FORMAZIONE RSPP (DATORE DI LAVORO)

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1 LAVORO IN SICUREZZA S.R.L. - Società Unipersonale MESTRE (VE) - VIA EMILIA, 13/A int. 1 e 2 tel fax lavoroinsicurezza@lavoroinsicurezza.it sito web: In data 21/12/2011 sono stati finalmente approvati due nuovi Accordi Stato-Regioni (pubblicati in data 11/01/2012) per la formazione dei Datori di Lavoro che svolgono i compiti di prevenzione e protezione, dei Lavoratori, dei Preposti e dei Dirigenti, così come previsto dal D.Lgs. n. 81 del Riportiamo di seguito una sintesi dei due accordi. FORMAZIONE RSPP (DATORE DI LAVORO) PREMESSA: Prima dell accordo era sufficiente per i Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), frequentare un corso di 16 ore, indifferenziato per qualsiasi attività; Ora invece il percorso formativo viene differenziato a seconda del rischio delle attività, variando la durata da 16 a 48 ore. La nuova disciplina inoltre, sostituisce le indicazioni dell articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di aggiornamento (art. 7) quinquennali (da 6 a 14 ore) sempre in base a tre livelli di rischio (basso, medio e alto individuato in funzione del Settore ATECO di appartenenza dell azienda). Viene specificato che Durata e contenuti dei corsi sono da considerarsi minimi, lasciando libertà ai soggetti formatori di organizzare corsi di maggiore durata. Viene poi consentito l utilizzo della modalità e-learning nelle prime lezioni del corso, ovvero nel modulo 1 (Normativo-giuridico) e modulo 2 (Gestione ed organizzazione della sicurezza). PRECISAZIONE: Viene precisato che questa formazione non comprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO: Diversamente dal passato, in cui sostanzialmente chiunque poteva erogare corsi per Datori di Lavoro RSPP a scapito della qualità della formazione, ora vengono individuati in modo univoco i seguenti soggetti formatori sia per la formazione che per l aggiornamento: a) Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc ) e della formazione professionale, le Regioni e le Provincie autonome possono, altresì, autorizzare o ricorrere ad ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di essere di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; b) Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; c) L INAIL; d) Il Corpo Nazionale (o provinciale) dei Vigili del Fuoco; e) La Scuola Superiore della pubblica amministrazione; f) Altre scuole superiori delle singole amministrazioni;

2 g) Le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; h) Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici; i) I fondi interprofessionali di settore; j) Gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento. Qualora anche i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j), intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma. NOTA: Per evitare ogni problema legato all accreditamento delle associazioni sindacali e datoriali è stata inserita la nota seguente: Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta emanazione. REQUISITI DEI DOCENTI: In attesa di decisioni definitive in materia si è deciso che i corsi devono essere tenuti da docenti che possano dimostrare di possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI: Ciascun corso dovrà rispettare i seguenti requisiti: Dovrà essere individuato almeno un responsabile del progetto formativo (che potrà essere anche il docente); Il numero di discenti per ogni corso non dovrà superare le 35 unità; Il registro presenza dei partecipanti del corso dovrà essere tenuto dal soggetto che realizza il corso (che otrà essere anche il docente); Le assenze ammesse dovranno essere al massimo il 10% del monte ore complessivo. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO: Poco cambia per la metodologia di insegnamento, dove si chiede di privilegiare le metodologie interattive con esercitazioni in aula, lavori di gruppo, discussioni, simulazioni di problemi specifici, etc Viene chiesto altresì di favorire le metodologie di apprendimento innovative, come la formazione a distanza in modalità e-learning (FAD), specificando però che la stessa è consentita esclusivamente secondo i criteri e le condizioni di cui all'allegato 1 dell accordo, ovvero per i corsi di aggiornamento e per i moduli 1 (Normativo-giuridico) e 2 (Gestione ed organizzazione della sicurezza). ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: In base ai tre differenti livelli di rischio (individuati secondo il settore Ateco di appartenenza e riportati nell Allegato 2 dell accordo), viene stabilito il monte ore di formazione da frequentare: Attività a rischio BASSO (Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo) durata minima di 16 ore; Attività a rischio MEDIO (Agricoltura, Pesca, Pubblica Amministrazione, Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio) durata minima di 32 ore; Attività a rischio ALTO (Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi residenziali) durata minima di 48 ore. I contenuti minimi dei suddetti corsi di formazione, sono previsti nei seguenti moduli: Modulo 1 - Normativo-giuridico il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; il sistema istituzionale della prevenzione;

