Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra
|
|
- Fabio Rossi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della legge dell 8 ottobre sull approvvigionamento del Paese (LAP), ordina: Sezione 1: Principio Art. 1 La Confederazione gestisce un assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (ARG). Essa può offrire l assicurazione o la riassicurazione (qui di seguito: copertura) secondo i principi in uso nelle assicurazioni private, segnatamente contro pagamento di un premio proporzionato al rischio. Sezione 2: Copertura generale Art. 2 Tenore Se la Svizzera è minacciata, direttamente o indirettamente, da un conflitto armato o da altri eventi egemonici o se esiste una grave penuria, la Confederazione può accordare la copertura per i trasporti di guerra e rischi analoghi, segnatamente per gli attentati, i sabotaggi e la pirateria aerea. Art. 3 Eventi assicurati Sono considerati eventi assicurati i danni cagionati dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento dell oggetto assicurato determinati da eventi menzionati all articolo 2. Art. 4 Concessione della copertura 1 La copertura può essere accordata a condizione che il richiedente provi, in una domanda motivata, che i trasporti o la messa al sicuro, a titolo preventivo, dei mezzi di trasporto in un luogo adeguato sono effettuati nell interesse dell approvvigionamento del Paese e che il rischio non può essere coperto altrimenti a condizioni ragionevoli. RU RS 531 1
2 Difesa economica 2 Per i contratti di trasporto conclusi dalla Confederazione stessa, la copertura può essere accordata senza che sia necessario provare che non esiste un altra possibilità di copertura a condizioni ragionevoli. Art. 5 Campo d applicazione (oggetto) La copertura comprende in particolare i beni e i valori menzionati qui appresso, come pure i mezzi di trasporto seguenti: a. le merci d importazione, destinate ad essere consumate o trasformate in Svizzera, che sono d importanza vitale ai sensi dell articolo 2 LAP; b. le merci d esportazione, prodotte o lavorate in Svizzera; c. i valori appartenenti a persone domiciliate in Svizzera; d. 2 i beni d importanza vitale designati come assicurabili dal settore trasporti in ogni caso particolare; e. i mezzi di trasporto, nella misura in cui trasportano merci e valori ai sensi delle lettere a d oppure persone incaricate di assicurare l approvvigionamento del Paese; f. i mezzi di trasporto che sono messi preventivamente al sicuro, in un luogo adeguato, nell interesse dell approvvigionamento del Paese. Art. 6 Campo d applicazione (tempo e luogo) 1 Il Consiglio federale determina il momento a partire dal quale può essere accordata la copertura. Questa inizia con l emanazione della decisione (art. 16). 2 Gli oggetti menzionati all articolo 5 possono essere assicurati durante il trasporto marittimo, aereo, fluviale, lacuale e terrestre. La copertura ARG può parimenti essere accordata per il necessario viaggio a vuoto di un mezzo di trasporto effettuato in relazione con un trasporto assicurato, nonché per i depositi anteriori, intermedi e posteriori all estero che sono in relazione con un trasporto coperto dalla Confederazione. Se il mezzo di trasporto è messo al sicuro a titolo preventivo in un luogo adeguato, la copertura si estende anche alla durata necessaria per questo trasferimento. 3 Per principio, la copertura non concerne i trasporti effettuati su territorio svizzero. Essa può tuttavia essere estesa a questo territorio: a. in casi eccezionali motivati; b. per danni causati da violazioni della neutralità svizzera. 2 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug sui provvedimenti preparatori in 2
3 Assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra Art. 7 3 Limitazione del rischio 1 Il settore trasporti è autorizzato, a seconda della situazione, a sopprimere o limitare, nel singolo caso, la copertura per certi beni, valori, territori, percorsi e mezzi di trasporto. 2 Esso può stabilire franchigie adeguate. Art. 8 4 Relazioni fra gli assicurati e il settore trasporti Per la presentazione delle domande di copertura e lo svolgimento dell assicurazione federale dei trasporti contro il rischio di guerra, gli assicurati devono rivolgersi agli istituti d assicurazione incaricati dalla Confederazione. Questi giudicano, in base alle direttive di accettazione dell Ufficio federale per l approvvigionamento economico del Paese, se l operazione in questione riveste un interesse per l approvvigionamento del Paese. Nei casi non previsti da queste direttive, nonché nei casi dubbi, la competenza di valutare l esistenza o meno di tale interesse spetta al settore trasporti, previa consultazione con il settore competente. Sezione 3: Copertura automatica interinale Art. 9 Contenuto La Confederazione può accordare la copertura in qualsiasi momento se scoppia una guerra di vaste proporzioni, se vengono impiegate armi nucleari o radioattive o se la Svizzera viene coinvolta in un conflitto armato. Art. 10 Eventi assicurati È considerata evento assicurato la sopravvenienza di danni causati dalla perdita, dalla distribuzione o dal danneggiamento dell oggetto assicurato in seguito ad eventi menzionati agli articoli 2 e 9. Art. 11 Concessione della copertura La copertura è accordata su richiesta. Siccome l interesse per l approvvigionamento del Paese è dato per concesso, non è necessario addurne la prova. Art. 12 Campo di applicazione (oggetto) La copertura si estende ai beni e ai valori citati all articolo 5, come pure ai mezzi di trasporto. 3 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug sui provvedimenti preparatori in 4 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug sui provvedimenti preparatori in 3
