DELIBERAZIONE N. 235/2016 ADOTTATA IN DATA 18/02/2016 IL DIRETTORE GENERALE

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1 DELIBERAZIONE N. 235/2016 ADOTTATA IN DATA 18/02/2016 OGGETTO: Convenzione per l esecuzione di prestazioni sanitarie a favore della Casa di cura Clinica Castelli S.p.A. IL DIRETTORE GENERALE Premesso che, con l obiettivo di contribuire a migliorare integrazione e appropriatezza dei ricoveri a vantaggio del sistema sanitario a livello provinciale, nel corso degli ultimi anni, con regolarità e reciproca soddisfazione delle parti, l azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII (ora ASST Papa Giovanni XXIII) ha garantito alla Casa di cura Clinica Castelli S.p.A. prestazioni di cardiologia interventistica, medicina nucleare, gastroenterologia e la Clinica Castelli ha a sua volta garantito risposta per la tempestiva gestione di pazienti cui il sistema di accoglienza in urgenza gestito dal pronto soccorso dell azienda non era in grado di fornire immediata risposta; Preso atto che la suddetta Casa di cura ha richiesto il rinnovo della convenzione per un ulteriore anno per le attività di seguito elencate: - procedure e prestazioni diagnostiche dell USC Medicina nucleare; - procedure e prestazioni diagnostiche dell USC SMeL specializzato in anatomia patologica; - servizio di camera mortuaria; - visite specialistiche e consulti presso la sede ospedaliera o presso la sede della Casa di cura; Atteso che viene di seguito stimato e autorizzato, sentiti i responsabili organizzativi dei vari servizi coinvolti, l impegno di risorse umane incrementali rispetto al debito orario del personale assegnato, determinato dalle attività previste; si individuano i seguenti piani esecutivi di attuazione e di assegnazione di risorse incrementali i cui oneri sono a carico di quota parte dei ricavi per le prestazioni erogate: a. per le procedure e prestazioni diagnostiche dell USC Medicina nucleare sono individuati nella tabella di cui all allegato B del presente provvedimento i piani attuativi di assegnazione per ciascuna prestazione da erogarsi al personale che ha partecipato all attività optando volontariamente per operare oltre il proprio debito orario secondo quanto previsto dalle regole interne per la solvenza aziendale; b. per le procedure e prestazioni diagnostiche dell USC SMeL specializzato in anatomia patologica è previsto un minimo garantito mensile di ,00 per complessivi ,00 nell arco di 12 mesi, a copertura di un volume di prestazioni diagnostiche quantificato su base annua in ,00; il corrispettivo mensilmente introitato sarà destinato secondo un piano esecutivo che coprirà per un importo pari ad 3.000,00 ( ,00 su base annua) i costi incrementali per i compensi determinati dall eventuale debito orario aggiuntivo richiesto al personale dell USC e da questi Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, marketing e libera professione FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore sociosanitario / Direttore amministrativo

