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1 P5_TA(2002)0314 Stock di merluzzo bianco e nasello * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e nasello (COM(2001) 724 C5-0693/ /0299(CNS)) (Procedura di consultazione) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) ), consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0693/2001), visto l'articolo 67 del suo regolamento, vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0177/2002), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento 1 GU C 75 E del , pag Emendamento 2 Considerando 1 bis (nuovo) (1 bis) È necessario tener conto del fatto che esistono altre relazioni scientifiche che godono di prestigio internazionale e che indicano che l'eccesso di pesca non é l'unico fattore che incide sullo stato delle risorse, in quanto influiscono anche aspetti relativi alle fluttuazioni naturali dell'ambiente marino, al cambiamento A5-0177/ Relatrice: Catherine Stihler 03/06/2002/ 1

2 Emendamento 3 Considerando 1 ter (nuovo) Emendamento 4 Considerando 2 bis (nuovo) Emendamento 5 Considerando 9 climatico, allo spostamento a nord della biomassa e all'inquinamento. (1 ter) Poiché il Libro verde sul futuro della PCP riconosce esplicitamente le carenze dei pareri e delle informazioni a carattere scientifico sulle acque comunitarie, sarà necessario concludere che nel presente anno 2002 non si dispone di dati completi per tutte le zone e tutti i settori, non esistono analisi degli aspetti economici della pesca a più specie, né della correlazione tra sforzo di pesca e tasso di mortalità da pesca e neppure del livello appropriato dei TAC. (2 bis) L'attuale sistema di TAC non risolve il problema degli scarti né quello dell'incidenza sulle risorse delle attività di alcune flotte che praticano la pesca di più specie. (9) Occorre rendere più restrittive le condizioni per la concessione di aiuti pubblici per il rinnovo e l'ammodernamento dei pescherecci interessati. (9) Le condizioni per la concessione di aiuti pubblici per il rinnovo e l'ammodernamento dei pescherecci verranno applicate in via prioritaria ai pescherecci appartenenti a Stati che hanno rispettato i criteri stabiliti dai POP. Per la concessione degli aiuti si terrà conto anche del miglioramento della sicurezza e dell'abitabilità delle imbarcazioni, allo scopo di ridurre l'alta percentuale di sinistri registrata da questo segmento della flotta. Emendamento 6 Considerando 11 (11) Per ridurre la pesca in caso di ingenti concentrazioni di novellame degli stock in pericolo è necessario un sistema che (11) Per ridurre la pesca in caso di ingenti concentrazioni di novellame degli stock in pericolo è necessario un sistema che 2\ 03/06/2002 Relatrice: Catherine Stihler - A5-0177/2002

3 consenta di chiudere rapidamente, per un periodo di tempo determinato, zone di estensione geografica limitata. consenta al Consiglio, su iniziativa della Commissione e sulla base di criteri scientifici, di chiudere rapidamente ed eccezionalmente, per un periodo di tempo determinato, zone di estensione geografica limitata. Emendamento 8 Articolo 3, paragrafo 4 4. Qualora il metodo previsto al paragrafo 2 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 50% a quello per l'anno in corso, il Consiglio adotta un TAC inferiore di almeno il 50% a quello dell'anno in corso. 4. Qualora il metodo previsto al paragrafo 2 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 30% a quello per l'anno in corso, il Consiglio adotta un TAC inferiore di almeno il 30% a quello dell'anno in corso. Emendamento 9 Articolo 4, paragrafo 1 1. Il Consiglio decide annualmente per l'anno successivo, in base ad una proposta della Commissione, il livello massimo dello sforzo di pesca per i pescherecci interessati di ogni Stato membro. 1. Il Consiglio decide annualmente per l'anno successivo, in base ad una proposta della Commissione, il livello massimo dello sforzo di pesca per i pescherecci interessati di ogni Stato membro. A tal fine privilegerà l'adozione di misure tecniche come il fermo temporaneo delle attività in determinati periodi, i divieti temporanei in zone di ripopolamento e di riproduzione, cosi come le limitazioni della dimensione di maglia e le taglie minime, piuttosto che altre decisioni come le demolizioni obbligatorie e le riduzioni drastiche dei TAC. Emendamento 10 Articolo 6, paragrafo 4 4. Per ogni peschereccio impegnato nella pesca industriale di cicerelli e/o busbana norvegese la cui media annua di sbarchi di queste specie, comunicata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), è di zero tonnellate lo sforzo di pesca è ridotto del 5%. 4. Per ogni peschereccio impegnato nella pesca industriale di cicerelli e/o busbana norvegese la cui media annua di sbarchi di queste specie, comunicata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), è di zero tonnellate lo sforzo di pesca è ridotto del 10%. Emendamento 11 Articolo 17, paragrafo 3 3. Qualora vengano concessi aiuti pubblici 3. Qualora vengano concessi aiuti pubblici A5-0177/ Relatrice: Catherine Stihler 03/06/2002/ 3

4 per la demolizione di una nave, i massimali di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CE) n. 2792/1999 sono aumentati del 20%, a condizione che la domanda di aiuto sia presentata entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del per la demolizione di una nave, i massimali di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CE) n. 2792/1999 sono aumentati del 30%, a condizione che la domanda di aiuto sia presentata entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e del 20% se la domanda è presentata nel corso del terzo anno. Emendamento 12 Articolo 17, paragrafo 4 4. Non sono concessi aiuti pubblici per il rinnovo delle navi, tranne nel caso di navi di lunghezza fuori tutto inferiori a 12 metri e solamente nell'intento di conformare queste navi alle esigenze in materia di sicurezza. 4. Non sono concessi aiuti pubblici per il rinnovo delle navi, tranne nell'intento di conformare queste navi alle esigenze in materia di sicurezza. Emendamento 13 Articolo 17, paragrafo 5 5. La Comunità può cofinanziare le indennità per l'arresto temporaneo delle attività concesse ai pescatori e agli armatori delle navi, secondo quanto prevede l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, durante un periodo massimo di un anno dopo l'entrata in vigore del 5. La Comunità può cofinanziare le indennità per l'arresto temporaneo delle attività concesse ai pescatori e agli armatori delle navi, secondo quanto prevede l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, durante un periodo massimo di tre anni dopo l'entrata in vigore del Emendamento 14 Articolo 17, paragrafo 7 bis (nuovo) 7 bis. Qualora vengano attuati fermi temporanei delle attività di pesca delle flotte che operano in queste acque, verranno stabilite compensazioni economiche tenendo conto dei seguenti criteri: - gli aiuti sono integralmente a carico dell UE, - i congedi e i tempi di riposo saranno considerati indipendentemente dai periodi di ormeggio forzato. 4\ 03/06/2002 Relatrice: Catherine Stihler - A5-0177/2002

5 Emendamento 15 CAPITOLO VII bis (nuovo) Emendamento 16 CAPITOLO VII bis, Articolo 22 bis CAPITOLO VII bis DURATA DEL PIANO DI RICOSTITUZIONE E IMPATTO SOCIOECONOMICO Articolo 22 bis 1. Dopo l entrata in vigore del presente regolamento è effettuato annualmente un esame dei progressi compiuti per quanto concerne il raggiungimento dei livelli di ricostituzione degli stock di cui all'articolo La Commissione procede ad una valutazione dell'impatto socioeconomico degli attuali piani di ricostituzione sul settore della pesca e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio non prima di un anno dall entrata in vigore del 3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie a consentirle di svolgere tale compito. A5-0177/ Relatrice: Catherine Stihler 03/06/2002/ 5