Circolare N. 157 del 28 Novembre 2014

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1 Circolare N. 157 del 28 Novembre 2014 Dal 12 novembre 2014 tracciabilita assoluta per i pagamenti delle prestazioni di trasporto di merci su strada Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, l art. 32 comma quattro del DL n. 133 (meglio noto come Sblocca Italia) ha previsto che tutti i soggetti della filiera dei trasporti devono provvedere al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, utilizzando esclusivamente strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. La suddetta disposizione non trova applicazione per i privati cittadini i quali potranno, comunque, continuare a pagare in denaro contante le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto sino al limite di 999,99, così come prescritto dall art. 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007: superata tale soglia, invece, il pagamento della prestazione dovrà avvenire esclusivamente in modalità tracciata. Per le violazioni di tali prescrizioni si applicano le disposizioni dell art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007. Di conseguenza, i professionisti che, nell esercizio della propria attività professionale, hanno notizia delle infrazioni in questione (anche di importo inferiore a euro) devono provvedere alla prescritta comunicazione alla Ragioneria dello Stato, con buona pace del rapporto professionale con il cliente. Il divieto di utilizzo del denaro contante per i soggetti della filiera dei trasporti decorre dalla data del 12 novembre 2014 (data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del DL n. 133 meglio noto come D.Lgs sblocca Italia).

2 Premessa In questi giorni sta suscitando una certa preoccupazione, tra imprese e professionisti, una disposizione, inserita in sede di conversione nella L. 164/2014 del DL 133/2014 (c.d. Sblocca Italia ), relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari nel settore del trasporto ed operativa dallo scorso 12 novembre. Nello specifico, ai sensi dell art. 32-bis comma 4 del citato provvedimento, tutti i soggetti della filiera dei trasporti sono tenuti al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, indipendentemente dall ammontare dell importo dovuto, utilizzando: strumenti elettronici di pagamento; il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali; ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Tale disposizione è stata introdotta con il solo fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali. Modalità di pagamento delle prestazioni nell ambito di un contratto di trasporto merci su strada Strumenti elettronici di pagamento (carte di credito o debito); Il canale bancario (assegni, bonifici bancari o postali); Ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Soggetti interessati ed esclusi dal nuovo obbligo La suddetta disposizione trova applicazione esclusivamente con riferimento ai soggetti della filiera dei trasporti. Sul punto, però, bisogna sottolineare che non si rinviene, nella normativa interna, una definizione di soggetti della filiera dei trasporti a cui risulta applicabile la predetta novità. Tuttavia, posto che la norma rinvia al DLgs. 286/2005, si ritiene che rientri nel relativo ambito applicativo qualsiasi impresa committente, vale a dire quella che stipuli o nel nome della quale è stipulato un contratto di trasporto con un vettore (impresa di autotrasporto) iscritto all albo nazionale (ex art. 2 lett. c) e b) del DLgs. 286/2005). In virtù della suddetta interpretazione, pertanto, anche una società industriale che utilizzi un corriere per spedire un singolo plico non dovrebbe più pagare il costo della spedizione in contanti. 1