2 prestato secondo i criteri previsti per le attività in solvenza e l importo rimanente sarà destinato a copertura dei costi diretti e indiretti di competenza dell azienda; c. per le visite specialistiche e consulti presso la sede dell azienda verranno assegnati 100,00 per ciascuna prestazione per il compenso da erogarsi al personale dirigente medico che ha partecipato alla prestazione optando volontariamente per operare oltre il proprio debito orario secondo quanto previsto dalle regole interne per la solvenza aziendale; d. per le visite specialistiche e consulti presso la sede della Casa di cura verranno assegnati 150,00 per ciascuna prestazione per il compenso omnicomprensivo, anche di rimborso spese, da erogarsi al personale dirigente medico che ha partecipato alla prestazione fuori orario di servizio e oltre il debito orario secondo quanto previsto dalle regole aziendali per le consulenze esterne; Precisato che il debito orario in incremento per ciascun professionista che abbia aderito volontariamente per prestare la propria attività aggiuntiva oltre il proprio debito orario per le prestazioni in solvenza aziendale sarà computato proporzionalmente ai compensi previsti facendo riferimento ai costi orari per ciascuna categoria professionale definiti a livello aziendale per tale tipologia di prestazione; DELIBERA 1. di approvare quanto esposto nelle premesse al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; 2. di stipulare con la Casa di cura Clinica Castelli S.p.A. il contratto allegato al presente provvedimento (allegato A); 3. di approvare la ripartizione di utilizzo delle risorse introitate secondo i piani esecutivi descritti in premessa; 4. di incaricare il direttore dell USC coinvolta nell erogazione dei servizi previsti della corretta esecuzione organizzativa e clinica di tutte le attività derivanti dal contratto per tutta la sua durata di validità, delegandolo anche alla realizzazione di soluzioni atte a garantire la continuità del servizio nell arco del periodo di validità del contratto definendo i volumi incrementali di attività integrative necessarie, fermi restando i tetti di spesa individuati nel piano esecutivo; 5. di autorizzare la corresponsione delle somme previste sulla base di consuntivi e con l impegno delle risorse derivanti dall effettiva liquidazione delle corrispondenti fatture da parte del cliente esterno sulla base dei criteri descritti nelle premesse. IL DIRETTORE GENERALE dott. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO dott. Fabio Pezzoli IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO dott.ssa Donatella Vasaturo IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Vincenzo Petronella Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, marketing e libera professione FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore sociosanitario / Direttore amministrativo

3 ALLEGATO A CONVENZIONE SCRITTURA PRIVATA Tra ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata all indirizzo ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n , rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora legale rappresentante con poteri di firma (d'ora in poi detta anche Azienda ) E Casa di Cura Clinica Castelli S.p.A. con sede legale in Bergamo, via Mazzini n. 11, con recapito di posta elettronica certificata all indirizzo pec.clinicacastelli@legalmail.it, C.F. e Partita IVA n , nella persona del Presidente Ing. Andrea Moltrasio, (d'ora in poi detta anche Casa di Cura ), Azienda e Casa di Cura d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche Parti PREMESSO CHE - è reciproco interesse delle Parti mantenere attiva la collaborazione in essere tesa a garantire la continuità dello scambio di competenze e supporto operativo nelle reciproche attività cliniche e assistenziale con lo scopo di fornire ai propri utenti le prestazioni necessarie e appropriate mediante tempestive risposte alle esigenze di diagnosi e cura; - La Azienda e la Casa di Cura, con l obiettivo di contribuire a migliorare integrazione e appropriatezza dei ricoveri a vantaggio del sistema sanitario a livello provinciale, hanno intrapreso e sviluppato attraverso specifiche convenzioni la collaborazione in diversi ambiti di attività quali ad esempio quello cardiologico, della medicina nucleare, della diagnostica strumentale e della collaborazione nella risposta alla domanda di ricovero anche in urgenza nelle fasi di picco di domanda da parte del territorio; - la Azienda ha provveduto con la deliberazione n adottata in data 27/12/2012 a disciplinare le modalità generali di gestione delle attività di consulenza richieste alla Azienda da soggetti esterni e con deliberazione n. 307 adottata in data 28/8/2014 quelle specificamente riferite alle attività del Dipartimento di Medicina di Laboratorio, - la Direzione Medica di Presidio della Azienda ed il Direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio hanno espresso parere favorevole anche in relazione alla compatibilità con le attività istituzionali; MRK Convenzione ASST-PG23 / Clinica Castelli Pag. 1 di 9

