REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DEI: 3. PRESTATORI D OPERA OCCASIONALI

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1 REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DEI: 1. OMISSIS 2. OMISSIS 3. PRESTATORI D OPERA OCCASIONALI 4. OMISSIS

2 Approvato con delibera del Consiglio istitutivo n. 7 del Modificato con delibera del Consiglio istitutivo n. 15 del Modificato con delibera del Consiglio istitutivo n. 25 del Modificato con delibera del Consiglio istitutivo n. 68 del Modificato con delibera del Consiglio istitutivo n. 158 del Modificato con delibera della Giunta esecutiva n. 145 del Modificato con delibera della Giunta esecutiva n. 147 del Modificato con delibera del Consiglio dell Università del 18 aprile 2008, n. 182/2008 Modificato con delibera del Consiglio dell Università del 31 ottobre 2008, n. 244/2008 Modificato con delibera del Consiglio dell Università del 21 novembre 2008, n. 254/2008 (Attenzione: il titolo IV - Prestatori d opera occasionali - entra in vigore il ) Modificato con delibera del Consiglio dell Università del 19 dicembre 2008, n. 268/2008 (Attenzione: il titolo IV - Prestatori d opera occasionali - entra in vigore il ) Modificato con delibera del Consiglio dell Università del 27 febbraio 2009, n. 284/2009 (Attenzione: - le modifiche concernenti il nuovo titolo I entrano in vigore con l inizio dell a.a. 2009/2010; - le modifiche concernenti il nuovo titolo II entrano in vigore con decorrenza immediata; - le modifiche concernenti il nuovo titolo III entrano in vigore con decorrenza immediata.) Modificato con delibera del Consiglio dell Università del 27 marzo 2009, n. 289/2009 (Attenzione: - il nuovo titolo IV Docenti del Centro linguistico - entra in vigore il ; - tutte le altre modifiche entrano in vigore con l inizio dell a.a. 2009/2010. Modificato con delibera del Consiglio dell Università del 12 giugno 2009, n. 317/2009 2/

3 INDICE Titolo I OMISSIS... Error! Bookmark not defined. Titolo II OMISSIS... Error! Bookmark not defined. Titolo III Prestatori d opera occasionali... 4 Capo IX Spese di viaggio... 4 Art. 15 Requisiti per il rimborso... 4 Art. 16 Mezzi di trasporto e ammontare del rimborso... 4 Capo X Spese di vitto... 5 Art. 17 Requisiti per la liquidazione / il rimborso... 5 Art. 18 Modalità e ammontare della liquidazione per i prestatori d opera che percepiscono un... 5 Art. 19 Modalità e ammontare del rimborso per i prestatori d opera che non percepiscono un... 5 Capo XI Spese di alloggio... 6 Art. 20 Requisiti e ammontare della liquidazione per i prestatori d opera che percepiscono un... 6 Art. 21 Requisiti e ammontare del rimborso per i prestatori d opera che non percepiscono un... 6 Art. 22 Prenotazione alberghiera... 7 Capo XII Liquidazione delle spese di viaggio, vitto e alloggio... 7 Art. 23 Modalità di liquidazione / rimborso... 7 Titolo IV OMISSIS... Error! Bookmark not defined. Titolo V OMISSIS... Error! Bookmark not defined. 3/

