COMUNE DI MARSCIANO Provincia di Perugia
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1 COMUNE DI MARSCIANO Provincia di Perugia OGGETTO: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E NORME PROCEDURALI PER LA CESSIONE DELLE AREE GIA CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E PER IL RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 106 DEL 12 LUGLIO 2011 E LEGGE N. 14 DEL 24 FEBBRAIO Premesso che - con la legge n. 549 (Finanziaria 1996), art. 3, commi 75 81, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà di cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge n. 167 Piano di zona, ovvero delimitate ai sensi dell art. 51 della legge n. 865 legge di riforma per la casa, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell art. 35 della medesima legge n. 865/1971; - con il medesimo art. 3 comma 77 legge 549/95 è stato stabilito che il prezzo delle aree trasformate è quello determinato (a valore di mercato) dall UTE al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base delle variazioni, accertate dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ; - con la successiva legge finanziaria del 1997 n. 662 del , è stato modificato il criterio di determinazione del prezzo di cessione (di cui all art. 3, comma 77 della legge 549/95) prevedendo all art. 3 (comma 61 della legge 662/97) quello stabilito dall art. 5-bis della legge n. 359 dell agosto 1992 (valore di esproprio) con esclusione della riduzione del 40% ivi prevista; - con successiva legge del n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, sono stati previsti ed individuati, ex art. 31, commi 45-50, i criteri e le modalità di trasformazione in proprietà dei diritti di superficie; - in particolare, il comma 48 della legge n. 448/1998, prevede che il corrispettivo delle aree cedute in proprietà sia determinato dal Comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60% di quello determinato ai sensi dell art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge n. 359, escludendo la riduzione prevista dall ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47; - la legge n. 106/2011 disciplina, tra l altro, che Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell art. 31 della legge n. 448, sono inseriti i seguenti: 49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all art. 35 della legge n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate
2 precedentemente all entrata in vigore della legge n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica amministrativa a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell art. 3 del decreto legislativo n ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall art. 18 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n la legge del n. 14, in vigore dal , portante conversione in legge con modificazioni del decreto legge n. 216, all art. 29, comma 16-undecies, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49-bis dell art. 31 della legge n. 448 è stabilita dai comuni. Considerato che - la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e/o la trasformazione delle convenzioni di aree già concesse in proprietà stipulate prima della legge n. 179/92, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e n. 349 del , si basa sul valore venale dei terreni edificabili con riduzione del 60%, così come confermato dalla Corte dei Conti a Sezioni Unite del , si ritiene di applicare per la cancellazione anticipata dei vincoli convenzionali, il recupero del 50% del valore calcolato ai sensi del comma 48 art. 31, legge 448/1998, riferito agli anni residui di convenzione. Tutto ciò premesso e considerato si stabilisce quanto segue: Per la conversione del diritto di superficie in piena proprietà con eliminazione di ogni vincolo il corrispettivo da versare al Comune di Marsciano sarà pari a: Vt = (Va x 0,40) ( Oc x IR) x Qm Ove : Vt = Valore corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. Va = Valore venale attuale dell area, ottenuto moltiplicando la cubatura risultante dal Piano di Zona per il valore medio dell area edificabile desunto dalle tabelle approvate ai fini IMU con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20 apr o di quelle che saranno approvate negli anni successivi. Oc = Oneri corrisposti al Comune per la concessione dell area, al netto degli oneri di urbanizzazione. IR = Indice di rivalutazione ISTAT, riferito al periodo intercorrente tra la data di originaria assegnazione dell area e la data di determinazione del valore da comunicare all interessato. Qm = Quota millesimale dell unità immobiliare oggetto di domanda.