4 - le Parti dichiarano di conoscere i rispettivi codici etici e si impegnano al completo rispetto degli stessi, le eventuali violazioni danno titolo alle Parti di recesso dal contratto. impegnandosi al rispetto formale e sostanziale dei contenuti e danno atto e attestano che le motivazioni e le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto; Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue: Art. 1 - PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI 2.1 La Azienda si impegna all esecuzione delle attività di consulenza specialistica richieste dalla Casa di Cura, per assicurare prestazioni a favore utenti della stessa, in riferimento ai seguenti campi di attività per ciascuno dei quali le Parti individueranno un proprio Responsabile del contratto incaricato per la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni di propria competenza: Procedure e prestazioni diagnostiche delle USC di Medicina nucleare. La Azienda fornirà in particolare tutte le procedure ed indagini diagnostiche elencati nella tabella allegata al presente contratto richieste in elezione per pazienti degenti in regime di ricovero presso la Casa di cura per i quali il Medico specialista della Clinica stessa formuli l indicazione condividendola con i responsabili delle USC competenti della Azienda che programmano la attività concordata in base a criteri di appropriatezza, urgenza e alla effettiva disponibilità del radiofarmaco. Il direttore pro tempore della USC Medicina nucleare è individuato quale Responsabile del contratto per la Azienda Fornitura di procedure e prestazioni diagnostiche dell USC SMeL specializzato in Anatomia Patologica. La Casa di Cura affida alla Azienda tutte le procedure ed indagini diagnostiche di Anatomia patologica di cui la Casa di Cura ha necessità nell ambito delle sue attività cliniche il cui volume complessivo annuo viene stimato in una quantità di prestazioni corrispondenti, facendo riferimento al fatturato quantificato in base al tariffario regionale ovvero al tariffario interno della Azienda nel caso in cui la prestazione non sia annoverata in quello regionale, a ,00 euro per anno; MRK Convenzione ASST-PG23 / Clinica Castelli Pag. 2 di 9

5 Il Direttore della USC SMeL specializzato in Anatomia Patologica è individuato quale Responsabile del contratto per la Azienda. La Azienda garantisce l attività di consulenza secondo le condizioni e modalità di seguito riportate: a) la Casa di Cura provvede alla attività di prelievo presso le proprie sedi ed alla consegna dei materiali da esaminare presso la sede dalla Azienda, senza oneri a carico di quest ultima, procedendo secondo le indicazioni per la raccolta di materiale biologico contenute nella versione operativa del manuale Prelievo, conservazione ed invio per indagini di anatomia patologica fornito dal Responsabile del contratto ovvero secondo ulteriori specifiche indicazioni fornite dallo stesso; b) la Azienda utilizza e rende disponibile tramite accessibilità alla propria rete dati da client della Casa di Cura il proprio sistema di gestione informatizzato delle programmazione ed etichettatura dei campioni con accesso diretto ai referti degli esami eseguiti, qualora la Casa di cura intenda fare ricorso a tale sistema di trasferimento dei dati provvederà a propria cura e spese alle installazioni hardware e software necessarie ed alla attivazione delle opportune connessioni per la trasmissione dei dati; c) la Parti si impegnano a garantire con continuità ogni forma di collaborazione e comunicazione tra i medici delle rispettive strutture necessaria al corretto trasferimento dei quesiti diagnostici, di ogni altra informazione necessarie alla corretta interpretazione dei dati forniti e di ogni eventuale chiarimento ritenuto necessario per la interpretazione di referti prodotti Servizio di camera mortuaria (Disponibilità servizio Camera mortuaria) La Azienda rende per l arco di durata del contratto disponibili per le esigenze delle Casa di Cura i locali e le strutture della propria Camera Mortuaria, assegnano a richiesta gli spazi necessari compatibilmente con la effettiva disponibilità degli stessi al momento dell inoltro della stessa, per ospitare salme provenienti dalla Casa di cura, i cui parenti lo desiderino, in modalità equivalenti a quelle attuate per i paziento deceduti presso le proprie Unità Operative; (Erogazione servizio Camera mortuaria) Per la gestione dei singole richieste di ospitare salme provenienti dalla Casa di cura la stessa si fa carico degli oneri organizzativi ed economici del trasferimento delle salme (prima dell accertamento di morte, come indicato all art. 70 comma 4 l.r. 33/09 e all art.39, comma 1, del regolamento regionale 6/04) dalla Casa di Cura stessa al Quartiere Mortuario della Azienda. Il MRK Convenzione ASST-PG23 / Clinica Castelli Pag. 3 di 9

