CONTRATTO TRANSITORIO DI LOCAZIONE
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- Giulia Lolli
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1 CONTRATTO TRANSITORIO DI LOCAZIONE TRA Il Comune di SALE MARASINO C.F rappresentato da.., nato a..il. di seguito più brevemente denominata LOCATORE E POSTE ITALIANE S.p.A. con sede legale in Roma - Viale Europa, Codice fiscale n Partita. I.V.A. n in persona del Direttore dell Area Immobili Lombardia Arch. Carlo Alberto MARENGHI nato a Polesine Parmense (PR) il 05/09/1949, domiciliato per la carica in Milano Via Pindaro n 29 e del Direttore della Filiale di Brescia PECORARI ROSSANA nata Brescia il 12/08/1957, domiciliato per la carica in Brescia Via Gambara 10, più brevemente denominate CONDUTTORE ; PREMESSO che il Comune di Sale Marasino ha urgente ed improcrastinabile necessità di trasferire l Ufficio postale di Sale Marasino, in quanto l attuale sede è stata disdettata ed rientra in un piano di recupero e di ammodernamento dell immobile del Comune per rendere tutti gli ambienti adeguati alle normative vigenti, e che, per tale esigenza, è necessario locare un altro immobile e nel contempo, per assicurare alla cittadinanza il servizio, rinegoziare il canone di locazione per il tempo strettamente necessario dell attuale sede; che il Locatore ha preso atto del carattere assolutamente transitorio della locazione stessa, accettandola espressamente. 1
2 Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come comparse, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Art. 1 Valore delle premesse - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 Allegati al contratto - Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto l allegato A (planimetria). Art. 3 Oggetto della locazione transitoria - Il Locatore, con il presente contratto, riconcede transitoriamente in locazione al Conduttore la porzione immobiliare ad uso commerciale meglio risultante dall unita planimetria (All. A) sita in SALE MARASINO Via Mazzini 15 della superficie utile netta complessiva di mq 89 nello stato di fatto in cui si trova essendo già stata oggetto di un contratto di locazione fino al 15/03/2006. Art. 4 Durata della locazione transitoria - La presente locazione ha carattere espressamente transitorio, come da espressa richiesta del Conduttore e si intende attivata per un periodo definito dal 16/03/2006 al 15/03/2009; qualora, causa imprevisti, fosse necessario un ulteriore proroga, la cui richiesta dovrà essere inoltrata al Locatore almeno sei mesi prima della scadenza. Art. 5 Decorrenza economica e corrispettivo della locazione Il Locatore espressamente accetta che la corresponsione del canone di locazione da parte del Conduttore decorra dal 16/03/2006. Il canone annuo di locazione viene pattuito in 6.700,00 (euro seimilasettecento/00) da pagarsi in quattro rate trimestrali posticipate di 2
3 1.675,00, mediante assegno postale intestato al Locatore. Per espresso accordo fra le parti, a partire dal 16/03/2007 e dal 16/03/2008 il canone sarà aggiornato in automatico sulla base del 75 % dell indice ISTAT relativo al costo della vita rilevato nei 12 mesi precedenti (data di riferimento: 31/08 di ciascun anno). Le variazioni in aumento del canone di locazione non potranno essere superiori al 75% di quelle, accertate dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale. Art. 6 Recesso del Conduttore Il Conduttore può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, dandone preavviso al Locatore mediante raccomandata a.r. da inviare almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, senza possibilità alcuna di rivalsa da parte del Locatore e/o di obbligo di indennizzo alcuno nei suoi confronti da parte del Conduttore, ma fermo restando il pagamento del canone di locazione per i sei mesi di preavviso, ancorchè il recesso abbia esecuzione in anticipo rispetto alla data di scadenza del periodo di preavviso. Art. 7 Stato dell immobile Riconsegna Altre manutenzioni ordinarie e straordinarie Il Conduttore ritiene la porzione immobiliare idonea all uso cui è destinata e si fa carico degli interventi di manutenzione ordinaria e delle riparazioni di piccola manutenzione. In conformità di quanto previsto dall art c.c., sono a carico del Locatore le spese di manutenzione straordinaria e gli interventi di 3
