Regolamento sull orario del personale del comparto ARPAV
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1 Raccolta Regolamenti ARPAV n. 28 Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Regolamento sull orario del personale del comparto ARPAV Approvato con deliberazione del Decreto Comm. Straordinario n. 184 del 24/11/2010
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3 REGOLAMENTO DELL ORARIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO ARPAV INDICE Art. 1 - Norme di principio Art. 2 Definizioni Art. 3 Orario di servizio Art. 4 Orario di apertura al pubblico Art. 5 Orario di lavoro Art. 6 - Lavoro straordinario Art. 7 Pronta Disponibilità Art. 8 Gestione dell orario di lavoro nel caso di attività espletate sul territorio Art. 9 Orario di lavoro per il personale turnista Art Banca delle ore Art. 1 Norme di principio L organizzazione ARPAV deve garantire su tutto il territorio regionale, con puntuale e mirata articolazione provinciale, un servizio di prevenzione e controllo finalizzato ad intervenire 24 ore su 24 nell arco dell intero anno. L orario di lavoro nelle diverse sedi dell Agenzia è programmato dalla Direzione Generale e dai Dipartimenti Regionali e Provinciali cercando di garantire una flessibilità tale da accogliere, nel rispetto delle esigenze di servizio, le necessità dei propri dipendenti, assicurando gli obiettivi primari di efficienza, produttività e trasparenza della pubblica amministrazione e l erogazione dei servizi all utenza. Il personale con rapporto di lavoro part-time, coerentemente con l articolazione dell orario autorizzata, è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento. Art. 2 Definizioni Alle definizioni sotto indicate viene attribuito il seguente significato: 1. ORARIO DI SERVIZIO: periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture e l erogazione dei servizi all utenza. 2. ORARIO DI LAVORO: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, nell esercizio della sua attività o delle sue funzioni. 3. ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: periodo di tempo giornaliero che, nell ambito dell orario di servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell utenza. 4. ORARIO STRAORDINARIO: periodo di tempo necessario a svolgere prestazioni al di fuori dell ordinario orario di lavoro, pari o superiore a 30 minuti, preventivamente autorizzate dal Dirigente Responsabile di struttura. Art. 3 Orario di servizio L orario di servizio settimanale si articola, in termini di turnazione e flessibilità, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore e il venerdì dalle ore 8.00 alle ore per tutte le strutture ad esclusione di quelle interessate dal servizio con orario a turni di cui al successivo articolo 9. Art. 4 - Orario di apertura al pubblico Per la Direzione Generale ed i Dipartimenti Regionali e Provinciali l orario di apertura al pubblico è previsto al mattino, dal Lunedì al Venerdì, con articolazione oraria dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e per almeno un pomeriggio, dal lunedì al giovedì, con articolazione oraria dalle alle Specifiche modalità di apertura al pubblico delle strutture ARPAV potranno essere individuate sulla base di particolari esigenze di comunicazione ed informazione al pubblico, tenuto conto delle specifiche realtà territoriali. Aggiornato ad agosto 2012 a cura dell Ufficio Affari Generali dell ARPAV. pag. 3
4 Art. 5 - Orario di lavoro 1. Articolazione settimanale dell orario di lavoro L orario di lavoro, in applicazione di quanto previsto dall art. 26 del CCNL 07/04/1999 è fissato in 36 ore settimanali e deve essere funzionale all orario di servizio e di apertura al pubblico distribuito su cinque giornate lavorative, dal lunedì al venerdì, anche nelle ore pomeridiane. L orario di lavoro può essere articolato, nel rispetto dell orario di servizio, in rientri pomeridiani, dal lunedì al venerdì, ove le esigenze di servizio ne definiscano la programmazione. La presenza in servizio giornaliera non può essere