Ecobonus 65%: la cessione del credito ai fornitori

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1 MAP Ecobonus 65%: la cessione A cura di Raffaele Pellino Esperto Tributario studio Associato AS Modena La Legge di Stabilità 2016 ha disposto che i soggetti cd incapienti, ove beneficiari della detrazione Irpef del 65% per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, possono cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato l intervento agevolabile. Di recente, l Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità attuative di tale disposizione; in particolare, oltre a definire l ambito oggettivo e soggettivo dell agevolazione, l Agenzia, prevede gli adempimenti a carico dei soggetti interessati (condomìnio/condòmino/fornitore). Il credito ceduto potrà essere utilizzato dai fornitori in compensazione (mediante F24), in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10/04/2017; la quota non fruita nell anno sarà utilizzabile negli anni successivi ma non potrà essere chiesta a rimborso. Premessa Come noto, la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 co. 74 L.208/2015) ha introdotto la possibilità: - per i soggetti che si trovano nella cd no tax area (per i quali non è dovuta IRPEF); - di cedere la detrazione fiscale del 65% loro spettante, per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le modalità da seguire per sfruttare questa opportunità sono state definite dall Agenzia delle Entrate con il recente Provvedimento n del 22/03/2016 il quale ha fornito le seguenti indicazioni per il trasferimento della detrazione: Maggio

2 Il soggetto che effettua la cessione deve essere incapiente per l IRPEF nel 2015 La cessione del credito è consentita anche per le spese pagate nel 2016 riferite a interventi di riqualificazione energetica iniziati in anni precedenti. La volontà degli incapienti di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare o da comunicazione inviata al condominio, il quale a sua volta deve comunicarla ai fornitori che hanno la facoltà di accettarla o meno; Il condominio deve, entro il 31/03/2017, trasmettere alle Entrate: il totale della spesa sostenuta nel 2016, l elenco dei bonifici effettuati, il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito, l importo del credito ceduto da ciascun condomino, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito. Il credito ceduto va utilizzato dai fornitori, in compensazione (mediante F24), in 10 quote annuali di pari importo a partire dal 10/04/2017; la quota non fruita nell anno sarà utilizzabile negli anni successivi ma non potrà essere chiesta a rimborso. Ambito soggettivo I soggetti interessati dal provvedimento in esame sono: a) coloro che, nell anno precedente a quello in cui sono state sostenute le spese agevolabili (2015), ricadono nella cd no tax area ossia: pensionati, dipendenti e autonomi che non devono scontare IRPEF. Si tratta dei possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell IRPEF o per espressa previsione o perché l imposta lorda è assorbita dalle detrazioni. Detti contribuenti non potrebbero, in concreto, fruire della detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell imposta lorda. Tuttavia, la Stabilità 2016 consente loro di cedere, sotto forma di credito, la detrazione. b) i fornitori di beni e servizi che hanno eseguito i lavori di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione IRPEF del 65%; questi che ricevono il credito a titolo di pagamento della quota di spese a loro carico. Condòmini incapienti Tenuto conto del richiamo agli artt. 11 e 13, TUIR, la disposizione in esame riguarda i soggetti che presentano un reddito complessivo: - costituito solo da redditi di pensione non superiori a 7.500, goduti per l intero anno, redditi di terreni non superiori a 185,92 e reddito dell abitazione principale e pertinenze (art. 11, TUIR); - di ammontare non superiore a (art. 13, co.1, lett. a), TUIR) se alla formazione del reddito complessivo concorrono: Maggio

