PROVINCIA DI LECCE STATUTO

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1 PROVINCIA DI LECCE FORUM PROVINCIALE DEI GIOVANI STATUTO TITOLO 1 COSTITUZIONE FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI ART. 1 COSTITUZIONE E istituito il Forum Provinciale dei Giovani, di seguito Forum, della Provincia di Lecce. Il Forum è riconosciuto istituzionalmente dalla Provincia, ma gode del diritto di operare in totale autonomia politica e decisionale. ART. 2 FINALITÀ Il Forum è uno strumento di partecipazione, informazione, rappresentanza e concertazione della realtà giovanile della provincia di Lecce nei confronti degli Enti Locali e territoriali, ed in particolare della Provincia, con le seguenti finalità: a) promuove rapporti permanenti fra l associazionismo giovanile, nelle sue diverse forme, quali le consulte comunali, le associazioni di volontariato e culturali, le associazioni di promozione sociale, i gruppi giovanili formali o informali, gli assessorati comunali con delega per le politiche giovanili presenti nel territorio provinciale; b) favorisce il raccordo tra l'associazionismo giovanile, gli Enti Locali, le Istituzioni e gli altri organismi e servizi operanti sul territorio (Aziende socio sanitarie, Ambiti Territoriali, Ser.T., Centri per l Impiego, Università, Centri di formazione ed Istituti scolastici, ecc.); c) si costituisce come soggetto privilegiato di confronto con le Istituzioni, la Giunta Provinciale ed il Consiglio Provinciale e organi riconosciuti dal Governo e dalle Amministrazioni come parte sociale da consultare per le politiche che riguardano il mondo giovanile, dalla scuola al lavoro, dalla sanità all ambiente, dall Università allo sport d) si rapporta con gruppi informali ove non siano presenti consulte o forum giovanili locali; STATUTO - Forum Provinciale dei giovani Pag. 1

2 e) supporta e favorisce la nascita di gruppi, associazioni, forum e consulte giovanili; f) contribuisce all elaborazione degli atti provinciali di programmazione e di pianificazione nel settore delle Politiche Giovanili, svolgendo una funzione propositiva e d indirizzo; g) promuove progetti (a livello locale, provinciale regionale e comunitario), iniziative, ricerche, incontri e dibattiti sui temi attinenti la gioventù, anche in collaborazione con Enti Pubblici, Associazioni, altri Forum, operatori locali; h) propone agli enti competenti progetti ed iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile, così come progetti che favoriscano l aggregazione e la partecipazione attiva dei giovani nella società; i) svolge azioni utili alla lotta contro ogni forma di esclusione sociale e di discriminazione, in particolare quella razziale, di identità di genere, economica, di età, culturale, politica, religiosa, linguistica, di orientamento sessuale e quella relativa alla diversabilità psico-fisica; j) si impegna per il riconoscimento del ruolo fondamentale della formazione, dell educazione formale e non formale e del lavoro, nei processi di sviluppo sociale e nelle politiche di lotta contro l emarginazione; k) organizza incontri, dibattiti e seminari nel territorio provinciale per far conoscere la propria mission e per allargare la partecipazione ad altre associazioni giovanili, al fine di accrescere la rappresentatività del forum stesso; l) fornisce ai giovani un luogo ideale in cui potersi esprimere liberamente, formandosi alla vita democratica e favorendo la concertazione con le associazioni e le organizzazioni; m) favorisce la costituzione di un sistema informativo integrato fra Amministrazione locale, giovani e aggregazioni Giovanili, Centri per l Impiego, istituti di formazione, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio provinciale, agli interventi e alle opportunità ad essi relativi; n) si impegna affinché la dimensione europea sia una dimensione di inclusione, di rispetto e di valorizzazione delle molteplicità culturali in un contesto di unità e di fratellanza tra i popoli; o) al Forum la Provincia garantirà un luogo fisico ove potersi incontrare per attuare le finalità e gli obiettivi del Forum; Lo statuto, ispirandosi ai princìpi di cui alla Legge n. 203 dell'08/03/1994, e al D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti. STATUTO - Forum Provinciale dei giovani Pag. 2

