inserto speciale la PENSIONE può ATTENDERE I Dossier di Famiglia Cristiana da staccare e conservare

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1 I Dossier di Famiglia Cristiana da staccare e conservare Finestre che si chiudono e altre che si aprono, ma con una differenza sostanziale: la via di uscita dal mondo del lavoro è una sola volta all anno. è solo una parte delle novità previste a partire dal 2011 Nel prossimo numero XXXXXXXXX Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Quasi alla chetichella, un po per volta, spariscono i vantaggi acquisiti: dimagrisce la pensione e si lascia il lavoro sempre più tardi. In pochi anni siamo passati dal più vantaggioso sistema a ripartizione a quello contributivo. Dal 2011, il primo assegno previdenziale lo vedremo con almeno un anno di ritardo. E non finisce qui. Dal 1 gennaio 2015 aumenta per tutti il requisito anagrafico previsto per l'accesso alle pensioni. Verrà applicato, per la prima volta, il meccanismo che aggancia i requisiti di età per il diritto alle prestazioni previdenziali agli incrementi della speranza di vita rilevate dall'istat. Se già adesso si accede alla pensione di vecchiaia a 66 anni, dato che bisogna attendere un anno per avere il primo assegno, dopo il 2015 forse andremo a riposo a 70 anni. la PENSIONE può ATTENDERE inserto speciale a cura di GIUSEPPE ALTAMORE

2 II E se vuoi l assegno aspetta un anno Dal 2011 prende il via il nuovo regime delle decorrenze per la pensioni di vecchiaia e anzianità. Una vera e propria rivoluzione prevista dalle ultime riforme della previdenza. Per chi matura i requisiti, a partire dal 1 gennaio 2011 entra in vigore la cosidetta finestra mobile o a scorrimento, introdotta dalla manovra finanziaria dell estate Si tratta di un uscita personalizzata che fissa la decorrenza della pensione trascorso un determinato periodo di tempo dal momento in cui vengono perfezionati i requisiti di età e contribuzione. Cambia dunque il precedente regime delle due o quattro finestre fisse annuali, assegnate in base al semestre o al trimestre di maturazione dei requisiti. Con le nuove regole la decorrenza si colloca: 12 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti se la pensione è liquidata a carico di una gestione di lavoratori dipendenti.; Da quest anno per la avere l agognata rendita previdenziale occorre aspettare la finestra che si aprirà 12 mesi dopo aver conquistato il diritto alla pensione. Ma per gli autonomi anche molto di più. 18 mesi dopo il perfezionamento dei requisiti se la pensione è liquidata a carico di una delle Gestioni dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti o Coltivatori diretti). La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo allo scadere del differimento dei 12 o 18 mesi. In sostanza, la finestra si apre a partire dal 13 o 19 mese successivo a quello di maturazione dei requisiti. Pensioni soggette alla finestra mobile Il nuovo regime delle decorrenze si applica alle pensioni di anzianità (anche quelle maturate con 40 anni di contribuzione), alle pensioni di vecchiaia del sistema retributivo e contributivo e alle pensioni supplementari di vecchiaia. Riguarda anche le pensioni di vecchiaia anticipate riconosciute agli invalidi all 80 per cento e ai lavoratori non vedenti, e le pensioni di vecchiaia di quei settori (militari, polizia, eccetera) che in base al proprio Gradini? Sono scaloni L ultima riforma delle pensioni, per mettere ordine nei conti della previdenza, allontana sempre l uscita dal mondo del lavoro primo scalino nell innalzamento dell età pensionabile per le donne del pubblico impiego (61 anni d'età); entrata in vigore dei nuovi coefficienti per il calcolo contributivo delle pensioni debutta il nuovo regime delle decorrenze ( finestra mobile ); aumento dei requisiti per l accesso alla pensione di anzianità (quote); conferma dell età pensionabile per le donne del pubblico impiego (61 anni d'età); ultimo anno per i dipendenti pubblici di poter usufruire dell esonero dal servizio innalzamento a 65 anni dell età pensionabile per le donne del pubblico impiego entrata a regime dei requisiti per l accesso alla pensione di anzianità con il sistema delle quote; nuovo adeguamento dei coefficienti per il calcolo contributivo delle pensioni nessuna novità prima applicazione del meccanismo di aumento dell età di pensionamento in funzione della crescita di speranza di vita rilevata dall Istat. Le novità della Legge di stabilità Per i titolari di trattamenti di sostegno al reddito (mobilità e assegno