Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 315/43
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1 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 315/43 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2010 che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2010 e che modifica la decisione 2009/883/CE per quanto riguarda il contributo finanziario dell Unione ai programmi approvati con tale decisione [notificata con il numero C(2010) 8290] (2010/732/UE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, (4) La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per l anno 2010, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all importo concesso. vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ( 1 ), in particolare l articolo 27, paragrafi 5 e 6, considerando quanto segue: (5) I programmi per la rabbia attuati dalla maggior parte degli Stati membri stanno per raggiungere l obiettivo di eradicazione di tale malattia, che rappresenta un rischio per la sanità pubblica e la salute degli animali. Per rafforzare gli sforzi degli Stati membri volti ad eradicare questa malattia al più presto, è opportuno fornire un sostegno finanziario supplementare a questi programmi aumentando la percentuale del finanziamento. (1) La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi. (2) La decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi ( 2 ) dispone che, per essere approvati a titolo dell azione di cui all articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE, i programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi figuranti nell allegato di tale decisione, presentati dagli Stati membri alla Commissione, devono rispettare almeno i criteri fissati nell allegato della decisione 2008/341/CE. (3) La decisione 2009/883/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali e del contributo finanziario della Comunità a fini di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2010 e gli anni successivi ( 3 ) approva taluni programmi nazionali e fissa il livello e l importo massimo del contributo finanziario dell Unione per ciascun programma presentato dagli Stati membri. (6) Gli Stati membri hanno informato la Commissione che il limite massimo del rimborso per il test di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili dei bovini applicato negli ultimi anni non è più adeguato. In base ai risultati dell esame della questione effettuato dalla Commissione, è opportuno aumentare il limite massimo del rimborso per questi test, per coprire i costi reali sostenuti dagli Stati membri per eseguirli. (7) Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario dell Unione concesso a una serie di programmi nazionali. I fondi per i programmi nazionali che non utilizzano interamente il loro stanziamento vanno riassegnati a quelli che probabilmente avranno spese superiori. La riassegnazione dovrà basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati. (8) Inoltre, il Portogallo ha presentato un programma modificato di eradicazione della brucellosi bovina, la Spagna, i Paesi Bassi, l Austria e il Portogallo hanno presentato programmi modificati di eradicazione e sorveglianza della febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o ad alto rischio e la Bulgaria e la Polonia hanno presentato programmi modificati di eradicazione della rabbia. ( 1 ) GU L 155 del , pag. 30. ( 2 ) GU L 115 del , pag. 44. ( 3 ) GU L 317 del , pag. 36. (9) La Commissione ha esaminato questi programmi modificati sotto il profilo veterinario e finanziario. Essi sono risultati conformi alla pertinente normativa veterinaria dell Unione, in particolare ai criteri stabiliti nell allegato della decisione 2008/341/CE. Questi programmi modificati vanno quindi approvati.
2 L 315/44 Gazzetta ufficiale dell Unione europea (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/833/CE. (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, 1) all articolo 1, il paragrafo 2 è così modificato: a) alla lettera b), l importo « EUR» è sostituito da « EUR». b) le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti: HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Approvazione del programma modificato per la brucellosi bovina presentato dal Portogallo Il programma modificato di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Portogallo il 25 maggio 2010 è approvato per il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2010 e il 31 dicembre Articolo 2 Approvazione dei programmi modificati per la febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o ad alto rischio presentati da vari Stati membri I seguenti programmi modificati di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o ad alto rischio sono approvati per il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010: a) il programma presentato dalla Spagna il 17 maggio 2010; b) il programma presentato dai Paesi Bassi il 20 settembre 2010; c) il programma presentato dall Austria il 29 marzo 2010; d) il programma presentato dal Portogallo il 12 maggio Articolo 3 Approvazione dei programmi modificati per la rabbia presentati dalla Bulgaria e dalla Polonia I seguenti programmi modificati di eradicazione della rabbia sono approvati per il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010: a) il programma presentato dalla Bulgaria il 29 settembre 2010; b) il programma presentato dalla Polonia il 28 settembre Articolo 4 Modifiche della decisione 2009/883/CE La decisione 2009/883/CE è così modificata: «e) EUR per il Portogallo; f) EUR per il Regno Unito.»; 2) all articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il contributo finanziario dell Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro indicato al paragrafo 1 per eseguire i test della tubercolina e test di laboratorio e per indennizzare i proprietari degli animali abbattuti nel quadro di tali programmi, e non può superare gli importi sottoindicati: a) EUR per l Irlanda; b) EUR per la Spagna; c) EUR per l Italia; d) EUR per il Portogallo; e) EUR per il Regno Unito.»; 3) all articolo 3, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) EUR per la Spagna.»; 4) all articolo 4, il paragrafo 2 è così modificato: a) alla lettera c), l importo « EUR» è sostituito da « EUR»; b) alla lettera e), l importo « EUR» è sostituito da « EUR»; c) le lettere i) e j) sono sostituite dalle seguenti: «i) EUR per la Spagna; j) EUR per la Francia;»; d) le lettere l) e m) sono sostituite dalle seguenti: «l) EUR per la Lettonia; m) EUR per la Lituania;»;
