CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)
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- Fabio Napoli
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1 CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO Articolo 1 (Principi generali) 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dello Statuto d autonomia e della legge regionale 23 ottobre 2009 n. 22, le modalità di funzionamento e l organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali (CAL). 2. Il CAL promuove la più ampia collaborazione con gli Enti locali e con le autonomie funzionali della Lombardia. Articolo 2 (Costituzione e insediamento) 1. Il CAL è costituito, all inizio di ogni legislatura regionale, con deliberazione dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 2. Entro 10 giorni dalla citata deliberazione è convocata, a cura del componente più anziano di età, la seduta di insediamento, durante la quale si provvede anche all elezione del Presidente e dell Ufficio di Presidenza. 3. La data di tale seduta è fissata dall Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Articolo 3 (Decadenza e sostituzione dei componenti) 1. I singoli componenti decadono dalla carica al termine del rispettivo mandato salvo che vengano rieletti nonché, in caso di cessazione anticipata del medesimo, per una delle cause previste dalla vigente normativa. 2. L Ufficio di Presidenza del CAL provvede all integrazione con propria deliberazione, entro 15 giorni dall accertamento della cessazione. Per i componenti eletti dalle rispettive associazioni (Comunità Montane, Unioni di Comuni, Sindaci con più e meno di 3000 abitanti) sono utilizzate le graduatorie esistenti. Articolo 4 (Assenze e deleghe) 1. In caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive dell Assemblea e/o dell Ufficio di Presidenza si decade dalla carica di componente del CAL. 2. L assenza è da ritenersi ingiustificata se, prima dell inizio della seduta, non venga fornita alla segreteria alcuna comunicazione.
2 3. La delega, valida solo se conferita ad un componente dell esecutivo dell ente di appartenenza o dell associazione di provenienza, deve essere fatta per iscritto e presentata o inoltrata via mail prima dell inizio della seduta. Articolo 5 (Sede) 1. Il Consiglio delle Autonomie locali ha sede presso il Consiglio regionale della Lombardia. 2. Si riunisce, normalmente, presso detta sede. Articolo 6 (Organi del CAL) 1. Sono organi del CAL il Presidente, l Ufficio di Presidenza, l Assemblea. 2. All elezione del Presidente si provvede con votazione a scrutinio segreto. Articolo 7 (Il Presidente ) 1. Il Presidente rappresenta il CAL ed è garante della sua autonomia. 2. Il Presidente: a) convoca e presiede le sedute dell Assemblea e dell Ufficio di Presidenza, fissandone l ordine del giorno; b) sottoscrive i verbali delle sedute; c) mantiene i contatti con il Consiglio regionale, con la Giunta regionale e con le Commissioni consiliari; d) sottoscrive gli atti contenenti i pareri e le proposte, disponendone la trasmissione agli organi competenti; e) risolve le questioni relative all interpretazione del presente regolamento. 3. In caso di decadenza o dimissioni del Presidente, il CAL procede ad una nuova elezione entro 30 giorni dall avvenuta vacanza. 4. Tale seduta è convocata e presieduta dal Vice Presidente in carica, ovvero dal componente più anziano di età. Articolo 8 (L Ufficio di Presidenza) 1. L Ufficio di Presidenza è composto da sette membri, compreso il Presidente. 2. Elegge, al suo interno, il vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3 3. Per l istruttoria e l espressione dei pareri sui provvedimenti di cui all art. 54, comma 8, dello Statuto è integrato dai due rappresentanti delle autonomie sociali e funzionali, eletti dall Assemblea del CAL nella seduta di insediamento. Articolo 9 (Attribuzioni dell Ufficio di Presidenza) 1. L Ufficio di Presidenza: a) determina il programma di lavoro del Consiglio delle Autonomie e ne organizza l attività; b) svolge l attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del CAL, avvalendosi della struttura di supporto istituita presso il Consiglio regionale; c) designa i relatori sulle specifiche tematiche; d) esamina le questioni ad esso sottoposte dal Presidente, nonché quelle relative all interpretazione o alle proposte di modifica del presente regolamento; e) formula proposte di pareri di competenza dell intero Consiglio. Art. 10 (Sedute dell Ufficio di Presidenza) 1. L Ufficio di Presidenza, salvo casi di urgenza, è convocato almeno cinque giorni prima della seduta. La convocazione è inviata all indirizzo di posta elettronica di ciascun componente. 2. Le sedute dell Ufficio di Presidenza sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti, anche se per delega. 3. L Ufficio di Presidenza delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4. Le sedute dell Ufficio di Presidenza non sono pubbliche. 5. L Ufficio di Presidenza, al fine di agevolare lo svolgimento delle sedute, può prevedere modalità di riunione e di consultazione on line. 6. Delle sedute dell Ufficio di Presidenza è redatto processo verbale sintetico, che dà conto dei presenti, dei temi trattati e delle eventuali decisioni assunte. 7. Ciascun componente può chiedere che vengano messe a verbale osservazioni o indicazioni specifiche in merito agli argomenti trattati. 8. I processi verbali sono sottoposti all approvazione dell Ufficio di Presidenza in una seduta successiva. Articolo 11 (L Assemblea) 1. L Assemblea è composta dai 45 componenti di cui all art. 2, comma 2 della l.r. 22/2009; nei casi in cui è prevista la composizione integrata partecipano anche i 15 rappresentanti delle autonomie sociali e funzionali.
