IL NUOVO TFR, GUIDA ALL USO A cura di Tommaso Roberto De Maria
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1 LIBERA Confederazione Sindacale Li.Co.S. Sede nazionale Via Garibaldi, Cinisello Balsamo (MI) Tel.: 02 / Fax: 02 / sindacatolicos@libero.it IL NUOVO TFR, GUIDA ALL USO A cura di Tommaso Roberto De Maria PRIMA PARTE PENSIONE INTEGRATIVA, TFR E FONDI PENSIONE 1) Che cosa è il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) Il TFR, meglio conosciuto come liquidazione, è una somma di denaro che viene pagata al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro dipendente (salario differito). Il TFR è accumulato dal datore di lavoro mediante l accantonamento annuo pari al 6,91% della retribuzione lorda percepita dal lavoratore. Gli importi accantonati sono rivalutati, ogni anno, del 1,5% fisso più tre quarti dell indice ISTAT che misura l aumento dei prezzi al consumo. 2) Chi è interessato alla riforma del TFR Sono coinvolti tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dipendenti del settore privato. Sono al momento esclusi i pubblici dipendenti. Le nuove regole si applicano al TFR maturato a partire dal 1/1/2007, mentre per il TFR già accantonato alla data del 31/12/2006 rimane in vigore la vecchia disciplina. 3) La previdenza complementare e i fondi pensione La previdenza complementare ha lo scopo di creare una pensione integrativa da aggiungere alla pensione dell INPS, attraverso il versamento di contributi e il trasferimento del TFR dalle aziende ai fondi pensione. Ciascun lavoratore può aderire a una forma pensionistica collettiva, creata in base a contratti o accordi collettivi anche aziendali, oppure a una forma pensionistica individuale, cioè in base esclusivamente alla scelta del singolo lavoratore. Sono forme pensionistiche complementari ad adesione collettiva: i fondi pensione chiusi (chiamati anche fondi pensione di categoria o negoziali); i fondi pensione aperti ad adesione collettiva; i fondi pensione pre-esistenti, istituiti prima del novembre 1992; Sono forme pensionistiche complementari ad adesione individuale: i fondi pensione aperti ad adesione individuale; i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali. 4) I fondi pensione chiusi, detti anche di categoria o negoziali (adesione collettiva) Pagina 1/5
2 I fondi pensione chiusi, stipulati tra le rappresentanze dei lavoratori (leggi cgil, cisl e uil) e le rappresentanze dei datori di lavoro, nascono da accordi collettivi o regolamenti aziendali sulla base dell appartenenza a una certa categoria produttiva, impresa o a un determinato territorio. La loro attività consiste da un lato nella raccolta delle adesioni da parte dei lavoratori e dei contributi che questi versano, e dall altro lato nell investimento dei capitali raccolti affidati in gestione a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio). I contributi dei lavoratori sono depositati presso la banca depositaria e le pensioni sono erogate da una compagnia di assicurazione o direttamente dal fondo. Gli organi di gestione del fondo sono: l assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo. 5) I fondi pensione aperti (adesione sia individuale sia collettiva) I fondi pensione aperti sono creati direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione o società di gestione del risparmio e non da accordi tra padronato e sindacati. Con il fondo si costituisce un patrimonio separato da quello della società di gestione, patrimonio utilizzato esclusivamente per il pagamento delle pensioni e gestito dalla stessa società che lo ha istituito. Come per i fondi chiusi la banca depositaria deve essere un soggetto esterno, mentre a differenza dei fondi chiusi l adesione dei lavoratori ai fondi aperti può avvenire in forma individuale oltre che collettiva. Si ha adesione collettiva quando i sindacati e i padroni, invece che fare un loro fondo chiuso, stipulano un accordo per l adesione collettiva a un fondo aperto. Si ha invece adesione individuale quando è il singolo lavoratore che decide di aderire al fondo aperto. 6) I fondi pensione pre-esistenti (adesione collettiva) Sono forme pensionistiche complementari già esistenti alla data del 15/11/1992, che presentano caratteristiche proprie rispetto ai fondi creati successivamente. Si ricorda che l adesione a questi fondi è su base collettiva, nell ambito di accordi aziendali. 7) I contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali (adesione individuale) La pensione integrativa può essere costituita anche mediante particolari contratti di assicurazione sulla vita. Come per le gli altri fondi, i contributi versati dai lavoratori costituiscono un fondo separato dal patrimonio della compagnia di assicurazione. 8) Quali soldi si versano ai fondi pensione Ai fondi pensione si contribuisce: con il TFR futuro (cioè il TFR maturato a partire dal 1/1/2007); con i contributi a carico del lavoratore; con i contributi a carico del datore di lavoro. Il lavoratore può scegliere di versare, oltre al TFR, anche dei contributi. In tal caso, se gli accordi collettivi lo prevedono, il lavoratore ha diritto al versamento dei contributi anche da parte del datore di lavoro. Questo vale sia per i fondi pensione ad adesione collettiva sia per i fondi pensione ad adesione individuale. 