LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
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- Carlo Lelli
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1 Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il decreto legislativo n. 252/2005 che, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria per l anno 2007, entrerà in vigore dal 1 gennaio 2007, tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi. In base a quanto previsto dalla legge finanziaria quindi, dal 1 gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) maturando alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR stesso presso il datore di lavoro. Ovviamente la disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari, è applicata ai soli lavoratori dipendenti. Al momento sono esclusi dall applicazione di tale disciplina i pubblici dipendenti. Entro 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2007 (dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007) o entro 6 mesi dall assunzione se successiva le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato saranno chiamati a scegliere: se destinare, in tutto o in parte, il loro TFR maturando alla previdenza complementare o lasciarlo in azienda. Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP. Secondo la legge finanziaria per l anno 2007, dal 1 gennaio 2007 entrerà in vigore il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che prevede una nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari. Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali e i fondi pensione preesistenti (istituiti anteriormente al novembre 1992). La scelta di aderire o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria e personale. Il lavoratore può decidere di avvalersi: di una forma pensionistica collettiva, istituita in base di contratti o accordi collettivi anche aziendali stipulati tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro o, in determinati casi, prevista da regolamenti di enti o aziende, che individuano specifiche categorie di destinatari (es.: lavoratori di un determinato comparto, di una determinata azienda o gruppo di aziende); oppure di una forma pensionistica individuale, in base esclusivamente alla scelta individuale del lavoratore, anche se destinatario di una forma pensionistica prevista da contratti o accordi collettivi. A partire dal primo gennaio 2007 solo le forme pensionistiche complementari che avranno attuato gli adeguamenti richiesti e ottenuto l autorizzazione da parte della Covip potranno ricevere, tramite scelta della/del lavoratrice/lavoratore o procedura di silenzio-assenso, nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR maturando. Qualora la forma pensionistica complementare a cui ha aderito la/il lavoratrice/lavoratore non abbia ricevuto l autorizzazione da parte della Covip entro il 30 giugno 2007, l intera posizione individuale può essere trasferita presso un altra forma pensionistica complementare (Decreto legge 13 novembre 2006, n. 279) le terminologie usate: TFR maturando (futuro): il trattamento di fine rapporto che si accumula dal momento in cui si effettua la scelta. TFR maturato (pregresso): il trattamento di fine rapporto accumulato precedentemente alla scelta. FISAC CGIL Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo Pagina 1 di 8
2 Le scelte della lavoratrice e del lavoratore Modalità di scelta esplicita (dichiarazione espressa) Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1 gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1 gennaio 2007 La/il lavoratrice/lavoratore decide esplicitamente di trasferire il TFR maturando alla previdenza complementare il TFR maturando sarà trasferito alla forma pensionistica scelta dalla lavoratrice e dal lavoratore. La scelta di destinazione del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l indicazione della forma di previdenza complementare prescelta. Il trasferimento del TFR maturando al Fondo avverrà a decorrere dal momento in cui si esercita l opzione (ad esempio: se l opzione di adesione al fondo viene effettuata nel maggio 2007 il TFR relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2007 resta in azienda. La/il lavoratrice/lavoratore decide mantenere il TFR (maturando) presso l azienda. In tal caso per i dipendenti facenti parte di: aziende con meno di 50 dipendenti il TFr maturando rimarrà in azienda; aziende con almeno 50 dipendenti il TFr maturando confluirà ad un apposito Fondo, gestito dall INPS, istituito presso la Tesoreria dello Stato. Questa scelta sarà trasparente per il dipendente, in quanto il proprio interlocutore per quanto riguarda le quote di TFR accantonato rimarrà sempre l azienda di appartenenza. Quindi il TFR maturando (nelle aziende con almeno 50 dipendenti) confluisce in tale Fondo nel caso in cui la/il lavoratrice/ lavoratore decide esplicitamente di non trasferire il TFR alle forme di previdenza complementare, la finalità di tale fondo sarà quella di finanziare investimenti in opere pubbliche e infrastrutture. La scelta di mantenere la quota di TFR maturando presso il datore di lavoro deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro. Il TFR confluito al Fondo per l erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato garantirà il rendimento del TFR in azienda e le anticipazioni così come da disposizioni di legge. Tale scelta potrà in seguito essere revocata in caso di ripensamento e di destinazione del TFR maturando alla previdenza complementare. Il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 continuerà ad essere gestito secondo le consuete modalità, resterà in azienda che provvederà alla rivalutazione, anno dopo anno, fino alla sua finale liquidazione alla lavoratrice / al lavoratore, all atto della risoluzione del rapporto di lavoro in caso si richiesta di anticipazione. Modalità di scelta tacita (silenzio - assenso) Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1 gennaio 2007, o entro 6 mesi dall assunzione, se avvenuta successivamente al 1 gennaio 2007 la/il lavoratrice/lavoratore non esprime alcuna volontà il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dal 1 luglio 2007 o dal settimo mese dalla data di assunzione per i nuovi assunti: alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi anche territoriali (Fondo negoziale) salvo sia intervenuto diverso accordo che ne prevede la destinazione ai Fondi istituti o promossi dalle Regioni FISAC CGIL Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo Pagina 2 di 8
3 Fondi aperti ad adesione collettiva in caso di presenza di più forme pensionistiche collettive nell ambito della stessa azienda il TFR va a quella alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori della azienda qualora non applicabili le disposizioni precedenti al Fondo residuale Inps (gestito come le forme collettive). Il TFR maturando viene trasferito al Fondo residuale INPS solo nel caso in cui nessuna delle modalità di conferimento per scelta tacita siano applicabili e cioè in assenza di una forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi anche aziendali o in caso di mancato accordo. La finalità del Fondo residuale INPS è quella di forma pensionistica complementare residuale, alla quale si applicano comunque le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare. Il TFR conferito con il silenzio assenso dovrà essere destinato all interno dei vari fondi ad una linea di investimento garantita. Tale linea di investimento, a contenuto prudenziale che dovrà essere prevista in ogni fondo, garantisce la restituzione del capitale. 30 giorni prima della scadenza dei sei mesi il datore di lavoro deve inviare alla lavoratrice e al lavoratore - che non hanno manifestato alcuna volontà le necessarie informazioni sulla forma pensionistica verso la quale sarà conferito il TFR alla scadenza dei sei mesi Prima dell avvio del periodo dei sei mesi il datore di lavoro deve fornire alla lavoratrice e al lavoratore informazioni adeguate sulle diverse scelte disponibili. In relazione alla anzianità contributiva maturata negli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta della/del lavoratrice/lavoratore: a) lavoratrici e lavoratori di prima occupazione alla data del 28 aprile 1993 (1), e che non hanno ancora aderito alla previdenza complementare b) lavoratrici e lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e che non hanno ancora aderito alla previdenza complementare c) lavoratrici e lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e che hanno già aderito alla previdenza complementare. (28 aprile 1993 data in cui è entrato in vigore il decreto legislativo n. 124 del 1993) Si ricorda inoltre che alla data del 31 dicembre 2006: le lavoratrici ed i lavoratori iscritti a previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993: se di prima occupazione alla data del 28 aprile 1993, già versano il 100% del TFR al fondo pensione cui sono iscritti; se già occupati alla data del 28 aprile 1993 versano al fondo pensione una quota del TFR pari la 50% della contribuzione complessiva annuale (dipendente + azienda). le lavoratrici ed i lavoratori iscritti a previdenza complementare prima del 28 aprile 1993 (c.d. vecchi iscritti), versano o meno il TFR al fondo pensione in base alle previsioni degli accordi aziendali oppure su base volontaria. Di seguito vengono riportate delle schede esemplificative relative alle diverse opportunità per le tre posizioni sopra evidenziate a), b) e c) sia in ipotesi di scelta esplicita effettuata dalla/dal lavoratrice lavoratore sia in ipotesi di applicazione del meccanismo di silenzio assenso. 1) Lavoratrici e lavoratori che alla data del 28 aprile 1993 non hanno una posizione previdenziale obbligatoria aperta (almeno una settimana di contributi versati) FISAC CGIL Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo Pagina 3 di 8
