CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MARTUSCIELLO

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato MARTUSCIELLO Disposizioni per la salvaguardia e il recupero del Real Albergo dei Poveri di Napoli Presentata il 2 marzo 2001 ONOREVOLI COLLEGHI! Il Real Albergo dei Poveri rappresenta, per Napoli e per l Italia, un opera di straordinario valore architettonico e storico, legata alla tradizione secolare della «capitale del sud». Non si tratta solo di un sito storico ma anche di una struttura dotata di grandi spazi e di grandi potenzialità per quelle che sono le aspirazioni di rilancio turistico della città di Napoli. È ubicata, infatti, nel centro della città, non lontana dall aeroporto di Capodichino e vicinissima alla stazione ferroviaria centrale. Vale la pena ricordare che, nel dicembre 1995, a Berlino, il centro storico di Napoli è stato inserito nella lista del Patrimonio mondiale dell Unesco. Due anni dopo, il 1 o dicembre 1997, nell inaugurazione dei lavori della XXI sessione del Comitato del patrimonio mondiale, il Governo ribadì l impegno per il centro storico di Napoli ed, in particolare, per il Real Albergo dei Poveri, nel quadro di una programmazione nazionale di recupero di beni monumentali di particolare pregio architettonico e culturale. Il Real Albergo dei Poveri venne progettato nel 1751 dall architetto fiorentino Ferdinando Fuga (Firenze Napoli 1782), su incarico di Carlo di Borbone, che poi sarà re di Spagna, e avrebbe dovuto assolvere ad una funzione sociale di assistenza agli indigenti della città partenopea. L edificio realizzato in concreto rappresenta una versione ridotta, misurante 384 metri di lunghezza, del progetto iniziale. In una prospettiva di salvaguardia e di recupero del Real Albergo dei Poveri, è indicativa l esperienza in atto a Vienna, altra grande capitale, per cultura e per storia pari a Napoli, dove dal recupero delle antiche scuderie imperiali

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 7667 sta nascendo il «Museums Quartier», uno spazio policentrico della cultura che sarà capace di ospitare ben sette diversi musei, oltre che bar, ristoranti, punti di ritrovo e librerie. La competente soprintendenza ha concluso nel giugno 1999 il progetto complessivo di consolidamento e di riconfigurazione architettonica del monumento (l importo dei lavori è stimato nella misura di 157 miliardi di lire). L importanza, l unicità, il pregio artistico e le potenzialità anche economiche del monumento qualificano, a tutta evidenza, la urgenza nel provvedere, mediante legge ordinaria.

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 7667 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Comitato di coordinamento per la salvaguardia del Real Albergo dei Poveri di Napoli) 1. Gli interventi di consolidamento e di restauro del Real Albergo dei Poveri di Napoli costituiscono obiettivo fondamentale dello Stato. 2. In relazione agli interventi di cui al comma 1, è istituito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Comitato di coordinamento per la salvaguardia del Real Albergo dei Poveri di Napoli, di seguito denominato «Comitato», composto da undici esperti, italiani e stranieri, individuati tra vari soggetti di alta qualificazione scientifica, dei quali due scelti tra storici dell arte, nonché dal direttore dell Istituto centrale per il restauro, che ne è componente di diritto. Alla nomina del Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dei lavori pubblici. ART. 2. (Funzioni del Comitato) 1. Il Comitato è organo di alta consulenza del Governo per gli interventi di consolidamento e di restauro del Real Albergo dei Poveri. Esso, in particolare: a) definisce, anche in deroga alla normativa vigente ed alle competenze collegiali in materia, il progetto di massima e quello esecutivo necessari al restauro ed al recupero del complesso architettonico, e dispone in ordine all attuazione dei necessari interventi;

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 7667 b) indica gli oneri ed i tempi necessari, in relazione ai progetti di cui alla lettera a); c) indica i criteri di fruizione da parte dell utenza del monumento, compatibili con la sua tutela; d) armonizza le sue iniziative con quelle già in attuazione dagli enti territoriali interessati e, d intesa con tali enti, stabilisce le modalità di fruizione del monumento da parte dell utenza. 2. Il Comitato, nelle more dell attuazione di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1, adotta, altresì, gli interventi tecnici necessari alla immediata salvaguardia del Real Albergo dei Poveri. 3. Per le attività di cui al comma 1, lettere a) e c), il Comitato può individuare ed avvalersi di soggetti di comprovate idoneità ed esperienza professionali, ed in particolare si avvale del contributo proveniente dalle università della Campania. 4. Ogni sei mesi il Comitato presenta una relazione sulla attività da esso svolta al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei ministri. ART. 3. (Norme finanziarie) 1. Per gli interventi di consolidamento e di restauro del Real Albergo dei Poveri è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e All onere relativo all attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati Le somme complessivamente destinate all attività del Comitato confluiscono nella contabilità speciale intestata al prefetto di Napoli che, ove occorra, è autorizzato a prelevare le somme necessarie dai fondi della medesima contabilità speciale. La richiesta del creditore, ai fini del pagamento delle somme per le quali sia intervenuta la perenzione, è trasmessa dal Comitato al prefetto di Napoli, sulla cui contabilità speciale sono riassegnate le somme occorrenti. ART. 4. (Norme transitorie e finali) 1. Il Comitato resta in carica fino al 31 dicembre ART. 5. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

6 PAGINA BIANCA

7 PAGINA BIANCA

8 DDL Lire 500

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