero quando dalla il data certificata nell'accordo di giudizio separazione contenzioso raggiunto si sia trasformato a seguito in di convenzione di negoziazione assistita consensuale da ovvero un avvocato dalla data certificata ovvero dalla data dell'atto contenente nell'accordo l'accordo di di separazione raggiunto a concluso innanzi all'ufficiale dello seguito stato di convenzione civile. di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

7 NEGOZIAZIONE ASSISTITA E ACCORDI DAVANTI ALL UFFICIALE DI STATO CIVILE Dopo la presentazione del progetto di DDL sul divorzio breve, la legge 162 del 2014 ha modificato, nelle more, l art. 3 n. 2 lettera b), proprio nel periodo in cui si innestano le modificazioni introdotte dalla riforma. Non si registra, così, un coordinamento perché non è specificato se per le negoziazioni assistite e per gli accordi conclusi dinanzi all ufficiale dello Stato Civile, la decorrenza sia quella di 1 anno o di 6 mesi; una interpretazione razionale dovrebbe condurre ad applicare il termine di 6 mesi poiché si tratta, in questi casi, di procedure comunque da qualificare come consensuali.

8 SEPARAZIONE GIUDIZIALE SEPARAZIONE GIUDIZIALE TRASFORMATA IN CONSENSUALE SEPARAZIONE CONSENSUALE NEGOZIAZIONE ASSISTITA??? SEPARAZIONE INNANZI ALL UFFICIALE DELLO STATO CIVILE???? 12 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all udienza ex art. 708 c.p.c. 6 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente 6 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all udienza ex art. 711 c.p.c. 6 MESI dalla data certificata nell accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato 6 MESI dalla data dell atto contenente l accordo di separazione concluso innanzi all ufficiale dello stato civile.

9 IN CASO DI CD «PC CONGIUNTE»? 12 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all udienza ex art. 708 c.p.c. NON SI PUÒ APPLICARE IL TERMINE DI 6 MESI PERCHÉ PRESUPPONE LA «TRASFORMAZIONE» DEL RITO

10 DUBBI INTERPRETATIVI IN CASO DI TRASFORMAZIONE DEL RITO Nella separazione giudiziale, i coniugi compaiono dinanzi al Presidente f.f. all udienza ex art. 708 c.p.c. Da questa data, decorre il termine di 1 anno per presentare domanda di divorzio. Se il giudizio contenzioso si trasforma in consensuale, i coniugi possono beneficiare del termine di 6 mesi. Tuttavia, ben può capitare che il giudizio si trasformi a distanza di tempo dall udienza ex art. 708 c.p.c. (ad esempio, davanti al giudice istruttore). Può dunque capitare che non sia affatto conveniente, per i coniugi, calcolare il termine di 6 mesi dall udienza ex art. 711 c.p.c. piuttosto che il termine di 1 anno dall udienza ex art. 708 c.p.c. Si consideri, ad esempio, il caso in cui il rito viene trasformato a distanza di 8/9 mesi dall udienza ex art. 708 c.p.c. Pertanto, dovrebbe ritenersi che, in caso di trasformazione del rito, il termine di 6 mesi decorra comunque dall udienza ex art. 708 c.p.c. e non anche dalla successiva udienza ex art. 711 c.p.c.

11 Art. 191 cc VECCHIO TESTO 1. La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Art. 191 cc Nuovo TESTO 1. La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE 2. Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all ufficiale dello stato civile ai fini dell annotazione dello scioglimento della comunione

12 Regime precedente alla l. 55/2015 SEPARAZIONE GIUDIZIALE Scioglimento della comunione passaggio in giudicato separazione SEPARAZIONE CONSENSUALE Scioglimento della comunione definitività decreto omologa Regime successivo alla l. 55/2015 SEPARAZIONE GIUDIZIALE SEPARAZIONE CONSENSUALE la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati la comunione tra i coniugi si scioglie alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale

13 «L ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all ufficiale dello stato civile ai fini dell annotazione dello scioglimento della comunione» Alla luce del nuovo art. 191 c.p.c., l ordinanza assunta dal Presidente all udienza ex art. 708 c.p.c. deve essere comunicata, a cura della Cancelleria, all ufficiale dello Stato Civile affinché questi possa procedere all annotazione dello scioglimento della comunione. Un interpretazione funzionale della disposizione, al fine di evitare gravosi incombenti su Cancellerie e Ufficiali dello Stato Civile, dovrebbe, però, condurre a ritenere necessario questo adempimento solo là dove tra i coniugi sussista il regime di comunione legale, non dovendosi, quindi, comunicare l ordinanza se il regime sussistente tra i coniugi è quello della separazione dei beni.

14 Ancora una volta: negoziazione assistita??? Nulla l art. 191 c.c. prevede per il caso in cui la separazione intervenga a mezzo di accordo concluso dinanzi all ufficiale dello Stato Civile oppure a seguito di convenzione di negoziazione. La Legge 162 del 2014, tuttavia, prevede che questi accordi tengono luogo dei provvedimenti giudiziali che sostituiscono e, dunque, dovrebbe ritenersi che essi producano, proprio in quanto equivalenti alle separazioni consensuali, (tutti) gli effetti delle medesime, inclusi quelli di cui all art. 191 comma II c.c., nuova versione, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di sep. consensuale (purché ci sia stata omologazione per le procedure giudiziali congiunte (art. 158 c.c.) e dalla data certificata per i procedimenti ex lege 162/14 (purché il PM abbia autorizzato/dato nulla osta)

15 DIRITTO INTERTEMPORALE Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

16 Tesi per l art. 191 c.c. 1. EFFICACIA RETROATTIVA 2. EFFICACIA RETROATTIVA LIMITATA Scioglimento della comunione Dall ordinanza ex art. 708 c.p.c. emessa nei giudizi pendenti Scioglimento della comunione Dal 26 maggio 2015 Tesi preferibile 3. EFFICACIA NON RETROATTIVA Si applica ma SOLO per le ordinanze ex art. 708 cpc depositate DOPO il 26 maggio 2015

17 Proponibile l azione di scioglimento nel giudizio di separazione/divorzio? «l art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi»; conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, lo scioglimento della comunione, il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2009 n , Cass. Civ., Sez. I, 22 ottobre 2004 n ). Cass. civ., sez. I, sentenza 8 settembre 2014 n (Pres. Luccioli, est. San Giorgio)?

18 Rapporti tra separazione e divorzio PROVVEDIMENTI ECONOMICI PROVVEDIMENTI CD. DE FUTURO Dopo il divorzio Dopo il divorzio POTESTÀ DECISORIA LIMITATA POTESTÀ DECISORIA PRECLUSA

19 Misure organizzative TRIB. MILANO 25 MAGGIO 2015 TRIB. ROMA TRIB. GENOVA DDL: «qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento A PARTIRE o DALLA di cessazione DATA DEL degli effetti civili VENGA del Criterio matrimonio ASSEGNATA di assegnazione sia AL ancora MAGISTRATO degli pendente affari: «cd. INVESTITO il connessione giudizio DELLA di ex separazione con riguardo lege 55/2015» alle domande accessorie, la TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE causa è assegnata al giudice della separazione GIUDIZIALE OVE ANCORA personale» PENDENTE; DISPONE ( ) CHE LA CAUSA DI DIVORZIO DEPOSITATA

20 CRITICHE AL DIVORZIO BREVE....MEGLIO, PERÒ, DEL «DIVORZIO ALL ITALIANA»

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