PROFESSIONALITÀ PER L INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRESSO L AZIENDA SPECIALE UFFICIO D AMBITO DELLA PROVINCIA DI CREMONA.
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1 REGOLAMENTO DI SELEZIONE DI PROFESSIONALITÀ PER L INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRESSO L AZIENDA SPECIALE UFFICIO D AMBITO DELLA PROVINCIA DI CREMONA. (Approvato con Delibera del Consiglio d Amministrazione n. 9 del )
2 INDICE Art. 1 Principi generali Art. 2 Modalità e termini di pubblicazione dell avviso di selezione Art. 3 Modalità di approvazione e contenuti dell avviso di selezione Art. 4 Riapertura dei termini per la ricerca della professionalità Art. 5 Revoca della procedura di ricerca della professionalità Art. 6 Commissione per la valutazione delle competenze Art. 7 Prove selettive e preselettive Art. 8 Assunzioni obbligatorie (L.n. 68/1999)
3 PREMESSA Le procedure per l instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato presso l Azienda Speciale Ufficio d Ambito della Provincia di Cremona, istituita secondo le norme che regolano le Aziende Speciali, avvengono attraverso l applicazione di forme selettive oggettive e rigorose e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, merito e valutazione comparativa senza discriminazione alcuna. ART. 1 PRINCIPI GENERALI 1. Le procedure per le assunzioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato presso l Ufficio d Ambito della Provincia di Cremona avvengono mediante selezioni che possono essere per soli titoli, per soli esami e per titoli ed esami. 2. Il fabbisogno delle professionalità necessarie per il perseguimento degli obiettivi strategici dell azienda viene individuato annualmente nel Piano programma delle attività, parte integrante del Bilancio Economico di Previsione, coerentemente alle compatibilità economiche-finanziarie. Il Bilancio Economico di Previsione è approvato con atto del Consiglio di Amministrazione. Art. 2 MODALITA E TERMINI DI PUBBLICAZIONE DELL AVVISO DI SELEZIONE 1. Le procedure per l instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato nel rispetto del principio di trasparenza sono rese note mediante avviso pubblico. 2. L avviso dovrà essere pubblicato in apposita sezione del sito web dell Ufficio d Ambito della Provincia di Cremona, per un periodo: a) non inferiore a 20 giorni consecutivi per professionalità a tempo indeterminato; b) non inferiore a 10 giorni consecutivi e lavorativi qualora trattasi di professionalità a tempo determinato. ART. 3 MODALITA DI APPROVAZIONE E CONTENUTI DELL AVVISO DI SELEZIONE 1. L avviso pubblico di selezione è predisposto su proposta del Direttore Generale. 2. Nell avviso dovranno essere indicati: a) il numero dei posti, la professionalità oggetto di ricerca, il trattamento economico spettante, con riferimento alla normativa contrattuale applicata; b) i requisiti generali e speciali che gli aspiranti devono possedere per poter partecipare alla selezione, nonché per essere assunti; c) il termine di presentazione delle domande di partecipazione, tenuto conto dell obbligo di presentazione delle stesse esclusivamente in via telematica;
4 d) la tipologia e le modalità di svolgimento della selezione, ivi compresa l eventuale facoltà di preselezione; in caso di più prove, dovrà essere indicata la votazione minima richiesta per l ammissione alle prove successive; e) i titoli che danno luogo a eventuale riserva, precedenza o a preferenza a parità di punteggio; f) gli eventuali titoli e documenti che gli aspiranti sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione; g) le modalità di presentazione di titoli eventualmente valutabili nell interesse del candidato; h) i termini e le modalità per la presentazione dei titoli e documenti da parte dei candidati e del vincitore; i) la richiesta di dichiarazione di accettare senza riserva tutte le norme contenute nell avviso; j) ogni altra indicazione ritenuta opportuna dall azienda, finalizzata alla ricerca, nel rispetto comunque di ogni disposizione di legge riguardante lo stato personale dell aspirante, in particolare per quanto riguarda la richiesta di notizie o dati, come nel caso della L. n. 68/1999 e s.m.i. (categorie protette ed equiparate); k) limiti e modalità per l eventuale utilizzo della graduatoria finale; l) limiti di presentazione di richiesta di mobilità esterna: per i primi cinque anni di servizio presso l Ufficio d Ambito della Provincia di Cremona non potranno essere accolte domande di mobilità esterna. Art. 4 - RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RICERCA DELLA PROFESSIONALITA 1. E facoltà dell azienda procedere alla riapertura del termine fissato nell avviso per la presentazione delle domande, qualora, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, venga ritenuto insufficiente il numero degli aspiranti rispetto agli obiettivi che presuppongono la ricerca della professionalità, ovvero per altre motivate esigenze di pubblico interesse. 2. Il provvedimento di riapertura dei termini è di competenza del Direttore Generale ed è pubblicato con le stesse modalità adottate per il primario avviso. ART. 5 REVOCA DELLA PROCEDURA DI RICERCA DELLA PROFESSIONALITA 1. E facoltà dell azienda procedere con provvedimento motivato del Direttore Generale alla revoca della procedura di ricerca della professionalità in qualsiasi momento della procedura concorsuale. 2. Il provvedimento deve essere comunicato a tutti i candidati mediante pubblicazione sul sito web dell ente, che assume quindi valore ad ogni effetto di legge e per un periodo non inferiore a quello stabilito inizialmente.