6 trasporto sarà eseguito da un Impresa di Onoranze Funebri scelta dalla famiglia del deceduto. Nel Quartiere Mortuario, il personale della Azienda prende visione della documentazione relativa alla salma (a) modulo ISTA, (b) modulo per trasporto salma (prima dell accertamento di morte) e compila la terza e ultima parte del modulo di trasporto salma; la documentazione in originale viene rilasciata all Impresa di Onoranze Funebri, mentre una copia si archivia in Quartiere Mortuario, gli operatori, se necessario, predispongono la vestizione. L Impresa di Onoranze Funebri sarà tenuta a comporre la salma nella bara e a collocarla in una camera ardente sino al giorno stabilito per le esequie e a prendere gli opportuni contatti con l ATS per la compilazione del certificato di Accertamento di morte. Durante il periodo di permanenza nel Quartiere Mortuario, il personale della Azienda è tenuto a controllare le condizioni della camera ardente al fine di mantenere un buon decoro e ad intervenire qualora fosse necessario (ad es. per la perdita di liquidi, per la presenza di cattivi odori ecc.). I congiunti si possono rivolgere al personale della Azienda per qualsiasi necessità, gli operatori, quindi, sono tenuti a predisporre l attività in osservanza alle procedure di polizia mortuaria e a quelle specifiche vigenti, in particolare: (a) PSpANP.QM01 Gestione attività Quartiere Mortuario e (b) PSpDIRSAN02 Gestione pazienti deceduti e pezzi anatomici riconoscibili Visite specialistiche e consulti presso la sede della Azienda o presso la sede della Casa di cura. La Azienda fornirà compatibilmente con la organizzazione delle proprie attività istituzionali prestazioni di visita o consulto specialistico nell ambito delle specialità presenti nella Azienda richieste dalla Casa di cura in elezione per propri pazienti degenti in regime di ricovero per i quali il Medico specialista della Clinica stessa formuli l indicazione condividendola, con preventiva consultazione ed in accordo con i responsabili delle USC competenti della Azienda che programmano la attività concordata in base alla effettiva disponibilità delle strutture; le prestazioni potranno essere richieste e prestate presso la sede della Azienda, nel qual caso il trasferimento del paziente avverrà con oneri a carico della Casa di cura ; le prestazioni potranno essere richieste e prestate presso la sede della Casa di cura su base oraria considerando da uno ad un massimo di due consulti; MRK Convenzione ASST-PG23 / Clinica Castelli Pag. 4 di 9

7 I direttori pro tempore delle USC che erogano le prestazioni sono individuati quali Responsabile del contratto per la Azienda. 2.2 Per tutte le attività e prestazioni di cui ai precedenti punti 2.1.1, da eseguirsi presso le sedi della Azienda e che comportino il trasferimento dei pazienti coinvolti: la Casa di Cura si fa carico degli oneri organizzativi ed economici del trasferimento dalla Clinica stessa alle strutture della USC della Azienda che esegue la prestazione ed è, tramite il personale da essa incaricato, responsabile della gestione dei pazienti sino alla avvenuta accettazione e presa in carico da parte del personale della Azienda ; la Casa di Cura procede alla successiva ripresa in carico del paziente, al termine della prestazione, provvedendo a quanto necessario per il rientro presso la casa di Cura per la prosecuzione delle cure; nel periodo intercorrente, la gestione clinica e la responsabilità delle prestazioni e procedure effettuate è a carico della équipe medico infermieristica della USC della Azienda ; qualora intervenissero complicazioni ovvero situazioni cliniche che rendano necessarie condizioni di assistenza strettamente specialistiche o di terapia intensiva o semintensiva il responsabile dell équipe della Azienda valuterà l opportunità di proseguire l assistenza in ricovero presso l azienda ed in questo caso la Casa di cura attiverà le procedure amministrative per il trasferimento; la Casa di Cura tramite i responsabili sanitari si impegna a garantire ogni forma di adeguata assistenza nelle fasi di propria competenza pre e post intervento secondo i protocolli operativi e gestionali preventivamente validati dalle USC coinvolte nella/e procedure della Azienda. Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO 3.1 Per l attività di consulenza e le prestazioni di cui all articolo 2 del presente accordo la Casa di cura corrisponderà alla Azienda i seguenti corrispettivi: Per ciascuna Procedura e prestazione diagnostica di cui al punto verranno esposti i corrispettivi del tariffario aziendale in solvenza e riportati nella tabella allegata al presente accordo che sono da intendersi omnicomprensivi Per l attività di cui ai punti (Fornitura di procedure e prestazioni diagnostiche dell USC SMeL specializzato in Anatomia patologica) e (Disponibilità servizio Camera mortuaria) la Casa di cura corrisponderà alla Azienda un corrispettivo mensile omnicomprensivo di ,00 (quindicimila/00) corrispondente ad un MRK Convenzione ASST-PG23 / Clinica Castelli Pag. 5 di 9