straordinario) che non rientrino fra i 10mila beneficiari previsti dalla deroga, la Legge di stabilità 2011 ha previsto la proroga del trattamento stesso per il periodo intercorrente tra la vecchia e la nuova finestra. La misura potrà essere disposta con provvedimento del ministero del Lavoro, nei limiti delle risorse disponibili del fondo sociale. ordinamento prevedono un età pensionabile diversa da quella prevista per la generalità degli altri lavoratori. Sono soggetti alla finestra mobile, inoltre, gli iscritti ai Fondi elettrici, Telefonici, Autoferrotranvieri, Volo, Ferrovie, eccetera, con l unica eccezione degli iscritti al Fondo clero. È escluso anche il personale della scuola, per il quale continua a essere valida, come unica finestra d uscita, la data del 1 settembre di ciascun anno. Persone a cui continua ad applicarsi il vecchio regime delle finestre. La legge ha pervisto la salvaguardia per chi ha maturato i requisiti entro il 31/12/2010. Il nuovo regime delle decorrenze si applica quindi esclusivamente a chi matura i requisiti di età e di contribuzione per il diritto al pensionamento a partire dal 1 gennaio Coloro che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2010 mantengono il diritto ad andare in pensione con le precedenti finestre anche se si collocano nel Vecchie finestre per le lavoratrici che scelgono l opzione donna. Sono escluse dalla nuova disciplina anche le donne che si avvalgono della possibilità (valida fino al 2015) di accedere alla pensione di anzianità con i III

3 IV requisiti in vigore fino al 31/12/2007 (57 anni d età e di contributi, se dipendenti, ovvero 58 anni e di contributi se lavoratrici autonome), optando per la liquidazione della pensione secondo il calcolo contributivo. Deroghe per alcune categorie di lavoratori che maturano i requisiti nel Le vecchie finestre continuano ad applicarsi: - a chi aveva in corso, alla data del 30 giugno A riposo sempre più tardi È la legge ma brucia lo stesso. Praticamente lo Stato, debitore dei cittadini, ha detto: ti dovrei dare la pensione ma non te la dò subito, come ti spetterebbe, ma tra un anno e più e senza interessi. Nessun debitore normale potrebbe fare così. Facciamo qualche esempio Mauro, dipendente con 30 anni di contributi compie l età pensionabile (65 anni) il 22 aprile del 2011: potrà andare in pensione di vecchiaia dal 1 maggio 2012, anziché dal 1 ottobre 2011 (7 mesi in più d attesa). Giovanna, dipendente matura il diritto alla pensione di anzianità (quota 96) il 23 ottobre 2011: la sua finestra si aprirà dal 1 novembre 2012, anziché 1 luglio 2012 (4 mesi in più d attesa). Antonietta, artigiana con 27 anni di contributi compie l età pensionabile (60 anni) il 21 maggio 2011: potrà andare in pensione di vecchiaia dal 1 dicembre 2012, anziché dal 1 gennaio 2012 (11 mesi in più) Silvano, coltivatore, matura i 40 anni il 13 marzo 2011: andrà in pensione di anzianità dal 1 ottobre 2012, anziché dal 1 ottobre 2011 (12 mesi in più). Lavoratore dipendente con 65 anni d età e 22 anni di contributi ad Aprile 2011 Commerciante con 65 anni d età e 29 anni di contributi a Maggio 2011 Lavoratore dipendente con 60 anni d età e 36 anni di contributi (quota 96) a Luglio 2011 Artigiano con 62 anni di età e di contributi (quota 97) a Settembre 2011 Lavoratore dipendente con 59 anni d età e 40 anni di contributi a Giugno 2011 Coltivatore diretto con 40 anni di contributi a Marzo , il periodo di preavviso e che entro la data di cessazione del rapporto di lavoro matura i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione; ai lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività per il raggiungimento del limite d età (piloti e autisti di mezzi pubblici di trasporto, eccetera); Nel limite di unità: ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria con accordi sindacali stipulati prima del 30/04/2010 che maturino i requisiti prima della vecchia finestra 1 gennaio luglio gennaio 2013 nuova finestra 1 maggio 2012 (7 mesi più tardi) 1 dicembre 2012 (11 mesi più tardi) 1 agosto 2012 (1 mese più tardi) 1 Aprile 2013 (3 mesi più tardi) 1 luglio 2012 (9 mesi più tardi) 1 ottobre 2012 (12 mesi più tardi) scadenza della mobilità; ai lavoratori in mobilità lunga con accordi sindacali stipulati prima del 30/04/2010; ai lavoratori che, alla data del 31 maggio 2010, siano titolari di assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà (banche, poste...). L esclusione degli autorizzati ai versamenti volontari entro luglio Gli autorizzati ai versamenti volontari entro il 