II. I DOVERI NELLE COSTITUZIONI FRANCESI

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1 II. I DOVERI NELLE COSTITUZIONI FRANCESI 1. PROGETTO DI COSTITUZIONE DI SIEYES (12 agosto 1789) 2. DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL UOMO E DEL CITTADINO (26 agosto 1789) 3. COSTITUZIONE DELLA MONARCHIA (3 settembre 1791) 4. COSTITUZIONE DELL ANNO I (24 giugno 1793) 5. COSTITUZIONE DEL 5 FRUTTIDORO ANNO III (22 agosto 1795) 6. CARTA COSTITUZIONALE DI LUIGI XVIII (4 giugno 1814) 7. COSTITUZIONE DELLA SECONDA REPUBBLICA (4 novembre 1848) 8. COSTITUZIONE DEL PRESIDENTE LOUIS NAPOLÉON (14 gennaio 1852) 9. COSTITUZIONE DELL IMPERO (senatus-consulte del 21 maggio 1870) 10. COSTITUZIONE DEL REGIME DI VICHY (1944) 11. COSTITUZIONE DELLA QUARTA REPUBBLICA (27 ottobre 1946) 12. COSTITUZIONE DELLA QUINTA REPUBBLICA (4 ottobre 1958) 1. PROGETTO DI COSTITUZIONE DI SIEYES (12 agosto 1789) TITOLO I. DEI DIRITTI E DEI PRINCIPI COSTITUTIVI (...) ART. 12. Che tutte le imposte devono essere commisurate alle effettive necessità dello Stato e sostenute in egual misura da tutti i cittadini, in proporzione delle loro fortune, e senza distinzione né privilegio per chicchessia. TITOLO II. DELL ORGANIZZAZIONE E DEL POTERE DELL ASSEMBLEA NAZIONA- LE E DELLE ASSEMBLEE PROVINCIALI E MUNICIPALI (...) ART. 13. Ogni accusato, di qualunque rango e condizione sia, e qualunque dignità o ufficio ricopra, chiamato alla barra della Camera, sarà obbligato a comparirvi e a subire l interrogatorio che sarà ordinato. TITOLO IV. DEI COSTUMI ART. 1. Ogni comunità, ogni città, ogni provincia assisterà i poveri e provvederà al sollievo del suo territorio. Il potere esecutivo veglierà a che questo obbligo venga religiosamente assolto, a che una carità attiva e illuminata prevenga la mendicità, e a che nell ambito del regno nessuno manchi di soccorso, di lavoro e di sussistenza.

2 2 Il mondo dei doveri costituzionali 2. DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL UOMO E DEL CITTADINO (26 agosto 1789) I rappresentanti del popolo francese (...) hanno deliberato di esporre in una dichiarazione solenne i diritti naturali, inalienabili e sacri dell uomo affinché Questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro continuamente i loro diritti e i loro doveri; (...) Art. 7 Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno e- seguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole. Art. 13 Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità. 3. COSTITUZIONE DELLA MONARCHIA (3 settembre 1791) TITOLO I. DISPOSIZIONI FONDAMENTALI GARANTITE DALLA COSTITUZIONE Il Potere legislativo non potrà fare leggi che menomino ed ostacolino l esercizio dei diritti naturali e civili esposti nel presente titolo, e garantiti dalla Costituzione; ma poiché la libertà consiste solo nel poter fare tutto ciò che non nuoce né ai diritti altrui, né alla sicurezza pubblica, la legge può stabilire delle pene contro gli atti che, attaccando o la sicurezza pubblica o i diritti altrui, sarebbero nocivi alla società. La Costituzione garantisce l inviolabilità delle proprietà, o la giusta e preventiva indennità di quelle delle quali la pubblica necessità, legalmente constatata, esiga il sacrificio. I beni destinati alle spese di culto e a tutti i servizi d utilità pubblica appartengono alla nazione, e sono in ogni tempo a sua disposizione. ( ) Sarà creato e organizzato un istituto generale di Soccorsi pubblici, per allevare i bambini abbandonati, dare assistenza ai poveri infermi e fornire lavoro ai poveri validi che non abbiano potuto procurarsene. Sarà creata e organizzata una Istruzione pubblica, comune a tutti i cittadini, gratuita nelle parti d insegnamento indispensabili a tutti gli uomini, e i cui istituti saranno distribuiti con gradualità, in una proporzione che rispecchi la divisione del regno. TITOLO IV. DELLA FORZA PUBBLICA Art. 3 Le guardie nazionali non formano né un corpo militare né un istituzione nello Stato; sono i cittadini stessi chiamati al servizio della forza pubblica. TITOLO V. DEI CONTRIBUTI PUBBLICI Art. 5 Il potere esecutivo dirige e sorveglia la riscossione e il versamento dei contributi e da tutti gli ordini necessari a tal effetto. TITOLO VII. DELLA REVISIONE DEI DECRETI COSTITUZIONALI Art. 8 (...) L assemblea nazionale costituente rimette il deposito (della Costituzione) alla fedeltà del Corpo legislativo, del re e dei giudici, alla vigilanza dei padri di famiglia, delle spose e delle madri, all affezione dei giovani cittadini, al coraggio di tutti i francesi.

