L.R. 22/2010, art. 9, c. 19 B.U.R. 8/6/2011, n. 23. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2011, n. 0128/Pres.

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1 L.R. 22/2010, art. 9, c. 19 B.U.R. 8/6/2011, n. 23 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2011, n. 0128/Pres. Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d infanzia di cui all articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011). Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Oggetto Destinatari Definizioni Criteri e modalità di riparto Modalità di presentazione delle domande Determinazione delle spese e dei costi per la gestione dei nidi Concessione e rendicontazione del finanziamento, controlli regionali Modifiche della modulistica Rinvio Abrogazioni Entrata in vigore Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai soggetti gestori di nidi d infanzia di cui all articolo 3 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia). 2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l accesso al servizio di nido d infanzia e sono determinati in applicazione dei criteri di cui all articolo 4, comunque in misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d infanzia nell anno scolastico per cui il contributo è richiesto e le entrate riferibili al medesimo periodo. 3. Non rientrano nella fattispecie prevista al comma 1 le sezioni primavera o ponte di cui all articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Art. 2 (Destinatari)

2 1. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi di cui all articolo 1, comma 2, alternativamente: a) i gestori pubblici, privati e del privato sociale di nidi d infanzia presenti nel territorio regionale e titolari di autorizzazione al funzionamento, anche provvisoria, in corso di validità nell anno scolastico di riferimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 della legge regionale 20/2005 e 56, commi 5 e 6, della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 in materia di sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia e di interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità, o che hanno avviato il servizio con le modalità di cui all articolo 18 della legge regionale 20/2005; b) i soggetti che hanno ricevuto, in base a specifici accordi con i soggetti di cui alla lettera a), titolo a gestire i nidi d infanzia e sono delegati, da parte degli stessi soggetti di cui alla lettera a), a presentare domanda di contributo e ad esserne beneficiari ai sensi dell articolo Sono ammessi a contribuzione regionale i soggetti di cui al comma 1 che, nell anno scolastico di riferimento, sono stati gestori per almeno quattro mesi computati in base all articolo 3, comma 1, lettera c) e che presentano una media di bambini accolti calcolata in base all articolo 4, comma 1, lett. b) non inferiore a Non possono presentare domanda i soggetti che, nel corso dell anno scolastico di riferimento, a seguito dei controlli disposti dal Comune sulla sussistenza o permanenza dei requisiti necessari al funzionamento, abbiano subito un provvedimento di divieto di prosecuzione dell attività. Art. 3 (Definizioni) 1. Ai fini dell applicazione del presente regolamento si intende per: a) ricettività: quella riportata nell atto di autorizzazione al funzionamento oppure quella dichiarata in sede di avvio del servizio; b) bambini accolti: i bambini ammessi e iscritti nell anno scolastico di riferimento che occupano un posto nel nido d infanzia per cui il richiedente sostiene i costi di gestione e introita le rette di frequenza; c) mese di funzionamento del servizio: ogni mese intero o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni di funzionamento del nido d infanzia per cui si chiede il contributo compreso tra il 1 settembre ed il 31 agosto dell anno scolastico di riferimento. Art. 4 (Criteri e modalità di riparto) 1. Le risorse disponibili per le finalità di cui all articolo 1 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri: a) una quota compresa tra il 15 e il 30 per cento è ripartita in base ai seguenti indicatori di qualità per un punteggio complessivo massimo di quindici punti per

3 ciascun nido d infanzia, così come specificato nella modulistica di cui all Allegato A: 1) presenza di un coordinatore pedagogico del nido d infanzia; 2) qualità educativa del servizio; 3) tempo dedicato all organizzazione del lavoro, alla programmazione, all aggiornamento; 4) incontri periodici retribuiti di tutto il personale per impostazione e verifica del lavoro educativo; 5) graduazione delle rette di frequenza in relazione alle condizioni socioeconomiche delle famiglie che accedono al servizio; 6) presenza di una sezione lattanti con accoglimento di bambini dai 3 agli 12 mesi di età. b) la quota residua è ripartita in base al numero dei bambini accolti, calcolato come media aritmetica semplice delle rilevazioni effettuate alle date di cui al comma 3, tenuto conto dei mesi di effettivo funzionamento del servizio, fino ad un massimo di euro 1.800,00 annui per bambino. 2. La quota di cui al comma 1, lettera a), è attribuita per il 60 per cento esclusivamente sulla base del punteggio complessivo risultante dagli indicatori di qualità mentre, per il restante 40 per cento, si considera una ponderazione in base al numero di bambini risultante dall applicazione del criterio di cui alla lettera b). 3. Per ogni nido d infanzia va indicato il numero dei bambini accolti alla data del 1 ottobre o alla data di effettivo avvio del servizio, se successiva, e alla data del 30 aprile o quella di cessazione del servizio, se precedente. 4. Ai fini del riparto, il numero dei bambini accolti indicato ai sensi del comma 3 non può superare il numero massimo stabilito per la ricettività del nido d infanzia ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera a), maggiorato in misura non superiore a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia. Art. 5 (Modalità di presentazione delle domande) 1. Le domande per accedere ai contributi di cui al presente regolamento sono presentate dai soggetti di cui all articolo 2 al Servizio politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi, anche con modalità informatica secondo quanto stabilito con decreto del Direttore centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione da pubblicarsi sul BUR, entro il 15 settembre di ogni anno con riferimento all anno scolastico precedente. Il termine è perentorio e la presentazione della domanda oltre la scadenza ne comporta l esclusione. 2. Le domande, redatte secondo il modello di cui all Allegato A, sono sottoscritte a pena di esclusione dal legale rappresentante del richiedente di cui all articolo 2 oppure, nel caso in cui la domanda sia presentata da un ente pubblico, dal responsabile dell ufficio competente secondo il rispettivo ordinamento.