8 corrispettivo annuo di ,00 (centottantamila/00), quale minimo garantito per la durata del contratto a copertura di un volume attività quantificata forfettariamente su base annua, facendo riferimento al tariffario regionale ovvero al tariffario interno della Azienda nel caso la prestazione non sia annoverata in quello regionale, nel numero di prestazioni che concorrano alla valorizzazione di un importo complessivo sino a circa ,00 euro; per gli eventuali volumi di attività che a consuntivo dovessero essere rendicontati oltre tale importo di valorizzazione concordato verranno tra le Parti conguagliate a conclusione di ciascun anno di competenza con i corrispondenti importi previsti nel tariffario regionale ovvero al tariffario interno della Azienda nel caso la prestazione non sia annoverata in quello regionale applicando uno sconto pari al 20% (venti percento) Per l attività di cui al punto (Erogazione servizio Camera mortuaria) la Casa di cura corrisponderà alla Azienda un importo per singolo episodio fissato forfetariamente in 500,00 (cinquecento/00) Per l attività di cui al punto la Casa di cura corrisponderà alla Azienda : a) per visite e consulti specialistici presso la sede della Azienda un corrispettivo omnicomprensivo di 115,00 (centoquindici/00) per prestazione; b) per visite e consulti specialistici presso la sede della Casa di Cura un corrispettivo omnicomprensivo di 160,00 (centosessanta/00) per richiesta di prestazione da intendersi omnicomprensivo anche di ogni onere di rimborso per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni; 3.2 Tutti i corrispettivi indicati sono da intendersi comprensivi dei compensi dei Professionisti, cui verranno corrisposte le quote previste dal piano attuativo della Azienda per l organizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, e di ogni onere aggiuntivo e accessorio a carico della Azienda. 3.3 La Casa di cura si impegna a fornire, compatibilmente con le proprie esigenze di ricovero e disponibilità di posti letto, una possibilità massima giornaliera di tre accettazioni di pazienti provenienti dal Pronto Soccorso della Azienda. I pazienti indirizzati dal Pronto Soccorso alla Casa di Cura saranno pazienti non complicati, con caratteristiche di complessità di cura compatibili con i livelli di assistenza garantiti dalle specialità presenti nella Casa di Cura e per i quali i Medici del Pronto Soccorso avranno attivato e risolto opportuni livelli di comunicazione con parenti e accompagnatori. 3.4 La proposta di affidamento di pazienti alla Casa di Cura verrà caso per caso e di volta in volta preventivamente concordata tra il Medico del Pronto Soccorso ed il Medico responsabile della struttura ricevente e tenendo conto della esigenza di limitare l orario di MRK Convenzione ASST-PG23 / Clinica Castelli Pag. 6 di 9