3 I doveri nelle costituzioni francesi 3 4. COSTITUZIONE DELL ANNO I (24 giugno 1793) DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL UOMO E DEL CITTADINO Art. 5 La libertà è il potere che appartiene all uomo di fare tutto ciò che non nuoce ai diritti altrui: essa ha come principio la natura, come regola la giustizia, come salvaguardia la legge; il suo limite morale consiste nella massima: Non fare ad altro quel che non vuoi che sia fatto a te. Art. 21 I soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in età di poter lavorare. Art. 22 L istruzione è il bisogno di tutti. La società deve favorire con tutto il suo potere i progressi della ragione pubblica, e mettere l istruzione alla portata di tutti i cittadini. Art. 23 La garanzia sociale consiste nell azione di tutti, per assicurare a ognuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti; questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale. Art. 24 Essa non può esistere, se i limiti delle funzioni pubbliche non sono chiaramente determinati dalla Legge, e se la responsabilità di tutti i funzionari non è assicurata. Art. 30 Le funzioni pubbliche sono essenzialmente temporanee; esse non possono essere considerate come distinzioni né come ricompense, ma come doveri. Art. 35 Quando il governo viola i diritti del popolo, l insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri. DEI CONTRIBUTI PUBBLICI Art. 101 Nessun cittadino è dispensato dall onorevole obbligo di contribuire ai carichi pubblici. 5. COSTITUZIONE DEL 5 FRUTTIDORO ANNO III (22 agosto 1795) DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL UOMO E DEL CITTADINO. DO- VERI Art. 1 La dichiarazione dei diritti contiene gli obblighi dei legislatori; la conservazione della società richiede che quelli che la compongono conoscano e compiano ugualmente i loro doveri. Art. 2 Tutti i doveri dell uomo e del cittadino derivano da questi due principi, dalla natura impressi in tutti i cuori: "Non fate agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi. Fate costantemente agli altri il bene che voi vorreste ricevere". Art. 3 Gli obblighi di ognuno verso la società consistono nel difenderla, nel servirla, nel vivere sottoposti alle leggi, e nel rispettare quelli che ne sono gli organi. Art. 4 Nessuno è buon cittadino, se non è buon figliuolo, buon padre, buon fratello, buon amico, buon marito. Art. 5 Nessuno è uomo perbene se non è francamente e religiosamente osservatore delle leggi. Art. 6 Colui che viola apertamente le leggi si dichiara in istato di guerra con la società. Art. 7 Colui che, senza infrangere apertamente le leggi, le elude con astuzia o destrezza, ferisce gli interessi di tutti: egli si rende indegno della loro benevolenza e della loro stima. Art. 8 È sul mantenimento delle proprietà che riposano la coltivazione delle terre, tutte le produzioni, ogni mezzo di lavoro, e tutto l ordine sociale.

