REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

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1 PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

2 REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA ART. 1 ISTITUZIONE E SEDE 1. E istituita la Consulta Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Mantova (in seguito Consulta) quale strumento di partecipazione di dette Organizzazioni al sistema di protezione civile, nonché di confronto operativo e istituzionale tra queste e gli Enti preposti. 2. La Consulta ha sede presso l Area Ambientale della Provincia di Mantova. ART. 2 FINALITA Le finalità della Consulta, in conformità agli indirizzi normativi ed agli obiettivi di riferimento: Promuove e sostiene la costituzione e lo sviluppo dell Associazionismo con finalità di Protezione Civile Acquisisce e valuta le indicazioni e le proposte, di particolare rilevanza, formulate dalle Organizzazioni di Volontariato Rappresenta le esigenze delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, presso le Sedi competenti, in relazione alle finalità di Protezione Civile Propone iniziative ed attività indirizzate all informazione ed alla formazione della popolazione, per una maggiore educazione al rischio ed alla sicurezza individuale e collettiva, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado Promuove la maggiore comunicazione possibile tra le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile operanti sul territorio della Provincia di Mantova Individua e propone indirizzi omogenei finalizzati al miglioramento dell efficienza organizzativa ed al razionale utilizzo di risorse umane e strumentali Propone e attua iniziative e attività indirizzate all informazione e alla formazione della popolazione, per un maggiore educazione al rischio ed alla sicurezza individuale e collettiva Assicura la propria collaborazione alle iniziative ed alle attività predisposte dalla Provincia di Mantova. -2-

3 Ogni anno predispone la relazione delle attività svolte, nonché il programma delle attività per l anno successivo, su proposte formulate dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della provincia di Mantova. ART. 3 ADERENTI ALLA CONSULTA Nelle persone dei loro rappresentanti possono aderire alla consulta le, Organizzazioni di volontariato iscritte all Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile, sezione provinciale di Mantova. ART. 4 COMPOSIZIONE Fanno parte della Consulta tutte le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Mantova, aderenti alla Consulta, in persona di un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni aderenti, e l Assessore Provinciale alla Protezione Civile o suo delegato. ART. 5 CRITERI DI ADESIONE Sono aderenti alla Consulta coloro che ne hanno sottoscritto il verbale di costituzione ed il presente regolamento, e coloro che ne faranno richiesta e la cui domanda sarà accolta dal Comitato Direttivo (C.D.). Chi intende aderire ne deve fare richiesta scritta al C.D., il quale decide con giudizio motivato ed inappellabile. Il diniego va sempre motivato e ne va data comunicazione scritta all'organizzazione interessata. Le organizzazioni possono aderire alla Consulta nella persona di un solo rappresentante designato con apposita delibera. La domanda scritta di ammissione deve contenere la dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale, in cui si accetta senza riserve il regolamento della Consulta. Alla domanda deve essere allegato lo statuto o l atto costitutivo o un autocertificazione della propria attività o l atto di iscrizione all Albo Regionale del volontariato di protezione civile - sezione provinciale di Mantova -, e la delibera con cui il richiedente indica la persona fisica designata a rappresentare l organizzazione. Il numero degli aderenti è illimitato. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri. L ammissione decorre dalla data di deliberazione del C.D. che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l iscrizione nel registro degli aderenti alla Consulta. -3-

4 ART. 6 CRITERI DI ESCLUSIONE E RECESSO Ciascuna Organizzazione aderente può recedere dalla Consulta mediante comunicazione scritta al C.D.. Il recesso ha effetto dalla data di deliberazione da parte del C.D. stesso. L Organizzazione aderente può essere esclusa dalla Consulta in caso di inadempienza dei doveri previsti dall articolo 7 o per altri gravi motivi che abbiano recato danno morale e/o materiale alla Consulta stessa. L esclusione dell Organizzazione è deliberata dal C.D. e ratificata dall assemblea di cui all art.10 nella prima riunione utile, e deve essere comunicata a mezzo lettera alla medesima assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all esclusione.. ART. 7 DOVERI DELLE ORGANIZZAZIONI ADERENTI Le Organizzazioni aderenti sono obbligate: 1. a osservare le norme del presente regolamento e le decisioni assunte dalla Consulta 2. a svolgere le attività preventivamente concordate 3. a mantenere un comportamento conforme alle finalità della Consulta. Le prestazioni fornite dalle Organizzazioni aderenti sono a titolo gratuito. ART. 8 DIRITTI DELLE ORGANIZZAZIONI ADERENTI Le Organizzazioni aderenti hanno diritto di: 1. partecipare alle Assemblee e votare; 2. conoscere i programmi con i quali la Consulta intende attuare i propri obiettivi; 3. partecipare alle attività promosse dalla Consulta; 4. usufruire di tutti i servizi della Consulta; 5. dare le dimissioni in qualsiasi momento; 6. eleggere gli organi della Consulta ed essere eletti; 7. ricevere informazioni e accedere a documenti, verbali e registri della Consulta. Ciascuna Organizzazione aderente può sostituire il proprio rappresentante dandone comunicazione scritta al C.D.. ART. 9 GLI ORGANI DELLA CONSULTA Gli organi della Consulta sono: 1. l Assemblea; 2. il Comitato Direttivo (C.D.). Tutti gli incarichi sono assunti e assolti a totale titolo gratuito. -4-