4 Titolo III Prestatori d opera occasionali Capo IX Spese di viaggio Art. 15 Requisiti per il rimborso 1. Il rimborso delle spese di viaggio è previsto solo qualora il prestatore d opera occasionale risieda in un comune diverso da quello della sede della Libera Università di Bolzano ove egli presta la sua attività (Bolzano, Bressanone o Brunico). 2. Il rimborso delle spese di viaggio è previsto per la tratta che va dalla sede di residenza del prestatore d opera occasionale alla sede di lavoro presso la Libera Università di Bolzano e viene liquidato dietro presentazione della documentazione in originale (biglietti di viaggio, ricevute dei pedaggi autostradali). Il prestatore d opera occasionale che dovesse emettere fattura a carico della Libera Università di Bolzano può allegare una copia delle pezze giustificative. Art. 16 Mezzi di trasporto e ammontare del rimborso 1. Il controllo delle distanze di percorrenza viene effettuato dagli Uffici della Libera Università di Bolzano sulla base del sito prendendo in considerazione i chilometri corrispondenti alla tratta consigliata indicata dal sito. 2. Avuto riguardo ai mezzi di trasporto utilizzabili e ai rimborsi riconosciuti, si precisa quanto segue. Treno Viene rimborsato il costo del biglietto di 1. classe, nonché il costo degli eventuali supplementi. Qualora la sede di residenza del prestatore d opera occasionale disti almeno 650 chilometri dalla sede di lavoro presso la Libera Università di Bolzano, viene rimborsato il costo del biglietto di 1. classe per l uso di un posto letto in compartimento singolo. Non è previsto alcun rimborso per: soprattasse e/o penali in caso di acquisto del biglietto sul treno o di mancata obliterazione del medesimo; abbonamenti vari; carte valori; carte di agevolazione (ad esempio Vorteilskarte, Bahnkarte, ecc.). Autovettura privata a) Viene riconosciuto un rimborso pari a 0,30.- Euro lordi per ogni chilometro di percorrenza, con un massimo di 500 chilometri per la tratta di andata e di 500 chilometri per quella di ritorno. b) Il rimborso per i pedaggi autostradali è ammesso soltanto se i medesimi sono comprovati dai relativi scontrini in originale ovvero in copia per coloro che emettono fattura. Per quanto attiene ai pedaggi operati in Austria tramite la Vignette e la Europabrücke, viene rimborsata unicamente la Vignette per 10 giorni (cd. Zehntages-Vignette) e il pedaggio Europabrücke per la singola tratta. 4/

5 c) Il rimborso delle spese per un parcheggio a pagamento è previsto solo per i parcheggi effettuati presso la sede di lavoro della Libera Università di Bolzano e solo qualora non siano disponibili posti auto presso i garage/parcheggi della medesima. Aereoplano e taxi Per i tragitti superiori a 650 chilometri viene rimborsato il costo del biglietto economy class. Per i tragitti fino a 650 chilometri viene rimborsato il costo del biglietto economy class, a condizione che il prestatore d opera occasionale dimostri che tale costo è inferiore al costo del biglietto del treno di 1. classe. Viene altresì rimborsato il costo del collegamento, tramite l utilizzo di mezzi pubblici o del taxi, per l aereoporto e dall aereoporto. Autovettura a noleggio Si applica la disciplina prevista per l autovettura privata. Capo X Spese di vitto Art. 17 Requisiti per la liquidazione / il rimborso 1. Il rimborso delle spese di vitto è previsto qualora: a) il prestatore d opera occasionale risieda in un comune diverso da quello sede di lavoro della Libera Università di Bolzano ove egli presta la sua attività (Bolzano, Bressanone, Brunico); b) le medesime siano riferite alle giornate in cui viene svolta l attività oggetto dell incarico. Art. 18 Modalità e ammontare della liquidazione per i prestatori d opera che percepiscono un 1. Le spese di vitto vengono liquidate a forfait al prestatore d opera occasionale che percepisce un per l attività prestata. L importo liquidato è pari a: - 20,00.- Euro lordi, qualora l attività si protragga fino a 4 ore; - 40,00.- Euro lordi, qualora l attività si protragga oltre le 4 ore. Art. 19 Modalità e ammontare del rimborso per i prestatori d opera che non percepiscono un 1. Le spese di vitto vengono rimborsate dietro presentazione della documentazione in originale al prestatore d opera occasionale che non percepisce un per l attività prestata. L importo massimo rimborsato è pari a: - 20,00.- Euro, qualora l attività si protragga fino a 4 ore; - 40,00.- Euro lordi, qualora l attività si protragga oltre le 4 ore. Il prestatore d opera occasionale che dovesse emettere fattura a carico della Libera Università di Bolzano può allegare una copia delle pezze giustificative. 5/