4 trasformazione, modifica, innovazione prescritti dalla legge fatto salvo la manutenzione sia ordinaria che straordinaria della caldaia, inclusa l eventuale sostituzione, ove necessario per qualsivoglia causa, che per esplicito accordo fra le parti è a carico del conduttore sino al termine di validità del presente contratto. Qualora il Locatore, in difformità del disposto di cui alla citata norma, non esegua i necessari interventi di manutenzione straordinaria, esclusi quelli relativi agli impianti tecnologici, il Conduttore, previa diffida ad adempiere entro 15 giorni, potrà provvedervi direttamente a sua cura e spese, fermo restando lo scomputo dal canone di locazione fino alla concorrenza dell importo complessivo dei costi sostenuti, salvo il diritto del Conduttore medesimo al risarcimento dell eventuale maggior danno. Il Locatore prende atto della particolare natura delle attività esercitate dal Conduttore nella porzione immobiliare oggetto del presente atto ed, in particolare, dell apertura della stessa al pubblico degli utenti; ciò anche per ogni valutazione all atto della riconsegna del bene in merito al particolare deterioramento e consumo del bene, risultante dall uso, fatta ovviamente salva la constatazione di specifici danni deliberatamente provocati ed oggettivamente accertati. Art. 8 Modifiche, innovazioni e migliorie del bene locato Nel corso della locazione, il Conduttore potrà apportare alla porzione immobiliare locata e agli impianti ivi esistenti modifiche, addizioni, migliorie o innovazioni previo il preventivo consenso scritto del Locatore. Art. 9 Obblighi/responsabilità del Conduttore ed esoneri del Locatore-- 4
5 Il Conduttore è costituito custode della porzione immobiliare locata ed è responsabile, ai sensi dell art c.c. e dovrà dare immediata notizia al Locatore della necessità di riparazioni non a suo carico. Il Conduttore si obbliga ad osservare e far osservare le disposizioni ed i regolamenti interni per l uso dello stabile in cui si trova il bene locato, che siano stati portati a sua conoscenza. Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. Il Locatore non assume, inoltre, alcuna responsabilità: - per quanto concerne il possesso, da parte del Conduttore, di tutti i requisiti di legge eventualmente previsti per l esercizio della propria attività, anche sotto l aspetto sanitario, di igiene sul lavoro, fiscale e previdenziale; - per i danni che possano derivare a qualsivoglia persona nell accedere alla porzione immobiliare locata e/o nel permanere all interno dello/della stesso/a. Art. 10 Elezione di domicilio - A tutti gli effetti del presente contratto, il Locatore elegge il proprio domicilio in Sale Marasino (Bs) Via Mazzini 15; il Conduttore presso Poste Italiane Filiale di Brescia 2 - Via Gambara nr Brescia. Art. 11 Spese legali ed oneri fiscali - Gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico delle Parti contraenti secondo legge. 5
6 La registrazione verrà effettuata a cura del Conduttore e la relativa spesa posta a carico delle Parti in misura uguale secondo quanto previsto dall art. 8 della legge 27 luglio 1978, n Restano a carico del Conduttore e del Locatore in parti uguali, le spese di bollo del presente atto. Art. 12 Osservanza di leggi e regolamenti - Il Conduttore si obbliga ad osservare tutte le Leggi e i regolamenti disciplinanti l esercizio delle attività per le quali è stato locata la porzione immobiliare. Art. 13 Rinvio alle disposizioni legislative - Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia di locazione di immobili ad uso diverso dall abitativo. Art.14 Foro competente - Resta convenuto tra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Brescia Il presente contratto viene redatto in tre originali ciascuno dei quali costituito da n 7 fogli più l allegato A. Letto, approvato e sottoscritto Pavia, lì IL LOCATORE IL CONDUTTORE. POSTE ITALIANE S.p.A. 6
7 A norma degli artt e 1342 c.c., le Parti, di comune accordo, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, con particolare riguardo ai seguenti articoli, dichiarano di approvarli, reietta ogni reciproca eccezione: Art. 4) Durata della locazione transitoria Art. 5) Decorrenza economica e corrispettivo della locazione Art. 6) Recesso del Conduttore Art. 7) Stato dell immobile Riconsegna Altre manutenzioni ordinarie e straordinarie Art. 8) Modifiche, innovazioni e migliorie del bene locato Art. 9) Obblighi/responsabilità del Conduttore ed esoneri del Locatore IL LOCATORE. IL CONDUTTORE POSTE ITALIANE S.p.A. 7
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