Sogin - Linee Guida sui cantieri temporanei o mobili

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1 Sogin - Linee Guida sui cantieri temporanei o mobili 1. PREMESSA La disciplina dei cantieri temporanei e mobili ha trovato preciso regolamentazione nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e nel successivo Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n La richiamata normativa contiene una puntuale definizione dei cantieri temporanei o mobili, nonché dei soggetti responsabili dello svolgimento delle attività di cantiere. Particolare rilievo assume la sua corretta applicazione in ambito aziendale, in relazione all incremento delle attività di smantellamento, derivanti da un accelerazione delle attività di decommissioning, a seguito del più sollecito rilascio delle relative autorizzazioni da parte delle competenti autorità. 2. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Per garantire il tempestivo realizzarsi delle attività di cantiere, nel pieno rispetto delle norme di settore, l azienda si è dotata di apposite strutture organizzative. Con Disposizione Organizzativa n. 103 del 5 marzo 2010, nell ambito della Direzione Tecnica, sono state create l Area Sicurezza sul Lavoro e l Area Supervisione tecnica cantieri. All Area Sicurezza sul Lavoro sono stati affidati, tra gli altri, i compiti appresso indicati: curare le attività di cantierizzazione, nel rispetto degli indirizzi aziendali relativi alla sicurezza convenzionale; coordinare la redazione di linee guida e di documentazione unificata in relazione alla sicurezza sul lavoro ed alla gestione dei cantieri, monitorandone la loro corretta applicazione;

2 individuare di concerto con il committente, le figure preposte (interne e/o esterne all azienda) nell assunzione dei ruoli previsti dalle normative vigenti (Coordinatori per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione); supportare la progettazione delle attività di decommissioning per gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e all ottimizzazione della gestione dei cantieri e alla programmazione delle attività; garantire la formazione, l informazione e l addestramento delle risorse sulle materie previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e gestione dei cantieri, coordinandosi con Formazione; verificare lo stato dei cantieri, per gli aspetti di competenza e di concerto con i Project Manager, anche tramite sopralluoghi periodici L Area Supervisione Tecnica Cantieri provvede a: fornire il supporto specialistico ai Project Manager nella gestione delle problematiche relative alle attività realizzative; supportare la progettazione delle attività di decommissioning per gli aspetti tecnici relativi alla definizione e ottimizzazione delle infrastrutture di cantiere, di concerto con l area Sicurezza sul lavoro; supportare le attività realizzative per la gestione delle non conformità e per l emissione di eventuali varianti progettuali e/o contrattuali; individuare di concerto con il Committente, le figure preposte (interne e/o esterne all Azienda) nell assunzione dei ruoli previsti dalle Normative vigenti quali Direttore Lavori, Collaudatori; fornire supporto specialistico ai Project Manager per la verifica della corretta realizzazione delle opere; fornire supporto specialistico ai Project Manager nei rapporti con Enti di Vigilanza e con Enti Esterni relativamente alle attività realizzative; fornire supporto specialistico ai Project Manager per la redazione della documentazione tecnica relativa alle procedure autorizzative locali (DIA, Permesso a costruire, comunicazioni varie); fornire supporto specialistico nelle attività di preparazione della documentazione tecnica di gara; fornire supporto specialistico nelle attività di Cost estimate dei progetti; verificare lo stato dei cantieri, di concerto con i Project Manager, anche tramite sopralluoghi periodici; predisporre il rapporto di fine lavorazioni, segnalando le difficoltà incontrate ed i provvedimenti correttivi adottati; recepire le esperienze maturate durante le attività in campo e trasferirle alla progettazione di nuove attività