3 ART.3 COLLABORAZIONE CON ENTI E ISTITUZIONI Il Forum può stipulare accordi, collaborazioni, intese, consorzi e partnership con associazioni, enti e istituzioni italiane ed estere. Previa conforme delibera dell'assemblea, quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali, esso può aderire ad altre organizzazioni o enti. ART.4 - TRASPARENZA Gli Organi del Forum si ispirano ai principi generali di trasparenza e di pubblicità interna degli atti adottati. Per adempiere a tale principio, il Forum può ricorrere anche all'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione. La Segreteria Generale ha l'obbligo di trasmettere per procedura elettronica, entro 30 giorni dalla celebrazione, a tutti i soci ed osservatori, i verbali del Congresso, dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. ART.5 Risorse Per l attività di segreteria e di funzionamento, il Forum si avvale dei mezzi e del personale a tal fine individuati e messi a disposizione dalla Provincia di Lecce, la quale, compatibilmente con le esigenze di bilancio, garantisce con propri fondi le attività del Forum stesso con uno stanziamento annuo. Il Forum, di concerto con la Provincia, nell'ambito delle proprie finalità può autonomamente reperire, tramite finanziamenti o sponsorizzazioni, risorse finanziarie necessarie per l'espletamento del proprio programma di attività. Titolo 2 Condizioni di adesione e Status di membro del Forum ART. 6 CONDIZIONI DI ADESIONE Possono chiedere di aderire al Forum le organizzazioni giovanili iscritte all'elenco Provinciale dei Gruppi e delle Associazioni Giovanili di cui al successivo art. 8 e le Amministrazioni Comunali che abbiano attivato un assessorato o una delega per le politiche giovanili. Queste ultime saranno tenute a designare un proprio rappresentante in possesso dei requisiti di eleggibilità a componente del Forum. ART. 7 ELENCO PROVINCIALE DEI GRUPPI E DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI Per poter partecipare ai lavori del Forum le organizzazioni giovanili della provincia di Lecce dovranno iscriversi, tramite procedura elettronica su web, all'elenco Provinciale dei Gruppi e delle Associazioni Giovanili istituito presso la Provincia di Lecce. L'Elenco è diviso in quattro sezioni: 1. consulte giovanili riconosciute dalle proprie amministrazioni locali; 2. associazioni formalmente costituite ai sensi della L. 266/1991 (associazioni di volontariato) o L. 383/2002 (associazioni di promozione sociale); 3. gruppi formali ed informali, associazioni, gruppi e movimenti anche non formalmente costituiti con proprio statuto, che non ricadono nelle due precedenti sezioni, 4. Assessori alle Politiche Giovanili dei Comuni della Provincia di Lecce. STATUTO - Forum Provinciale dei giovani Pag. 3

4 Per essere iscritte all'elenco, le organizzazioni giovanili devono possedere i seguenti requisiti: 1. essere senza scopo di lucro; 2. essere apartitiche; 3. avere finalità di promozione sociale, culturale e civile; 4. promuovere attività verso e con i giovani e gli adolescenti; 5. essere costituite da almeno il 50% dei soci o aderenti aventi un età inferiore ai trenta anni al momento dell'iscrizione. TITOLO 3 Organizzazione del Forum ART. 8 - ORGANI Sono organi del Forum: a) l Assemblea Provinciale dei gruppi e delle associazioni giovanili, quale organo centrale di elaborazione ed indirizzo; b) Il Presidente, il Vicepresidente del Forum; c) l Ufficio di Presidenza composto da n. Consiglieri. ART. 9 L'ASSEMBLEA DEI GRUPPI E DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI 1. Sono componenti dell Assemblea dei gruppi e delle associazioni giovanili i rappresentanti delle organizzazioni giovanili iscritte all'elenco Provinciale di cui all'art. 8. I componenti dell Assemblea sono designati dalle rispettive organizzazioni giovanili, secondo i rispettivi Statuti. Ogni organizzazione aderente deve designare, e comunicare all'ufficio di Presidenza per iscritto, un proprio rappresentante all'assemblea. Ogni organizzazione può sostituire il proprio rappresentante, purché informi per iscritto l Ufficio di Presidenza. 2. L'Assemblea, nel dare attuazione alle finalità di cui all'art. 2: a) definisce annualmente gli indirizzi programmatici del Forum;; b) approva il resoconto annuo delle attività; c) elegge ed ha potere di revoca del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri; d) approva le modifiche allo Statuto che dovranno poi essere ratificate dalla Provincia di Lecce. 3. L Assemblea, per i propri lavori, può avvalersi di commissioni di lavoro che potranno essere costituite, su proposta dell'assemblea stessa in modo da rappresentare, anche per aree tematiche, le componenti presenti in Assemblea. 4. L'Assemblea si riunisce di regola, in seduta ordinaria, almeno due volte l anno, secondo una programmazione semestrale. L Assemblea può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta se ne STATUTO - Forum Provinciale dei giovani Pag. 4

