Il Regolamento CE 178/2002: La Rintracciabilità negli Alimenti degli Animali. Ragusa 28/01/2005

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1 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO SANITA' AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7 RAGUSA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE -AREA DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE ED IGIENE URBANA. Distretto di Ragusa via Mongibello n. 72 tel fax sito web distvetragusa@ausl7.rg.it Il Regolamento CE 178/2002: La Rintracciabilità negli Alimenti degli Animali Ragusa 28/01/2005

2 DECRETO LEGISLATIVO 123/99 REGOLAMENTO CE 1831/2003 REGOLAMENTO CE 1829/2003 REGOLAMENTO CE 1830/2003 REGOLAMENTO CE 178/2002 Ragusa 28/01/2005

3 DECRETO LEGISLATIVO 123/99 RESPONSABILE DI QUALITA RESPONSABILE DI PRODUZIONE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO Ingresso materia prima, additivi Individuazione e controllo punti critici Prelievo campioni da esaminare Uscita mangime INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEI MANGIMI MODALITA DI SMALTIMENTO MANGIMI NON CONFORMI Ragusa 28/01/2005

4 REGOLAMENTO CE 1831/03 sugli additivi destinati all alimentazione animale Si dicono additivi: sostanze, microrganismi o preparati, diversi dai mangimi che sono intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all acqua al fine di svolgere le seguenti funzioni: Influenzare favorevolmente le caratteristiche dei mangimi e dei prodotti di o.a. Non avere conseguenze negative sull ambiente Soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali Effetto coccidiostatico Influenzare favorevolmente le prestazioni o il benessere influendo sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità Si dicono premiscele, le miscele di additivi per mangimi Ragusa 28/01/2005

5 REGOLAMENTO CE 1831/03 sugli additivi destinati all alimentazione animale Nessuno può utilizzare additivi che non siano stati autorizzati, con modalità diverse da quelle stabilite o quando non sono rispettate le condizioni di etichettatura Gli additivi possono essere: tecnologici, organolettici, nutrizionali, zootecnici, coccidiostatici istomonostatici Tutti gli additivi e le premiscele devono essere etichettati. L etichetta deve riportare: 1. nome specifico dato agli additivi nell autorizzazione 2. nome o ragione sociale e indirizzo del responsabile delle indicazioni 3. il peso o il volume netto dell additivo 4. il numero di registrazione o riconoscimento 5. istruzioni per l uso 6. il numero di identificazione 7. il numero del lotto e la data di fabbricazione 8. data scadenza Ragusa 28/01/2005

6 REGOLAMENTO CE 1829/03 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati Definizioni: 1. Organismo Geneticamente Modificato ( OGM) significa: un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale 2. Mangime geneticamente modificato significa mangime che contiene, è costituito o prodotto a partire da OGM 3. Prodotto a partire da OGM significa derivato,in tutto mo in parte, da tali organismi, ma che non li contiene e non ne è costituito Requisiti: 1. Non avere effetti nocivi sulla salute umana, animale o sull ambiente 2. Non trarre in inganno l utilizzatore o danneggiare le produzioni zootecniche 3. Non essere svantaggiosi rispetto all alimento che vanno a sostituire Ragusa 28/01/ Nessuno può immettere in circolazione OGM che non siano stati autorizzati

7 REGOLAMENTO CE 1829/03 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati Campo di applicazione. 1. OGM destinati all alimentazione degli animali 2. Mangimi che contengono o sono costituiti da OGM 3. Mangimi prodotti a partire da OGM Etichettatura: Nessuno può immettere sul mercato mangimi dove non sono indicati in modo visibile, leggibile ed indelebile su di un documento di accompagnamento o, se del caso, sulla confezione, sul contenitore o sull etichetta ad esso attaccata le seguenti indicazioni: Ragusa 28/01/2005 OGM destinati all alimentazione degli animali Mangimi che contengono o sono costituiti da OGM Nome dell OGM tra parentesi subito dopo La denominazione specifica del mangime o in Alternativa in calce all elenco dei mangimi Mangimi prodotti a partire da OGM Prodotto a partire da nome dell OGM fra parentesi subito dopo la denominazione specifica o in calce all elenco dei mangimi

