Seminari Jobs Act - Modulo 4 9 ottobre Disciplina del lavoro a tempo parziale D.Lgs. n. 81/2015 artt. 4-12
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- Veronica Pandolfi
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1 Seminari Jobs Act - Modulo 4 9 ottobre 2015 Disciplina del lavoro a tempo parziale D.Lgs. n. 81/2015 artt Studio Legale Marazza & Associati 2015
2 Premessa Gli articoli dal 4 al 12 del D.lgs. n. 81/2015 raggruppano le norme che disciplinano il contratto di lavoro a tempo parziale, in precedenza inserite nel più volte modificato D.lgs. n. 61/2000, di recepimento della direttiva 97/81/CE del 15 dicembre Il fine principale perseguito dal legislatore delegato è stato quello di «semplificare» la disciplina attraverso la parziale rielaborazione delle disposizioni in materia di contratto lavoro parziale.
3 segue Il nuovo complesso delle disposizioni è orientato nella direzione di: dare un nuovo impulso a tale forma di lavoro flessibile proprio attraverso la semplificazione e la rimozione di alcune rigidità determinate dalla disciplina previgente (D. Lgs. n. 61/2000), apparentemente dissuasive rispetto all utilizzo di tale figura contrattuale; ottenere una maggiore aderenza della disciplina del part-time rispetto alle esigenze riferibili ai contesti produttivi, predisponendo gli strumenti per una più agevole collocazione delle prestazioni di lavoro parziale nei differenti schemi organizzativi dell imprenditore.
4 Lavoro a tempo parziale: nuova definizione L art. 4, D. Lgs. n. 81/2015, stabilisce: «Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l assunzione può avvenire a tempo pieno, ai sensi dell articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale». (L art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 66/2003, fissa in 40 ore settimanali l orario normale di lavoro. Secondo il comma 2, i contratti collettivi possono comunque stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all anno) Nel nuovo testo non vi è alcun riferimento alle tre tipologie di contratti part-time che finora potevano essere stipulati in alternativa al contratto di lavoro a tempo pieno: orizzontale, verticale o misto La nuova sintetica definizione del lavoro a tempo parziale risulta più congeniale ed adattabile a tutte le componenti accessoriali di tale forma di rapporto, quali il lavoro supplementare, lo straordinario e le clausole flessibili.
5 Contratto a tempo parziale: Forma Il contratto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto ai soli fini della prova (art. 5, comma 1). In assenza di un atto scritto la prova del rapporto a tempo parziale può essere offerta con testimoni. Se l imprenditore non riesce ad offrire la prova della stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, il lavoratore può chiedere l accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno. Resta fermo il diritto del lavoratore alle retribuzioni ed al versamento dei relativi contributi per le prestazioni effettivamente rese prima dell accertamento (art. 10, comma 1).
6 Contratto a tempo parziale: Contenuto Oltre tutti gli elementi previsti dalla legge per la generalità dei contratti di lavoro, il contratto di lavoro a tempo parziale deve, altresì, riportare la puntuale indicazione della: durata della prestazione lavorativa; collocazione temporale dell orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all anno (art. 5, comma 2). Il comma 3, ha poi previsto, ove l organizzazione dell imprenditore lo permetta, la possibilità per il contratto di lavoro di fare espresso «rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite».
7 segue (le sanzioni) Qualora nel contratto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, così come previsto dal comma 2 dell art. 5, D. Lgs. 81/2015. Su domanda del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno, a partire dalla pronuncia (art. 10, comma 2, primo inciso). Qualora l omissione riguardi la sola collocazione temporale dell orario, il Giudice può determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro (art. 10, comma 2, secondo inciso). In entrambi i casi, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni rese, il lavoratore ha diritto ad un ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
8 segue (altri obblighi) Nel caso di assunzione a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto (art. 8, c. 8): a darne tempestiva informazione al personale dipendente con rapporto a tempo pieno in unità produttive site nello stesso ambito comunale; a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
9 Il lavoro supplementare, l art. 6, comma 1 Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell orario normale di lavoro di cui all art. 3 del D. Lgs. n. 66/2003 lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi quelle svolte oltre l orario concordato fra le parti ai sensi dell articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. Si tratta di attività svolta dai lavoratori part-time oltre l orario concordato a livello individuale, anche in relazione alle giornate alle settimane o ai mesi, e fino al limite dell orario normale previsto dalla contrattazione collettiva per il tempo pieno. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti, salvo diversa disciplina espressamente prevista per la contrattazione collettiva.
10 Il lavoro supplementare, l art. 6, comma 2 Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare il datore di lavoro può richiedere prestazioni supplementari in misura non superiore al 25% delle ore settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
11 Il lavoro straordinario, l art. 6, comma 3 Il lavoro straordinario, da intendersi come il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro full-time (art. 3, D. Lgs. 66/2003) è ammissibile anche nell ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale; ad esso si applica la disciplina legale e contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno; così come per i lavoratori a tempo pieno non è previsto alcun obbligo di forma per la richiesta di effettuazione di lavoro straordinario. Nulla cambia rispetto alla disciplina previgente che prevedeva il ricorso straordinario solo nel caso di rapporto a tempo parziale verticale o misto e solo a seguito di raggiungimento del «tempo pieno settimanale».
12 Le clausole elastiche Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti possono pattuire per iscritto clausole elastiche (art. 6, co. 4) relative: alla variazione della collocazione temporale della prestazione; alla variazione in aumento della sua durata. In tale caso il lavoratore ha diritto: ad un preavviso di 2 gg. lavorativi, fatte diverse intese tra le parti; a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.
13 segue Nel caso in cui il contratto collettivo applicato non disciplini clausole elastiche (art. 6, co. 6), le parti possono pattuire per iscritto dinanzi alle Commissioni di Certificazione clausole elastiche. In tale caso, il lavoratore ha facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di 2 gg. lavorativi può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti ed differiti..
14 segue (tutele) Al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui: All art. 8, commi da 3 a 5, D.l.gs. n. 81/2015; All art. 10, comma 1, della l. n. 300/1970: i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titolo di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la partecipazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.
15 segue Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta in aggiunta alla retribuzione dovuta un ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
16 La trasformazione del rapporto, art. 8 Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
17 Diritto alla trasformazione E riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per alcune categorie di lavoratori: (art. 8, comma 3) Lavoratori, del settore pubblico e privato, affetti da: - patologie oncologiche; - nonché da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l Azienda USL territorialmente competente. (A richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno)
18 Priorità nella trasformazione E riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle seguenti ipotesi: (art. 8, commi 4 e 5) Nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice; Nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale o permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, che abbia necessità di assistenza continua; In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con un figlio convivente di età non superiore a 13 anni; In caso di richiesta del lavoratore e della lavoratrice, con un figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell art. 3, L. n. 104/1992.
19 segue Diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno per l espletamento delle medesime mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale per il lavoratore il cui rapporto sia stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale (art. 8, comma 6). * * * Il lavoratore può chiedere per una sola volta in luogo del congedo parentale (o nei limiti del congedo parentale ancora spettante) la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione di orario non superiore al 50% (art. 8, comma 7). (Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 gg. dalla richiesta)
20 Il principio di non discriminazione ed il computo dei lavoratori part-time Il lavoratore part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento (art. 7, comma 1) I contratti collettivi, in relazione all orario di lavoro possono, modulare: la durata della prova; il periodo di preavviso; il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio (art. 7, comma 2). * * * Ai fini dell applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all orario svolto, rapportato al tempo pieno (art. 9).
21 A cura di: Avv. Alessandro Sampaolesi
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