inferiore alle 4 ore e non deve superare le 11 ore di servizio ordinario o, al massimo, 13 ore se comprensive di straordinario ed eventuali attività aggiuntive, in entrambi i casi già comprensive della pausa pranzo ed eventuali altre pause brevi. Per il personale con rapporto di lavoro part-time la presenza in servizio giornaliera non può essere inferiore al 50% dell orario teorico da rendere nella giornata. I permessi retribuiti concorrono al raggiungimento della presenza minima in servizio pari alle 4 ore. L orario di lavoro del personale è accertato prioritariamente mediante appositi terminali marcatempo adottati dall Agenzia. Tutto il personale è dotato di badge che deve essere utilizzato personalmente dal dipendente per registrare l inizio ed il termine dell orario, nonché tutte le uscite e le entrate intermedie effettuate per qualsiasi motivo (permessi, uscite per servizio, pausa pranzo, ecc). L omissione della timbratura è considerata un fatto eccezionale: qualora il dipendente ometta, per qualsiasi motivo, la registrazione dell ingresso e dell uscita deve necessariamente essere giustificato mediante l apposito modulo (Foglio integrativo timbratura) con l attestazione dell orario di entrata ed uscita controfirmata dal Dirigente Responsabile di struttura. 2. Valutazione oraria teorica delle giornate di lavoro La valutazione oraria teorica delle giornate, al fine del conteggio dell obbligo orario settimanale, è pari a 7 ore e 12 minuti. Ai fini delle assenze dal servizio (ferie, malattie, scioperi, etc.), l orario giornaliero viene sempre considerato in 7 ore e 12 minuti su 5 giorni settimanali. 3. Flessibilità L orario di ingresso di riferimento è fissato alle ore Anche in considerazione delle indicazioni derivanti dal tema della mobilità sostenibile, è prevista una fascia di flessibilità dell orario di lavoro in entrata pari ad un ora e trenta minuti giornalieri, dalle ore alle ore Entro tale fascia di flessibilità il personale può articolare il proprio ingresso compatibilmente con le esigenze di servizio rilevate dal proprio Dirigente Responsabile. 4. Orario differenziato di entrata/uscita al di fuori delle normali fasce orarie I dipendenti che necessitano di particolari flessibilità di orario e/o che presentano motivate esigenze personali possono essere autorizzati a fruire di particolari forme di flessibilità di orario; l autorizzazione viene rilasciata a tal fine dal Direttore del Dipartimento o d Area o Generale, in relazione alle strutture rispettivamente interessate, dandone informazione al Servizio Risorse Umane 5. Maturazione buono pasto ARPAV attribuisce un buono pasto ai dipendenti che svolgono attività lavorativa anche in orario pomeridiano (rientro o lavoro straordinario) complessivamente per almeno 7 h e 12, al netto della pausa pranzo e con almeno 4 ore giornaliere di servizio effettivo. Per fruire del buono pasto il rientro pomeridiano deve avere durata di almeno un ora. Il dipendente può usufruire del buono pasto con un interruzione non inferiore a trenta minuti e non superiore a novanta minuti. La pausa pranzo può essere effettuata dalle ore alle ore 15.30, da intendersi quest ultimo come orario massimo di rientro. La pausa pranzo va sempre registrata sull apposito terminale marcatempo; la mancata registrazione e la mancata consegna dell eventuale foglio giustificativo comportano l abbattimento automatico di un ora e 30 minuti dopo 8 ore consecutive di lavoro. È consentita una deroga alla registrazione elettronica nella fascia oraria in caso di servizio prestato fuori sede che Aggiornato ad agosto 2012 a cura dell Ufficio Affari Generali dell ARPAV. pag. 4