8 REGOLAMENTO CE 1830/03 concernente la tracciabilità e l etichettatura di ogm e la traccaibilità di mangimi ottenuti da ogm Obiettivi: 1. Facilitare un accurata etichettatura 2. Monitorare gli effetti sull ambiente 3. Monitorare gli effetti sulla salute 4. Attuare misure adeguate di gestione dei rischi 5. Attuare meccanismi di ritiro della merce Tracciabilità Definizione: La capacità di rintracciare ogm e i prodotti ottenuti da ogm in tutte le fasi dell immissione in commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione. Ogni operatore assicurano la trasmissione per iscritto a chi riceve i prodotti con ogm o ottenuti da ogm: 1. l indicazione che il prodotto contiene ogm o è da essi costituito 2. l indicazione degli identificatori unici 3. le informazioni vanno conservate per 5 anni Ragusa 28/01/2005

9 REGOLAMENTO CE 178/02 Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Agenzia europea per la sicurezza alimentare e ne fissa le procedure CAMPO DI APPLICAZIONE: Il regolamento disciplina tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi. DEFINIZIONI: Mangime ( o alimento per animali), qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato, o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali. Operatore del settore dei mangimi, la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell impresa di mangimi posta sotto il suo controllo. Analisi del rischio, processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio. Valutazione dei rischi, processo costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo,caratterizzazione del pericolo, valutazione dell esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio. Gestione del rischio, Comunicazione del rischio,

10 REGOLAMENTO CE 178/02 Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Agenzia europea per la sicurezza alimentare e ne fissa le procedure Pericolo, agente biologico, chimico o fisico presente in un alimento o in un mangime in grado di provocare effetti nocivi sulla salute. Rintracciabilità, la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata a far parte di un alimento o di un mangime, in tutte le fasi produttive di trasformazione e distribuzione. OBBLIGHI: Gli operatori del settore dei mangimi devono garantire e verificare che le imprese da essi controllate, soddisfino le disposizioni legislative alimentari in tutte le fasi produttive, di trasformazione e di distribuzione. Se l operatore del settore dei mangimi ritiene o ha motivo di ritenere che un mangime da lui importato prodotto trasformato distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza deve immediatamente procedere al ritiro e ad informare l Autorità Competente. Gli operatori del settore mangimistico collaborano con le Autorità Competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare rischi

11 REGOLAMENTO CE 178/02 STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E NE FISSA LE PROCEDURE Articolo 18 Rintracciabilità 1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. 2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. 3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. 4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

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13 Sistema mangimistico nazionale (stime) Variazione % Produzione industriale: Tonn ,8

14 GESTIONE DELLA RINTRACCIABILITA INDIVIDUARE IL FORNITORE DELLE MATERIE PRIME INDIVIDUARE LE AZIENDE ALLE QUALE SONO STATI FORNITI I MANGIMI CONSENTIRE LA RINTRACCIABILITA INTERNA METTERE A DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA COMPETENTI RICHIEDENTI LE INFORMAZIONI

15 COSA ENTRA E DA CHI PROVIENE COSA ESCE E A CHI HO FORNITO

16 Tracciabilità nella fase di carico delle materie prime o premiscele Fornitore DDT, Registro di carico Tipo di materia prima Lotto di materia prima, Quantità di materia prima, Data e ora di carico, Data e ora di scarico, Trasportatore, Rapporti di analisi riferiti al lotto, Sequenza di scarico, Pulizia linea di scarico

17 Tracciabilità nella fase di stoccaggio delle materie prime o premiscele Lotto di materia prima, Silos di destinazione, Quantità di materia prima presente nel silos, Lotto di materia prima presente nel silos prima dello scarico, Etichettatura delle premiscele

18 Tracciabilità nella fase di lavorazione delle materie prime o premiscele Formula del mangime Quantità di materie prime utilizzate Lotto delle premiscele utilizzate Sequenza di lavorazione Responsabile del processo produttivo Controllo analitici Prelievi campioni per rintracciabilità Inserimento numero di lotto Quantità di mangime prodotto R E G I S T R A Z I O N E D A T I

19 Tracciabilità nella fase di spedizione delle materie prime o premiscele Tipo di mangime Quantità di mangime Destinatario mangime Trasportatore Sequenza dei trasporti Sezione del mezzo di trasporto Pulizia mezzo di trasporto Cartellino Etichetta Lotto DdT Registro di spedizione Grazie e arrivederci al prossimo incontro. Dott. Gaetano Farina