Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

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1 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA) 1 del 14 febbraio 2007 (Stato 1 marzo 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 42a della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (LAMal), ordina: Sezione 1: Principio Art. 1 1 Gli assicuratori rilasciano una tessera d assicurato a tutte le persone tenute ad assicurarsi conformemente all ordinanza del 27 giugno sull assicurazione malattie (OAMal). 2 La tessera d assicurato non è rilasciata alle persone tenute ad assicurarsi secondo l articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e OAMal che possono fruire di prestazioni a carico dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sul territorio svizzero unicamente per mezzo dell assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni. Sezione 2: Requisiti tecnici Art. 2 1 La tessera d assicurato contiene un microprocessore che consenta le operazioni seguenti: a. trattamento di dati personali; b. verifica del diritto di accesso ai dati; c. protezione dei dati per mezzo di un codice personale segreto (codice PIN); d. altre operazioni per prove pilota cantonali. 2 Le tessere emesse dagli assicuratori devono essere compatibili fra loro. RU RU RS RS

2 Assicurazione contro le malattie Sezione 3: Dati per la fatturazione Art. 3 Dati stampati 1 L assicuratore indica i dati seguenti sulla tessera d assicurato: a. cognome e nome dell assicurato; b. numero di assicurato dell assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS); c. data di nascita dell assicurato; d. sesso dell assicurato; e. nome e numero d identificazione dell assicuratore (numero UFSP); f. numero d identificazione della tessera d assicurato; g. data di scadenza della tessera d assicurato. 2 I dati della tessera europea d assicurazione malattia possono parimenti figurare sul retro della tessera d assicurato. In tal caso il numero d identificazione della tessera d assicurato deve essere identico al numero d identificazione della tessera europea d assicurazione malattia. 3 Il Dipartimento federale dell interno stabilisce i requisiti in materia di veste grafica. Art. 4 Dati elettronici 1 L assicuratore memorizza i dati di cui all articolo 3 capoverso 1, sotto forma elettronica, sulla tessera d assicurato. 2 L assicuratore può inoltre memorizzare sulla tessera d assicurato, sotto forma elettronica, le indicazioni seguenti: a. indirizzo dell assicurato; b. indirizzo di fatturazione dell assicuratore; c. forme particolari d assicurazione ai sensi dell articolo 62 LAMal; d. eventuale sospensione della copertura di infortuni conformemente all articolo 8 LAMal; e. indicazioni sulle assicurazioni complementari, previo consenso dell assicurato; f. dati della tessera europea d assicurazione malattia. 3 L assicuratore non può influenzare la decisione dell assicurato di memorizzare o meno le indicazioni sulle assicurazioni complementari secondo il capoverso 2 lettera e concedendogli vantaggi né penalizzandolo. 2

3 Tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Art. 5 Verifica del numero d assicurato AVS 1 Prima di rilasciare la tessera d assicurato, l assicuratore verifica il numero di assicurato AVS presso il servizio competente e, se del caso, ne dispone l attribuzione. 2 L assicuratore prende le misure di garanzia di cui all articolo 50g della legge federale del 20 dicembre sull assicurazione vecchiaia e superstiti al fine di proteggere il numero d assicurato. Sezione 4: Dati ai sensi dell articolo 42a capoverso 4 LAMal Art. 6 Estensione dei dati 1 Le persone indicate nell allegato possono, per migliorare l efficacia, la sicurezza e la qualità del trattamento medico, memorizzare sotto forma elettronica i dati seguenti sulla tessera d assicurato, previo consenso dell assicurato: a. dati relativi al gruppo sanguigno e a trasfusioni; b. dati relativi all immunizzazione; c. dati relativi a trapianti; d. allergie; e. malattie e conseguenze di infortuni; f. iscrizioni supplementari in casi motivati sotto il profilo medico; g. medicazioni; h. uno o più indirizzi di contatto per casi di emergenza; i. menzione dell esistenza di dichiarazioni di volontà. 2 Le persone indicate nell allegato aggiungono il loro numero EAN (European Article Numbering) nonché la data di memorizzazione ai dati di cui al capoverso 1 lettere a g. 3 Le persone indicate nell allegato non sono obbligate a memorizzare i dati di cui al capoverso 1. 4 L assicuratore non può influenzare la decisione dell assicurato di memorizzare o meno i dati di cui al capoverso 1 concedendogli vantaggi né penalizzandolo Art. 7 Accesso ai dati di cui all articolo 6 1 Le persone indicate nell allegato possono accedere ai dati di cui all articolo 6. La portata del trattamento dei dati è disciplinata nell allegato. 2 Per l accesso è necessario il certificato elettronico di fornitore di prestazioni. 4 RS