4 Articolo 12 (Tempi e modalità di convocazione) 1. Il CAL si riunisce, ai sensi dell art. 11 della l.r. 22/2009, in almeno tre sessioni di lavoro durante l anno, due delle quali in composizione integrata. 2. La convocazione contenente l ordine del giorno dev essere inviata, a mezzo posta elettronica, a tutti i componenti, unitamente alla relativa documentazione, almeno 7 giorni prima della seduta. 3. In casi di particolare urgenza, il Presidente, sentito l Ufficio di Presidenza, può procedere alla convocazione straordinaria ogni volta che ne ravvisi la necessità. 4. La convocazione straordinaria dell Assemblea può essere chiesta anche da un quinto dei componenti o da tutti i consiglieri appartenenti ad una tipologia di enti, con l indicazione degli argomenti da trattare. 5. Detta convocazione dev essere inviata almeno tre giorni prima della seduta. 6. Copia della convocazione, contenente l ordine del giorno, dev essere inviata alla Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale. Art. 13 (Sedute dell Assemblea) 1. Alle sedute del CAL possono assistere il Presidente del Consiglio Regionale, i Consiglieri e gli Assessori regionali. 2. Possono essere invitati a partecipare i Consiglieri relatori dei provvedimenti posti all ordine del giorno. 3. Le sedute del Consiglio delle Autonomie sono pubbliche, salvo diversa indicazione dell Assemblea. Art. 14 (Validità delle sedute e delle deliberazioni) 1. Tranne i casi in cui lo Statuto o la legge regionale 22/2009 richiedano maggioranze qualificate, le sedute del CAL sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. 2. Si intende che abbiano partecipato al voto coloro che abbiano espresso voto favorevole o contrario o che si siano astenuti. 3. Si presume che ci sia sempre il numero legale per deliberare; tuttavia, se richiesta da almeno tre componenti, il Presidente ne dispone la verifica. 4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei partecipanti al voto; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5 Art. 15 (Modalità di votazione) 1. Il voto si esprime per alzata di mano, tranne i casi in cui il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto del componenti, ritenga di procedere a scrutinio segreto. Art. 16 (Riunioni on-line) 1. Previa acquisizione dei necessari strumenti telematici ed informatici, il CAL individua le modalità di riunione e di assunzione delle decisioni on-line. 2. Detti strumenti sono conformi alle disposizioni vigenti in materia di amministrazione digitale. Art. 17 (Pareri) 1. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. 2. Il parere sul progetto di bilancio è reso direttamente alla commissione consiliare competente entro venti giorni dal ricevimento e, comunque, entro il 30 novembre. 3. Qualora il parere non sia espresso nei termini si intende favorevole 4. Il parere negativo è assunto a maggioranza assoluta dei componenti, con decisione motivata. 5. La richiesta di parere si intende formalizzata con l assegnazione dei provvedimenti al Presidente del CAL da parte del Presidente del Consiglio regionale e da parte della Giunta, per gli atti di rispettiva competenza. Articolo 18 (Processo verbale) 1. Di ogni seduta viene redatto, a cura del funzionario regionale appartenente alla struttura di supporto, il processo verbale. 2. Esso deve contenere l indicazione dei presenti, gli atti approvati, gli esiti delle votazioni, una sintesi degli interventi, l orario di inizio e di fine della seduta. 3. Il processo verbale, in assenza di osservazioni, è approvato senza votazione all inizio della seduta successiva. 4. Esso è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario del Consiglio regionale. 5. La registrazione delle sedute è a disposizione dei componenti presso la Segreteria operativa.
6 Articolo 19 (Segreteria operativa) 1. Il personale di segreteria predispone la documentazione da allegare all ordine del giorno e provvede all invio delle convocazioni delle sedute; redige i processi verbali, provvede alla stesura di parere, proposte e osservazioni, curandone la trasmissione agli organi competenti. 2. Il funzionario della Segreteria operativa assiste il Presidente nelle sedute per il regolare svolgimento dei lavori. Articolo 20 (Tavolo tecnico) 1. Per l istruttoria amministrativa dei propri atti ed al fine di assistere l Ufficio di Presidenza nella predisposizione delle proposte di parere, viene istituito un Tavolo tecnico, del quale fanno parte tecnici delle associazioni delle autonomie locali lombarde e, con funzioni di supporto tecnico-giuridico, dirigenti e funzionari della Regione, di volta in volta competenti per materia. 2. Le funzioni di raccordo e di supporto sono svolte dalla Segreteria operativa.
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