3 i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi e responsabilità; il sistema di qualificazione delle imprese. Modulo 2 - Gestionale gestione ed organizzazione della sicurezza i criteri e gli strumenti per l individuazione e la valutazione dei rischi; la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; il documento di valutazione dei rischi (contenuti specifici e metodologie); i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d opera o di somministrazione; il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; la gestione della documentazione tecnico amministrativa; l organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. Modulo 3 - Tecnico individuazione e valutazione dei rischi i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; il rischio da stress lavoro-correlato; rischi ricollegabili al genere, all età e alla provenienza da altri paesi; i dispositivi di protezione individuale; la sorveglianza sanitaria. Modulo 4 - Relazionale formazione e consultazione dei lavoratori l informazione, la formazione e l addestramento; le tecniche di comunicazione; il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza; natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE: Viene ribadito che il rilascio dell attestato di partecipazione, è subordinato alla frequenza ad almeno il 90% delle ore previste da ciascun corso, ed al superamento della verifica finale d apprendimento (tramite test o colloquio). Gli attestati, rilasciati secondo le suddette modalità, dovranno contenere almeno i seguenti elementi: denominazione del soggetto formatore; normativa di riferimento; dati anagrafici del corsista; specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato; periodo di svolgimento del corso; firma del soggetto che rilascia l attestato (che può essere anche il docente). Vengono anche consigliate, nell attesa della realizzazione dell aggiornamento quinquennale, verifiche annuali (anche in modalità e-learning), per monitorare il mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo. AGGIORNAMENTO: I corsi di aggiornamento hanno periodicità quinquennale (a decorrere dalla data di pubblicazione dell accordo), e durata in funzione ai tre livelli di rischio: Attività a rischio BASSO (Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo) durata minima di 6 ore; Attività a rischio MEDIO (Agricoltura, Pesca, Pubblica Amministrazione, Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio) durata minima di 10 ore; Attività a rischio ALTO (Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi residenziali) durata minima di 14 ore. Si consiglia di distribuire tali aggiornamenti nell arco temporale di riferimento, ovvero nei cinque anni. L obbligo di aggiornamento deve essere applicato anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui

4 all art. 3 del D.M. 16/01/97 ed agli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell art. 95 dell ex. D.Lgs. 626/94. Per quest ultimi infatti, il termine dell aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell accordo. Nei corsi di aggiornamento non si dovranno trattare i contenuti già proposti nei corsi base, ma proporre argomenti innovativi, applicazioni pratiche e/o approfondimenti in materia. DIFFUSIONE DELLE PRASSI: Eventuali adeguamenti dell accordo, potranno essere proposti successivamente dalle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano, in sede di coordinamento tecnico interregionale. CREDITI FORMATIVI: Non vi è l obbligo, per coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all art. 3 del D.M. 16/01/97 e per gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell art. 95 dell ex. D.Lgs. 626/94, di effettuare il corso per così detto completo, ma solo dell aggiornamento entro i 24 mesi. Risultano esonerati dalla frequenza ai corsi completi, anche i Datori di Lavoro già in possesso dei requisiti per svolgere i compiti di RSPP richiesti dall art. 32 del D.Lgs. 81/08, che abbiano svolto corsi secondo quanto previsto dal precedente accordo Stato-Regioni del 2006, a patto che ci sia una corrispondenza tra il settore Ateco per cui si è svolta la formazione e quello in cui si compie effettivamente l attività del Datore di Lavoro. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITA : In caso di inizio di nuova attività, il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08, i compiti propri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, deve completare il percorso formativo dell accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. DISPOSIZIONI TRANSITORIE: I Datori di Lavoro che dimostrino tramite documenti scritti aventi data certa, di aver frequentato corsi realizzati in conformità all art. 3 del D.M. 16/01/97 per quanto riguarda durata e contenuti, entro e non oltre i 6 mesi dall entrata in vigore dell accordo, non sono obbligati a frequentare i corsi così come previsti dal nuovo accordo. AGGIORNAMENTO DELL ACCORDO: E istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute e delle Parti Sociali, che potrà proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall entrata in vigore dell accordo. FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI PREMESSA: La formazione dei lavoratori prevista dal nuovo accordo si articolerà in due momenti distinti: una formazione generale dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) ed una formazione specifica in relazione al rischio effettivo in azienda (rilevato in funzione del Settore ATECO di appartenenza dell azienda). In caso di utilizzo di macchine e/o attrezzature, per le quali il D.Lgs. 81/08 preveda l addestramento o comunque dei percorsi formativi più mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto dell accordo.

5 Questa formazione non si applica alla categoria dei lavoratori stagionali, fino all attuazione, che dovrà avvenire entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell accordo, delle disposizioni di cui all art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08. Da osservare che in caso di mancata emanazione di tale provvedimento, i percorsi formativi verranno comunque considerati applicabili anche alla categoria di lavoratori sopra menzionata. La formazione potrà avvenire sia in aula che nei luoghi di lavoro; viene inoltre consentito l impiego di piattaforme e-learning (FAD), secondo i criteri e le condizioni di cui all'allegato 1 dell accordo. NOTA: I corsi di formazione per i lavoratori andranno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, ove esistenti sia nel territorio che nel settore di appartenenza dell azienda. In caso di assenza o di mancato riscontro da parte degli enti suddetti, il Datore di Lavoro procederà autonomamente alla pianificazione e conseguente realizzazione delle attività formative. REQUISITI DEI DOCENTI: In attesa di decisioni definitive in materia si è deciso che i corsi devono essere tenuti internamente o esternamente all azienda, anche in modalità e-learning, quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all azienda che possano dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si specifica che quest ultima, può essere fornita anche dallo svolgimento per almeno un triennio dei compiti di RSPP e quindi nell ipotesi anche da un Datore di Lavoro. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE: Ciascun corso dovrà rispettare i seguenti requisiti: Dovrà essere individuato il soggetto organizzatore del corso (che potrà essere anche il Datore di Lavoro); Dovrà essere individuato un responsabile del progetto formativo (che potrà essere anche il docente); Dovranno essere individuati i nominativi dei docenti; Il numero di discenti per ogni corso non dovrà superare le 35 unità; Dovrà essere tenuto un registro presenza dei partecipanti al corso; Le assenze ammesse dovranno essere al massimo il 10% del monte ore complessivo; Gli argomenti dovranno tenere conto delle differenze di genere, età, provenienza e lingua, e dovranno essere connessi alla specifica tipologia contrattuale; In caso di lavoratori stranieri, verificata la loro conoscenza della lingua utilizzata per il percorso formativo, dovrà essere assicurata, anche con l'aiuto di un traduttore o di un mediatore interculturale, la comprensione dei contenuti del corso; Sempre nei confronti dei lavoratori stranieri, potranno essere previsti degli specifici programmi di formazione in modalità e-learning, da erogare loro antecedentemente la formazione obbligatoria. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO: Anche per questi corsi si chiede di privilegiare delle metodologie di insegnamento interattive con esercitazioni in aula, lavori di gruppo, discussioni, simulazioni di problemi specifici, dimostrazioni e simulazioni in contesto lavorativo, prove pratiche, etc Viene chiesto altresì di favorire le metodologie di apprendimento innovative, come la formazione a distanza in modalità e-learning (FAD), sempre secondo i criteri e le condizioni di cui all'allegato 1 dell accordo. UTILIZZO DELLE MODALITA DI APPRENDIMENTO E-LEARNING) Secondo i criteri e le condizioni di cui all Allegato 1, l utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning è consentito per: la formazione generale per i lavoratori; la formazione dei preposti relativa ad alcuni contenuti (principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; definizione ed individuazione dei fattori di rischio; incidenti e infortuni mancati; tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri); la formazione dei dirigenti; i corsi di aggiornamento di lavoratori, preposti e dirigenti; eventuali progetti formativi sperimentali individuati da Regioni e Provincie Autonome.

