TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE ART.

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1 PROTOCOLLO D INTESA TRA l Università degli Studi di Cagliari con sede in Cagliari, Via Università n 40, C.F , rappresentata dalla Prof.ssa Maria Del Zompo, in qualità di Rettore - di seguito denominata Università E l Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell Informazione con sede in Roma, Viale America n 201, C.F rappresentato dalla Dott.ssa Rita Forsi, in qualità di Direttore, di seguito denominato ISCOM, nel prosieguo indicate unitariamente come le Parti. PREMESSO CHE - l ISCOM, organo tecnico-scientifico del Ministero dello Sviluppo Economico, ha, tra gli altri, compiti di: predisporre la redazione delle norme nazionali e il recepimento di quelle d origine comunitaria in materia di telecomunicazioni; effettuare studi e ricerche scientifiche connesse ai fini istituzionali; coordinare programmi di ricerca e sperimentazione operando anche attraverso convenzioni con enti e istituti specializzati nel settore delle poste, delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell informazione; effettuare attività di formazione e aggiornamento nel campo delle telecomunicazioni e dell informatica; effettuare prestazioni, consulenze e collaborazioni di natura tecnica e tecnico-economica. - l Università, attraverso i suoi Dipartimenti, svolge attività di ricerca e di formazione universitaria e post laurea nei diversi settori tecnici e scientifici, ivi incluse la chimica, la fisica, l elettronica e le telecomunicazioni; - le Parti nell ambito dei rispettivi settori di attività, sono interessate ad avviare un rapporto di reciproca e continuativa collaborazione per individuare ed attivare iniziative congiunte di ricerca e formazione in settori di comune interesse; - con il presente Protocollo di intesa le Parti intendono definire i principi generali e gli aspetti regolamentari della loro collaborazione, lasciando a successivi accordi tra il Direttore ISCOM e quello del Dipartimento interessato l individuazione delle singole iniziative. TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE ART. 1 Oggetto della collaborazione Con il presente Protocollo di intesa le Parti, nell ambito delle attività di propria competenza, si impegnano a fornire reciproca collaborazione per quanto riguarda: progetti di ricerca e sviluppo in settori disciplinari di comune interesse, con particolare riguardo alle telecomunicazioni, alla progettazione, ai processi tecnologici e alla sintesi di materiali organici applicati alle fabbricazione di dispositivi fotonici organici per reti di comunicazioni ottiche; studi e ricerche teoriche e sperimentali finalizzati alla predisposizione di contributi per la redazione di norme tecniche in ambito nazionale, europeo e internazionale;

2 consulenza scientifica e tecnica; formazione tecnica, scientifica e manageriale nel campo delle telecomunicazioni e dell informatica; partecipazione congiunta a progetti di ricerca coordinati in sede nazionale ed internazionale anche con riferimento ai programmi quadro dell Unione Europea; ogni altra attività di competenza delle Parti per la quale la collaborazione è ritenuta proficua. Le singole iniziative e le modalità operative per la realizzazione delle relative attività saranno definite e formalizzate con specifiche Convenzioni attuative. Le suddette convenzioni dovranno indicare: - gli obiettivi, le attività ed i tempi di realizzazione dei singoli progetti; - le sedi operative e i responsabili scientifici o di laboratorio; - il personale impegnato. ART. 2 Borse di studio, stage e tirocini formativi Nell ambito delle attività di cui all art. 1, l ISCOM potrà stipulare con i Dipartimenti interessati convenzioni per l erogazione di borse di studio e/o di ricerca in favore di laureandi e laureati di I e II livello che partecipino a ricerche ritenute di proprio interesse. Potranno essere attivati stage e tirocini di formazione ed orientamento, regolati secondo la normativa vigente e disciplinati con la sottoscrizione di specifiche Convenzioni e la definizione di relativi Progetti formativi. Per lo sviluppo di specifici programmi di ricerca le Parti potranno inoltre concordare lo scambio di ricercatori, nella qualifica di dottorandi per l Università, da definire e disciplinare nelle relative convenzioni. ART. 3 Brevetti industriali e diritti d autore La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati connessi alle iniziative oggetto del presente Protocollo, sarà disciplinata nelle singole convenzioni attuative concluse dalle parti, nel rispetto di quanto previsto in materia dall art. 65 del Decreto legislativo del 10 febbraio 2005 n. 30 Codice della proprietà industriale e dagli appositi regolamenti brevetti dell Università e di ISCOM Dette convenzioni dovranno obbligatoriamente riportare le clausole specifiche, connesse alla proprietà intellettuale e alle pubblicazioni di cui all allegato 1 al presente protocollo che si assume quale parte integrante. I risultati degli studi oggetto della collaborazione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, previo assenso dell altra, facendo esplicito richiamo alla collaborazione in oggetto. ART. 4 Ripartizione degli oneri economici

