C O M U N E D I T U R R I PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO Piazza Sandro Pertini, TURRI
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1 C O M U N E D I T U R R I PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO Piazza Sandro Pertini, TURRI N 06 del DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: Approvazione modifiche Regolamento IUC L anno DUEMILA QUINDICI addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 19,10 in Turri, nella casa Comunale, nella solita sala delle adunanze, previa notifica di inviti personali avvenuta con avvisi scritti nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA in PRIMA convocazione ed in seduta pubblica: Si sono presentati alla riunione: CONSIGLIERI PRES. CONSIGLIERI PRES. CAU RITA SI CASULA GIULIANA SI PICCHEDDA CRISTIANA SI SANNA CARLO SI MARRAS MASSIMO SI ATZENI FERNANDO SI CASU VINICIO SI CASULA CRISTINA NO ACCALAI ROBERTO SI FIGUS ENRICO NO FLORIS STEFANO N0 PITZALIS MARIANGELA NO Consiglieri in carica N 12 Presenti 8 Assenti 4 Assume la PRESIDENZA la Sig.ra Cau Rita - Sindaco Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Gianluca Cossu PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 D.LGS N 267/ 2000 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PARERE: Favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dr. Daniele Lai 1
2 OGGETTO: Approvazione modifica regolamento IUC. Il Sindaco procede con l esame del primo punto all ordine del giorno, relativo a Approvazione modifiche Regolamento IUC. Il Sindaco concede la parola al Dott. Lai D., in qualità di Responsabile del Servizio finanziario. Dott. Lai illustra brevemente il contenuto delle modifiche al Regolamento IUC, riferendo che si è dovuto intervenire sul testo regolamentare a seguito dell introduzione della c.d. IMU agricola, oltre che della necessità di recepire l agevolazione prevista dalle norme statali a favore dei cittadini iscritti all AIRE. Si registrano i seguenti interventi: Cons. Casu V chiede se queste modifiche abbiano creato dei vantaggi. Dott. Lai, risponde, almeno per quanto concerne l IMU agricola, in maniera negativa, in quanto, come è noto, inciderà negativamente sui contribuenti, non avvantaggiando peraltro il Comune, in quanto le maggiori entrate dall IMU verranno compensate con minori trasferimenti statali. Il Sindaco non registrando altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per alzata di mano la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito: Presenti e votanti: 8 Favorevoli. 7 Contrari: 0 Astenuti: 1 (Casu) Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell atto, in forma palese e per alzata di mano e si registra il seguente esito: Presenti e votanti: 8 Favorevoli: 7 Contrari: 0 Astenuti: 1 (Casu) IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell articolo 1 della Legge n. 147 del (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore - l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 2
3 - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, per servizi indivisibili comunali - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 22/05/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicato sul portale federalismo, applicato per l annualità 2014; VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge n. 190, G.U , in particolare : - art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»; b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015». Art. 1 legge n. 147 del (Legge di Stabilità 2014) comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; - art. 1 comma 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), 3
4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote. VISTO il Decreto Legge n. 4 (GU n. 19 del ) Art. 1 Esenzione dall'imu dei terreni montani e parzialmente montani 1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati TOTALMENTE MONTANI di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT); b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 3. I CRITERI DI CUI AI COMMI 1 E 2 SI APPLICANO ANCHE ALL'ANNO DI IMPOSTA TENUTO CONTO della necessità di approvare un nuovo Regolamento IUC modificando il regolamento esistente, per recepire, tra l altro, anche le modifiche normative intervenute successivamente alla sua approvazione, da applicarsi quindi a far data dal 1 gennaio 2015; TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. VISTO l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16 dell art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. CONSIDERATO che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione; 4
5 TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 Statuto dei diritti del contribuente, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; VISTO il Dm Interno del (G.U. n. 301 del ) ad oggetto Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali ; il Dm Interno (GU n. 67 in data 21 marzo 2015) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra; ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/ Per effetto delle votazioni sopra indicate; D E L I B E R A di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; Al capitolo terzo - TASI all art. 7 lett. b) - Eliminare tutta la parte relativa ai cittadini AIRE in quanto l assimilazione all abitazione principale è attualmente prevista per legge (L. 190/2014 legge di stabilità 2015). di approvare l allegato Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2015 con tutte le modifiche apportate; di dare atto che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione. di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l Associazione nazionale dei comuni italiani. L efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell apposita 5
6 sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l anno precedente. di rendere, con separata votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 6
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8 Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE (Rita Cau) IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Gianluca Cossu) CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il Segretario Comunale attesta, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all Albo Pretorio di questo Comune il giorno Dove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs n 267/ 2000) e che la stessa è stata data è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari. TURRI, IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Gianluca Cossu) ======================================================================= 8
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