20/07/2007 possono accedere alla pensione di anzianità con i requisiti in vigore prima del 2008 ( anni di contribuzione e 57 anni d età, se dipendenti, o 58 anni, se autonomi). Il trattamento di pensione è soggetto alle precedenti decorrenze più favorevoli solo nel caso in cui i requisiti siano stati raggiunti entro il 31/12/2010. Qualora questi siano maturati dopo il 2010 si applica il nuovo regime delle decorrenze. I lavoratori iscritti alla gestione separata che maturano il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia supplementare a partire dal 2011 sono soggetti alla stessa finestra fissata per gli autonomi. La decorrenza della pensione si colloca Altri esempi Giovanna, iscritta alla Gestione separata dal 2001 al 2009 per un totale di 468 contributi settimanali, compirà il 15 maggio 2011 i 60 anni d età. Secondo le nuove regole la decorrenza della pensione di vecchiaia è fissata al 1 dicembre 2012 (la pensione spetta solo se raggiunge l importo di 1,2 l assegno sociale). Aldo, già pensionato ha versato alla gestione separata tre anni di contribuzione e il 18 marzo 2011 compirà 65 anni. Secondo le nuove regole la decorrenza della pensione di vecchiaia supplementare è fissata al 1 ottobre La decorrenza: i punti da non dimenticare Il lavoratore che raggiunge l'anzianità contributiva minima con il cumulo di contribuzione da lavoro dipendente e autonomo, matura il diritto a pensione secondo i requisiti previsti per i lavoratori autonomi, anche se il lavoro dipendente è attuale o prevalente nella sua carriera. La cessazione dell attività lavorativa dipendente, che resta requisito indispensabile per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità, può intervenire anche successivamente alla data in cui si raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi. Il lavoratore, una volta acquisito il diritto alla pensione, ha la facoltà di esercitarlo in qualunque momento dall apertura della finestra d accesso. Per quelli iscritti alle gestione separata dunque 18 mesi dopo la data di raggiungimento dei requisiti (età e contribuzione). Novità anche per le pensioni in totalizzazione. Dal 1 gennaio 2011 coloro che maturano il diritto alla pensione in regime di totalizzazione si applicano le finestre previste per gli autonomi. Il trattamento pensionistico quindi decorre 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti. La finestra così individuata vale solo per le pensioni di vecchiaia o di anzianità, non si applica alla pensione ai superstiti e a quella di inabilità in totalizzazione. La prima continua ad avere decorrenza dal mese successivo al decesso del lavoratore assicurato o pensionato. Per la seconda, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. V

4 VI Avanti con il sistema delle quote Dal 1 gennaio 2011 aumentano i requisiti per accedere alla pensione di anzianità. Per un lavoratore dipendente è necessario maturare quota 96, mentre per un autonomo la quota da raggiungere è 97. Da luglio 2009 il diritto alla pensione di anzianità è determinato secondo il sistema delle quote. Il meccanismo prevede che il diritto alla pensione sia subordinato al raggiungimento di un valore numerico, chiamato appunto quota, determinato dalla somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Le diverse quote, stabilite in rapporto a tre periodi di riferimento, devono comunque garantire almeno anni di contribuzione e un età minima stabilita nei diversi periodi (vedi tabella). Sono utili per determinare la quota anche le frazioni di età e di contribuzione, eccedenti i minimi fissati. Per esempio, un lavoratore dipendente che a febbraio 2011 abbia raggiunto l età di 60 anni e 7 mesi e sia in possesso di un anzianità contributiva di anni e 5 mesi raggiunge quota 96 richiesta, per gli anni 2011 e 2012, per accedere alla pensione. Dal 1 gennaio del 2013 il sistema delle quote andrà a regime con un ulteriore scatto di una anno e per ottenere la pensione di anzianità un dipendente dovrà raggiungere quota 97, mentre un lavoratore autonomo quota 98. Resta confermato il diritto ad andare in pensione con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall età anagrafica. La contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione, esclusa dal calcolo delle quote, è utile per maturare la maggiore anzianità contributiva (cioè quella oltre i ) per il raggiungimento dei 40 anni. Per i dipendenti... Per questi lavoratori è necessario maturare quota 96, così composta: anni di contributi e gli altri d età in base agli anni. Dal 1/7/2009 al 31/12/2010 