Regolamenti comunitari riguardanti la sicurezza alimentare ( 2^ parte ) Relazione della Dott.ssa Candida Fattore

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1 Regolamenti comunitari riguardanti la sicurezza alimentare ( 2^ parte ) Relazione della Dott.ssa Candida Fattore I regolamenti contenuti nel pacchetto igiene rivedono un po tutte le regole della sicurezza alimentare. Il tutto parte dagli anni 70 con le norme ad armonizzazione verticale, riguardanti cioè singole tipologie di alimenti, definendo così i requisiti che essi dovevano avere per essere commercializzati in tutto il territorio dell Unione Europea. Successivamente dagli anni 80 l UE ha concentrato l attenzione per uniformare le attività dei controlli ad armonizzazione orizzontale applicabile cioè trasversalmente a tutti i settori della produzione di alimenti e bevande ; così la direttiva CEE 89/397 relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari viene recepita in Italia con decreto legislativo n 123 del 03/03/1993 e le direttive CEE 93/43 e 96/3 riguardanti l igiene dei prodotti alimentari vengono recepite con il decreto legislativo n 155 del 26/05/1997. Tale evoluzione normativa è avvenuta parallelamente alla consapevolezza che solo con una produzione, trasformazione, e distribuzione di alimenti sani e sicuri si potevano raggiungere obiettivi di : 1) Tutela della salute dei cittadini dell UE 2) Libera circolazione di alimenti sicuri in tutta l UE 3) Fiducia di tutti i consumatori dell UE 4) Una implementazione del sistema di ispezione sugli alimenti applicabile in modo uniforme in tutti i Paesi dell UE 5) Maggior capacità dell UE di intervenire in casi di emergenza sanitaria. Il pacchetto igiene è composto da tre regolamenti chiave che sono : 852/2004 ; 853/2004 ; 854/2004, da tre regolamenti connessi che sono : 183/2005 ; 882/2004 ; 178/2002, più quattro regolamenti applicativi che sono : 2073/2005 ; 2074/2005 ; 2075/2005 ; 2076/2005. Questi regolamenti costituiscono quindi le colonne portanti della sicurezza alimentare dell UE. La Commissione delle Comunità Europee ha redatto inoltre dei documenti di lavoro indicati con le sigle SANCO che rappresentano delle vere e proprie linee guida per l applicazione dei principi contenuti nei regolamenti del pacchetto igiene. SANCO 55 e SANCO 2535 riguardano i controlli ufficiali, SANCO 2655 riguarda l implementazione del sistema HACCP nelle piccole imprese alimentari

2 Sintesi dei contenuti dei regolamenti Regolamento 852/2004 L ambito di applicazione è lo stesso del 155/1997; non si applica alla produzione primaria, nè a quella domestica. La possibilità di applicazione alla produzione primaria sarà riesaminata in seguito, alla luce dell analisi degli effetti del presente regolamento. Raccomanda inoltre una certa flessibilità nell applicazione delle norme, per consentire l utilizzazione dei metodi produttivi tradizionali. In più viene rimarcata l importanza della rintracciabilità come strumento per garantire la sicurezza alimentare. Il regolamento stabilisce in particolare quanto segue : a) Requisiti generali e specifici in materia di igiene, validi anche per la produzione primaria. b) Analisi dei pericoli e dei CCP e conferma del sistema HACCP come strumento di analisi e controllo delle condizioni di igiene e sicurezza delle produzioni alimentari. c) Rimangono in vigore i manuali di buona prassi elaborati ai sensi della direttiva CEE 93/43. d) Viene promossa l elaborazione nonché la divulgazione di manuali di buona prassi la cui applicazione rimane però volontaria. e) Le precisazioni inerenti all applicazione della norma sono riportate negli allegati del regolamento stesso. In particolare, bisogna dare la massima attenzione all obbligo della formazione degli operatori del settore. Regolamento 853/2004 Questo regolamento si applica ai prodotti di origine animale, trasformati o meno, ma non tratta assolutamente gli alimenti composti anche solo parzialmente da prodotti di origine vegetale. Inoltre esso non si applica al commercio al dettaglio, né alla produzione primaria per il consumo domestico. Punti salienti del regolamento: a) Gli stabilimenti adibiti alle lavorazioni dei prodotti di origine animale, devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali

3 competenti. Quest obbligo non si applica agli stabilimenti che esercitano unicamente attività di produzione primaria, trasporto e magazzinaggio di prodotti che non vanno stoccati a temperatura controllata. b) I prodotti di origine animale devono essere contrassegnati, nei casi previsti da apposito bollo sanitario ai sensi del regolamento 854/2004. c) Devono essere redatti elenchi di Paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni; inoltre il regolamento stabilisce anche quali sono i requisiti affinché un Paese terzo possa entrare nel suddetto elenco; sono previste inoltre disposizioni specifiche per l importazione dei prodotti della pesca; infine i titolari o meglio gestori dei macelli devono avere tutte le informazioni che consentono la rintracciabilità di tutte le carni da loro trattate ad eccezione della selvaggina. d) Il regolamento definisce anche le condizioni ottimali di lavorazione, stoccaggio e trasporto dei diversi tipi di prodotto di origine animale, precisando inoltre anche le temperature a cui tali operazioni devono essere effettuate. Regolamento 854/2004 Questo regolamento completa il quadro delle normative dell igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi dettati dagli altri due. In particolare stabilisce quanto segue : a) Obbligo degli operatori del settore alimentare di essere a disposizione delle autorità nell esecuzione del controllo. b) Requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti da parte delle autorità competenti. c) I controlli sono basati sui principi del sistema HACCP. d) Compiti e responsabilità del veterinario ufficiale nel controllo delle carni fresche. e) Modalità e frequenza dei controlli da parte delle autorità competenti per i seguenti alimenti di origine animale : Molluschi e bivalvi vivi Prodotti della pesca Latte e prodotti a base di latte f) Sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dal regolamento stesso.

4 g) Completamento delle regole per l importazione di prodotti di origine animale stabiliti dal regolamento 853/2004. Regolamento 882/2004 Questo regolamento colma le lacune nella legislazione vigente relativa ai controlli ufficiali in materia di alimenti e mangimi e delle condizioni di salute e di benessere degli animali allevati. Non si applica ai controlli ufficiali dediti alla verifica delle conformità sull organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli. Obiettivi del regolamento : Prevenire o quanto meno ridurre ad un livello accettabile i rischi derivati dall ambiente per la salute umana ed animale. Garantire la trasparenza degli alimenti e dei mangimi e la tutela degli interessi dei consumatori. Punti salienti : a) Obblighi e scopi per i Paesi comunitari dei controlli ufficiali sui mangimi e alimenti. b) Criteri operativi per le autorità competenti stabiliti dai paesi membri dell UE per tali controlli. c) Accesso alle informazioni di pubblico interesse. d) Tutela delle informazioni soggette a segreto professionale. e) Requisiti dei metodi di campionamento e di analisi. f) Elaborazione di misure da attuare nel caso in cui i controlli rivelino rischi per la salute dell uomo e degli animali. g) Istituzione di laboratori comunitari a cui i laboratori nazionali possono fare riferimento nella loro attività. h) Formazione di personale addetto ai controlli, controlli da effettuarsi nei paesi comunitari e extracomunitari;il tutto attraverso l elaborazione di Piani nazionali di controllo. Regolamento 178/2002 Questo regolamento stabilisce in breve : il conseguimento di un elevato livello di protezione della vita e della salute umana che sono gli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare;inoltre stabilisce anche altri principi e definizioni comuni per la legislazione alimentare

5 nazionale e comunitaria compreso l obiettivo della realizzazione della libera circolazione degli alimenti nella comunità. Regolamento 183/2005 Questo regolamento stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi. Regolamento 2073/2005 Questo regolamento stabilisce criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. Regolamento 2074/2005 Questo regolamento reca modalità di attuazione relativa a taluni prodotti di cui al regolamento 853/2004 e all organizzazione di controlli ufficiali a norma de regolamenti 854/2004 e 882/2004 deroga al regolamento 852/2004 e modifica dei regolamenti 853/2004 e 854/2004. Regolamento 2075/2005 Questo regolamento definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni. Regolamento 2076/2005 Questo regolamento stabilisce un periodo transitorio nonché alcune modifiche e deroghe all applicazione dell 853/2004,854/2004 e 882/2004 relativi all igiene ed ai controlli sui prodotti alimentari di origine animale. Candida Agnese Fattore

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