TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n /2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente
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1 Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n /2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente TRA l Università degli Studi di Cassino, in persona del rettore p.t., prof. P. V., elettivamente domiciliata a Napoli, via ( ), presso lo studio dell avv. C. M., che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso RICORRENTE e l avv. G. S., nella qualità di curatore del fallimento della s.r.l. SO.CO.ME, elettivamente domiciliata a Napoli, via ( ), presso lo studio dell avv. A. L., che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata del ricorso nonché la Società Reale Mutua Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante p.t., F. G. D., procuratore ad negotia per atto del 18/1/2007, elettivamente domiciliata a Napoli, ( ), presso lo studio dell avv. P. G., che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata del ricorso e
2 la Zurich Insurance Company Rappresentanza Generale per l Italia, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata a Napoli, via ( ), presso lo studio dell avv. A. P. e rappresentata e difesa dall avv. C. S. per procura generale alle liti RESISTENTI letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all udienza del 4/8/2009; visto il decreto con il quale, in data 19/6/2009, il presidente del tribunale ha (senza contestazione del ricorrente) disposto la trasmissione del procedimento al sottoscritto magistrato nella dichiarata qualità di giudice delegato al fallimento della s.r.l. SO.CO.ME e, come tale, competente in via esclusiva all accertamento (in via tempestiva o tardiva) dei crediti vantati verso la stessa (art. 25, n. 8, l. fall.) e all ammissione delle relative prove che siano compatibili con le esigenze di speditezza del procedimento di verificazione (art. 95, comma 3, in fine, l. fall.); ritenuto che tale decreto, quale che ne sia la motivazione, ha determinato la trasmissione dell intero giudizio, ivi compresa, dunque, (oltre alla domanda verso il curatore della società fallia, quale responsabile ), anche) la domanda di accertamento tecnico preventivo proposta nei confronti delle compagnie di assicurazioni ( garanti ) che hanno garantito la regolare esecuzione dell opera commessa alla società poi fallita: per espressa disposizione normativa (art. 96, comma 6, l. fall.), infatti, l accertamento dei crediti operato in sede di giudizio di verificazione e, a maggior ragione, l assunzione delle prove a tal fine ammesse, producono effetti solo ai fini del concorso, con la conseguente esclusione di qualsiasi rilevanza nei confronti di terzi estranei alla procedura fallimentare, quali i garanti del (presunto) creditore, sicché, nel caso di specie, la richiesta di accertamento tecnico preventivo, ove interpretata come proposta in funzione esclusiva della (futura) domanda di accertamento da svolgersi nelle forme del giudizio di verificazione del passivo (artt. 52 e 93 ss. l. fall.) del diritto al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale nei confronti della società appaltatrice poi fallita, rischia, evidentemente, di non essere efficace nei confronti delle compagnie di assicurazioni
3 convenute in giudizio quali garanti del creditore ricorrente e, come tali, del tutto estranee al giudizio di verificazione del passivo e dei suoi effetti; ritenuto, quindi, che la domanda di accertamento tecnico preventivo proposta dall ente istante deve essere intesa sia come richiesta funzionale all accertamento del credito vantato verso la società fallita in sede di giudizio di verificazione, sia come strumentale all accertamento del (conseguente) credito vantato verso i relativi garanti in sede ordinaria; considerato, quanto al merito, che la domanda è fondata e deve essere, come tale, accolta, per la presenza dei presupposti a tal fine richiesti dalla legge, vale a dire: 1. il fumus boni iuris, che consiste nella probabile ammissibilità e rilevanza del mezzo di prova richiesto rispetto alle domande (o eccezioni) proposte (o da proporre) nell azione di merito; 2. il periculum in mora, che consiste nel rischio che, se si attende la fase dell istruzione