3 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 315/45 e) alla lettera o), l importo « EUR» è sostituiti da « EUR»; f) alla lettera q), l importo « EUR» è sostituito da « EUR»; g) alla lettera t), l importo « EUR» è sostituito da « EUR»; h) alla lettera v), l importo « EUR» è sostituito da i) le lettere x) e y) sono sostituite dalle seguenti: «x) EUR per la Finlandia; y) EUR per la Svezia.»; 5) all articolo 5, il paragrafo 2 è così modificato: a) alla lettera a), l importo « EUR» è sostituito da « EUR»; b) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: «d) EUR per la Danimarca; e) EUR per l Estonia;»; c) alla lettera i), l importo « EUR» è sostituito da « EUR»; d) alla lettera k), l importo « EUR» è sostituito da « EUR»; e) le lettere m) e n) sono sostituite dalle seguenti: «m) EUR per la Lettonia; n) EUR per la Lituania;»; f) le lettere t) e u) sono sostituite dalle seguenti: «t) EUR per la Polonia; u) EUR per il Portogallo;»; g) le lettere x) e y) sono sostituite dalle seguenti: «x) EUR per la Slovacchia; y) EUR per il Regno Unito.»; 6) all articolo 6, il paragrafo 2 è così modificato: a) alla lettera a), l importo « EUR» è sostituito da « EUR»; b) alla lettera f), l importo « EUR» è sostituito da « EUR»; c) alla lettera i), l importo « EUR» è sostituito da « EUR»; 7) all articolo 7, paragrafo 2, l importo « EUR» è sostituito da « EUR»; 8) all articolo 8, il paragrafo 2 è così modificato: a) alla lettera e), l importo « EUR» è sostituito da « EUR»; b) alla lettera k), l importo « EUR» è sostituito da « EUR»; c) alla lettera t), l importo « EUR» è sostituito da 9) l articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il contributo finanziario dell Unione è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro indicato al paragrafo 1 per eseguire i test diagnostici rapidi negli animali previsti nell articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, nell allegato III, capitolo A, parti I e II, punti da 1 a 5, del regolamento (CE) n. 999/2001 e nell allegato VII di tale regolamento, i test di conferma e i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale previsti nell allegato X, capitolo C, punto 3, paragrafo 2, lettera c), sub i), del regolamento (CE) n. 999/2001 e al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per indennizzare i proprietari degli animali abbattuti e distrutti secondo i programmi di eradicazione dell encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie e al 50 % dei costi delle analisi di campioni a fini di genotipizzazione, e non può superare gli importi sottoindicati: a) EUR per il Belgio; b) EUR per la Bulgaria; c) EUR per la Repubblica ceca; d) EUR per la Danimarca; e) EUR per la Germania; f) EUR per l Estonia; g) EUR per l Irlanda; h) EUR per la Grecia; i) EUR per la Spagna; j) EUR per la Francia; k) EUR per l Italia; l) EUR per Cipro;
4 L 315/46 Gazzetta ufficiale dell Unione europea m) EUR per la Lettonia; n) EUR per la Lituania; o) EUR per il Lussemburgo; p) EUR per l Ungheria; q) EUR per Malta; r) EUR per i Paesi Bassi; s) EUR per l Austria; t) EUR per la Polonia; u) EUR per il Portogallo; v) EUR per la Romania; w) EUR per la Slovenia; x) EUR per la Slovacchia; y) EUR per la Finlandia; z) EUR per la Svezia; za) EUR per il Regno Unito.»; b) al paragrafo 3, lettera a), «5 EUR per test» è sostituito da «8 EUR per test;»; 10) all articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il contributo finanziario dell Unione è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro indicato al paragrafo 1 per eseguire i test di laboratorio per l individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia, l isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia, l individuazione del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino e per acquistare e distribuire vaccini ed esche per i programmi, e non può superare gli importi sottoindicati: a) EUR per la Bulgaria; b) EUR per l Ungheria; c) EUR per la Polonia; d) EUR per la Romania; e) EUR per la Slovacchia. 3. Il costo massimo rimborsabile agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non può superare in media gli importi sottoindicati: a) per un test sierologico: 12 EUR per test; b) per un test di individuazione della tetraciclina nelle ossa: 12 EUR per test; c) per un test di fluorescenza degli anticorpi (FAT): 18 EUR per test.»; 11) all articolo 11, il paragrafo 2 è così modificato: a) alla lettera b), l importo « EUR» è sostituito da b) alla lettera d), l importo « EUR» è sostituito da « EUR»; 12) all articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il contributo finanziario dell Unione per i programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato per eseguire i test di laboratorio, e non può superare gli importi sottoindicati: a) EUR per la Bulgaria; b) EUR per l Ungheria; c) EUR per la Polonia; d) EUR per la Spagna.»; 13) all articolo 13, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Il contributo finanziario dell Unione è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro indicato nei paragrafi 1 e 2 per eseguire i test di laboratorio per l individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia, la caratterizzazione del virus della rabbia, l individuazione del biomarcatore, la determinazione dell età e la titolazione delle esche vaccino e per acquistare e distribuire vaccini ed esche per i programmi, e non può superare gli importi sottoindicati: a) EUR per l Estonia; b) EUR per la Lettonia; c) EUR per la Lituania; d) EUR per l Austria; e) EUR per la Slovenia; f) EUR per la Finlandia.
5 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 315/47 4. Il costo massimo rimborsabile agli Stati membri per i programmi di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare in media gli importi sottoindicati: a) per un test sierologico: 12 EUR per test; b) per un test di individuazione della tetraciclina nelle ossa: 12 EUR per test; c) per un test di fluorescenza degli anticorpi (FAT): 18 EUR per test.»; 14) all articolo 14, paragrafo 2, l importo « EUR» è sostituito da « EUR»; b) alla lettera c) l importo « EUR» è sostituito da « EUR»; 16) all articolo 16, paragrafo 2, nella frase introduttiva l importo « EUR» è sostituito da « EUR». Articolo 5 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre ) all articolo 15, il paragrafo 2 è così modificato: a) alla lettera a) l importo « EUR» è sostituito da « EUR»; Per la Commissione John DALLI Membro della Commissione
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