Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo.
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- Floriana Valsecchi
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1 Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. 1) Generalità I professori universitari, in quanto dipendenti civili dello Stato, sono iscritti alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), istituita il 1 Gennaio 1996 come gestione separata dell Inpdap. La soppressione dell INPDAP, dal 1 Gennaio 2012, ha determinato il trasferimento dei Fondi gestiti all INPS. Sono iscritti alla cassa CTPS tutti i dipendenti dello Stato, della scuola, dell università e le forze armate per un totale di iscritti. La cassa è gestita contabilmente in maniera unitaria senza evidenza separata per categorie di iscritti o pensionati. Pertanto non è possibile esporre alcun dato sulla situazione economica e patrimoniale della sola categoria dei docenti universitari. 2) Differenze del comparto docenti universitari rispetto agli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). Fino al 31 dicembre 1992: a. la pensione dei docenti universitari era calcolata sulla base della retribuzione tabellare dell ultimo giorno di servizio, maggiorata del 18 per cento (mentre per gli iscritti al FPLD si calcolava sulla media degli ultimi cinque anni senza maggiorazione, sebbene con l inclusione di alcune voci retributive accessorie); b. non esistevano tetti retributivi (parzialmente introdotti nel 1993 ed integralmente allineati a quelli in vigore nel FPLD nel 1998); c. l aliquota di rendimento (l aliquota con la quale nel sistema retributivo vengono valorizzati gli anni di contribuzione al fine del calcolo della pensione è del 2,33% fino al 15 anno di anzianità (diversa da quella prevista per la generalità degli iscritti al FPLD che è al massimo del 2%) e dell 1,80% dal 16 anno in poi. Tali aliquote si applicano: fino al 31 dicembre 2011 per coloro con almeno 18 anni di anzianità di servizio al ;
2 fino al 31 dicembre 1995 per chi aveva anzianità inferiori a tale data. In questo caso, per le anzianità maturate dall la base di calcolo è data dalla media delle retribuzioni annue percepite in un determinato periodo di tempo, chiamato periodo di riferimento prossimo al pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita (maggiorato di un punto percentuale). 3) Docenti che vantano al almeno 18 anni di contribuzione: sono destinatari di un sistema pensionistico solo retributivo. Il loro trattamento pensionistico, che non può superare l 80% della retribuzione pensionabile, viene determinato dalla sommatoria di due quote di pensione: quota A e quota B. Per la determinazione della quota A di pensione (quella riferita all anzianità contributiva maturata al ), si valutano le seguenti voci retributive: a. lo stipendio maggiorato del 18% così come previsto dall art. 15 della legge 177/1976; b. le quote mensili di cui all articolo 161 della legge n. 312 del 1980 (con maggiorazione del 18%) oppure l ultimo stipendio integralmente percepito maggiorato delle quote mensili maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo scatto stipendiale fino alla cessazione dal servizio; c. l assegno personale (si tratta di un assegno ad personam, previsto dall art. 36, comma 8 del DPR 382/1980, finalizzato: (1) a colmare l eventuale gap retributivo con i dirigenti generali dello Stato per equiparare retributivamente i docenti a tali dirigenti dello Stato; (2) a compensare la riduzione retributiva ai docenti a tempo definito, all atto dell entrata in vigore del DPR 382/1980 e del nuovo trattamento economico ivi previsto), anche questo con la maggiorazione del 18%; d. l indennità integrativa speciale; e. l indennità riconosciuta ai docenti delle Università che prestano servizio presso le cliniche universitarie convenzionate con le locali ASL, per equiparare il trattamento economico del personale universitario al personale medico ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed attività, indennità di cui all art 31 del DPR 761/79, spettante per effetto delle disposizioni riportate nell art. 102 del DPR 382/80. Altri assegni o indennità possono essere considerati solo se una disposizione di legge ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.
