REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E L UTILIZZO DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DELL UNIONE DEI MIRACOLI

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1 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E L UTILIZZO DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DELL UNIONE DEI MIRACOLI approvato con delibera di Consiglio n. del SOMMARIO ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART. 12 ART. 13 ART. 14 ART. 15 ART. 16 ART. 17 ART. 18 FINALITÀ E DEFINIZIONI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NOTIFICAZIONE E ADEMPIMENTI INFORMATIVI RESPONSABILE PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO NOMINA DEGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELL IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA. DIRITTI DELL INTERESSATO SICUREZZA DEI DATI CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI MODALITA E LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI. TUTELA NORMA DI RINVIO COMUNICAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTARI ENTRATA IN VIGORE Pagina 1 di 8

2 ART. 1 FINALITÀ E DEFINIZIONI 1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l attivazione di un impianto di video sorveglianza si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali volte a garantire la sicurezza urbana e del patrimonio pubblico. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. 2. Gli apparati di video sorveglianza sono collocati nel territorio dei Comuni di Casalbordino, Scerni, Pollutri e Villalfonsina, facenti parte dell Unione dei Miracoli. 3. Gli apparati di ripresa utilizzano per la trasmissione dei dati un sistema di connessione wireless e pertanto sono utilizzate tecniche crittografiche che ne garantiscono la riservatezza. 4. Il sistema di registrazione e controllo delle immagini è gestito da personale di Polizia Locale del Comune di Casalbordino, presso la centrale operativa, che viene collegata a regime con le centrali operative degli altri Comuni. 2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di video sorveglianza. 3. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per banca dati, il complesso di immagini raccolto e trattato esclusivamente mediante riprese video registrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente soggetti e mezzi che transitano nell area interessata; b) per trattamento, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, l elaborazione, la modificazione, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, l eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; c) per dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l impianto di video sorveglianza; d) per titolare, l Ente Comune di Creazzo nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali; e) per responsabile, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali; f) per incaricati la/e persona/e fisica/che autorizzata/e a compiere operazioni di trattamento da titolare o dal Responsabile; g) per interessato la persona fisica, la persona giuridica, l ente o associazione cui si riferiscono i dati personali; h) per comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a uno più soggetti determinati diversi dall interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i) per diffusione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; Pagina 2 di 8

3 j) per dato anonimo, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; k) per blocco, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento. ART. 2 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza. 2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al personale di Polizia Locale dei Comuni di Casalbordino.Scerni-Pollutri-Villalfonsina, dal Comune di Casalbordino, in particolare dal D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali interni, sono: a) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento; b) garantire maggiore sicurezza ai cittadini per il loro solo effetto di deterrenza; c) controllo di determinate aree oggetto di danneggiamenti, atti vandalici o reati contro il patrimonio quali furti o borseggi; d) monitoraggio dell intensità del traffico; tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un maggior grado di sicurezza nelle zone monitorate. 3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese effettuate dalle telecamere, e che in relazione ai luoghi di installazione, interesseranno i soggetti ed i mezzi che transiteranno nell area interessata. 4. L attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità da perseguire, limitando l angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato. 5. L uso dei dati personali nell ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare. 6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull attività lavorativa dei dipendenti dell amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. ART. 3 NOTIFICAZIONE E ADEMPIMENTI INFORMATIVI 1. Il Presidente dell Unione nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e del Provvedimento del Garante del 08/04/2010 pubblicato in G.U. in data 29/04/2010. Pagina 3 di 8

4 2. In base a quanto previsto dal Provvedimento del Garante del 08/04/2010 pubblicato in G.U. in data 29/04/2010 art. 3 il Comune di Casalbordino ed i Comuni di Scerni, Pollutri e Villalfonsina provvedono ad installare apposita segnaletica informativa preventiva con la quale si avvisa gli interessati che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata. ART. 4 RESPONSABILE 1. Il Comandante della Polizia Locale del Comune di Casalbordino in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso la sede della Polizia locale di Casalbordino, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell art. 1, lett. e) del presente Regolamento. 2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni del presente regolamento, in tema di trattamento dei dati personali ivi incluso il profilo della sicurezza. 3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. 4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione e riportati nel DPS (documento programmatico sicurezza). 5. Le chiavi per l accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle eventuali registrazioni su supporti magnetici, nonché le parole chiave per l utilizzo dei sistemi, verranno custoditi o dal Responsabile o da personale incaricato opportunamente individuato. ART. 5 PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO 1. L accesso alla sala di controllo istituita presso la sede della Polizia Locale di Casalbordino è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli. 2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del trattamento. 3. Possono essere autorizzati all accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali. 4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali. 5. Gli incaricati di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l accesso. ART. 6 NOMINA DEGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELL IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 1. Il responsabile, designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell ambito degli operatori di Polizia Locale. 2. Gli incaricati andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. 3. La gestione dell impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale dell Unione dei Comuni di Casalbordino, Scerni, Pollutri e Villalfonsina. 4. Con l atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l utilizzo dei sistemi. Pagina 4 di 8

