RISCHIO BIOLOGICO. Matteo Micheli Tecnico della Prevenzione
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1 RISCHIO BIOLOGICO Matteo Micheli Tecnico della Prevenzione
2 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI AGENTE BIOLOGICO TITOLO X D.Lgs 81/08 smi Definizione Si definisce Agente Biologico qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
3 CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI D.Lgs. 81/08 smi Art. 268 Sono ripartiti in quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: 1) agente biologico del gruppo 1: che determinino poche probabilità di causare malattie in soggetti umani 2) agente biologico del gruppo 2: che possano causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori. Poco probabile la propagazione in comunità per una buona disponibilità di efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Ad es: Legionella pneumofila.
4 CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI D.Lgs. 81/08 smi Art ) agente biologico del gruppo 3: che possano causare gravi malattie in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori ed un elevato rischio di propagazione nella comunità; sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche. Ad es.: TBC,HIV,HBV,HCV. 4) agente biologico del gruppo 4: che possano provocare malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori ed un elevato rischio di propagazione in comunità. Non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Ad es.: EBOLA.
5 RISCHIO BIOLOGICO DEFINIZIONE Si definisce l esposizione ad agenti noti a provocare malattie infettive in soggetti umani.
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7 D.LGS. 81/08 smi ALLEGATO XLVI Nella prima colonna sono riportate le denominazioni dei vari agenti biologici; nella seconda colonna è riportato il numero relativo alla sua classificazione; la terza colonna riporta una lettera (A, D, T, V) che corrisponde a caratteristiche specifiche di alcuni di questi agenti e che risultano importanti ai fini della valutazione dei rischi. A possibili effetti allergici D l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno 10 anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione
8 D. LGS. 81/08 ALLEGATO XLVI T produzione di tossine V vaccino efficace disponibile. La menzione "spp" si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo. N.B. Alcuni agenti classificati nel gruppo 3 presentano il doppio **, ciò vuol dire che possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria.
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10 Allegato XLVII specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
11 Allegato XLVII
12 COMUNICAZIONE Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori: a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; b) il documento di Valutazione del rischio Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione.
13 COMUNICAZIONE Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione.
14 COMUNICAZIONE Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
15 COMUNICAZIONE Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni
16 AUTORIZZAZIONE Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La richiesta di autorizzazione è corredata da: a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; b) il documento di Valutazione del rischio c) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
17 AUTORIZZAZIONE L'autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sentito il parere dell'istituto Superiore di Sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
18 AUTORIZZAZIONE Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione informa il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
19 ORIENTAMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Valutazione dei rischi Rischio realmente esistente Adozione di: Misure di preventive, protettive e di controllo Misure tecniche, organizzative e procedurali Misure igieniche Misure specifiche per particolari ambiti lavorativi (adozione di misure di contenimento adeguate alla classificazione degli agenti biologici) Informazione e formazione
20 ALCUNE DEFINIZIONI Pericolo: proprietà intrinseca di un fattore (attrezzature, sostanze, pratiche di lavoro ecc.) di poter causare danni Rischio: probabilità che un pericolo determini eventi dannosi Nel concetto di rischio: Probabilità che il pericolo scateni l evento dannoso e Frequenza dell evento che espone a rischio Entità del danno e Quantità di persone esposte Valutazione del rischio: tentativo di prevedere il danno che può essere provocato da un determinato pericolo ed identificazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare.
21 PECULIARITÀ DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO RISCHIO = P x D P = probabilità che si verifichi un evento dannoso D = gravità dei danni alla salute avuti in una situazione pericolosa Il calcolo del rischio non è certamente una operazione agevole per la presenza di numerose variabili difficilmente prevedibili (numero dei microrganismi, modalità di esposizione, suscettibilità del singolo).
22 Art. 271 D.Lgs. 81/08 Valutazione del rischio 1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
23 Art. 271 D.Lgs. 81/08 Valutazione del rischio a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
24 Art. 271 D.Lgs. 81/08 Valutazione del rischio b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
25 Art. 271 D.Lgs. 81/08 Valutazione del rischio c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
26 Art. 271 D.Lgs. 81/08 Valutazione del rischio d) della conoscenza di una patologia della quale e' affetto un lavoratore, che e' da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
27 Art. 271 D.Lgs. 81/08 Valutazione del rischio 5. Il documento di cui all'articolo 17 e' integrato dai seguenti dati: a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
28 Art. 271 D.Lgs. 81/08 Valutazione del rischio 5. Il documento di cui all'articolo 17 e' integrato dai seguenti dati: b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
29 Art. 271 D.Lgs. 81/08 Valutazione del rischio 5. Il documento di cui all'articolo 17 e' integrato dai seguenti dati: c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
30 Art. 271 D.Lgs. 81/08 Valutazione del rischio 5. Il documento di cui all'articolo 17 e' integrato dai seguenti dati: d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonche' le misure preventive e protettive applicate;
31 Art. 271 D.Lgs. 81/08 Valutazione del rischio 5. Il documento di cui all'articolo 17 e' integrato dai seguenti dati: e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
32 VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il procedimento di valutazione del rischio biologico valutazione del rischio biologico è seriamente compromesso dal fatto che non esistono metodi comunemente accettati per la valutazione dell esposizione ad agenti biologici.
33 DIRETTIVA 2000/54/CE Direttiva 2000/54/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici. Secondo questa direttiva ogni valutazione dei rischi deve comportare: l individuazione dei pericoli, la quale consiste nell individuazione degli agenti biologici eventualmente presenti e degli effetti dannosi che questi possono causare; la valutazione della relazione dose (concentrazione) - risposta (effetto), la quale prevede una stima della relazione esistente tra il livello di esposizione ad una determinata sostanza e l incidenza e gravità degli effetti eventualmente causati;
34 DIRETTIVA 2000/54/CE la valutazione dell esposizione, la quale consiste nell identificazione delle concentrazioni, delle vie d esposizione, del potenziale di assorbimento, nonché della frequenza e della durata dell esposizione al fine di ottenere una stima delle dosi alle quali i lavoratori sono o possono essere esposti; la caratterizzazione del rischio, la quale prevede una stima dell incidenza e della gravità degli effetti dannosi che possono verificarsi nei lavoratori a causa della reale o presunta esposizione agli agenti biologici.
35 DIRETTIVA 2010/32/UE Attua l accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio da punta nel settore ospedaliero e sanitario
36 MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE PROCEDURALI
37 MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI Il datore di lavoro: evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente; limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici; progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall esposizione accidentale ad agenti biologici; adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
38 MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati; elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale; definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi; concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all esterno del luogo di lavoro.
39 MISURE IGIENICHE In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; i dispositivi di protezione individuale, ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva; gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
40 ART. 76. REQUISITI DEI DPI I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni. I DPI devono inoltre: essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
41 ART. 75. OBBLIGO DI USO I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
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