5 non permetta interruzioni (ad esempio attività svolte in collaborazione con altri Enti/Autorità in detta fascia). In tal caso si ritiene maturato comunque il diritto al buono pasto se la prestazione è di almeno 7 h e 12 (al netto della pausa pranzo e con almeno 4 ore di servizio effettivo - senza, cioè, alcuna fruizione di permessi retribuiti nella fascia) e la pausa è documentata dal foglio integrativo. Tutti i permessi retribuiti concorrono a completare l orario ai fini della maturazione del buono pasto a condizione che siano rese almeno 4 ore di effettiva presenza in servizio, risultante da timbratura o da foglio giustificativo, nella fascia oraria della pausa pranzo. Il personale in regime di part-time matura il diritto al buono pasto alle stesse condizioni del personale a tempo pieno (7 h 12 e 30 minuti di pausa, di cui almeno 4 ore di servizio effettivo). 6. Gestione del debito/credito orario Il personale può gestire il proprio obbligo orario su base trimestrale prevedendo le eventuali compensazioni fra debiti e crediti orari maturati in tale trimestre. Dell eventuale credito orario il dipendente è tenuto a richiedere la liquidazione e/o il recupero entro i tre mesi successivi a quello di maturazione. Al personale con ferie pregresse non superiori a 7 giorni alla data del 31 dicembre dell anno precedente, può essere riconosciuta la possibilità di recuperare le ore straordinarie prestate mediante riposo compensativo a giornata intera non superiore ad una giornata per ogni trimestre, non cumulabile nei trimestri successivi. Il trimestre sopracitato è da intendersi in senso stretto e per anno solare (es. Gennaio - Febbraio - Marzo). Il debito orario maturato, deve essere recuperato entro i tre mesi successivi a quello in cui il debito stesso si è verificato. Ove ciò non avvenga si procederà d ufficio alla relativa trattenuta sullo stipendio. Il recupero orario frazionato (c.d. a ore ) è consentito, previa autorizzazione del rispettivo Dirigente Responsabile e previo relativo accantonamento, a condizione che siano rese almeno 4 ore di servizio effettivo nella giornata. Con riguardo ai Permessi brevi a proprio carico (36 ore annue) contrattualmente previsti, è consentita la fruizione oraria dopo aver svolto almeno la metà dell orario giornaliero (3 h e 36 ), con espresso obbligo per il dipendente di comunicazione preventiva del recupero in unica soluzione. Art. 6 - Lavoro straordinario Il limite individuale di lavoro straordinario per ciascun dipendente è pari a 60 ore annue (limite aziendale) elevabile a 180 ore annue, previa istanza del rispettivo Direttore (Generale/d Area/Dipartimentale), su proposta del Dirigente Responsabile dell interessato e successiva autorizzazione del Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Umane. Tale ultimo limite contrattuale è elevabile per il 5% del personale in misura complessivamente non superiore a 250 ore. Dell eventuale lavoro straordinario il dipendente è tenuto a richiedere la liquidazione o il recupero entro i tre mesi successivi a quello di maturazione, su debita autorizzazione del Dirigente Responsabile. Le eccedenze orarie giornaliere fino a 29 minuti (compreso), rispetto all orario di lavoro teorico di 7 h 12, non sono mai considerate lavoro straordinario e possono essere utilizzate nell ambito della flessibilità oraria nell arco dei tre mesi successivi al mese di maturazione. E fatto divieto al personale dipendente, esclusi gli incaricati di posizione organizzativa, di effettuare un orario medio settimanale su base quadrimestrale superiore alle 48 ore complessivamente intese (orario ordinario + eventuale lavoro straordinario + eventuali attività aggiuntive) ed è altresì obbligatorio osservare un periodo di riposo pari a 11 ore nella giornata, ivi escluse le pause, nonché una giornata di riposo settimanale, cumulabile in due giornate nell arco di quattordici giorni. Art. 7 - Pronta Disponibilità I turni di Pronta Disponibilità hanno inizio alle ore 17.30, dal lunedì al giovedì, e terminano alle ore 8.00 del giorno successivo o della giornata di lunedì nel caso in cui il turno inizi alle ore del venerdì. I turni di pronta disponibilità ricadenti in festività infrasettimanali sono assimilati ai turni festivi. Aggiornato ad agosto 2012 a cura dell Ufficio Affari Generali dell ARPAV. pag. 5