Dal 1/1/2011 al 31/12/2012 Dal e per gli autonomi Questi lavoratori sono più svantaggiati rispetto agli altri perché la nuova normativa prevede criteri leggermente più restrittivi. Dal 1/7/2009 al 31/12/2010 Dal 1/1/2011 al 31/12/2012 Dal 2013 quota* quota* E le donne restano nel pubblico impiego fino a 65 anni Fino al 31 dicembre 2011, le donne che lavorano nel pubblico impiego possono accedere alla pensione di vecchiaia all età di 61 anni. Dal 1 gennaio 2012 arriva lo scalone e per le dipendenti pubbliche l età pensionabile sarà elevata a 65 anni. La manovra correttiva ha dato così attuazione alla richiesta della Commissione europea che aveva giudicato troppo lungo il periodo di tempo per l innalzamento del requisito anagrafico dai 60 a 65 anni, fissato dalla Manovra d estate Questa norma età anagrafica minima** età anagrafica minima** requisito contributivo minimo** requisito contributivo minimo** *) sono i valori quote che devono essere raggiunti mediante la somma di età e di contribuzione. Si tiene conto anche delle frazioni di anno aggiuntive ai due requisiti minimi riportati nelle colonne a fianco. **) indicano l'età minima e l'anzianità contributiva minima che devono essere assicurati per il raggiungimento della quota. aveva disposto un aumento graduale del requisito anagrafico per il trattamento di vecchiaia delle lavoratrici del pubblico impiego: lo scatto di un anno ogni 24 mesi a partire dal 2010, fino a raggiungere quota 65 anni a partire dal In base alla recente modifica il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, fissato a 61 anni per il biennio 2010/2011, passerà direttamente a 65 anni dal 2012, parificando l età pensionabile tra uomini e donne nel settore pubblico. L aumento dell età non Sei esonerato ma con metà paga Ultima chiamata per usufruire dell esonero dal servizio. Il 2011, infatti, è l ultimo anno in cui i dipendenti pubblici potranno chiedere alla propria amministrazione di essere esonerati dall attività per il quinquennio precedente la maturazione dei 40 anni di anzianità contributiva. L istituto, introdotto dalla manovra d estate del 2008 per il triennio (2009/2011), è una sorta di incentivo al pensionamento su base volontaria riservato ai dipendenti pubblici e soggetto alla discrezionalità dell amministrazione. Destinatari di questa particolare misura sono i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del consiglio dei ministri, le università, i dipendenti degli enti pubblici non riguarda le dipendenti degli ordinamenti statali che prevedono requisiti anagrafici più elevati, né il personale delle forze armate, carabinieri, guardia di finanza, polizia e vigili del fuoco. È escluso anche il personale femminile degli enti pubblici (Inps, Inail, eccetera) e le dipendenti di Poste italiane e Ferrovie dello Stato. Le lavoratrici che hanno maturato i requisiti di età e di contribuzione entro il 31/12/2009, continueranno ad andare in pensione a 60 anni anche dopo il 2011, così come potranno accedere al pensionamento a 61 anni le dipendenti pubbliche che maturano i requisiti entro il anni dal anni dicembre Tali lavoratrici possono richiedere all ente di appartenenza la certificazione del diritto maturato. I trattamenti di vecchiaia sono soggetti al regime delle finestre, secondo le modifiche introdotte per coloro che maturano i requisiti a partire dal Entro il 31 marzo, chi lavora alle dipendenze della pubblica amministrazione può lasciare l impiego e ricevere uno stipendio ridotto in attesa della pensione anni economici (Inps, Inail, Inpdap eccetera), degli istituti e degli enti di ricerca... Sono esclusi il personale della scuola e degli enti locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane eccetera). Per poter chiedere l esonero occorre avere almeno anni di anzianità di servizio a prescindere dall età. La domanda va presentata improrogabilmente entro il 1 marzo 2011, anche nel caso in cui non si abbia ancora raggiunto il requisito minimo, purchè lo stesso venga raggiunto entro l anno. L amministrazione può accogliere o meno la richiesta, in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative. Durante il periodo di esonero il dipendente riceve un trattamento economico temporaneo pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto al momento del collocamento nella nuova posizione. Tale importo è elevato al 70 per cento qualora l interessato svolga durante il periodo di esonero attività di volontariato a titolo completamente gratuito. L impiegato pubblico in posizione di esonero non può