COMUNE DI RIESI. (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. Articoli del Regolamento
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1 COMUNE DI RIESI (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Articoli del Regolamento Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Oggetto del regolamento. Scopo del regolamento. Contribuenti ammessi. Ambito di applicazione. Le annualità condonabili. Effetti della definizione agevolata. Esclusione delle sanzioni. Ufficio, responsabile del procedimento, pubblicità. Iniziativa del contribuente. Termini per la presentazione dell istanza di definizione agevolata. Controversie in corso. Invito a comparire. Attività istruttoria. Perfezionamento del procedimento. Termine e modalità del versamento delle somme dovute. Versamento rateale. Quietanza di pagamento. Decorrenza e validità. Norme transitorie 1
2 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento viene adottato per la definizione agevolata dei tributi locali sulla base dei criteri stabiliti dall art. 13 della Legge Finanziaria 289/2002. Art. 2 Scopo del regolamento 1. Con il presente Regolamento, il Comune di Riesi intende introdurre norme che consentono ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria in materia di Imposta Comunale sugli Immobili nei confronti dell Ente. 2. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per la definizione agevolata dell I.C.I. al fine di assicurare la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Art. 3 Contribuenti ammessi 1. Possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente regolamento i seguenti soggetti: Le persone fisiche; Le società di persone e gli altri soggetti di cui all articolo 5 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917; Le società di capitali e gli Enti di cui all articolo 87 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n917; Inoltre, possono definire la posizione tributaria: Gli eredi o gli aventi titolo dei loro danti causa; In ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale; Nel caso di fallimento, i curatori, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile, anche il soggetto fallito, ai sensi dell art. 35 della legge fallimentare; In caso di liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori e/o dell amministrazione straordinaria. Art. 4 Ambito di applicazione 1. Può essere definita secondo le modalità del presente regolamento esclusivamente l esclusione degli interessi e sanzioni del seguente tributo locale: a) L imposta comunale sugli immobili. 2. Sono espressamente escluse, pur essendo la titolarità giuridica ed il cui gettito è attribuito ai Comuni: a) L imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni; b) La tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche; c) L imposta comunale per l esercizio di imprese, arti e professioni; d) La tassa smaltimento rifiuti solidi urbani; e) le addizionali comunali all IRPEF; f) Le addizionali comunali sul consumo dell energia elettrica. 2
3 Art. 5 Le annualità condonabili 1. Sono condonabili tutte le annualità per le quali è ancora riconosciuto agli Uffici il potere di accertamento o di rettifica a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 6 Effetti della definizione agevolata 1. L atto di definizione agevolata obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione. 2. La definizione agevolata comporta l esclusione degli interessi moratori e sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi solo per la rateizzazione del debito complessivo dovuto quando lo stesso supera l importo di euro All atto del perfezionamento della definizione, perde l efficacia qualsiasi atto già emesso dall amministrazione comunale. 4. La definizione chiesta ed ottenuta non rileva ai fini extratributari; non è soggetta ad impugnazione da parte del contribuente; non può essere integrata o modificata dall Ufficio Comunale. Art. 7 Esclusione delle sanzioni 1. A seguito della definizione, non si applicano le sanzioni ed interessi per le violazioni commesse nel periodo d imposta cui si riferisce la definizione agevolata. Art. 8 Ufficio, responsabile del procedimento, pubblicità. 1. Competente alla definizione agevolata dell accertamento è l ufficio tributi del Comune di Riesi nella persona del Funzionario responsabile. 2. Il dirigente del Servizio Tributario adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Riesi, stampa locale, incontri finalizzati ed affissione di manifesti murali. 3. Il dirigente del Servizio tributario, altresì, avrà cura di trasmettere copia del presente regolamento: a) Al Responsabile del Settore AA.GG. per la pubblicazione all Albo Pretorio; b) Al concessionario per la riscossione SERIT SICILIA SPA; 4. Il presente Regolamento potrà essere liberamente consultato presso l Ufficio URP, il cui personale avrà cura di distribuire gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta copia dei modelli dell istanza di definizione agevolata. 5. Il presente regolamento modifica ed integra il precedente regolamento in materia di tributi locali, specificatamente nella parte relativa all imposta comunale sugli immobili. Art. 9 Iniziativa del contribuente Il Contribuente, presenta l istanza di definizione agevolata mediante apposito modello, da ritirarsi presso l ufficio tributi del Comune di Riesi, ove risultino: a) La data e il luogo di nascita e dati fiscali del contribuente; b) Il tributo oggetto di definizione agevolata; 3
4 c) I periodi di imposta suscettibili di agevolazione; d) La richiesta di definire la pendenza con l esclusione degli interessi e sanzioni di cui al precedente art. 6 c. 4; e) L espressa menzione che il mancato pagamento, in caso di rateizzazione del debito, di tre rate, comporta la decadenza del beneficio stesso ed il recupero da parte dell Ente dell intero debito originario con l applicazione delle sanzioni ed interessi originariamente previsti e condonati. Art. 10 Termini per la presentazione dell istanza di definizione agevolata 1. Il contribuente, interessato alla definizione agevolata delle pendenze, deve presentare entro il 30 giugno 2012 l istanza prevista dal precedente art. 9. L istanza del contribuente, contenente l indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata all Ufficio tributi del Comune di Riesi mediante consegna all Ufficio stesso o avvalendosi del servizio postale, con raccomandata A.R. 2. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell istanza di agevolazione per l intero immobile anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione per tutti i coobbligati. Art. 11 Controversie in corso 1. Le agevolazioni del presente regolamento si applicano anche nei casi in cui siano in corso: a) Procedure di accertamento; b) Procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale; c) Tributi iscritti a ruolo. Pertanto la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale in qualunque grado e stato questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dal Comune. Art. 12 Invito a comparire 1. Entro 30 giorni dalla ricezione dell istanza di cui all art. 9, l ufficio deve comunicare al contribuente, l invito a comparire per la definizione della stessa. 2. La definizione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal responsabile dell Ufficio. Art. 13 Attività istruttoria 1. L Ufficio deve compiere tutta l attività istruttoria necessaria all eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati, tra i quali sono compresi quelli per i quali il contribuente ha richiesto la definizione ai sensi del presente regolamento. 4
5 Art. 14 Perfezionamento del procedimento 1. Il procedimento del presente regolamento si perfeziona, sia singolarmente che cumulativamente, con il versamento della somma complessiva o, in caso di pagamento rateale con il versamento della prima rata. Art. 15 Termine e modalità del versamento delle somme dovute 1. Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione agevolata, deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui all art. 12 comma 2, mediante il pagamento delle intere somme dovute ovvero in caso di pagamento rateale con il versamento della prima. 2. Le somme possono essere versate con apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero presso la Tesoreria comunale in apposito conto corrente intestato al Comune. Art.16 Versamento rateale 1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente ed in tal senso sull importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell atto di definizione di cui all art. 12 comma 2 sino alla scadenza di ciascuna rata. Il pagamento può avvenire 2. in un massimo di 48 rate mensili di pari importo non inferiore a Euro 25,00 (venticinque). 3. Nell ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione degli atti di cui all art. 12 comma Il mancato pagamento di tre rate consecutive autorizza l ufficio a riscuotere coattivamente per intero il debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti e delle sanzioni originariamente previste. Il pagamento delle rate omesse devono essere recuperate entro i due mesi successivi. Art. 17 Quietanza di pagamento Il contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell intero importo, deve depositare presso l ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l avvenuto pagamento. Art. 18 Decorrenza e validità 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione dello stesso. Art. 19 Norme transitorie 1. L istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 5
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