5 5. In ogni caso, prima dell utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento. 6. Tra gli incaricati, possono designati, con l atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici. 7. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile. ART. 7 ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE 1. L accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, agli incaricati come indicato nei punti precedenti. 2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema. ART. 8 MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI 1. I dati personali oggetto di trattamento vengono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 2 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi; c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4; e) trattati, con riferimento alla finalità dell analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale. 2. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali. I segnali video delle unità di ripresa, trasmessi in modalità wireless saranno raccolti da una stazione di registrazione e controllo presso la sala controllo della Sede della Polizia Locale dell Unione dei Comuni di Casalbordino, Scerni, Pollutri e Villalfonsina. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico (hardisk). L impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l evento nei giorni successivi all accadimento al fine di rendere disponibili le immagini registrate alle Forze di pubblica sicurezza per gli adempimenti del caso. Le immagini videoregistrate sono conservate presso la sala di controllo della sede Polizia Locale per un tempo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini degli hardisk, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, a partire dal settimo giorno successivo alla registrazione. 3. La conservazione delle immagini videoregistrate, oltre i 7 giorni, e l eventuale comunicazione è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. 4. L accesso alle immagini ed ai dati personali oltre al personale di cui all art. 6 è consentito alle Forze dell ordine in relazione ad indagini giudiziarie o di polizia. ART. 9 INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA. 1. Il Comune di Casalbordino, Scerni, Pollutri e Villlalfonsina, in ottemperanza a quanto disposto dall art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un adeguata segnaletica permanente, nelle strade, nelle piazze e in tutti i siti in cui sono posizionate le telecamere, in base allo schema previsto dall art. 3 del Provvedimento del Garante 08/04/2010. I Comuni nella persona dei rispettivi responsabili, si obbligano a comunicare alla comunità cittadina l avvio del trattamento dei dati personali, con l attivazione dell impianto di videosorveglianza, l eventuale incremento dimensionale dell impianto e l eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 12, mediante l affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale. Pagina 5 di 8

6 ART. 10 DIRITTI DELL INTERESSATO 1. In relazione al trattamento dei dati personali l interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto: a) di ottenere la conferma dell esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo: c1) la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non sono trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l esistenza di giustificati motivi; c2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. A tal fine è opportuno che la verifica dell identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un immagine riconoscente dell interessato. 2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 3. Nell esercizio dei diritti di cui al comma 1 l interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia. 4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile mediante richiesta scritta da recapitare a mano o da trasmettersi a mezzo fax (con allegata fotocopia del documento di identità), o posta elettronica certificata. 5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente. ART. 11 SICUREZZA DEI DATI 1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in base a quanto previsto dall art del Provvedimento del Garante del 08/04/ I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sede di Polizia Locale Unione dei Comuni di Casalbordino, Scerni, Pollutri e Villalfonsina. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere alla sala altre persone se non sono accompagnate da coloro che sono autorizzati. ART. 12 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono: a) distrutti; b) conservati per fini esclusivamente istituzionali; c) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti; Pagina 6 di 8

7 2. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune di Casalbordino effettuerà le opportune comunicazioni. ART. 13 MODALITA E LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI. 1. Le prescrizioni del presente regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all identità ed alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 08/04/2010. Principio di liceità: il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è previsto dal Codice della Privacy per i soggetti pubblici nell ambito dello svolgimento di funzioni istituzionali; Principio di necessità: i sistemi informativi ed i programmi informatici sono configurati in modo da ridurre al minimo l utilizzazione dei dati personali; i dati rilevati hanno il solo scopo di preservare l incolumità della cittadinanza ed in genere la difesa del patrimonio pubblico; nessuna ripresa può essere utilizzata in modo superfluo o per uno scopo che non istituzionale; Principio di proporzionalità: l attività di videosroveglianza nonché le varie fasi del trattamento prevede un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite di protezione e sicurezza della cittadinanza e del patrimonio pubblico in quanto i normali controlli della Polizia Locale e delle forze dell ordine in genere non sono risultati sufficienti. Il sistema previsto è stato valutato come il più efficace per la finalità prevista. La conservazione dei dati registrati sarà limitata, come individuato al punto Modalità di raccolta dei dati. Principio di informativa: viene rispettato mediante l apposizione in posizione ben visibile e prima di accedere nel raggio di azione delle riprese, di adeguata cartellonistica circa l utilizzo di tali sistemi per la finalità di tutela dell ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione ed accertamento o repressione di reati. ART. 14 TUTELA 1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 4. ART. 15 NORMA DI RINVIO 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia. ART. 16 COMUNICAZIONE 1. La comunicazione dei dati personali da parte dei singoli Comuni a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all art. 19 comma 2 del D. Lgs. 30/6/2003 n Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità. Pagina 7 di 8

8 3. E in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati. ART. 17 MODIFICHE REGOLAMENTARI I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Articolo 18 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sarà pubblicato nell apposita sezione del sito Internet istituzionale. Pagina 8 di 8

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