svolgere attività di lavoro dipendente né con soggetti privati né con soggetti pubblici. Può svolgere invece prestazioni di lavoro autonomo (collaborazioni occasionali, continuative o consulenze professionali), purchè non a favore di pubbliche amministrazioni o società di consulenza e associazioni dalle stesse partecipate. Durante il periodo di esonero l amministrazione continua a versare i contributi sulle retribuzioni che il dipendente avrebbe percepito, se avesse continuato a lavorare. I contributi versati durante il l esonero sono riconosciuti anche ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (liquidazione). Al termine del periodo di esonero, raggiunti i 40 anni di servizio e indipendentemente dal requisito dell età anagrafica, il dipendente ha diritto alla pensione che gli sarebbe spettata se fosse rimasto in servizio. VII

5 VIII Totalizzazione: ecco come funziona I lavoratori che nel corso della loro vita attiva hanno svolto impieghi diversi e versato i contributi in più gestioni previdenziali possono sommarli al momento di andare in pensione. Destinatari della totalizzazione sono i dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli iscritti alla gestione separata e al Fondo di previdenza del clero. Ecco le condizioni per l esercizio della totalizzazione: il lavoratore non deve essere titolare di una pensione liquidata da una delle gestioni interessate alla totalizzazione; il periodo da totalizzare non può essere inferiore a tre anni per ogni gestione (vale solo per le pensioni di vecchiaia e anzianità); la totalizzazione deve interessare tutti e per intero i periodi assicurativi e possono essere cumulati solo gli anni non coincidenti. Le prestazioni che si possono ottenere con la totalizzazione e i relativi requisiti sono: pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi, ottenuti dalla somma dei periodi contributivi, e un età non inferiore a 65 anni (sia per gli uomini sia per le donne); pensione di anzianità che si raggiunge con non meno di 40 anni di contributi, a prescindere dall età anagrafica. Ai fini dei 40 anni non vanno considerati i periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia; pensione di inabilità con sussistenza dei requisiti e possesso dei diritti di assicurazione e contribuzione richiesti dalla gestione previdenziale nella quale il lavoratore risulta iscritto al momento in cui si manifesta lo stato di inabilità. Non è previsto l assegno di invalidità in regime di totalizzazione. Pensione indiretta ai superstiti: spetta ai superstiti in base ai requisiti richiesti dalla gestione in cui il defunto era iscritto al momento del decesso. Ogni gestione previdenziale calcola la quota di pensione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione. Il calcolo viene determinato con il sistema contributivo. Solo nel caso in cui in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici (Inps, Inpdap...) sia maturato il requisito minimo richiesto per il diritto alla pensione autonoma, il criterio di calcolo sarà quello del sistema di appartenenza (retributivo o misto). Costa caro trasferirsi all Inps La manovra economica dell estate scorsa ha posto una limitazione al trasferimento dei contributi dei pubblici dipendenti verso l Inps, rendendo tale operazione piuttosto onerosa. Per le dipendenti pubbliche non sarà più possibile trasferire in modo gratuito la propria posizione contributiva dall Inpdap all Inps, al fine di poter ottenere la pensione di vecchiaia a 60 anni, come le altre lavoratrici del settore privato. Le nuove disposizioni, infatti, da un lato hanno abrogato la Legge 322 del 1958 che consentiva ai dipendenti pubblici la costituzione della posizione assicurativa gratuita presso l Inps. Dall altro, hanno previsto che le domande di ricongiunzione presentate a partire dal 1 luglio 2010, intese a ottenere il trasferimento dei contributi accreditati presso i fondi sostitutivi e esclusivi nel Fondo dei lavoratori dipendenti dell Inps (art. 1 Legge 29/1979), siano soggette al pagamento di un onere. FAMIGLIA CRISTIANA FILO DIRETTO PATRONATO ACLI Chiamate il numero verde gratuito (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17): gli esperti sono a vostra disposizione per chiarire i vostri dubbi. Inserto realizzato grazie alla collaborazione del patronato Acli. Gli articoli sono stati scritti da: Franco Bertin - Salvatore Satta (Responsabile Servizio Previdenze) - Giuseppe Argentino (Responsabile Servizio studi e previdenza complementare).

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