4 Assicurazione contro le malattie 3 Le persone indicate nell allegato sono autorizzate a trattare i dati di cui all articolo 6 unicamente con il consenso dell assicurato. 4 L assicurato può proteggere i dati di cui all articolo 6 capoverso 1 lettere a g per mezzo di un codice PIN. 5 Nel caso in cui sia necessario per una cura d emergenza e se l assicurato non può dare il suo consenso, le persone indicate nell allegato possono accedere ai dati di cui all articolo 6 senza tale consenso. Art. 8 Certificato elettronico di fornitore di prestazioni 1 Il certificato elettronico di fornitore di prestazioni deve consentire l autenticazione dell identità della persona autorizzata ad accedere ai dati. 2 Per l emissione del certificato elettronico di fornitore di prestazioni sono competenti i fornitori di prestazioni autorizzati ad esercitare attività a carico dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Essi possono parimenti delegare tale compito a terzi. 3 I fornitori di prestazioni garantiscono che il certificato elettronico di fornitore di prestazioni sia rilasciato soltanto alle persone indicate nell allegato che dispongono di una formazione riconosciuta conformemente alle disposizioni federali e cantonali. Sezione 5: Diritti e obblighi Art. 9 Diritti dell assicurato 1 L assicurato ha il diritto di essere informato in merito ai dati memorizzati nella tessera d assicurato e ha il diritto di farli rettificare se necessario. Può in ogni momento far cancellare i dati facoltativi. Può far valere tali diritti presso l assicuratore, per i dati di cui agli articoli 3 e 4, rispettivamente presso le persone indicate nell allegato, per i dati di cui all articolo 6. 2 L assicurato può opporsi alla divulgazione dei dati di cui all articolo 6 senza indicarne i motivi. Art. 10 Obblighi dell assicurato 1 Quando fruisce di una prestazione l assicurato presenta la sua tessera d assicurato al fornitore di prestazioni. 2 Se l assicurato non presenta la tessera d assicurato e occasiona in tal modo costi supplementari al momento del rimborso delle prestazioni, l assicuratore può prelevare una tassa adeguata. 3 Al termine del rapporto d assicurazione e alla scadenza della tessera d assicurato, l assicurato, su richiesta, restituisce la sua tessera all assicuratore. 4

5 Tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Art. 11 Diritti dell assicuratore 1 La tessera d assicurato rimane di proprietà dell assicuratore che l ha rilasciata. 2 L assicuratore può limitare la durata di validità della tessera d assicurato. Art. 12 Obblighi dell assicuratore 1 Alla consegna della tessera d assicurato, l assicuratore informa per scritto l assicurato, in modo dettagliato e comprensibile, in merito ai suoi diritti e obblighi. Fornisce segnatamente informazioni in merito: a. all obbligo di utilizzare la carta al momento della fruizione di prestazioni; b. ai diritti di cui all articolo 9; c. alle persone autorizzate a consultare i dati memorizzati nella tessera d assicurato e agli scopi per cui tali dati possono essere trattati; d. alla possibilità di far cancellare i dati di cui all articolo 6 prima della restituzione della carta all assicuratore. Art. 13 Obblighi delle persone indicate nell allegato Le persone indicate nell allegato che memorizzano dati personali di cui all articolo 6 sulla tessera d assicurato sono obbligate a informare l assicurato dei suoi diritti. Forniscono segnatamente informazioni in merito: a. ai diritti di cui all articolo 9; b. alle persone autorizzate a trattare i dati e per quali scopi; c. alla possibilità di proteggere i dati mediante un codice PIN nonché sui vantaggi e sugli svantaggi di una simile protezione; d. alla possibilità di far cancellare i dati di cui all articolo 6 prima della restituzione della carta all assicuratore. Sezione 6: Fatturazione Art. 14 Dati per la fatturazione Il fornitore di prestazioni riprende i dati necessari per la fatturazione dalla tessera d assicurato. Può consultare i dati anche per mezzo di una procedura di consultazione on line. Art. 15 Consultazione on line 1 L assicuratore ha l obbligo di proporre una procedura di consultazione on line. Deve mettere le informazioni seguenti a disposizione del fornitore di prestazioni: 5