6 ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI ALL ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08: Il percorso formativo in oggetto si articolerà nei due momenti distinti citati in premessa e sarà ritenuto applicabile anche per la categoria di lavoratori di cui all art. 21, comma 1 del D.Lgs. 81/08 (componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del codice civile, lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell articolo 2222 del codice civile, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti). Formazione generale Modulo di base ai sensi dell art. 37 (comma 1, lettera a)) del D.Lgs. 81/08, di durata non inferiore alle 4 ore per tutti i settori di appartenenza, che tratterà quali contenuti minimi, i seguenti concetti generali in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro: concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione; organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza Quindi: tutte le attività (rischio BASSO MEDIO ALTO) durata minima di 4 ore. Formazione specifica Modulo ai sensi dell art. 37 (comma 1, lettera b) e comma 3) del D.Lgs. 81/08, di durata minima di 4, 8 o 12 ore in base al settore o comparto di appartenenza dell azienda, che tratterà quali contenuti minimi, i seguenti rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione: Rischi infortuni; Meccanici generali; Elettrici generali; Macchine; Attrezzature; Cadute dall alto; Rischi da esplosione; Rischi chimici; Nebbie Oli Fumi Vapori - Polveri; Etichettatura; Rischi Cancerogeni; Rischi Biologici; Rischi Fisici; Rumore; Vibrazioni; Radiazioni; Microclima e illuminazione; Videoterminali; DPI Organizzazione del lavoro; Ambienti di lavoro; Stress lavoro-correlato; Movimentazione manuale carichi; Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto); Segnaletica; Emergenze; Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; Procedure esodo e incendi; Incidenti e infortuni mancati; Altri rischi. In base ai tre differenti livelli di rischio (individuati secondo il settore Ateco di appartenenza e riportati nell Allegato 2 dell accordo), viene stabilito il monte ore di formazione da frequentare: Attività a rischio BASSO (Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo) durata minima di 4 ore;

7 Attività a rischio MEDIO (Agricoltura, Pesca, Pubblica Amministrazione, Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio) durata minima di 8 ore; Attività a rischio ALTO (Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi residenziali) durata minima di 12 ore. Viene indicato che la scelta dei rischi va comunque individuata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell azienda, e della specificità del rischio. Infatti contenuti e relativa durata sono legati all esito della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro. Anche in questa tipologia di corsi, i contenuti e di conseguenza la durata, possono essere ampliati a seconda della reale necessità. I monte ore sopra indicati comprendono solo la Formazione Generale o la Formazione specifica ; l Addestramento andrà erogato a parte. Ad ogni singolo corso, si dovrà cercare di far partecipare lavoratori appartenenti allo stesso settore aziendale. La durata complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, può essere quindi riassunta come di seguito indicato: BASSO 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore; MEDIO 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore; ALTO 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore. CONDIZIONI PARTICOLARI Si specifica che a prescindere dal settore di appartenenza, i lavoratori di aziende che non svolgono mansioni che comportano la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO Viene chiarito che il preposto, essendo comunque un lavoratore, dovrà in ogni caso svolgere la formazione generale e specifica prevista dal settore di appartenenza per i lavoratori, cui si aggiungerà una ulteriore formazione specifica della durata minima di 8 ore in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I contenuti di tale formazione aggiuntiva sono i seguenti: principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; definizione ed individuazione dei fattori di rischio; incidenti e infortuni mancati; tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; valutazione dei rischi dell azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; modalità di esercizio della funzione di controllo dell osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. Al termine del percorso formativo con frequenza di almeno il 90% delle ore è prevista una prova di verifica di apprendimento mediante test o colloquio. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI La formazione dei dirigenti, invece, sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori. E stata infatti prevista una formazione della durata minima di 16 ore complessive, suddivisa in 4 moduli (Giuridico-Normativo, Gestione ed Organizzazione della sicurezza, Individuazione e Valutazione dei rischi, Comunicazione Formazione e Consultazione dei lavoratori), che dovrà essere completata nell arco di 1 anno, anche secondo le eventuali modalità definite negli accordi aziendali e adottati previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