3 - redditi ex art. 49, esclusi quelli di cui al co. 2, lett. a), ossia redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; - redditi ex art. 50, co.1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), ossia: a) Compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli nonché della piccola pesca. b) Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, esclusi quelli che vanno contrattualmente riversati al datore di lavoro e quelli che per legge vanno riversati allo Stato. c) Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio/assegno/premio / sussidio per fini di studio o addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. c-bis) Somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell attività di lavoro dipendente ex art. 49, co. 1, o nell oggetto dell arte / professione ex art. 53, co. 1, esercitate dal contribuente. d) Remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt. 24, 33, lett. a), e 34, L. 222/1985, congrue e supplementi di congrua di cui all art. 33, co. 1, L. 343/1974. h-bis) Prestazioni pensionistiche (complementari) di cui al D.Lgs. 124/1993. l) Compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili. - di ammontare non superiore a (art. 13, co. 5, lett. a), TUIR) se alla formazione del reddito complessivo concorrono: - redditi ex art. 50, co. 1, lett. e), f), g), h) e i), esclusi quelli indicati nell art. 10, co. 1, lett. c) quali oneri deducibili, ossia: Maggio

4 e) Compensi per l attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN, del personale di cui all art. 102, D.P.R. 382/1980 e del personale di cui all art. 6, co. 5, D.Lgs. 502/1992, alle condizioni di cui all art. 1, co. 7, L. 662/1996. f) Indennità, gettoni presenza e altri compensi corrisposti da Stato, Regioni, Province e Comuni per l esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un arte/professione ex art. 53, co. 1, e non siano effettuate nell esercizio d impresa commerciale. Compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, esclusi quelli da riversare per legge allo Stato g) Indennità percepite da membri del Parlamento nazionale o europeo e indennità, comunque denominate, percepite per cariche elettive e per funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione e alla L. 816/1985 nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione di dette cariche elettive/funzioni e l assegno del Presidente della Repubblica h) Rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. i) Altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alla lett. d) del co. 1, art. 10 tra gli oneri deducibili (assegni periodici corrisposti in forza di testamento o donazione modale e assegni alimentari corrisposti ai familiari ex art. 433, c.c.) ed esclusi quelli indicati alla lett. c), co. 1, art. 44 (rendite perpetue e prestazioni annue perpetue ex artt e 1869, c.c.). - redditi ex artt. 53, 66 e 67, co. 1, lett. i) ed l), ossia: Redditi di lavoro autonomo, compresi: b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell autore o inventore, di opere dell ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell esercizio di imprese commerciali; 53 c) le associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro; d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e soci fondatori di spa, sapa e srl; e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia; f) i redditi derivanti dall attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali. 66 Reddito d impresa dei soggetti in contabilità semplificata. Maggio

5 67 - redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (lett. i); - redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (lett. l). Credito cedibile Il credito che può essere ceduto: - corrisponde alla detrazione IRPEF prevista per il singolo intervento di riqualificazione energetica effettuato sulle parti comuni dell edificio; - fermi restando i massimali previsti dalle varie fattispecie, è pari al 65% delle spese, sostenute 01/01/2016 al 31/12/2016, a carico del condomino incapiente sulla base della tabella millesimale di ripartizione delle stesse. La cessione del credito è consentita per le spese pagate nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, anche se iniziati in anni precedenti. Tuttavia, in applicazione delle regole generali dettate per la detrazione in esame, ai fini della cessione, è necessario che il condominio effettui, entro il 31/12/2016, il pagamento delle spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito mediante l apposito bonifico bancario o postale, riportando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario dell agevolazione nonché il codice fiscale/partita IVA del beneficiario del bonifico. Modalità di cessione del credito La volontà da parte degli aventi diritto di cedere il proprio credito deve risultare alternativamente: - dalla delibera assembleare di condominio che approva gli interventi di riqualificazione energetica; - da apposita comunicazione (si ritiene anche successiva alla delibera stessa), inviata dal condomino al condominio il quale, a sua volta, è obbligato a trasmetterla ai fornitori. I fornitori, a loro volta, comunicano in forma scritta al condominio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati. Maggio