9) Dove vanno i soldi versati ai fondi pensione Per ciascun lavoratore che aderisce a un fondo pensione deve essere aperta una posizione individuale dove confluiscono i contributi versati (TFR ed eventuali contributi del lavoratore e dell azienda). Tutti i versamenti degli aderenti al fondo sono poi investiti sul mercato finanziario, allo scopo di produrre rendimenti che sono variabili in base alle scelte di chi gestisce il fondo e all andamento dei mercati. In alcuni fondi la politica di investimento delle risorse è unica (fondo mono-comparto), mentre in altri fondi l investimento è differenziato su linee di investimento diverse per natura e rischiosità (fondo pluri-comparto). In questo secondo caso il lavoratore deve scegliere la linea di investimento più adatta alle proprie condizioni economiche, all età e alla propensione personale al rischio. Nel caso in cui l adesione dei lavoratori avvenga con modalità tacita, la normativa prevede che il TFR sia trasferito alla linea di investimento più prudenziale, cioè meno rischiosa. 10) La pensione integrativa (o pensione complementare) Pagina 2/5
3 Come si diceva al punto 3), la previdenza complementare ha lo scopo di creare una pensione integrativa da sommare alla pensione dell INPS. Dal 1/1/2007 si ha diritto alla pensione integrativa dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria (che è la pensione pagata dall INPS) e con almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare. Al momento del pensionamento la lavoratrice o il lavoratore può scegliere di incassare: 1) la pensione integrativa (una rendita mensile finché rimane in vita) oppure 2) una parte come pensione integrativa e una parte in capitale al momento del pensionamento. 11) Anticipazioni In determinati casi il lavoratore può chiedere anticipazioni sul nuovo TFR. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione individuale, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento. In dettaglio, il lavoratore può ottenere l anticipazione: in qualsiasi momento, fino al 75% della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture sanitarie pubbliche); dopo 8 anni di iscrizione al fondo, fino al 75% della posizione individuale maturata per l acquisto o la ristrutturazione della prima casa per sé e per i figli; dopo 8 anni di iscrizione al fondo, fino al 30% della posizione individuale maturata per ulteriori esigenze. 12) Trasferimento della posizione individuale In generale il lavoratore può scegliere di trasferire la sua posizione individuale da un fondo a un altro (individuale o collettivo), se sono trascorsi 2 anni dall iscrizione al fondo. Se il lavoratore cambiando settore di impiego perde i requisiti di partecipazione al fondo, in alternativa al riscatto di cui al punto 13) può trasferire la sua posizione individuale maturata a un fondo pensione al quale può accedere in base al nuovo impiego. 13) Riscatto della posizione individuale Il lavoratore che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione al fondo (ad esempio se si trova disoccupato oppure cambia settore di impiego), in alternativa al trasferimento ad altro fondo pensione può: mantenere presso il fondo la sua posizione individuale maturata, anche in assenza di contribuzione; chiedere il riscatto della posizione individuale maturata, cioè la restituzione dei versamenti e dei rendimenti maturati fino a quel momento. In particolare, in caso di disoccupazione compresa tra 12 e 48 mesi o in caso di mobilità o cassa integrazione ordinaria o straordinaria, il lavoratore può riscattare fino al 50% della posizione individuale maturata. Se la disoccupazione supera i 48 mesi o in caso di invalidità permanente, il lavoratore può riscattare il 100% della posizione individuale maturata. Il regolamento dei fondi pensione può prevedere altri casi di riscatto. In caso di decesso del lavoratore, l intera posizione individuale maturata è versata agli eredi o ad altre persone indicate dal lavoratore stesso. 14) La tassazione dei contributi, dei rendimenti e della pensione integrativa I contributi versati ai fondi pensione, escluso il TFR, sono deducibili dal reddito IRPEF fino a un massimo di euro 5.164,67. Concorrono al raggiungimento di questo limite massimo anche i contributi versati dai padroni. I rendimenti generati dalla gestione finanziaria dei versamenti sono tassati con un imposta sostitutiva dell 11%. La pensione integrativa sarà tassata con un aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al quindicesimo, fino a un massimo del 6% di riduzione. Pagina 3/5
4 Le somme incassate a titolo di riscatto e le anticipazioni ottenute per le spese sanitarie sono tassate come la pensione integrativa, cioè con aliquota del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il quindicesimo fino a un massimo del 6% di riduzione. Le anticipazioni per l acquisto e la ristrutturazione della prima casa e per ulteriori esigenze sono tassate con aliquota fissa del 23%. SECONDA PARTE COME SCEGLIERE DOVE METTERE IL PROPRIO TFR Come prima cosa dobbiamo distinguere i lavoratori che hanno iniziato a lavorare e a versare i contributi dopo la data del 29/4/1993 dai lavoratori che hanno iniziato a lavorare e a versare i contributi prima del 29/4/ ) Lavoratori dipendenti iscritti a un ente di previdenza obbligatoria DOPO il 29 aprile La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l