3 Nel concreto, le figure previste dalla normativa di settore (cfr. articolo 89 del D.Lgs. 81/2008) per lo svolgimento delle attività di cantiere sono individuate, nell ambito aziendale, come segue. Committente Il Project Manager assume i compiti del Committente, intendendosi per tale, ai sensi della normativa di settore, il soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Responsabile dei lavori Il Project Manager, nei limiti consentiti dalla legge, può incaricare il Field Manager di svolgere i compiti di Responsabile dei Lavori. Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell opera individuato, attraverso apposita lettera d incarico, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, ha i compiti di cui all articolo 91 del D.Lgs 81/08, ed, essenzialmente, il compito di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento specificato nell allegato XV, e di predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell opera, i cui contenuti sono definiti all allegato XVI. Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell opera Individuato, attraverso apposita lettera d incarico, dal committente o dal responsabile dei lavori, ha i compiti di cui all articolo 92, del D.Lgs 81/08, ed, essenzialmente: verifica l applicazione, da parte delle imprese delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento; verifica l idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento; aggiorna il fascicolo in relazione all evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione; verifica l attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; segnala al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze norme alle prescrizioni del piano sicurezza e coordinamento; propone la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto; sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente

4 riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Direttore Lavori è, in genere, un professionista esterno incaricato essenzialmente di curare la piena applicazione delle norme di settore nella realizzazione delle opere. Assistente di cantiere provvede al controllo delle attività realizzative, riferite alla qualità dell opera ed all osservanza del contratto, relativamente a quanto assegnato; normalmente gli assistenti sono suddivisi per discipline secondo capacità ed esperienza. Impresa affidataria impresa titolare del contratto di appalto che, nell esecuzione dell opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Impresa esecutrice impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali Esperto Qualificato Interviene nelle attività dove possono trovare applicazione le norme previste nel D.Lgs 230/ ATTIVITA DI CANTIERE Di seguito si illustrano, in sintesi, le modalità concrete di realizzazione delle attività nei cantieri temporanei o mobili, con particolare attenzione ai profili della sicurezza. Il sito (centrali od impianti), tramite la propria organizzazione e con il coordinamento delle strutture di sede, richiede che venga realizzata un attività di cantiere finalizzata al mantenimento in sicurezza o alle attività di decommitioning.

5 Verificata la possibilità di una concreta realizzazione dell opera richiesta (corrette previsioni di budget, rilascio delle necessarie autorizzazioni) l Area Ingegneria, nell ambito della Direzione Tecnica, realizza il progetto dell opera. Nella fase di progettazione dell opera interviene anche il Coordinatore in materia di sicurezza durante la progettazione (CSP), che provvede a verificare le modalità di redazione del progetto per gli aspetti legati alla sicurezza. Il CSP pianifica le attività di cantiere, predispone le planimetrie di cantiere e redige il Piano Sicurezza e di Coordinamento (PSC). Tutta la documentazione di progetto relativa al cantiere che si intende realizzare: Piano Sicurezza e Coordinamento, progetto, specifiche, computi e quanto altro, viene inoltrata ai competenti uffici che si occupano della realizzazione delle gare per l affidamento dei lavori. Terminata la fase di aggiudicazione si iniziano le attività per la realizzazione. L impresa aggiudicataria, prima dell inizio dei lavori, deve provvedere alla consegna di una serie di documenti, tra cui il Piano Operativo della Sicurezza che descrive, nel dettaglio, le modalità realizzative delle attività, riportando le misure di tutela ai fini della sicurezza. La documentazione è valutata dal Coordinatore Sicurezza nella fase di esecuzione. Nelle attività di valutazione intervengono, se ritenuto necessario, anche l Esperto Qualificato e il Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione sul lavoro (RSPP). Le Aree da consegnare all impresa vengono, preventivamente, messe in sicurezza. Successivamente, si provvede alla consegna delle aree interessate all impresa appaltatrice, con evidenziati i rischi. La gestione della sicurezza nelle attività di cantiere è affidata al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), mentre il gestore del contratto si occupa degli altri aspetti realizzativi. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) viene predisposto in applicazione delle Linee Guida aziendali.

6 lavoro. Il PSC considera il Sito come un cantiere Unico con diverse Aree di Questa metodologia consente al Coordinatore Sicurezza nella fase di Esecuzione (CSE) di coordinare e pianificare tutte le attività di cantiere presenti nel Sito. Il Comitato di Coordinamento per la Sicurezza, previsto nel PSC, che si riunisce con cadenza settimanale, è presieduto dal Coordinatore Sicurezza nella fase di Esecuzione (CSE), ed ha lo scopo, ove ritenuto necessario, di richiedere l ausilio, dell Esperto Qualificato (EQ), del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e delle altre professionalità utili alla sicurezza delle attività.