3 Una peculiarità rilevante sul calcolo della quota A attinente alle pensioni dei docenti che, nel corso della loro carriera, hanno avuto periodi sia a tempo pieno che a tempo definito. Per tali docenti l art. 40 del DPR 11 Luglio 1980 n. 382, ai fini esclusivamente della quota A (retributiva) di pensione, dispone che non viene presa in considerazione l ultima retribuzione integralmente percepita, bensì una retribuzione calcolata con la seguente formula: Anzianità tempo pieno Retr. tempo definito + ( Retr. tempo pieno - Retr. tempo definito ) x Anzianità totale nella carriera La quota B di pensione si riferisce alle anzianità maturate dal 01/01/1993. La base di calcolo è data dalla media delle retribuzioni annue percepite in un determinato periodo di tempo, detto periodo di riferimento, prossimo al pensionamento, e rivalutate in base agli indici del costo della vita (maggiorato di un punto percentuale). La quota B è determinata applicando l aliquota di rendimento precedentemente descritta e riferita: a. agli ulteriori servizi valutabili dal 1993 al per coloro che hanno un anzianità contributiva inferiore a 18 anni a tale data ovvero, fino al 2011, per coloro che hanno maturato almeno 18 anni di anzianità al ; b. alla media delle retribuzioni percepite in un determinato periodo di tempo, detto periodo di riferimento, comprensive, dal , degli elementi accessori che eccedono la retribuzione tabellare maggiorata del 18% (es. straordinario, indennità legate ai risultati e/o alla produttività etc.); c. all eventuale quota dell indennità descritta al punto 3.1.e, per la parte che costituisce elementi retributivi legati al risultato o ad elementi non predeterminati. 4) Calcolo della pensione con metodo misto. Sono destinatari di un sistema di calcolo misto coloro che hanno maturato al 31 Dicembre 1995 un anzianità contributiva inferiore a 18 anni; il loro trattamento pensionistico sarà composto da due parti: la prima sarà determinata con le regole del retributivo (retribuzione e aliquote di rendimento pari all anzianità contributiva maturata al 31 Dicembre 1995) ed una seconda parte formata dalla
4 sommatoria dei contributi computati dal 1 Gennaio 1996 e rivalutati annualmente moltiplicati per un coefficiente di trasformazione relativo all età dell iscritto all atto del collocamento a riposo. 5) Calcolo della pensione solo con il metodo contributivo. Diversamente i neo assunti al 1 Gennaio 1996 rientrano nei meandri di un calcolo pensionistico esclusivamente contributivo che utilizza, per la determinazione del relativo trattamento pensionistico, non più le retribuzioni e aliquote di rendimento, ma i contributi accantonati (in base all aliquota di computo che a tutt oggi è pari al 33%), debitamente rivalutati annualmente ed un coefficiente di rivalutazione che varia a seconda dell età del pensionato. 6) Ricalcolo, con metodo misto, delle pensioni determinate con il solo sistema retributivo. L articolo 1, commi 707 e 708, della legge di stabilità 2015 ha modificato, integrandolo, l art. 24, comma 2, del decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 2011, n. 214 (riforma Monti Fornero). Le disposizioni in esame prevedono che l importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l applicazione delle regole di calcolo con il metodo retributivo, antecedenti all entrata in vigore dell articolo 24 della citata riforma Monti Fornero. Per effetto di quanto sopra, la pensione di chi ha maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 Dicembre 1995 va determinata non con il solo metodo retributivo ma con il calcolo misto: retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011; contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1 Gennaio A determinate condizioni, la misura della pensione calcolata con il metodo misto può essere superiore a quella determinata con il metodo retributivo. Tenendo conto di questa circostanza, il legislatore ha stabilito che per i destinatari del metodo di calcolo misto in base alla riforma Monti Fornero, il trattamento debba essere liquidato con il metodo di calcolo che determina l importo di minor favore. Il comma 708 dispone che il limite si applica dal 2015 anche alle pensioni decorrenti dal 2 gennaio L INPS ricalcolerà la pensione determinata con il solo metodo retributivo di quanti nel 1995 avevano già 18 anni di contributi. Poi, confronterà l importo ottenuto con quello che viene loro liquidato in questo momento. Se il primo è più basso, d ora in poi riceveranno quello. Altrimenti si procederà al
5 ricalcolo e l INPS provvederà al recupero delle somme indebitamente corrisposte a decorrere dal 1 Gennaio Il grafico qui sotto presenta i risultati di uno studio che si propone di verificare gli effetti di un ricalcolo contributivo applicato alle pensioni vigenti dei Professori Universitari. Il grafico documenta come le pensioni di questa particolare categoria professionale, con decorrenza successiva al 2004 (periodo ), si rapportano con le prestazioni che sarebbero state erogate applicando il metodo contributivo. La riduzione media che, con il calcolo contributivo, subirebbe nel complesso il settore è pari a circa l 11%. Circa il 28% delle pensioni vedrebbe una riduzione dell'importo di più del 20%; oltre il 20% delle pensioni avrebbe un vantaggio nel ricalcolo. Firenze, 21 Settembre 2015 Segreteria Nazionale USPUR Prof. Antonino Liberatore
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