intero importo del TFR che maturerà a partire dal 1/1/2007. Tale scelta può essere effettuata in modo esplicito, cioè con una dichiarazione scritta del lavoratore al datore di lavoro, oppure in modo tacito, vale a dire con il meccanismo del silenzio-assenso. Scelta esplicita (dichiarazione scritta del lavoratore da consegnare al datore di lavoro) Entro il 30/6/2006 o entro sei mesi dall assunzione per gli assunti dopo il 1/1/2007, il lavoratore può scegliere una delle seguenti due strade: 1) destinare il TFR a una forma pensionistica complementare (fondi aperti, fondi chiusi, fondi pre-esistenti, contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali); 2) mantenere il TFR presso il datore di lavoro. In questo caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l intero TFR maturato dopo il 1/1/2007 deve essere versato dai padroni a un fondo dello Stato gestito dall INPS. Tale scelta, nell uno o nell altro caso, deve essere espressa dal lavoratore con una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro. Per questo motivo ai lavoratori sono consegnati in queste settimane vari fogli da firmare. Ricordate che c è tempo fino al 30 giugno per scegliere. Scelta tacita (meccanismo del silenzio-assenso) Se entro il 30/6/2006 il lavoratore non esprime alcuna indicazione scritta al datore di lavoro in merito alla destinazione del TFR (cioè non si avvale della modalità di scelta esplicita), il datore di lavoro trasferisce l intero TFR futuro al fondo pensione chiuso previsto dagli accordi collettivi in vigore o ad altro fondo collettivo (anche aperto) previsto dagli accordi aziendali. In assenza di un fondo ad adesione collettiva, il datore di lavoro trasferisce l intero TFR futuro a un apposito fondo istituito presso l INPS. Entro il 31/5/2007 il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori che non hanno ancora presentato alcuna dichiarazione scritta (scelta esplicita) le informazioni riguardanti il fondo pensione ad adesione collettiva al quale sarà versato il TFR in caso di silenzio-assenso del lavoratore 2) Lavoratori dipendenti iscritti a un ente di previdenza obbligatoria PRIMA del 29 aprile Anche i lavoratori che versano i contributi da prima del 29/4/1993 devono scegliere dove mettere il proprio TFR. Questi però - a differenza dei lavoratori entrati nel mercato del lavoro dopo il 29/4/ in ragione della maggiore anzianità contributiva possono decidere di destinare ai fondi pensione solo una parte del proprio TFR e non l intero importo. Pagina 4/5
5 In questo caso la scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda quindi solo una parte del TFR che maturerà a partire dal 1/1/2007. Anche per questi lavoratori la scelta può essere effettuata in modo esplicito, cioè con una dichiarazione scritta del lavoratore al datore di lavoro, oppure in modo tacito, vale a dire con il meccanismo del silenzioassenso. Tra i lavoratori occupati prima del 29/4/1993, dobbiamo distinguere i lavoratori che alla data del 1/1/2007 erano già iscritti a un fondo pensione dai lavoratori che alla data del 1/1/2007 non erano iscritti ad alcun fondo pensione: 1) i lavoratori già iscritti a un fondo pensione prima dell entrata in vigore della finanziaria 2007 possono scegliere di trasferire al fondo pensione una quota di TFR pari a quanto già versavano al fondo pensione prima del 1/1/2007, mantenendo così presso il proprio datore di lavoro la quota residua di TFR. In questo caso, per i lavoratori dipendenti di aziende con più di 50 dipendenti, il TFR mantenuto presso il datore di lavoro deve essere trasferito dall azienda al Fondo per l erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito dall INPS per conto dello Stato. Tale scelta deve essere espressa in forma esplicita, cioè mediante una dichiarazione scritta al datore di lavoro da parte del lavoratore; 2) i lavoratori non iscritti a un fondo pensione prima dell entrata in vigore della finanziaria 2007 possono scegliere di trasferire al fondo pensione il TFR futuro nella misura prevista da accordi collettivi o, in assenza di accordi, in misura non inferiore al 50%. Anche in questo caso la scelta deve essere espressa in forma esplicita, cioè mediante una dichiarazione scritta al datore di lavoro da parte del lavoratore. Se entro il 30/6/2006 il lavoratore non esprime alcuna scelta esplicita (in pratica se non consegna al datore di lavoro alcuna dichiarazione scritta), si attua il meccanismo del silenzio-assenso (modo tacito) e il datore di lavoro trasferisce l intero TFR futuro al fondo pensione chiuso previsto dagli accordi collettivi in vigore o ad altro fondo collettivo (anche aperto) previsto dagli accordi aziendali. In assenza di un fondo ad adesione collettiva, il datore di lavoro trasferisce l intero TFR futuro a un apposito fondo istituito presso l INPS. In entrambi i casi il lavoratore può, con il passare degli anni, scegliere di aumentare la quota di TFR da trasferire al fondo pensione (o all INPS) invece che tenerlo in azienda. Pagina 5/5
VADEMECUM T.F.R. E PENSIONE COMPLEMENTARE
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO SEDE C.S.P. U.I.L. BRESCIA SEGRETERIA PROVINCIALE BRESCIA 26126 BRESCIA VIA VANTINI 20 TELEFONO 030/3753032-294111 TELEFAX 030/2404889 E-MAIL cspbrescia@uil.it VADEMECUM T.F.R.
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