4 4 Il mondo dei doveri costituzionali Art. 9 Ogni cittadino deve i suoi servizi alla patria e al mantenimento della libertà, dell eguaglianza e della proprietà, tutte le volte che la legge lo chiama a difenderle. (cfr. tra i tanti esempi di recezione, Costituzione di Bologna 1796, Costituzione del Popolo Ligure 1797 (sub A.), Costituzione di Haiti 1816 (art )). 6. CARTA COSTITUZIONALE DI LUIGI XVIII (4 giugno 1814) DIRITTO PUBBLICO DEI FRANCESI Art. 2 Contribuiscono indistintamente, in proporzione dei loro beni, ai carichi dello Stato. Art. 12 La coscrizione è abolita. Il modo di reclutamento dell esercito di terra e di mare è determinato da una legge. (testo recepito negli articoli 2 e 11 della Costituzione del 1830) 7. COSTITUZIONE DELLA SECONDA REPUBBLICA (4 novembre 1848) PREAMBOLO. Art. VI Doveri reciproci obbligano i cittadini verso la Repubblica, e la Repubblica verso i cittadini. Art. VII I cittadini devono amare la Patria, servire la Repubblica, difenderla a costo della loro vita, partecipare ai pesi dello Stato in proporzione della loro fortuna; devono assicurarsi col lavoro dei mezzi di esistenza, e, con la previdenza, delle risorse per l avvenire; devono concorrere al benessere comune aiutandosi fraternamente gli uni con gli altri, e all ordine generale osservando le leggi morali e le leggi scritte che reggono la società, la famiglia e l individuo. Art. VIII La Repubblica deve proteggere il cittadino nella persona, la famiglia, la religione, la proprietà, il lavoro e mettere alla portata di ognuno l istruzione indispensabile a tutti gli uomini; deve, con un assistenza fraterna, assicurare l esistenza dei cittadini bisognosi sia procurando loro del lavoro nei limiti delle sue possibilità, sia dando, in mancanza della famiglia, dei sussidi a coloro che non sono in condizioni di lavorare. In vista del compimento di tutti questi doveri, e per la garanzia di tutti questi diritti, l Assemblea nazionale, fedele alle tradizioni delle grandi assemblee che hanno i- naugurato la Rivoluzione francese, decreta nel modo che segue, la Costituzione della Repubblica. CAPITOLO IX DELLA FORZA PUBBLICA. Art. 102 Ogni Francese, salvo le eccezioni fissate dalla legge, ha l obbligo del servizio militare e di quello della guardia nazionale. La facoltà per ogni cittadino di liberarsi dal servizio militare personale sarà regolata dalla legge del reclutamento. 8. COSTITUZIONE DEL PRESIDENTE LOUIS NAPOLÉON (14 gennaio 1852) TITOLO I Art. 1 La Costituzione riconosce, conferma e garantisce i grandi principi proclamati nel 1789, e che sono la base del diritto pubblico dei Francesi.

5 I doveri nelle costituzioni francesi 5 9. COSTITUZIONE DELL IMPERO (senatus-consulte del 21 maggio 1870) TITOLO I Art. 1 La Costituzione riconosce, conferma e garantisce i grandi principi proclamati nel 1789, e che sono la base del diritto pubblico dei Francesi. 10. COSTITUZIONE DEL REGIME DI VICHY (1944) Art. 9 I doveri dei cittadini verso lo Stato sono l obbedienza alle leggi, una equa partecipazione alle spese pubbliche, l assolvimento degli obblighi civili che può giungere fino al sacrificio totale per la salvezza della patria. 11. COSTITUZIONE DELLA QUARTA REPUBBLICA (27 ottobre 1946) PREAMBOLO [ ] Ognuno ha il dovere di lavorare e il diritto di ottenere un occupazione. Nessuno può essere danneggiato, nel suo lavoro o nel suo impiego, a causa delle sue origini, opinioni o credenze. 12. COSTITUZIONE DELLA QUINTA REPUBBLICA (4 ottobre 1958) PREAMBOLO Il popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell uomo ed ai principi della sovranità nazionale così come sono stati definiti dalla Dichiarazione del 1789, confermata ed integrata dal preambolo della Costituzione del Art. 4. I partiti e gruppi politici concorrono all espressione del suffragio. Si formano ed esercitano la propria attività liberamente. Devono rispettare i principi della sovranità nazionale e della democrazia.