6 Poiché la norma esplica i propri effetti dal 1 gennaio di quest anno si ritiene che i condomini possano rettificare le delibere a suo tempo adottate al fine di recepire la volontà dei propri condomini i quali, d altro canto, potrebbero cedere solo parte del proprio credito. Tale comportamento potrebbe risultare conveniente per coloro che nel 2015 si fossero trovati nella no tax area ma non lo sarebbero più nell anno in corso e quindi potrebbero usufruire, anche solo parzialmente, dei crediti. Obblighi di comunicazione all Agenzia delle Entrate Entro il 31 marzo 2017, il condomìnio dovrà inviare (direttamente o tramite un intermediario abilitato): all Agenzia delle Entrate (mediante Entratel/Fiscoonline) una apposita comunicazione che indichi: Il totale delle spese sostenute nel 2016 a titolo di riqualificazione energetica L elenco dei bonifici effettuati Il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito e l importo ceduto da ciascuno di essi Il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l importo totale del credito ceduto da ciascuno di essi Il condominio, pena l inefficacia della cessione, è tenuto a comunicare ai fornitori i dati di tale invio. Spese per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni del condominio e cessione della detrazione IRPEF 65% da parte di condòmino incapiente Comunicazione volontà condomino di cessione detrazione 65% Condominio Fornitore beni/servizi per riqualificazione energetica Comunicazione telematica entro il 31/03/2017 Comunicazione accettazione credito a titolo di pagamento Agenzia delle Entrate Notizia dell avvenuto invio della comunicazione alle Entrate Maggio

7 Utilizzo del credito Con riferimento alle modalità di utilizzo da parte dei fornitori del credito ceduto, il provvedimento precisa che il credito può essere utilizzato dai fornitori, a partire dal 10 aprile 2017: - in compensazione con qualunque debito fiscale, mediante F24 da inviare esclusivamente con i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate (Entratel o Fisconline), pena lo scarto dell operazione di versamento; - in 10 quote annuali di pari importo. La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso. Nel caso in cui l importo del credito risulti superiore all ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo Modello F24 è scartato. Lo scarto sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso il Modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet del servizio telematico Entratel o Fisconline. Con una prossima Risoluzione, l Agenzia delle Entrate istituirà il codice tributo per la fruizione del credito d imposta da indicare nel Modello F24. Controlli L Amministrazione finanziaria si riserva di effettuare una serie controlli: - in capo ai condòmini: per la verifica della sussistenza dei requisiti; - in capo ai fornitori: per verificare il corretto utilizzo dei crediti. In particolare, laddove l Amministrazione accerti: - la non spettanza (anche parziale) della detrazione in capo al condòmino: il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione; - l indebita fruizione (anche parziale) del credito da parte del fornitore: il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni. Maggio

8 Detrazione del 65% parti comuni di edifici - cessione ai fornitori: sintesi Ambito soggettivo Credito cedibile Destinatari del credito Utilizzo del credito Controlli La cessione del credito può essere effettuata dai contribuenti che ricadono nella cd. no tax area, cioè i possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell IRPEF, per espressa previsione o perché l imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all art. 13, TUIR. - il credito cedibile è pari al 65% delle spese di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici condominiali, sostenute 01/01/2016 al 31/12/2016, poste a carico del singolo condòmino incapiente in base alla tabella millesimale di ripartizione; - la cessione del credito è consentita anche per le spese pagate nel 2016 riferite a interventi iniziati in anni precedenti. La cessione può essere effettuate nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d imposta. Il credito ceduto è fruibile dal fornitore a partire dal 10 aprile 2017: - in compensazione (mediante F24) con qualunque debito fiscale; - in 10 quote annuali di pari importo. La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso. L Amministrazione finanziaria si riserva di effettuare controlli: - in capo ai condomini: per la verifica della sussistenza dei requisiti; - in capo ai fornitori: per il corretto utilizzo dei crediti. Riferimenti normativi Provvedimento n , 22/03/2016; - Art. 16-bis, TUIR; - Art. 14, D.L. 63/2013; - Art. 1, co. 74, L. 208/2015. Maggio

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