probatoria del giudizio relativo all azione di merito, la prova invocata non possa essere più, di fatto, raccolta o possa essere raccolta con maggiore difficoltà; ed infatti, quanto primo profilo, - ferma restando la riserva al giudizio di merito (e cioè il giudizio di verificazione, relativamente al credito vantato dall istante verso la società fallita, ed il giudizio ordinario, relativamente al credito vantato verso le compagnie di assicurazione) delle questioni relative alla effettiva ammissibilità e rilevanza della prova invocata (art. 698, comma 2, c.p.c.), oltre, evidentemente, a quelle concernenti la stessa proponibilità dell azione, ad es. perché il diritto vantato consegue a fatti dedotti quali causa petendi di una domanda di ammissione tempestiva già proposta, ed alla sua fondatezza, ad es. per mancanza del collaudo o di copertura assicurativa - la domanda di ammissione di consulenza tecnica di ufficio - e, in caso di urgenza, a norma dell art. 696, commi 1 e 2, c.p.c., di accertamento tecnico preventivo (e, quindi, inevitabilmente, per quel che riguarda il credito vantato verso la società fallita, anche prima della formale proposizione della relativa domanda di ammissione al passivo: a nulla, evidentemente, rilevando la norma dell art. 51 l. fall. che, nei confronti dei curatore, esclude soltanto che possano essere proposte o proseguite domande cautelari con effetti verso la massa in
4 sede ordinaria ma non, evidentemente, quelle che proposte direttamente al giudice delegato) - che sia volta, come nella specie, all accertamento dei danni subiti dal creditore istante in conseguenza dell inadempimento contrattuale asseritamente commesso dalla società fallita ( cause ), appare, innanzitutto, probabilmente ammissibile, sia in sede ordinaria, nei confronti delle compagnie di assicurazione che hanno garantito la corretta esecuzione delle opere appaltate da parte della s.r.l. SO.CO.ME, sia in sede di giudizio di verifica, nei confronti del curatore del fallimento di quest ultima poiché la compatibilità delle prove (richieste dalle parti o disponibili di ufficio) con le esigenze di speditezza del procedimento, stabilita dall art. 95, comma 3, in fine, l. fall. deve essere valutata non già nell an ma solo nel modo della loro assunzione, con la conseguenza che, se ammissibili e rilevanti (in base alle norme generali dell ordinamento giuridico e delle norme particolari del diritto concorsuale), tutte le prove possono (e devono) essere ammesse solo che la loro assunzione deve essere organizzata dal giudice (art. 202 c.p.c.) in modo da essere, appunto, compatibili con le esigenze di celerità che, per legge, improntano il giudizio di verificazione del passivo; la domanda, inoltre, appare di probabile rilevanza in quanto dichiaratamente volta all accertamento (da svolgersi inevitabilmente con l ausilio di un tecnico) dei danni subiti dall ente committente in conseguenza dall inesatto adempimento da parte della società appaltatrice (poi fallita) degli obblighi conseguenti al contratto di appalto stipulato con l ente ricorrente; quanto la secondo profilo, il mutamento dello stato dei luoghi (che può conseguire all esercizio delle funzioni istituzionali dell ente istante) può impedire o, quanto meno, rendere oltremodo difficile il necessario accertamento tecnico dei danni invocati e delle relative cause nel futuro giudizio di merito avente ad oggetto l accertamento, in sede fallimentare e/o ordinaria, del credito risarcitorio vantato; p.t.m. 1. accoglie la domanda proposta e, per l effetto, dispone procedersi all accertamento tecnico preventivo per gli accertamenti richiesti dall ente istante in sede di ricorso introduttivo, p. 5 e 6, e dal curatore all udienza del 4/8/2009, da intendersi per integralmente qui riprodotti e trascritti;
5 2. designa a tal fine l ing, cui assegna il termine di 20 giorni per il deposito della relazione scritta; 3. fissa per l inizio delle operazioni peritali il giorno ( ), ore ( ). sui luoghi per cui è causa; 4. consente alle parti la designazione di propri tecnici di parte fino all inizio delle operazioni peritali. Si comunichi con assoluta urgenza alle parti e si notifichi al tecnico. Napoli, 7/8/2009. Il giudice designato
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