3 La suddetta disposizione non trova applicazione per i privati cittadini i quali potranno comunque continuare a pagare in denaro contante le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto sino al limite di 999,99, così come prescritto dall art. 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007: superata tale soglia il pagamento della prestazione dovrà avvenire esclusivamente in modalità tracciata, ovvero utilizzando uno degli strumenti individuati nella suddetta tabella. Da quanto appena esposto, si desume che, per i soggetti della filiera dei trasporti opera, quindi, un eccezione alla regola generale di cui all art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, secondo la quale è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a euro. In buona sostanza, quindi, il divieto di utilizzo del denaro contante presenta, per i soggetti della filiera dei trasporti (tenuti al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada), carattere assoluto che opera indipendentemente dall ammontare dell importo dovuto. Regime sanzionatorio in capo alle imprese della filiera dei trasporti Dubbi sussistono sul corretto regime sanzionatorio applicabile in capo alle imprese della filiera dei trasporti (che abbiano pagato prestazioni di trasporto in denaro contante) posto che, non sembrerebbe applicabile, al caso di specie, il regime sanzionatorio disciplinato dall art. art. 58 commi 1 e 7-bis del DLgs. 231/2007 che prevede, in presenza di violazioni all utilizzo di contanti per importi NON inferiori a 999,99, l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dall 1% al 40%, con un minimo di euro e con un aumento di cinque volte nel caso di importi superiori a euro (generalmente oblazionabile). Sul punto, però, i primi commentatori della dottrina sostengono che, sebbene non menzionato dalla novellata disposizione, i soggetti della filiera dei trasporti debbano comunque essere sanzionati soltanto per le violazioni all utilizzo dei contanti per importi pari o superiori a 999,99 euro, in virtù dell applicazione analogica dei chiarimenti ministeriali (già forniti nel contesto della Nota 5 febbraio 2014 prot. DT del Ministero dell Economia) in relazione all analoga situazione generatasi con riguardo al pagamento dei canoni di locazione, a seguito dell introduzione dell art. 1 comma 50 della L. 147/2013 che aveva disposto, come noto, il pagamento dei canoni di locazione esclusivamente in modalità tracciata, indipendentemente dal loro relativo importo: i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore". 2

4 Più precisamente, in relazione all analogo caso venutosi a creare con riguardo al pagamento del canone di locazione, il Dipartimento del tesoro, con nota protocollo DT del 5 febbraio 2014, aveva avuto modo di precisare che, ai fini dell irrogazione delle sanzioni comminate ai fini del decreto antiriciclaggio, rilevava unicamente il limite dei mille euro stabilito dall articolo 49 del Dlgs 231/07, pertanto, nessuna sanzione si sarebbe potuta irrogare al conduttore che avrebbe pagato un canone di locazione in contanti per una somma comunque inferiore ai mille euro. Pertanto, se dovesse trovare conferma la tesi appena descritta, l impresa operante nella filiera dei trasporti, che ha pagato una prestazione di trasporto con denaro contante di importo superiore ad 999,99: sarà soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 58 comma 1 del D.Lgs. 231/2007 che va dall 1% al 40% dell importo trasferito, con il minimo di euro (per importi superiori a euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte); potrà fruire dell oblazione, posto che l art. 60 comma 2 del DLgs. 231/2007 rende applicabile l art. 16 della L. 689/81, secondo cui è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, quindi il 2% (non rileva la sanzione minima di euro). Nessuna sanzione risulterebbe applicabile, in presenza di pagamenti in denaro contante di ammontare inferiore alla soglia limite di 999,99. Ad ogni modo, si attendono conferme ministeriali in relazione al corretto regime sanzionatorio applicabile Regime sanzionatorio in capo al professionista Più delicata risulta essere, invece, la posizione dei professionisti, per effetto dell ultimo periodo dell art. 32-bis comma 4 del DL 133/2014 convertito. Infatti, è previsto che per (tutte) la violazione in argomento, a prescindere dagli importi, debbano trovare applicazione le disposizioni dell art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007. Di conseguenza, i professionisti che, nell esercizio della propria attività professionale, hanno notizia delle infrazioni in questione (anche di importo inferiore a euro) devono provvedere alla prescritta comunicazione alla Ragioneria dello Stato, con buona pace del rapporto professionale con il cliente. 3

5 Il mancato invio della suddetta comunicazione alla Ragioneria dello Stato delle infrazioni rinvenute (indipendentemente dall importo) comporta, in capo al professionista inadempiente, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell importo dell operazione con un minimo di euro (non oblazionabile). Decorrenza Il divieto di utilizzo del denaro contante per i soggetti della filiera dei trasporti - tenuti al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada indipendentemente dall ammontare dell importo dovuto decorre dalla data del 12 novembre 2014 (data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del DL n. 133). 4

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