4 Difesa economica Art. 13 Campo di applicazione (tempo e luogo) 1 La copertura inizia con l emanazione della decisione (art. 16). 2 La copertura termina dopo l introduzione della copertura generale con la concessione di questa copertura o con il rifiuto della domanda di copertura, ma al più tardi, in mancanza di una domanda per la concessione della copertura generale, con la scadenza del termine fissato nelle condizioni generali di assicurazione. 3 La copertura è valida in tutto il mondo. Art. 14 Relazioni fra gli assicurati e il settore trasporti 5 L articolo 8 è applicabile per analogia. Art Riassicurazione Su richiesta dei primi assicuratori, il settore trasporti è autorizzato a riassicurarli per l intera copertura automatica interinale dei beni e dei valori. Sezione 4: Disposizioni comuni Art Forma giuridica dell ARG Il settore trasporti accorda la copertura mediante l emanazione della decisione; esso stabilisce le condizioni generali e i premi da pagare. Art. 17 Inizio dell obbligo di pagare i premi L obbligo di pagare i premi inizia con l emanazione della decisione (art. 16). Art. 18 Sospensione dell assicurazione La copertura è sospesa fintantoché la Confederazione dispone per requisizione dei mezzi di trasporto assicurati. Art Esecuzione e organizzazione 1 Il settore trasporti è incaricato dell esecuzione dell ARG. 2 Esso si avvale della collaborazione degli istituti d assicurazione svizzeri autorizzati. Gli istituti stranieri autorizzati a praticare in Svizzera possono collaborare 5 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug sui provvedimenti preparatori in 6 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug sui provvedimenti preparatori in 7 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug sui provvedimenti preparatori in 8 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug sui provvedimenti preparatori in 4
5 Assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra soltanto finché lo Stato in cui hanno la loro sede accorda la reciprocità agli istituti svizzeri. Art. 20 Surrogazione Se la Confederazione ha versato un indennità, è surrogata nei diritti che il beneficiario può avere verso terzi, indipendentemente dal titolo giuridico per cui sono sorti questi diritti. Su domanda della Confederazione, il beneficiario è tenuto a prendere le misure necessarie per far valere questi diritti. Art. 21 Finanziamento 1 Con i proventi dei premi e con le altre entrate che sono in relazione con l assicurazione dei trasporti contro i rischi di guerra viene costituita una riserva speciale. 2 Le spese per l assicurazione dei trasporti contro i rischi di guerra devono essere addossate alla riserva; se questa è insufficiente, la Confederazione verserà un anticipazione prelevata dalle risorse generali della Confederazione, che dovrà essere ammortizzata mediante il futuro ricavo dei premi. Art. 22 Autorizzazioni rilasciate dalla Confederazione La concessione della copertura da parte della Confederazione non dà alcun diritto ad autorizzazioni federali quali segnatamente i permessi d importazione e d esportazione. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 23 Riserve esistenti Le riserve esistenti accantonate in virtù del diritto previgente, provenienti dai premi incassati per l assicurazione dei trasporti contro i rischi di guerra, saranno trasferiti alle riserve istituite in virtù del nuovo diritto. Art. 24 Diritto previgente: abrogazione Il decreto del Consiglio federale del 31 gennaio sull assicurazione dei trasporti contro i rischi di guerra è abrogato. Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 giugno Non pubblicato nella RU. 5
6 Difesa economica 6
Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra
Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) del 7 maggio 1986 (Stato 1 giugno 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 39 capoverso 3 e 57 capoverso
DettagliOrdinanza sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese
Ordinanza sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese del 2 luglio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 2, 4 capoversi 2 e 4, 5, 18
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
Dettagli446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani
Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) del 17 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera
Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera 414.411 del 9 luglio 1991 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 5
DettagliOrdinanza concernente la legge sul credito al consumo
Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) del 6 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo
Dettagli11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
DettagliRegolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) 832.207 del 14 giugno 2002 (Stato 11 febbraio 2003) Approvato
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura
Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 1 gennaio 2008)
DettagliOrdinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione
Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone
Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER) 142.315 del 18 novembre 1992 (Stato 23 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sull assicurazione diretta sulla vita
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 novembre 1993 1 sull
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria
Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria (OAIF) 955.071 del 18 novembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
DettagliOrdinanza sull assicurazione diretta sulla vita
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 24 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull assicurazione vita del 29
DettagliRegolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio
Dettagli817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
Dettagli431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione
Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione del 25 giugno 2003 (Stato 29 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliLegge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
Dettagli531.44 Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare
Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare del 14 giugno 2002 (Stato 23 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22 capoverso
Dettagli0.741.619.487. Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)
Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci Concluso il 28 aprile 1998 Entrato
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura
Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 8 maggio 2001) Il
Dettagli412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
Dettagli951.91 Legge federale
Legge federale sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell informazione e della comunicazione nonché del potere d acquisto del 25
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre
DettagliOrdinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno 2010
DettagliLegge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento
Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) 941.10 del 22 dicembre 1999 (Stato 2 maggio 2000) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 99, 122 capoverso
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
DettagliPromemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992)
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva I N D I C E Promemoria Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali
DettagliCodice delle obbligazioni
Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del 18.06.2014 Codice delle obbligazioni (Revisione
DettagliOrdinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:
DettagliOrdinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza
Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (Ordinanza sull assicurazione contro la disoccupazione, OADI) Modifica del 24 novembre 1999 Il Consiglio
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti
27/2015 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 12 giugno 297 Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Dipartimento competente Organizzazione e finanziamento
Dettagli531.44 Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare
Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare del 14 giugno 2002 (Stato 1 luglio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22 capoverso
DettagliCodice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)
Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato
DettagliOrdinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni
DettagliTraduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947
Traduzione 1 0.946.294.545 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente il regolamento dei rapporti d assicurazione e di riassicurazione tra i due Paesi Conchiuso il 9 luglio
DettagliIstruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale
Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale del 1 luglio 2015 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni: 1 Disposizioni generali 1.1 Oggetto Le
DettagliDisposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza
546.70 Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza emanate dal Governo l'8 novembre 005 visti l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale ) e l'art. 8 della legge cantonale sull'assistenza
DettagliLegge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione
Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (Legge sull azienda delle telecomunicazioni, LATC) 784.11 del 30 aprile 1997 (Stato 3 ottobre 2000) L Assemblea
DettagliC i r c o l a r e d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 1 5 P a g. 1
C i r c o l a r e d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 1 5 P a g. 1 Circolare Numero 33/2015 Oggetto Sommario Contributi per la valorizzazione all estero dei marchi italiani ( Bando Marchi +2 MISE ). Con l Avviso
Dettagli744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada
Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso
DettagliLegge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 8
DettagliLegge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi
Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi (LIPIn) 831.26 del 6 ottobre 2006 1 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Dettaglidel 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della
Dettagli0.974.224.5 Accordo-quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Cile
Traduzione 1 0.974.224.5 Accordo-quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Cile Conchiuso il 5 dicembre 1968 Entrato in vigore, mediante scambio di
DettagliOrdinanza sull assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita
Ordinanza sull assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita (Ordinanza sull assicurazione contro i danni, OADa) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri
Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri 951.241 del 9 dicembre 1949 (Stato 1 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)
Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 24 della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione
DettagliRegolamento del personale
Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20
Dettagli852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero
Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero (LAPE) 1 del 21 marzo 1973 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 52 e 55 della legge dell 8 ottobre 1982 1 sull approvvigionamento
DettagliCodice delle obbligazioni
Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio nazionale del 17.09.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del
Dettaglidel 20 dicembre 2006 Art. 1 ed al loro riconoscimento è approvata.