6 Art. 8 - Gestione dell orario di lavoro nel caso di attività espletate sul territorio Al personale che, per esigenze di servizio, svolge ordinariamente l attività di competenza sul territorio viene riconosciuto come orario di lavoro, in via del tutto sperimentale, anche il cd. tempo di viaggio necessario per effettuare gli spostamenti funzionali alla prestazione lavorativa con utilizzo del buono pasto, se ne ricorrono i presupporti di cui all art. 5 del presente Regolamento (7 h 12 di servizio e 30 minuti minimi di pausa). Qualora il servizio di cui sopra venga svolto per almeno 7 h 12, di cui almeno 4 ore sul territorio comprendenti la fascia oraria della pausa pranzo, in assenza di pubblici esercizi convenzionati nelle vicinanze, l Agenzia riconosce, su presentazione di idonea modulistica e di specifica documentazione fiscale (ricevuta fiscale o scontrino fiscale), il rimborso del pasto fino ad un importo massimo di 12,00 Euro. In quest ultimo caso il dipendente dovrà, a compensazione, rendere almeno 30 minuti di effettivo servizio in aggiunta alla pausa minima di 30 minuti. Dal punto di vista amministrativo, in caso di presentazione di ricevuta o scontrino fiscale verrà considerata 1 ora di pausa, salvo diversa maggiore indicazione derivante dalla modulistica compilata dal dipendente e avallata dal rispettivo Dirigente Responsabile. Analogo trattamento, sempre in via sperimentale, viene applicato anche al personale chiamato a svolgere ulteriori funzioni rispetto a quelle di vigilanza, ispezione, controllo e monitoraggio, spostandosi, per esigenze di servizio, sul territorio regionale. Entro l ambito regionale, quindi, non viene riconosciuto il trattamento di trasferta, salvo i casi indicati all ultimo capoverso del presente articolo. Gli spostamenti sul territorio dovranno risultare mensilmente su apposito modello. Il dipendente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, tra l altro, gli orari, i percorsi e le destinazioni; lo stesso modello dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Responsabile sia a titolo di avallo finale, sia in termini preventivi secondo una logica autorizzativa. In caso di effettiva trasferta oltre i confini regionali e, limitatamente ai confini regionali, in caso di partecipazione a corsi di formazione a catalogo, partecipazione a convegni, conferenze, congressi, seminari o attività istituzionali che richiedano la presenza in servizio per più giorni consecutivi lontano dalla abituale sede di lavoro, rimane inalterata l applicazione della disciplina contrattuale della trasferta e, in particolare, il trattamento dell orario di viaggio per tutto il personale dipendente con concorrenza dello stesso tempo di viaggio dalle ore fino all orario teorico di 7 h 12 o il riconoscimento del maggiore orario effettivamente lavorato, ad esclusione del tempo di viaggio di ritorno. Art. 9 Orario di lavoro per il personale turnista. Il personale che per esigenze di servizio ed al fine di garantire il corretto espletamento delle funzioni affidate ad ARPAV anche da soggetti esterni (es. servizi meteorologici, sorveglianza rischio industriale, ecc.) può svolgere il proprio orario di servizio su turnazioni secondo diverse fattispecie da definirsi in funzione delle anzidette esigenze. Le turnazioni, al momento, previste sono le seguenti: DAP Venezia SRIB SIMAGE: Turnazione su 7 giorni. DRST Servizio Idrografico Regionale: Turnazione su 7 giorni. Art. 10 Banca delle ore Sono confermati i contenuti dell art. 40 del CCNL 20/09/2001 per l istituzione della Banca delle ore e in tal senso si dispone l attivazione di un gruppo di lavoro tecnico composto da personale del comparto designato dall Amministrazione e dalle OO.SS. allo scopo di elaborare una proposta di attivazione ed utilizzo delle ore di lavoro straordinario autorizzato di cui i dipendenti volessero chiedere il conferimento nella banca stessa secondo i criteri dell art. 40 sopracitato. Aggiornato ad agosto 2012 a cura dell Ufficio Affari Generali dell ARPAV. pag. 6
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