5 rilevi la necessità. La convocazione dell'assemblea viene fatta dal Presidente del Forum o da almeno un terzo dei membri del Forum. In sede di primo insediamento L'Assemblea sarà convocata dal Presidente della Provincia o da un suo Assessore delegato. 5. L'Assemblea può decidere di far partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti o rappresentanti di Enti ed Associazioni anche non aderenti al Forum; 6. L Assemblea può stabilire di far partecipare, come uditori, dei delegati alle riunioni del Consiglio Provinciale; 7. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per le materie di cui alle lettere a), b) e c) di cui al precedente comma 2. La seduta ordinaria, in prima convocazione, è valida quando sono presenti un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione indipendentemente dal numero di presenti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza relativa dei presenti; 8. Per la modifica dello Statuto, comma 2 lettera d), l'assemblea è convocata in seduta straordinaria che, in prima convocazione, è valida quando sono presenti i due terzi degli aventi diritto ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno un terzo degli aventi diritto. 9. Le modifiche dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, sono deliberate dall'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti. ART. 10 UFFICIO DI PRESIDENZA 1. I Consiglieri sono membri eletti dall'assemblea secondo la seguente ripartizione: a) membri eletti da gruppi formali ed informali, associazioni, gruppi e movimenti anche non formalmente costituiti con proprio statuto; b) membri eletti da associazioni formalmente costituite ai sensi della L. 266/1991 (associazioni di volontariato) o L. 383/2002 (associazioni di promozione sociale); c) membro eletto da consulte giovanili riconosciute dalle proprie amministrazioni locali; d) membri eletti tra gli assessori alle politiche giovanili dei comuni della provincia di Lecce che non abbiano superato il trentesimo anno di età. 2. I consiglieri sono eletti dall Assemblea in prima convocazione, a maggioranza assoluta ed in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti. La durata della carica è di due anni riconfermabili. I membri dell'ufficio di Presidenza decadono al compimento del trentesimo anno d età. I membri decaduti saranno sostituiti tramite elezioni nella prima Assemblea utile. Alle riunioni dell ufficio di Presidenza partecipa, senza diritto di voto, anche un rappresentante designato dalla Provincia di Lecce. 3. Compete all Ufficio di Presidenza: STATUTO - Forum Provinciale dei giovani Pag. 5

6 a. dare attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni dell Assemblea attraverso la predisposizione di progetti, la realizzazione di attività sul territorio o l'organizzazione di eventi di tipo culturale e ricreativi; b. proporre deliberazioni e atti di indirizzo da sottoporre all'approvazione dell Assemblea; c. sottoporre all'assemblea delle proposte di revisione dello Statuto; d. ratificare le richieste di adesione al Forum pervenute dalle organizzazioni giovanili iscritte all'elenco Provinciale di cui all'art. 8. ART. 11 IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE DEL FORUM Il Presidente del Forum: a) è eletto dall Assemblea nel corso della prima riunione; b) assume la rappresentanza formale del Forum nei confronti dei terzi; c) convoca e presiede l Assemblea dei gruppi e delle associazioni giovanili; d) convoca e presiede le riunioni dell Ufficio di Presidenza. Il Vicepresidente è eletto contestualmente al Presidente dall Assemblea del Forum nel corso della prima riunione e sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo (O COMPIMENTO DEL TRENTESIMO ANNO D Età DI QUEST ULTIMO). Il Presidente e il Vicepresidente rimangono in carica per due anni; decadono dalla carica al compimento del trentesimo anno. ART. 12 RECESSO Tutti i soggetti aderenti e organi del Forum, così come disciplinato dall art. 8 e dall art. 9, recedono dal Forum in caso di: a) assenza ingiustificata a quattro riunioni consecutive dell Assemblea; b) assenza ingiustificata a due riunioni consecutive dell Ufficio di Presidenza; c) scioglimento del soggetto aderente. Il recesso sarà comunicato in forma scritta al soggetto aderente dall Ufficio di Presidenza. ART. 13 SEDE Il Forum ha sede presso la Provincia di Lecce Ufficio per le Politiche Giovanili, Biblioteca Provinciale Nicola Bernardini (viale Gallipoli - Lecce). ART. 14- RINNOVO Il Forum continua ad esercitare i propri poteri fino all insediamento del nuovo Forum. STATUTO - Forum Provinciale dei giovani Pag. 6

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