5 ART. 10 L ASSEMBLEA L assemblea è costituita dalle Organizzazioni aderenti, ed è convocata una volta all anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze della Consulta, mediante: avviso scritto da inviare con lettera alle Organizzazioni aderenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la stessa; avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima. L Assemblea è convocata dal Presidente della Consulta, che la presiede. Gli avvisi di convocazione devono contenere l ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. Deve inoltre essere convocata: quando il C.D. lo ritenga necessario; quando la richiede almeno un decimo delle Organizzazioni aderenti. L Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E straordinaria l Assemblea convocata per la modifica del Regolamento per lo scioglimento della Consulta. E ordinaria in tutti gli altri casi. L Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aderenti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L Assemblea ordinaria: elegge il Comitato Direttivo; propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; ratifica le esclusioni delle Organizzazioni aderenti deliberate dal Comitato Direttivo; approva il programma annuale della Consulta. Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati con delega scritta; sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti fatti personali dei componenti dell Assemblea. Ogni aderente ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un aderente. La Provincia di Mantova ha diritto ad un voto. Le discussioni e le deliberazioni dell Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un membro dell Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente dell Assemblea e dall estensore, e trascritto su apposito registro conservato a cura del Presidente nella sede della Consulta. Ogni aderente ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne a proprie spese una copia. L Assemblea straordinaria: è valida con la presenza dei due terzi degli aderenti e approva eventuali modifiche al Regolamento con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie la Consulta col voto favorevole dei tre quarti degli aderenti. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti tutti i rappresentanti delle Organizzazioni aderenti, come individuati dall art

6 ART. 11 IL COMITATO DIRETTIVO DELLA CONSULTA Il Comitato Direttivo (C.D.) è eletto dall Assemblea ed è composto da cinque a undici membri, oltre all Assessore Provinciale alla Protezione Civile. La convocazione del C.D. è decisa dal Presidente o richiesta, e automaticamente convocata, da tre membri del C.D. stesso o dall Assessore Provinciale alla Protezione Civile. Le deliberazioni devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Comitato Direttivo: elegge il Presidente del C.D., che è di diritto il presidente dell Assemblea; elegge un Vice Presidente; elegge la segreteria, con facoltà di individuare un segretario anche fuori dal C.D.: in tal caso il segretario partecipa ai lavori del C.D. senza diritto di voto; sviluppa la politica della Consulta decisa dall Assemblea; acquisisce e valuta le indicazioni e le proposte formulate dalle Organizzazioni di volontariato aderenti; propone iniziative che conseguono le finalità della Consulta; assume le decisioni in ordine all ammissione alla Consulta di nuove Organizzazioni di volontariato; propone all Assemblea l esclusione dalla Consulta delle Organizzazioni di volontariato inadempienti ai sensi degli artt. 7 e 8; Le sedute del C.D. sono aperte alla partecipazione attiva di membri delle Organizzazioni non rappresentate nel Comitato stesso senza diritto di voto. Il Comitato Direttivo con comunicazione scritta del Presidente, è convocato di norma ogni due mesi, e resta in carica tre anni. Il Presidente, a seguito di richiesta sottoscritta da almeno tre dei componenti il Consiglio o dall Assessore Provinciale alla Protezione Civile, deve convocare lo stesso senza indugio. Ai componenti del C.D. e a quelli della segreteria non vengono riconosciuti compensi per l attività svolta. ART. 12 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta, presiede il C.D., e quindi l Assemblea. Convoca l Assemblea degli aderenti e il C.D. sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Delega, in sua assenza, il Vice Presidente a rappresentare la Consulta. Il Presidente e il Vice Presidente non sono rieleggibili per più di una volta consecutiva (massimo sei anni). -6-

7 ART. 13 IL SEGRETARIO Il segretario redige il verbale delle riunioni, e coordina i lavori di segreteria. Il segretario, se nominato tra i membri del C.D., non è rieleggibile per più di una volta consecutiva (massimo sei anni). ART. 14 MODIFICHE AL REGOLAMENTO Questo Regolamento è modificabile in Assemblea straordinaria con la presenza dei due terzi degli aderenti della Consulta e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi di cui all art.2 e con la Legge italiana. ART. 15 SCIOGLIMENTO DELLA CONSULTA Per deliberare lo scioglimento della Consulta occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti convocati in Assemblea straordinaria. ART. 16 CONVOCAZIONI E RIUNIONI Il Comitato Direttivo è convocato con avviso scritto, a firma del Presidente, da far pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima. La convocazione dovrà contenere luogo, giorno e ora della riunione e l ordine dei lavori da trattare. Il quorum per la validità delle sedute è stabilito nella metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, gli astenuti non si computano tra i votanti. ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI 1. Tutti gli incarichi attinenti la Consulta sono privi di remunerazione alcuna. 2. La segreteria di cui all'art. 13 redige verbale delle sedute dell Assemblea, che viene trasmesso ai membri della Consulta. 3. Per tutto quanto non espresso, vale quanto definito dal Codice Civile. -7-

8 SCHEDA A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA DENOMINAZIONE ORGANIZZAZIONE. PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE INDIRIZZO SEDE LEGALE: VIA.N.CAP COMUNE.. PROVINCIA TEL.FAX..CELL REFERENTE INDICATO: COGNOME NOME VIA.N..CAP. COMUNE.. PROVINCIA TEL.FAX.CELL ARTICOLAZIONI RAPPRESENTATE: PROCEDURA DI ATTIVAZIONE SALA OPERATIVA DELL ORGANIZZAZIONE: VIA N.CAP COMUNE PROVINCIA TEL. FAX.. CELL SETTORI DI IMPIEGO: RISORSE TECNICHE DISPONIBILI: DATA FIRMA DEL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE

9 -9- SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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