8 I contenuti di tale formazione sono i seguenti: Modulo 1 Giuridico-Normativo sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi e responsabilità e tutela assicurativa; delega di funzioni; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; il sistema di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia; Modulo 2 - Gestione ed organizzazione della sicurezza modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. 81/08); gestione della documentazione tecnico amministrativa; obblighi connessi ai contratti di appalto o d opera o di somministrazione; organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze; modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all adempimento degli obblighui previsti al comma 3 bis dell art. 18 del D.Lgs. n. 81/08; ruolo del Responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; Modulo 3 - Individuazione e valutazione dei rischi criteri e strumenti per l individuazione e la valutazione dei rischi; il rischio da stress lavoro-correlato; il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e di preposti; i dispositivi di protezione individuale; la sorveglianza sanitaria; Modulo 4 Comunicazione, Formazione e Consultazione dei lavoratori competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; importanza strategica dell informazione, della formazione e dell addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale; tecniche di comunicazione; lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza; natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Anche in questo caso è prevista la frequenza obbligatoria ad almeno il 90% del corso ed il superamento di un test/colloquio di verifica finale dell apprendimento. ATTESTATI Per tutti vale la presenza ad almeno il 90% delle ore previste dai vari corsi. Per i soli lavoratori non è d obbligo la verifica di apprendimento che invece è prevista per dirigenti e preposti. Gli attestati dovranno contenere i seguenti elementi minimi comuni: l indicazione del soggetto organizzatore del corso; la normativa di riferimento; i dati anagrafici ed il profilo professionale del corsista; l indicazione specifica della tipologia di corso seguito indicante anche il settore di riferimento ed il relativo monte ore frequentato; il periodo di svolgimento del corso; la firma del soggetto organizzatore del corso.

