UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" IL RETTORE

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1 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" IL RETTORE Vistolo Statuto dell Universit ed in particolare l art.11, comma 2, lett. a) Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del ; Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del ; DECRETA l emanazione del seguente Regolamento sul finanziamento di posti di ruolo di professori di primae seconda fascia e ricercatori universitari e relativo schema tipo di Convenzione, che costituisce parte integrante del Regolamento medesimo. REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DI POSTI DI RUOLO DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure adottate presso l Universit degli Studi di Roma La Sapienza per il finanziamento, da parte di soggetti pubblici e privati, di posti di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatori universitari. 2. Il finanziamento di cui al comma precedente reso disponibile previa stipula di apposita convenzione tra l Universit degli Studi di Roma La Sapienza ed i soggetti che propongono il finanziamento. La convenzione, redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento di cui ne costituisce parte integrante, sottoscritta dal Rettore. Art. 2 (Finalit ) 1. La proposta di finanziamento viene valutata dalle Facolt, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione in ordine all interesse dell Universit per lo sviluppo della didattica e della ricerca nello specifico settore scientifico-disciplinare proposto. Art. 3 (Procedura)

2 1. Il Consiglio di Facolt interessato delibera in ordine alla destinazione del posto di ruolo per il quale proposto il finanziamento, nel rispetto della programmazione didattica dell universit e dei vincoli normativi e di bilancio. 2. La Convenzione stipulata a condizione che la delibera del Consiglio di Facolt assicuri che, nell arco di tempo della durata prevista, si renda disponibile la somma necessaria alla retribuzione di un posto equivalente, per collocamento a riposo, per dimissioni od altro e che non verr riassegnato alla Facolt nelle more della durata della Convenzione. I finanziamenti non possono coprire un numero di annualit inferiore a La copertura del suddetto posto di ruolo pu avvenire a seguito della nomina del vincitore ovvero dell idoneo per valutazione comparativa o per le chiamate per trasferimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. 4.Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, ognuno per la propria parte di competenza, deliberano in ordine alla stipula della Convenzione. Art.4 (Importo dei finanziamenti) 1. I soggetti pubblici e privati di cui all art.1 dovranno impegnarsi per un finanziamento di importo riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante al soggetto che viene assunto, sulla base delle procedure di cui all art.3, comma 3, nonch delle spese sostenute per le finalit riconducibili al presente Regolamento. 2. A tal fine al momento della stipula della Convenzione, l importo indicato che dovr essere versato in un'unica soluzione annuale, non potr essere comunque inferiore alle somme che seguono per ciascuna categoria: a)ricercatore universitario: ,00 annui; b)professore di seconda fascia : ,00 annui; c)professori di prima fascia : ,00 annui. Detti importi si intendono automaticamente adeguati alle eventuali variazioni normative che dovessero intervenire in materia di retribuzione ovvero di oneri previdenziali, fiscali e assistenziali, per le figure oggetto del presente Regolamento. 3. La Convenzione dovr contenere apposita clausola che stabilisca le modalit per il conguaglio annuale delle somme indicate nel precedente comma 2. Art.5 (Finanziamenti parziali) 1. Sono consentiti, finanziamenti anche parziali per le finalit di cui agli articoli precedenti e nel rispetto delle norme del presente Regolamento. 2. Laddove le risorse non fossero sufficienti a garantire il finanziamento anche parziale di posti di ruolo, le Facolt potranno, nell ambito della loro autonomia, utilizzare dette risorse per la didattica mobile. Art. 6 (Garanzie)