9 accettazione presso la Casa di Cura alla fascia oraria tra le ore 8:00 e le ore 14:30 nei giorni infrasettimanali da lunedì a venerdì compreso. 3.5 Il Titolare della convenzione dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla ASST PAPA GIOVANNI XXII - IBAN IT75Z X Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all imposta di bollo del presente contratto di cui la Azienda si fa carico per l assolvimento al momento della sottoscrizione. Art. 4 - DURATA 4.1 Il presente contratto decorre dal 01/01/2016 ed ha validità di un anno sino cioè al 31/12/2016, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. 4.2 Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti. 4.3 Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto anche a mezzo telefax alla parte interessata. Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA A CARICO DELLE PARTI 5.1 Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica. 5.2 Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all uso per il quale sono destinati. 5.3 Le Parti si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione di dati personali e sue successive modifiche ed integrazioni. 5.4 Le Parti concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o indiretta potrà essere posta in capo alla Azienda per le attività di prelievo e trasporto svolte a carico della Casa di cura per le quali la stessa garantisce la copertura assicurativa per tutti gli oneri anche risarcitori derivanti dalla propria Responsabilità Civile manlevando la Azienda da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta ed escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti della stessa. MRK Convenzione ASST-PG23 / Clinica Castelli Pag. 7 di 9

10 5.5 Il Azienda dichiara che per le attività svolte dai professionisti incaricati per le attività svolte in forza del presente contratto dispone di adeguata copertura assicurativa per ogni forma di responsabilità civile e professionale. 5.6 Le Parti dichiarano di conoscere i rispettivi codici etici e si impegnano al completo rispetto degli stessi, le eventuali violazioni danno titolo alle Parti di recesso dal contratto. 5.7 Ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente Contratto deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente Contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata entrambe le Parti agli indirizzi di cui sopra. Ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo. Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO 6.1 La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle Parti per quanto di propria competenza, legittimeranno l altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto. 6.2 Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo della Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. 6.3 Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d ora che la Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell altra in conseguenza dell anticipata cessazione del rapporto. Art. 7 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO 7.1 Per espresso accordo delle Parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. MRK Convenzione ASST-PG23 / Clinica Castelli Pag. 8 di 9

11 7.2 Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo. 7.3 L imposta di bollo prevista per il presente contratto delle normative vigenti viene assolta dalla Azienda in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti al Titolare della convenzione per un importo complessivo di euro 48,00, atteso che la presente convenzione è firmata digitalmente e si compone di 234 righi. Letto, approvato e sottoscritto digitalmente Data Data firma Per la Azienda IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora firma Per il Casa di cura IL PRESIDENTE Ing. Andrea Moltrasio Le Parti dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, II comma, e dell art Codice civile: premesse (tutte), articolo 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI), articolo 4 (DURATA), articolo 5 (OBBLIGHI E RESPONSABILITA A CARICO DELLE PARTI), articolo 6 (INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO), articolo 7 (FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO). Letto, approvato e sottoscritto digitalmente Data Data firma Per la Azienda IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora firma Per il Titolare della convenzione IL PRESIDENTE Ing. Andrea Moltrasio USC Formazione, marketing e libera professione Il Responsabile del Procedimento. Dr. Mario Fraticelli Pratica trattata da Eva Pellegrini tel Visto procedere Direttore Sanitario dott. Fabio Pezzoli MRK Convenzione ASST-PG23 / Clinica Castelli Pag. 9 di 9