4 a) lavoratrici e lavoratori di prima occupazione alla data del 28 aprile 1993 e non iscritti al 1 gennaio 2007 alla forma di previdenza complementare Lavoratrici e lavoratori che alla data del 28 aprile 1993 non hanno una posizione previdenziale obbligatoria aperta (almeno una settimana di contributi versati) Per le lavoratrici e i lavoratori di prima occupazione la legge prevede il versamento di tutto il TFR maturando MODALITA DI SCELTA ESPLICITA Entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1 gennaio 2007 ESPRIME la volontà di: Conferire l intero TFR maturando alla forma di previdenza complementare scelta (fondi negoziali, fondi pensione aperti, fondi regionali, forme pensionistiche individuali) Tale conferimento avverrà a decorrere dalla data di comunicazione di volontà Mantenere l intero TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso nelle aziende con almeno 50 dipendenti l intero TFR maturando è trasferito presso il Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall Inps, salvo successivo ripensamento di adesione alla previdenza complementare FISAC CGIL Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo Pagina 4 di 8
5 a 1 ) lavoratrici e lavoratori di prima occupazione alla data del 28 aprile 1993 e non iscritti al 1 gennaio 2007 alla forma di previdenza complementare Lavoratrici e lavoratori che alla data del 28 aprile 1993 non hanno una posizione Previdenziale obbligatoria aperta (almeno una settimana di contributi versati) Per le lavoratrici e i lavoratori di prima occupazione la legge prevede il versamento di tutto il TFR maturando MODALITA DI SCELTA TACITA Entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1 gennaio 2007 NON ESPRIME alcuna volontà Il datore di lavoro trasferisce l intero TFR maturando a decorrere dal 1 luglio 2007 o dopo sei mesi dall assunzione per i nuovi assunti: Alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi e contratti collettivi, anche territoriali (Fondi pensione negoziali) salvo sia intervenuto di diverso accordo, che preveda il trasferimento del TRF ad una forma pensionistica ad adesione collettiva In presenza di più forme pensionistiche collettive applicabili: Alla forma pensionistica collettiva alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratrici e lavoratori Se non applicabili le precedenti previsioni Fondo residuale Inps (gestito come le forme collettive) FISAC CGIL Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo Pagina 5 di 8
6 b) lavoratrici/lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e non iscritti al 1 gennaio 2007 alla forma di previdenza complementare MODALITA DI SCELTA ESPLICITA Entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1 gennaio 2007 ESPRIME la volontà di Conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare Tale conferimento avverrà a decorrere dalla data di comunicazione di volontà Mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso nelle aziende con almeno 50 dipendenti il TFR maturando (100%?) è trasferito presso il Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall Inps, salvo successivo ripensamento di adesione alla previdenza complementare Nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi Qualora gli accordi o contratti collettivi non prevedano il versamento del TFR nella misura non inferiore al 50% Nelle aziende con almeno 50 dipendenti il TFR residuo maturando non confluito alla previdenza complementare è trasferito presso il Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall Inps, salvo successivo ripensamento di adesione alla previdenza complementare FISAC CGIL Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo Pagina 6 di 8
7 b 1 ) lavoratrici/lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e non iscritti al 1 gennaio 2007 alla forma di previdenza complementare MODALITA DI SCELTA TACITA Entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1 gennaio 2007 NON ESPRIME alcuna volontà Il datore di lavoro trasferisce l intero TFR maturando a decorrere dal 1 luglio 2007 o dopo sei mesi dall assunzione per i nuovi assunti: Alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi e contratti collettivi, anche territoriali (Fondi pensione negoziali) salvo sia intervenuto un diverso accordo, che preveda il trasferimento del TFR ad una forma pensionistica ad adesione collettiva Alla forma pensionistica collettiva alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratrici e lavoratori Fondo residuale Inps (gestito come le forme collettive) FISAC CGIL Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo Pagina 7 di 8
8 c) lavoratrici/lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e iscritti ad una forma pensionistica complementare MODALITA DI SCELTA ESPLICITA Entro sei mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1 gennaio 2007 ESPRIME la volontà di: Conferire il residuo TFR maturando alla forma di previdenza complementare collettiva alla quale già aderisce Tale conferimento avverrà a decorrere dalla data di comunicazione di volontà Mantenere il residuo TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso nelle aziende con almeno 50 dipendenti il residuo TFR maturando è trasferito presso il Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall Inps, salvo successivo ripensamento di adesione alla previdenza complementare MODALITA DI SCELTA TACITA Entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1 gennaio 2007 NON ESPRIME alcuna volontà Il datore di lavoro trasferisce il residuo TFR maturando alla forma collettiva alla quale ha già aderito a decorrere dal 1 luglio 2007 o dopo sei mesi dalla nuova assunzione (se assunti in azienda dopo il 1 gennaio 2007) FISAC CGIL Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo Pagina 8 di 8
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