6 Capo XI Spese di alloggio Art. 20 Requisiti e ammontare della liquidazione per i prestatori d opera che percepiscono un 1. Le spese di alloggio vengono liquidate a forfait al prestatore d opera occasionale che percepisce un per l attività prestata. 2. Al prestatore d opera occasionale la cui sede di residenza disti oltre 200 chilometri dalla sede di lavoro presso la Libera Università di Bolzano, viene liquidato per ciascuna giornata di attività un importo pari a 100,00.- Euro lordi, nonché ulteriori 100,00.- Euro lordi per la giornata di arrivo se, per ragioni di orario d inizio dell attività o di arrivo dei mezzi di trasporto, la medesima non possa coincidere con il giorno d inizio dell attività. In tal caso, verrà liquidato anche un importo di 20,00.- Euro lordi a titolo di vitto. 3. Al prestatore d opera occasionale che deve effettuare un volo continentale o intercontinentale viene liquidato un importo pari a 100,00.- Euro lordi per il giorno di partenza qualora, per ragioni di orario di conclusione dell attività o dei voli, il medesimo non possa coincidere con quello dell ultimo giorno di attività. In tal caso, verrà liquidato anche un importo di 20,00.- Euro lordi a titolo di vitto. Art. 21 Requisiti e ammontare del rimborso per i prestatori d opera che non percepiscono un 1. Le spese di alloggio vengono rimborsate dietro presentazione della documentazione in originale al prestatore d opera occasionale che non percepisce un per l attività prestata. Il prestatore d opera occasionale che emette fattura a carico della Libera Università di Bolzano può allegare una copia delle pezze giustificative. 2. Al prestatore d opera occasionale la cui sede di residenza disti oltre 200 chilometri dalla sede di lavoro presso la Libera Università di Bolzano, viene rimborsato per ciascuna giornata di attività fino a un massimo di 100,00.- Euro. Inoltre, viene riconosciuto un ulteriore rimborso fino a un massimo di 100,00.- Euro per la giornata di arrivo se, per ragioni di orario d inizio dell attività o di arrivo dei mezzi di trasporto, la medesima non possa coincidere con il giorno d inizio dell attività. In tal caso, verranno rimborsate per le spese aggiuntive di vitto fino ad un massimo di 20,00.- Euro. 3. Al prestatore d opera occasionale che deve effettuare un volo continentale o intercontinentale viene rimborsato fino a un massimo di 100,00.- Euro per il giorno di partenza qualora, per ragioni di orario di conclusione dell attività o dei voli, il medesimo non possa coincidere con quello dell ultimo giorno di attività. In tal caso, verranno rimborsate per le spese aggiuntive di vitto fino ad un massimo di 20,00.- Euro. 6/

7 Art. 22 Prenotazione alberghiera 1. Presso le Amministrazioni delle Facoltà / le Segreterie dei Servizi della Libera Università di Bolzano sono disponibili gli elenchi degli alberghi convenzionati a Bolzano, Bressanone e Brunico. Su richiesta scritta del prestatore d opera occasionale le Amministrazioni delle Facoltà / i Servizi della Libera Università di Bolzano effettuano la prenotazione di una camera con prima colazione presso le strutture alberghiere. Capo XII Liquidazione delle spese di viaggio, vitto e alloggio Art. 23 Modalità di liquidazione / rimborso 1. La liquidazione / Il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, viene effettuata/o a prestazione avvenuta, contestualmente alla liquidazione dell onorario, qualora previsto, ovvero mediante emissione di un apposita nota spese / fattura. 2. Le spese per i pernottamenti e per il vitto sono liquidate all albergo direttamente: a) dal prestatore d opera occasionale che percepisce un per l attività prestata; b) dal prestatore d opera occasionale che non percepisce un per l attività prestata, ovvero direttamente dalla Libera Università di Bolzano, qualora le prenotazioni siano state da questa effettuate. 3. Le spese per i voli del prestatore d opera occasionale che non percepisce un sono liquidate direttamente all agenzia viaggi dalla Libera Università di Bolzano, qualora la prenotazione dei voli siano state da questa effettuate. 4. Le richieste di liquidazione / rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio devono essere presentate all Amministrazione della Facoltà / alla Segreteria del Servizio entro sei mesi dal sostenimento delle medesime. Le richieste presentate oltre questo termine non sono ammissibili e le relative spese non vengono rimborsate. 7/

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