3 1. Il soggetto finanziatore esterno, se privato, tenuto a presentare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni assunte per il periodo di cui agli artt.4 e 5, con la clausola a prima richiesta. 2. Qualora la proposta provenga da pi soggetti congiuntamente, gli stessi saranno solidalmente obbligati, ed il documento deve contenere la dichiarazione che la fideiussione stata costituita per conto di ognuno dei soggetti proponenti nominativamente indicati. 3. Il soggetto finanziatore, se pubblico, dovr fornire atto formale (delibera, determinazione relativa all impegno di spesa, etc.) a garanzia delle obbligazioni assunte. 4. Sia la fideiussione che l atto del soggetto pubblico dovranno, inoltre, contenere la clausola che gli importi garantiti previsti dall art.4, dovranno essere adeguati, nel limite del 5% annuo, al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali. Art.7 (entrata in vigore) 5. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione del Rettore. Il presente decreto sar acquisito agli atti di questa Amministrazione Roma, 25 novembre 2003 IL RETTORE All. 1 CONVENZIONE TRA E L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA PER IL FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI RUOLO DI PRESSO LA FACOLTA DI TRA La Societ /Ente/Impresa( C.F. )( P.IVA ), ovvero le Societ /Enti/Imprese, rappresentata/e dal Presidente/Amministratore Unico dott. residente/i per la carica in via E L Universit degli studi di Roma La Sapienza (C.F ),rappresentata dal Rettore,Prof. Giuseppe D Ascenzo, residente per la carica in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5, a

4 ci autorizzato con delibera del Senato Accademico in data PREMESSO 1.che nel corso di laurea in della Facolt di si rende necessario un incremento dei posti di ruolo per il settore scientifico disciplinare in virt del crescente interesse scientifico e delle conseguenti necessit didattiche; 2. che la Societ /Ente/Impresa, ovvero le Societ /Enti/Imprese, ha/hanno manifestato un fattivo interesse al progresso della ricerca e della didattica nel predetto settore; 3. che la Societ /Ente/Impresa, ovvero le Societ /Enti/Imprese, intende/intendono partecipare al potenziamento della didattica e della ricerca nel settore scientifico disciplinare con adeguato finanziamento totale/parziale per l istituzione di un posto di ruolo di presso la Facolt di dell Universit degli Studi di Roma La Sapienza ; 4. che presso l Universit degli Studi di Roma la Sapienza in vigore il Regolamento sul finanziamento di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari che disciplina i criteri e le procedure delle attivit oggetto della presente Convenzione; TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. Art. 2 Oggetto della presente convenzione il finanziamento totale/parziale da parte di di un posto di ruolo per, settore scientifico disciplinare. Laddove le risorse non fossero sufficienti a garantire il finanziamento anche parziale di posti di ruolo, le Facolt potranno, nell ambito della loro autonomia, utilizzare dette risorse per la didattica mobile. Art. 3 La Societ /Ente/Impresa, ovvero le Societ /Enti/Imprese,rappresentata/e si impegna/no ad erogare all Universit degli studi di Roma La Sapienza la cifra lorda di

5 annua, secondo la previsione degli artt. 4/5 del Regolamento, in unica soluzione annuale da effettuarsi entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno mediante versamento sul C.C.. La predetta somma soggetta a conguaglio annuale secondo la previsione dell art.4 del Regolamento. Art. 4 La presente Convenzione ha durata, con decorrenza dal e scadenza il. Art. 5 Alla scadenza la Convenzione potr essere rinnovata a seguito di una nuova richiesta della Societ /Ente/Impresa ovvero delle Societ /Enti/Imprese, finanziatore/i mediante la stipula di una nuova Convenzione secondo le condizioni in quel momento previste dal Regolamento dell Universit. Art. 6 (In caso di finanziatore privato) Le Societ / Enti/Imprese, a garanzia degli obblighi che assumono con la presente Convenzione, sono solidalmente obbligate e presentano adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi degli artt.1936 e seguenti del codice civile. Tale fideiussione dovr espressamente contenere la clausola a prima richiesta. Detta fideiussione dovr, inoltre contenere, la clausola che gli importi garantiti dovranno essere adeguati nel limite del 5% annuo, al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali. (In caso di finanziatore pubblico) Il soggetto finanziatore, se pubblico obbligato a presentare atto formale (delibera, determinazione relativa all impegno di spesa, etc) a garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione. Detto atto dovr contenere la clausola che gli importi garantiti dovranno essere adeguati nel

6 limite del 5 % annuo, al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali. Art.7 Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, valgono le norme del codice civile e del Regolamento Universitario vigente. Per la Per l Universit degli Studi di Roma La Sapienza Il Presidente /Amministratore Unico Il Rettore IL RETTORE

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