3 Per la cancellazione dei vincoli convenzionali per le aree concesse in diritto di proprietà il corrispettivo sarà pari a: Vv = Vt x 0,50 x Nr/Nc Ove: Vv = Valore corrispettivo per l eliminazione dei vincoli. Vt = Valore trasformazione diritto di superficie in diritto proprietà come sopra determinato Nr = Numero anni residui del vincolo. Nc = Numero anni complessivi del vincolo. NORME PROCEDURALI Articolo 1 OGGETTO DEGLI ATTI - Cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie, comprese nei piani approvati a norma di legge 18 aprile 1962, n. 167 ( Piani di Zona per le aree P.E.E.P. ), ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed ai sensi dell'articolo 35, quarto comma della medesima legge n. 865 del Rimozione dei vincoli convenzionali delle unità abitative costruite su aree concesse in diritto di proprietà e gravate da vincoli convenzionali con riferimento alla normativa sopra citata. Articolo 2 - BENEFICIARI Possono ottenere la cessione in proprietà e/o la rimozione dei vincoli convenzionali, i soggetti singoli, ivi compresi gli assegnatari di cooperative edificatrici e di imprese, le persone giuridiche, nonché gli enti che siano proprietari di alloggi e di unità immobiliari a diversa destinazione realizzati esclusivamente in aree comprese nei Piani di Zona di cui all'articolo 1 delle presenti norme procedurali. Articolo 3 COMUNICAZIONE Il Comune avvalendosi dell Ufficio Patrimonio, organizzerà una campagna di informazione e di sensibilizzazione preventiva. Gli interessati potranno quindi reperire, presso gli sportelli comunali o nel sito del comune, le informazioni inerenti il corrispettivo relativo al proprio alloggio secondo le modalità di calcolo sopra indicate ed eventualmente ritirare il modulo per l'adesione presso lo stesso Ufficio Patrimonio del comune. Articolo 4 DOMANDE Le domande dovranno essere presentate compilando gli appositi modelli disponibili presso l ufficio Patrimonio e nel sito internet del Comune, con allegata la documentazione richiesta. Articolo 5 ACCETTAZIONE Il Comune, a seguito della domanda del singolo proprietario dell'alloggio o di altro soggetto titolato alla richiesta, comunica formalmente all'interessato, all indirizzo indicato nella domanda il corrispettivo dovuto.
4 L'interessato dovrà far pervenire l accettazione della proposta formulata dal Comune entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, pena la decadenza dell'offerta. In caso di versamento dell intera somma entro 60 gg. dalla data di accettazione, si applicherà la riduzione del 10% sull importo totale da corrispondere. Articolo 6 - SPESE Le spese notarili, catastali e ipotecarie, comprese quelle per eventuali riconfinazioni, l'imposta di registro e di bollo, se ed in quanto dovute, inerenti e conseguenti gli atti di cui all art. 1, sono a carico dell'acquirente. Articolo 7 VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO Il corrispettivo, dovrà essere versato a favore del Comune a mezzo Bonifico Bancario sul conto a conto intestato a: Comune di Marsciano UNICREDIT BANCA - Agenzia di Marsciano. Codice IBAN: IT 71 R ; Il Corrispettivo dovrà essere versato in uno dei seguenti modi: a)- Pagamento in unica soluzione entro il termine di 60 gg dalla data di accettazione. In tal caso si applica la riduzione del 10% sul prezzo convenuto. b)- Pagamento in 4 rate con scadenza: 1 rata: 40% dell'intera somma da versare entro 90 giorni dalla data di accettazione di cui all'articolo 5 del presente provvedimento; 2 rata: 20% dell'intera somma entro 6 mesi dalla data di accettazione di cui all'articolo 5 del presente provvedimento; 3 rata: 20% dell'intera somma entro 12 mesi dalla accettazione di cui all'articolo 5 del presente provvedimento; 4 rata: 20% dell'intera somma corrispondente al saldo entro 18 mesi dalla data accettazione di cui all'articolo 5 del presente provvedimento. In caso di pagamento rateizzato, l'acquirente dovrà corrispondere gli interessi legali per gli importi dovuti. La/e quietanza/e deve essere esibita al Notaio rogante l'atto di contrattoconvenzione, il quale ne farà espressa menzione nell'atto stesso. La stipula notarile potrà avvenire soltanto all avvenuto pagamento dell intero corrispettivo. Articolo 8 QUOTA MILLESIMALE ( Qm ) La quota millesimale dell'unità immobiliare oggetto di domanda e delle sue pertinenze, deve essere ricavata dalla corrispondente tabella millesimale allegata al Regolamento di Condominio approvato dall Assemblea Condominiale o in mancanza dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà firmata dal richiedente.
5 Articolo 9 QUOTA MINIMA DOVUTA Il Comune fissa in 2.000,00 (Euro duemila/00) la quota minima dovuta in ogni caso per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e in 1.000,00 (euro mille/00) la quota minima dovuta in ogni caso per la rimozione dei soli vincoli, onde coprire le spese di procedura, qualora i corrispettivi determinati sulla base delle formule e dei criteri sopra fissati siano negativi o inferiori a tali cifre.
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