Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini
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1 "Il mandato di consulenza è un incarico che il cliente conferisce al consulente attraverso la stipulazione e la sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, per lo svolgimento di un attività intellettuale". La figura professionale del consulente finanziario indipendente s inquadra nella categoria dei prestatori d opera intellettuale (articolo 2229 e seguenti del Codice Civile), e il rapporto contrattuale con il cliente può essere ricondotto al contratto d opera (articolo 2222 del Codice Civile). In tale contesto il soggetto si obbliga, dietro corrispettivo e senza alcun vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio o un opera nei confronti del committente con lavoro prevalentemente personale, indipendentemente dal risultato che sarà raggiunto [1]. Sembra opportuno ricordare quanto enunciato dall articolo 2236 circa la responsabilità del prestatore d opera. L articolo afferma che se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. Quindi, come ogni altro professionista prestatore d opera intellettuale, nell adempimento della sua obbligazione il consulente indipendente deve osservare l obbligo di diligenza ordinaria che, in base all applicazione del principio contenuto nell articolo 1176 del Codice Civile, deve adeguarsi alla natura dell attività esercitata. L articolo 1176, testualmente recita: Nell adempiere l obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell adempimento delle obbligazioni inerenti l esercizio di un attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell attività esercitata. L interpretazione preferibile di questo articolo propende per ritenere la misura di diligenza come indicazione dei mezzi e degli accorgimenti che il professionista deve porre in essere per attuare il tipo d attività, consentendo di distinguere, eventualmente, tra inadempimento non dovuto a 1 / 6
2 colpa e inadempimento dovuto a colpa. Il riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia deve essere inteso come criterio generale, il cui contenuto va determinato concretamente di volta in volta e riguardo al caso concreto dell obbligazione. La diligenza del buon padre di famiglia è, dunque, un criterio deontologico, ma non un criterio statistico; esso, piuttosto, indica ciò che in una determinata situazione, secondo una retta coscienza sociale, può essere preteso da colui che deve effettuare una determinata prestazione. Il prestatore non è responsabile nell ipotesi in cui, pur avendo operato con la dovuta diligenza, il risultato non è stato raggiunto. L accertamento delle eventuali inadempienze deve riguardare la modalità dello svolgimento dell attività professionale, prescindendo così dal mancato raggiungimento del risultato. Norme del diritto comune Regolamento dell'attività di consulenza Prestazione d'opera intellettuale ex art c.c. Non intermediazione, non agente monomandatario che opera per conto di un intermediario, retribuzion Obbligazione di mezzi (e non di risultato) ex art c.c. Il prestatore non è responsabile nell'ipotesi in cui, pur avendo operato con la dovuta diligenza, il risultat 2 / 6
3 Responsabilità solo per dolo o colpa grave ex art c.c. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non Obbligo di correttezza (art c.c.) L'attività deve svolgersi seguendo le regole della correttezza imposte nel libro IV "Delle obbligazioni" de Obbligo di diligenza (diligenza del buon padre di famiglia) ex art c.c. Indicazione dei mezzi e degli accorgimenti che il professionista deve porre in essere per attuare il tipo d Figura 2: norme del Codice Civile che regolano la consulenza Ai fini d offrire una migliore comprensione di quanto enunciato, si fornisce la definizione di mandato di consulenza. Il mandato di consulenza è un incarico che il cliente conferisce al consulente attraverso la stipulazione e la sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, per lo svolgimento di un attività intellettuale, che si concretizzerà in una consulenza a tempo più o meno determinato e articolata in modo più o meno ampio. Il mandato è disciplinato nel Libro IV del Codice Civile. Semplificando i contenuti, la materia contrattuale è regolamentata nel seguente modo: 3 / 6
4 - articolo 1703: Nozione Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell altra; - articolo 1708: Contenuto del mandato Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari per il loro compimento. Di norma, il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l ordinaria amministrazione, salvo che questi non siano espressamente indicati. Dall analisi dei precedenti articoli, emerge che il mandato deve fornire una precisa indicazione circa le attività e i servizi da svolgere. Il consulente finanziario dovrà quindi adeguare e formulare la bozza contrattuale da sottoporre al proprio cliente adattandola in base a quanto richiesto: - articolo 1709: Presunzione d onerosità Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice; - articolo 1710: Diligenza del mandatario Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato. L atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica. Il mandatario può quindi discordarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione. Per quanto riguarda l esercizio in comune dell attività professionale, il consulente finanziario indipendente può svolgere la propria attività individualmente o congiuntamente con altri 4 / 6
5 professionisti. L esercizio congiunto può assumere le seguenti forme [2]: - comunione d uso per i beni utilizzati congiuntamente e divisione delle spese comuni; - società fra professionisti. Nel primo caso, se più professionisti intendono solo ripartire delle spese e usare dei beni in comune non è necessario stipulare alcun atto societario, perché ogni professionista esercita individualmente la propria attività, dotandosi di un proprio numero di partita Iva. La regolamentazione dei rapporti interni fra più professionisti avviene generalmente secondo due metodi alternativi: - contratti stipulati individualmente: i singoli professionisti utilizzano servizi relativi a contratti stipulati individualmente da un professionista. In questo caso il professionista intestatario del contratto dei servizi emetterà fattura per rimborso spese della quota a carico dell altro professionista; - cointestazione dei contratti: i professionisti cointestano i contratti di servizi nonché i beni acquistati; le spese sono quindi ripartite in parti uguali, salvo diverso accordo tra le parti. Ogni singolo professionista detrarrà solo la propria quota d Iva e potrà dedurre solo la propria quota di spesa. Nel secondo caso, i consulenti possono costituire tra loro due diverse tipologie di collaborazione: - studio associato per l esercizio della professione: i professionisti costituiscono uno studio che ha per oggetto l esercizio in forma associata di tutta la loro attività professionale; tutti i costi e tutti i compensi sono intestati allo studio associato. E possibile anche la costituzione di uno studio associato, per cosi dire, limitato, ovvero di uno studio in cui i singoli soci svolgono solamente una parte della loro attività, essendo l altra parte esercitata attraverso altri studi associati. In questo caso allo studio associato sono intestate le fatture dei compensi, non che delle spese, relativi alla sola attività professionale esercitata in forma associata; 5 / 6
6 - società di servizio o di mezzi: è frequente la costituzione di uno studio comune allo scopo di poter fornire ai professionisti membri i servizi necessari per lo svolgimento dell attività d impresa. In questo caso la società non può essere considerata e conseguentemente classificata come studio associato tra professionisti, in quanto ha per oggetto un attività d impresa e non un attività professionale. [1] Pizzuti, Uno sguardo verso il futuro: il consulente finanziario indipendente, paper consultato su [2] Armellini, Mainò, Romano, Manuale del consulente finanziario indipendente, Finanza e Mercati 2006, pagg / 6
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