4 3. Per i soggetti di cui all articolo 2, comma 1, lettera b) deve essere allegata alla domanda, a pena di esclusione, la delega redatta in conformità all allegato B. 4. Per ogni nido d infanzia può essere presentata una sola domanda di contributo, fatto salvo il caso di subentro nella gestione del servizio da parte di altro soggetto, tenuto conto delle disposizioni di cui all articolo 2, comma I soggetti gestori di più nidi d infanzia possono presentare un unica istanza secondo il modello Allegato A riportando alla sezione B e alla sezione C del modulo di domanda tutti i dati richiesti per ciascun nido d infanzia gestito. Art. 6 (Determinazione delle spese e dei costi per la gestione dei nidi) 1. Ai fini del calcolo delle spese di cui all articolo 1, comma 2, si considerano tutte le spese contabilmente registrate con riferimento alla gestione ordinaria del nido d infanzia di competenza del periodo di tempo compreso tra il 1 settembre ed il 31 agosto dell anno scolastico per cui si richiede il contributo. 2. Sono computati altresì i costi imputabili al nido d infanzia in sede di assestamento di bilancio al 31 dicembre dell ultimo esercizio chiuso, in applicazione dei criteri e delle percentuali previste dalle vigenti disposizioni fiscali. Art. 7 (Concessione e rendicontazione del finanziamento, controlli regionali) 1. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del servizio competente e può essere erogato contestualmente alla concessione in misura non superiore al 50 per cento dell importo complessivamente spettante; il saldo viene erogato sulla base della rendicontazione di cui al presente articolo. 2. La rendicontazione è effettuata entro i termini stabiliti nel decreto di concessione con le modalità di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 3. In sede di rendicontazione, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all articolo 1, comma 2, i beneficiari presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che, sulla base delle risultanze contabili e fiscali, attesti: a) l utilizzo parziale o totale del contributo per le finalità di cui all articolo 1, comma 2; b) che il contributo rendicontato non supera la differenza tra le spese ed i costi di cui all articolo 6, con riferimento all anno scolastico per cui il contributo è stato chiesto, e tutte le entrate riferibili al medesimo periodo.

5 4. L eventuale documentazione di spesa prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000 deve essere prodotta in relazione all importo del contributo concesso, deve essere direttamente riferibile alla gestione del servizio per cui è stato richiesto il contributo e deve risultare regolarmente quietanzata alla data di presentazione del rendiconto. 5. Qualora in sede di rendicontazione risulti che il contributo concesso supera la differenza tra le spese e le entrate, lo stesso viene rideterminato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata e non spettante. 6. In caso di mancata presentazione del rendiconto o di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, il contributo stesso viene revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione dell intera quota eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione. 7. In relazione alle dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 e ai dati dichiarati in sede di domanda di contributo ai fini della quantificazione del contributo spettante, il Servizio competente può disporre dei controlli a campione sulla veridicità dei dati esposti, anche con eventuali ispezioni da parte del personale regionale presso la sede del soggetto beneficiario del contributo, richiedendo copia di tutti i documenti contabili e fiscali considerati ai fini delle attestazioni effettuate. 8. I soggetti sottoposti ai controlli di cui al comma 6, sono tenuti a collaborare con il personale regionale incaricato e presentare tempestivamente e comunque entro 20 giorni la documentazione richiesta. Art. 8 (Modifiche alla modulistica) 1. Eventuali modifiche agli allegati al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 9 (Rinvio) 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000. Art. 10 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

6 a) decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2009, n. 253 (Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto tra i Comuni richiedenti i finanziamenti destinati al sostegno della gestione diretta, mista o in convenzione dei nidi d infanzia di cui all articolo 10, comma 21 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)); b) decreto del Presidente della Regione 24 agosto 2010, n. 197 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui all articolo 2, commi 28 e 29, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008)). Art. 11 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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