9 CREDITI FORMATIVI: Il modulo di formazione generale (4 ore), rivolto a lavoratori e a preposti, costituirà credito formativo permanente (basterà svolgerlo quindi una sola volta). Verranno riconosciuti inoltre crediti formativi nei seguenti casi: a) Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione nel caso in cui un lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un azienda appartenente allo stesso settore produttivo di quella d origine (o precedente), gli verrà riconosciuta quale credito formativo, sia la frequenza alla Formazione Generale, che quella alla Formazione Specifica di settore; nel caso in cui un lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un azienda che non appartiene allo stesso settore produttivo rispetto a quello d origine (o precedente), gli verrà riconosciuta quale credito formativo, solo la frequenza alla Formazione Generale ; sarà quindi obbligatoria la frequenza ad un corso di Formazione Specifica relativo al nuovo settore; nel caso un lavoratore all interno di una stessa azienda, vada a svolgere delle mansioni indicate nell Allegato 2 con un rischio maggiore rispetto a quello per cui era stato formato, gli verrà comunque riconosciuta quale credito formativo, sia la frequenza alla Formazione Generale, che quella alla Formazione Specifica di settore già effettuata, ma quest ultima dovrà obbligatoriamente essere integrata con un ulteriore modulo che tratti i rischi relativi alle nuove mansioni svolte. b) Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi sarà riconosciuta quale credito formativo, sia la frequenza alla Formazione Generale, che quella alla Formazione Specifica di settore già effettuata, ma quest ultima dovrà obbligatoriamente essere integrata con un ulteriore modulo che tratti le modifiche o i contenuti di nuova introduzione. c) Formazione precedente all assunzione è riconosciuta quale credito formativo la frequenza alla Formazione Generale già effettuata, salvo qualora non prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di settore. Nota: In caso di somministrazione di lavoro, gli obblighi formativi sono quasi tutti a carico dell utilizzatore (il Datore di Lavoro). A carico del somministratore (l Agenzia), vi è solitamente la sola formazione relativa alle attrezzature di lavorio necessarie allo svolgimento dell attività lavorativa per la quale i lavoratori verranno appunto assunti (salvo indicazione scritta nel contratto di somministrazione che obblighi che anche la stessa sia a carico dell azienda utilizzatrice). Anche la formazione aggiuntiva per i preposti (salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione all interno della stessa o di altra azienda) e la formazione specifica per dirigenti costituiscono credito formativo permanente, fintanto che non intervengono cambiamenti. Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto. AGGIORNAMENTO: Per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio individuati; Per i preposti, così come per i dirigenti, è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Nei corsi di aggiornamento non si dovranno trattare i contenuti già proposti nei corsi base, ma proporre argomenti innovativi, applicazioni pratiche e/o approfondimenti in materia. Vengono ancora consigliate, nell attesa della realizzazione degli aggiornamenti quinquennali, verifiche annuali (anche in modalità e-learning), per monitorare il mantenimento delle competenze acquisite nei pregressi percorsi formativi. La formazione relativa all eventuale trasferimento o cambiamento di mansione e all introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi, all evoluzione dei rischi o all insorgenza di nuovi rischi, sarà da intendersi come integrazione della Formazione specifica già effettuata, e non come aggiornamento.

10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE: In sede di prima applicazione, i corsi per lavoratori, preposti e dirigenti si devono concludere entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell accordo. Il personale di nuova assunzione dovrebbe essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, al massimo, contestualmente all assunzione. Nel caso non fosse possibile completare il corso di formazione prima di adibire il dirigente, il preposto o il lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo dovrà essere obbligatoriamente completato entro e non oltre 60 giorni dalla data di assunzione. I lavoratori, i preposti ed i dirigenti che dimostrino tramite documenti scritti aventi data certa, di aver frequentato corsi approvati dal precedente accordo che rispettino le previsioni normative e le indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, entro e non oltre i 12 mesi dall entrata in vigore dell accordo, non sono obbligati a frequentare i corsi così come previsti dal nuovo accordo. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA a) Formazione dei lavoratori e dei preposti La formazione che lavoratori e preposti hanno effettuato prima dell entrata in vigore del nuovo accordo, viene ritenuta valida se possono documentare di aver svolto alla data di pubblicazione dell accordo, una formazione rispettosa delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. Resta ovviamente l obbligo di aggiornamento entro 12 mesi, per i lavoratori e per i preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell accordo. b) Formazione dei dirigenti La formazione che i dirigenti hanno effettuato prima dell entrata in vigore del nuovo accordo, viene ritenuta valida se possono documentare di aver svolto alla data di pubblicazione dell accordo, una formazione con contenuti conformi all art. 3 del D.M. 16/01/1997 o a quelli del modulo A per ASPP/RSPP previsti nel precedente Accordo Stato-Regioni del AGGIORNAMENTO DELL ACCORDO: E istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute e delle Parti Sociali, che potrà proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall entrata in vigore dell accordo.

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