12 Tariffario aziendale delle prestazioni ambulatoriali in solvenza USC Medicina Nucleare ALLEGATO 1 codaz Medicina Nucleare DEFINIZIONE PRESTAZIONE Tariffa EURO RICERCA DI METASTASI DI TUMORI TIROIDEI (TBS I131) 240, SCINTIGRAFIA DELLE PARATIROIDI 300, SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON CELLULE AUTOLOGHE MARCATE 600, SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON INDICATORI POSITIVI (TBS TC99M-MIBI) 400, SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON TRACCIANTI IMMUNOLOGICI E RECETTORIALI (FARMACO A 220,00 PARTE) SCINTIGRAFIA LINFATICA O LINFOGHIANDOLARE SEGMENTARIA (LINF. SENT.) 200, SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE 200, SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE SEGMENTARIA POLIFASICA 150, SCINTIGRAFIA RENALE 100, SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE DELLE GHIANDOLE SALIVARI 120, SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE EPATOBILIARE, INCLUSA COLECISTI 160, SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE RENALE 200, SCINTIGRAFIA SURRENALICA CORTICALE 800, SCINTIGRAFIA SURRENALICA MIDOLLARE 800, SCINTIGRAFIA TIROIDEA CON CAPTAZIONE, CON O SENZA PROVE FARMACOLOGICHE 100, SPECT 200, STUDIO DEL REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO O DUODENO-GASTRICO 150, STUDIO DEL REFLUSSO VESCICO URETALE MEDIANTE CISTOSCINTIGRAFIA MINZIONALE 130, STUDIO DEL TRANSITO ESOFAGO-GASTRO-DUODENALE (MILK SCAN) 150, TERAPIA DEGLI IPERTIROIDISMI: PER OGNI 370 MBq SUCCESSIVI 80, TERAPIA IPERTIROIDISMI: FINO A 370 MBq 120, TERAPIA PALLIATIVA DEL DOLORE DA METASTASI OSEE 1.500, TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO (DIPIRIDAMOLO) 130, TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO (DOBUTAMINA) 130, TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO AL CICLOERGOMETRO 100, TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET): STUDIO QUALITATIVO 1.000, TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE(SPET) ECD (FARMACO A PARTE) 250, TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET TOTAL BODY) 1.100, TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA (PET) DI PERFUSIONE A RIPOSO E DOPO STIMOLO 1.100, TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA (SPET) DI PERFUSIONE A RIPOSO O DOPO STIMOLO 410,00 Tariffario ASST Papa Giovanni XXIII Pagina 1 di 1

13 USC Medicina Nucleare ALLEGATO B Piano attuativo di assegnazione per ciascuna prestazione da erogarsi al personale che ha partecipato alla attività optando volontariamente per operare oltre il proprio debito orario 890 codaz DEFINIZIONE PRESTAZIONE Dirigen. Comparto Supp. dir. Medicina Nucleare RICERCA DI METASTASI DI TUMORI TIROIDEI (TBS I131) SCINTIGRAFIA DELLE PARATIROIDI SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON CELLULE AUTOLOGHE MARCATE SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON INDICATORI POSITIVI (TBS TC99M-MIBI) SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON TRACCIANTI IMMUNOLOGICI E RECETTORIALI (FARMACO A PARTE) SCINTIGRAFIA LINFATICA O LINFOGHIANDOLARE SEGMENTARIA (LINF. SENT.) SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE SEGMENTARIA POLIFASICA SCINTIGRAFIA RENALE SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE DELLE GHIANDOLE SALIVARI SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE EPATOBILIARE, INCLUSA COLECISTI SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE RENALE SCINTIGRAFIA SURRENALICA CORTICALE SCINTIGRAFIA SURRENALICA MIDOLLARE SCINTIGRAFIA TIROIDEA CON CAPTAZIONE, CON O SENZA PROVE FARMACOLOGICHE SPECT STUDIO DEL REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO O DUODENO-GASTRICO STUDIO DEL REFLUSSO VESCICO URETALE MEDIANTE CISTOSCINTIGRAFIA MINZIONALE STUDIO DEL TRANSITO ESOFAGO-GASTRO-DUODENALE (MILK SCAN) TERAPIA DEGLI IPERTIROIDISMI: PER OGNI 370 MBQ SUCCESSIVI TERAPIA IPERTIROIDISMI: FINO A 370 MBQ TERAPIA PALLIATIVA DEL DOLORE DA METASTASI OSEE TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO (DIPIRIDAMOLO) TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO (DOBUTAMINA) TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO AL CICLOERGOMETRO TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET): STUDIO QUALITATIVO TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE(SPET) ECD (FARMACO A PARTE) TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET TOTAL BODY) TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA (PET) DI PERFUSIONE A RIPOSO E DOPO STIMOLO TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA (SPET) DI PERFUSIONE A RIPOSO O DOPO STIMOLO

14 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Pubblicata all albo pretorio on-line dell azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni

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