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento del 20 dicembre 2006 L Assemblea federale della Confederazione
DettagliLegge sui consulenti in brevetti
(LCB) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della Costituzione federale 1, visto il messaggio del Consiglio federale del... 2 decreta: Sezione 1: Oggetto
Dettagli744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del 1 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare
Dettagli(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato
DettagliOrdinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale
Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale del 18 dicembre 2015 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 72 capoverso 1 e 72a capoverso 3 dell ordinanza
DettagliLegge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Termine di referendum: 8 ottobre 2015 Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Modifica del 19 giugno 2015 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliLegge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) 946.231 del 22 marzo 2002 (Stato 27 luglio 2004) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS
Ordinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS 510.661 del 6 giugno 2014 (Stato 1 luglio 2014) Il
DettagliSTATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO
STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO 8 maggio 2015 INDICE Art. 1 Nome e sede 4 Art. 2 Scopo 4 Art. 3 Comprensorio di attività 4 Art. 4 Organizzazione 5 Art. 5 Patrimonio e finanziamento 5 Art. 6 Organi
DettagliOPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI
OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI Sulla base dell'articolo 6 capoverso 10 del Regolamento concernente i corsi interaziendali Operatrice/-tore
Dettagli0.831.109.776.11. Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015)
Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell Uruguay 0.831.109.776.11 Concluso il
Dettaglidel 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) 916.351.0 del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre
DettagliOrdinanza sull assicurazione per l invalidità
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata
DettagliLegge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Decisioni del Consiglio degli Stati del 9.6.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 10.6.2015: adesione Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule () Modifica del L Assemblea
Dettagli811.112.31 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria del 30 agosto 2007 (Stato 1 settembre 2007) Il Dipartimento federale dell interno,
DettagliCORPORAZIONE DEI COMUNI DEL MOESANO PER LA RACCOLTA E L ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI (CRER) REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO
CORPORAZIONE DEI COMUNI DEL MOESANO PER LA RACCOLTA E L ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI (CRER) REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO Regolamento sul finanziamento Pagina 1 di 5 Indice Art. 1 Scopo... 3 Art. 2 Costi delle
DettagliRegolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG
Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria 1 Nome, enti responsabili e scopo Art. 1 Nome ed enti responsabili 1 L associazione «Fondo per la formazione professionale Organizzazione
DettagliLegge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione (, LMC) del 12 giugno 2009 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 2 novembre 2010 28404 Imbottitrice di mobili AFC/Imbottitore di mobili AFC Industriepolsterin EFZ/Industriepolsterer
DettagliIstruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale
Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale del 14 agosto 2013 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni: 1 Disposizioni generali 1.1 Oggetto Le
Dettagli510.211.3 Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento
Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento del 15 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
DettagliOrdinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
Dettaglidel 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)
Legge federale sulla politica regionale 901.0 del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 103 della Costituzione federale 1 ; visto il
Dettaglidel 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
DettagliOrdinanza sull organizzazione della Cancelleria federale
Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) 172.210.10 del 5 maggio 1999 (Stato 13 febbraio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 31 capoverso 3 e 47 capoverso
Dettagli811.112.32 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo e il quarto anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della
DettagliOrdinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 15 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei
DettagliRegolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL Nr. 6019 Ordinamento
Dettaglidel 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione
Ordinanza concernente l amministrazione dei fondi di compensazione dell assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell assicurazione per l invalidità e dell ordinamento delle indennità per perdita
Dettagli0.741.619.163. I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture
Traduzione 1 Accordo tra la Svizzera e l Austria concernente gli autotrasporti internazionali 0.741.619.163 Conchiuso il 22 ottobre 1958 Entrato in vigore il 4 aprile 1959 Il Consiglio federale svizzero
DettagliCOMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL
DettagliTitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)
Traduzione 1 0.831.109.418.11 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria Concluso
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera (Legge sull organizzazione della posta, LOP) del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 9 della Costituzione federale
DettagliOrdinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici
Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici (OelDI) 641.201.511 dell 11 dicembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l articolo 125 dell ordinanza
DettagliOrdinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private
Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA) Modifica
DettagliLuglio 2014 Direttive concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari
Luglio Direttive concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari Sommario Introduzione... 2 1. Ambito di applicazione... 3 2. Requisiti minimi... 3 2.1 Mezzi propri... 3 2.2 Ammortamento...
Dettagli4.06 Stato al 1 gennaio 2013
4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del
DettagliOrdinanza concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni
Ordinanza concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE) 1 946.101 del 25 ottobre 2006 (Stato 1 maggio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso
DettagliRegolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero
Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero (Regolamento interno SCA) 935.121.42 del 26 febbraio 2015 (Stato 1 aprile 2015) Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015 L
Dettagli