5 ART. 6 - COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 1. Alla valutazione delle competenze delle professionalità provvede un apposita commissione, nominata dal Direttore Generale, che è composta da esperti interni o esterni, di provata competenza, che non siano componenti dell organo di direzione politica dell ente (Cda), che non ricoprano cariche politiche, che non siano rappresentanti sindacali e designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali e che non si trovino in alcuna condizione di incompatibilità tra loro o con i candidati. 2. Il numero dei componenti la commissione per la verifica delle competenze di norma è pari a tre, compreso il Presidente. 3. Laddove ritenuto necessario oppure opportuno per la verifica delle competenze, la commissione può essere integrata da esperti di lingua straniera e di informatica. 4. Il Direttore Generale è Presidente di diritto, ma è ammessa la delega anche a componente interno o esterno avente i requisiti di competenza e imparzialità richiesta per gli altri componenti. 5. Il Direttore Generale non potrà comunque farne parte, laddove, per qualsiasi motivo si trovi o venga a trovarsi nel corso della procedura nelle condizioni di divieto o incompatibilità. 6. Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere svolte da uno dei componenti appositamente designato o da altro soggetto, anche esterno alla commissione, purché non incompatibile. 7. I compensi da corrispondere ai componenti e al segretario della commissione, se esterni, sono determinati sulla base delle vigenti disposizioni e definiti con atto del Direttore Generale. ART. 7 - PROVE SELETTIVE E PRESELETTIVE 1. Le tipologie e le materie oggetto delle prove di selezione per la ricerca delle professionalità vengono indicate nel corrispondente avviso e consistono in prove scritte e prove orali. 2. La prova scritta può consistere in appositi quiz, anche a risposta multipla, oppure in quesiti a risposta aperta da risolvere in un tempo predeterminato. 3. Per i concorsi relativi alle categorie B, C e D, gli avvisi di selezione dovranno prevedere l accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. I livelli di conoscenza e le modalità del relativo accertamento saranno commisurati al livello di professionalità richiesto. 4. La tipologia e i contenuti delle prove risponderanno a criteri di coerenza e omogeneità rispetto alla categoria del posto oggetto dell avviso, tenendo conto della necessità di prevedere conoscenze di base omogenee valide per tutte le professionalità.
6 5. L azienda può procedere a forme di preselezione, qualora il numero delle domande sia superiore a Il voto ottenuto nella prova di preselezione non concorre a formare in nessun caso il punteggio finale. ART. 8 ASSUNZIONI OBBLIGATORIE (L.n. 68/1999) 1. I lavoratori soggetti ad avviamento obbligatorio, di cui alla legge n. 68/1999, in possesso dei requisiti e nei limiti delle quote d obbligo, potranno essere assunti a mezzo: a) di richiesta nominativa, b) richiesta numerica, c) procedura selettiva riservata, secondo quanto previsto dalla legge, 2. E comunque fatta salva la valutazione della compatibilità con le mansioni assegnate.
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