3 Ciascuna delle parti, per le attività di cui al presente atto, sosterrà esclusivamente le spese che riguardano le proprie strutture ed il proprio personale. Per lo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione le parti metteranno a disposizione le proprie risorse in termini di personale qualificato ed in termini di attrezzature e strumentazioni scientifiche in dotazione. ART. 5 Organizzazione del lavoro Ogni attività prevista nel presente protocollo di intesa si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ISCOM e dell Università. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. ART. 6 Responsabilità L ISCOM esonera l Università da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo e delle relative Convenzioni, di cui all art.1, causati dal proprio personale. L Università esonera l ISCOM da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente protocollo di intesa e delle relative Convenzioni, di cui all art.1, causati dal proprio personale. ART. 7 Obblighi di riservatezza Le Parti si impegnano, per tutta la durata del Protocollo e delle relative Convenzioni attuative a non divulgare le informazioni né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dal Protocollo e dalle relative Convenzioni attuative. Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della Parte

4 ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni del Protocollo e delle relative convenzioni attuative può cessare di essere tale dal momento in cui l informazione: i) diventa pubblica senza che ci sia inadempienza del Protocollo e delle relative convenzioni attuative; ii) è ottenuta dalla parte ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza; iii) è accertata o sviluppata dalla parte ricevente in modo indipendente. Per le finalità del presente comma, per Parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono alla stessa. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima riservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite. Chi riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore al grado di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite. Le Parti dichiarano espressamente di essere informate ed acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell esecuzione del Protocollo e delle relative Convenzioni attuative saranno trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo medesimo e delle relative Convenzioni attuative e, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ( codice in materia di protezione di dati personali ). ART. 8 Durata e referenti Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della stipula con validità di tre anni e si intende rinnovata tacitamente, salvo disdetta anche di una sola delle parti da comunicarsi per iscritto entro tre mesi dalla scadenza. L efficacia del presente accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione. Le Parti individuano quali referenti scientifici del presente Protocollo: per ISCOM : Dr.ssa Anna Stefania Michelangeli per UNICA : Prof.ssa Maria Francesca Casula Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche ART. 9 Modalità degli aggiornamenti I Contraenti potranno, di concerto, apportare modifiche al presente Protocollo con appositi atti scritti e previo parere favorevole degli Organi competenti. Le Parti potranno concordare con accordo scritto di estendere il presente Protocollo di Intesa ad altri soggetti qualificati. In tal caso ogni ulteriore modifica dovrà trovare il pieno accordo di tutti i partecipanti.

5 ART. 10 Clausola del Foro Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Protocollo di intesa, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari ai sensi dell art. 11 della legge 7 agosto 1990 n ART.11 Firma digitale, bollo e registrazione Il presente protocollo di intesa è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell articolo 15, della L , n. 241, come aggiunto dal comma 2 dell art. 6 del D.L e modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012 n Il presente protocollo di intesa, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura delle Parti, è soggetto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR n Roma, Cagliari, L Università degli Studi di Cagliari IL RETTORE Prof.ssa Maria Del Zompo L Istituto Superiore C.T.I. IL DIRETTORE Dr.ssa Rita Forsi

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