6 Assicurazione contro le malattie a. indicazione dell esistenza di un rapporto d assicurazione; b. validità della tessera d assicurato; c. dati di cui all articolo 3 capoverso 1. 2 Per la consultazione on line, l assicuratore può inoltre mettere a disposizione del fornitore di prestazioni le informazioni di cui all articolo 4 capoverso 2. 3 La consultazione on line può avvenire soltanto con il consenso dell assicurato. 4 L assicuratore istituisce la procedura di consultazione on line in modo che la consultazione sia possibile unicamente per mezzo del numero d identificazione della tessera d assicurato. 5 L assicuratore e il fornitore di prestazioni garantiscono la sicurezza della trasmissione dei dati mediante misure tecniche adeguate. Sezione 7: Prove pilota cantonali Art L uso della tessera d assicurato che eccede gli scopi di cui all articolo 42a capoverso 2 LAMal e le possibilità di cui all articolo 42a capoverso 4 LAMal è ammesso nell ambito di prove pilota cantonali nel settore della sanità, sempre che il diritto cantonale lo preveda. Il funzionamento della carta conformemente all articolo 42a capoversi 1 3 LAMal deve essere garantito. 2 Il diritto cantonale deve: a. determinare il quadro e lo scopo della prova; b. determinare la durata della prova; c. designare l organo cantonale competente; d. garantire la facoltatività della partecipazione alla prova degli assicurati e dei fornitori di prestazioni; e. determinare i dati personali trattati nel quadro della prova; f. disciplinare i diritti d accesso ai dati personali. 3 La prova pilota deve essere accompagnata da una valutazione da parte del Cantone. Il Cantone presenta all Ufficio federale della sanità pubblica un rapporto in merito alla prova pilota. 6

7 Tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Sezione 8: Standard tecnici Art. 17 Il Dipartimento federale dell interno determina, con il concorso delle cerchie interessate, gli standard tecnici per la tessera d assicurato e per la consultazione on line. Per la determinazione di tali standard tecnici deve essere presa in considerazione la normazione internazionale. Sezione 9: Disposizioni finali Art. 18 Modifica del diritto vigente L ordinanza del 27 giugno sull assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 59 cpv. 1 lett. d ed e I fornitori di prestazioni devono indicare nelle loro fatture: d. il numero d identificazione della tessera d assicurato ai sensi dell articolo 3 capoverso 1 lettera f dell ordinanza del 14 febbraio sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; e. il numero d assicurato ai sensi della legge federale del 20 dicembre sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Art. 19 Disposizioni transitorie 1 Gli assicuratori rilasciano la tessera d assicurato entro il 1 gennaio Gli assicuratori istituiscono la procedura di consultazione on line di cui all articolo 15 entro il 1 gennaio Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni garantiscono la sicurezza della trasmissione dei dati secondo l articolo 15 capoverso 5 dal 1 gennaio Art. 20 Entrata in vigore 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1 marzo L articolo 5 entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 23 giugno della legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Nuovo numero d assicurato dell AVS). 3 L articolo 18 entra in vigore il 1 gennaio RS RS RS ; FF FF

8 Assicurazione contro le malattie Accesso ai dati di cui all articolo 6 Dati relativi al gruppo sanguigno e a trasfusioni (art. 6 cpv. 1 lett. a) Medici Farmacisti Dentisti Chiropratici Levatrici Fisioterapisti 8 Dati relativi all immunizzazione lett. b) Dati relativi a trapianti lett. c) Allergie lett. d) Malattie e conseguenze di infortuni lett. e) Iscrizioni supplementari in casi motivati sotto il profilo medico (art. 6 cpv. 1 lett. f) Medicazioni lett. g) Indirizzi di contatto per casi di emergenza lett. h) Allegato (art. 7) Menzione dell esistenza di dichiarazioni di volontà lett. i)

9 Tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Dati relativi al gruppo sanguigno e a trasfusioni (art. 6 cpv. 1 lett. a) Dati relativi all immunizzazione lett. b) Dati relativi a trapianti lett. c) Allergie lett. d) Malattie e conseguenze di infortuni lett. e) Iscrizioni supplementari in casi motivati sotto il profilo medico (art. 6 cpv. 1 lett. f) Medicazioni lett. g) Indirizzi di contatto per casi di emergenza lett. h) Ergoterapisti Infermieri Logopedisti Dietisti Menzione dell esistenza di dichiarazioni di volontà lett. i)

10 Assicurazione contro le malattie 10

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