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1 1 OGGETTO TURNI DI SERVIZIO QUESITO (posto in data 20 dicembre 2009) Sono una giovane Anestesista. Vorrei capire come viene fatto un turno mensile di reparto, ovvero chi ha il potere di decidere quanti turni notturni, quanti turni festivi e quanti turni di pronta disponibilità devono essere assegnati a ciascun componente l équipe. Vorrei anche sapere cosa fare se ci si accorge che i carichi di lavoro non sono equamente distribuiti, ma alcuni colleghi sono di fatto esonerati dalle reperibilità, altri dalle notti, altri dai festivi, altri da tutte e tre le incombenze mentre altri colleghi fanno di tutto.

2 2 RISPOSTA (inviata in data 21 dicembre 2009) La responsabilità dell organizzazione del lavoro nell ambito di una unità operativa, attraverso la distribuzione dei compiti e dei carichi lavorativi ai medici che ne costituiscono l équipe, è compito specifico del responsabile dell unità operativa stessa. Il comma 6 dell articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che delinea il quadro normativo di riferimento del Servizio Sanitario Nazionale, nella formulazione attualmente vigente dispone testualmente che: Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione. Posto quindi che la responsabilità dell organizzazione di una struttura è attribuita in modo esclusivo al dirigente ad essa preposto, questo è soggetto sia alla verifica annuale delle capacità manageriali, verifica che è competenza del nucleo di valutazione, sia alla verifica al termine dell incarico dei risultati complessivamente raggiunti, verifica che è competenza del collegio tecnico. Tra i criteri di verifica dei risultati raggiunti l articolo 28, comma 1, del CCNL 2002_2005, richiama esplicitamente: d) l'efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi ; e) la capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all'uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali;

3 3 Il dirigente della struttura è in sostanza responsabile di tutto ciò che attiene all organizzazione della stessa, e quindi alla definizione dei turni e degli orari di servizio di tutto il personale, fermo restando che su tali responsabilità egli stesso sarà valutato, e che comunque nell esercizio di tali responsabilità non può non tener conto di un principio fondante la gestione delle amministrazioni pubbliche, fissato dall articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che afferma tra l altro che le amministrazioni pubbliche ispirano la loro organizzazione ai principi della trasparenza e dell imparzialità Il fatto che la distribuzione dei turni di reperibilità tra i dirigenti che operano nell ambito di una data struttura debba essere effettuata in modo equo rientra in quei principi di carattere generale che disciplinano l organizzazione del lavoro, e che non richiederebbero, tanto sono ovvi, di essere esplicitati in norme specifiche. Nonostante ciò quei principi sono stati ribaditi a più riprese nella normativa contrattuale e nelle leggi che disciplinano il rapporto di lavoro del personale che opera nell ambito del servizio sanitario nazionale, come risulta dall excursus di seguito proposto. L articolo 6 del DPR 348/1983 (il primo contratto nazionale di lavoro del personale delle unità sanitarie locali, ancora pubblicistico, adottato con decreto del Presidente della repubblica 25 giugno 1983), che disciplina i turni di servizio e l organizzazione del lavoro affermava che Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 761/1979 tenendo conto della necessità di una razionale ed economica distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali Il citato articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) disponeva al riguardo che: Gli orari e turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate Si parla genericamente di razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del personale definita sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate

4 4 Per quanto concerne le reperibilità la normativa contrattuale vigente, si limita a precisare che 10 turni mensili di reperibilità costituiscono un limite oltre il quale non è opportuno andare. Il comma 4 dell articolo 17 del CCNL 2002_2005, che disciplina l istituto della pronta disponibilità, precisa che: Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese. Il criterio di equità distributiva è esplicitamente richiamato dal CCNL 2002_2005, che nell allegato 2, che precisa le modalità applicative dell articolo 16, avente ad oggetto la disciplina del servizio di guardia. Si precisa infatti che Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'equipe. Le evidenti interconnessioni ed analogie tra i due istituti, la guardia e la pronta disponibilità, induce ad affermare che come nel caso dei turni di guardia anche i turni di pronta disponibilità devono essere distribuiti in modo uniforme tra tutti i dirigenti interessati. La distribuzione dei turni di pronta disponibilità tra i dirigenti che afferiscono ad una unità operativa deve essere programmata ex ante nell ambito del piano aziendale per le emergenze, e non può essere oggetto di decisioni estemporanee del responsabile della struttura, se non in casi eccezionali conseguenti ad eventi imprevisti ed imprevedibili (assenze improvvise per malattia, infortuni, o altro di dirigenti che avrebbero dovuto coprire i turni di reperibilità loro assegnati). Il piano annuale delle emergenze deve essere concertato con le organizzazioni sindacali, ed uniformarsi alle linee guida che le Regioni possono emanare in materia. Laddove il piano per le emergenze non prevedesse di entrare nel merito dell articolazione dei turni di guardia e di pronta disponibilità a livello delle singole unità operative, è opportuno inserire criteri che vincolino i responsabili delle diverse strutture ad adottare soluzioni coerenti con i principi di trasparenza ed imparzialità che devono informare i comportamenti delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, articolo 2, comma 1, lettera d)

5 5 RIFERIMENTI NORMATIVI L onere di assicurare la copertura dei turni di pronta disponibilità integrativa deve essere distribuito tra tutti i dirigenti che operano nell ambito dell unità operativa, compreso il responsabile della stessa. A questo riguardo il comma 3 dell articolo 17 del CCNL 2002_2005 dispone infatti che: Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia e deve essere organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativa è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti non titolari di incarico di struttura.

6 6 L EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE IN MATERIA DI PRONTA DISPONIBILITÀ Decreto del Presidente della Repubblica. 25 giugno 1983, n. 348 Articolo 25 Servizio di pronta disponibilità Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità, ove richiesto da inderogabili necessità, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, tutti i dipendenti dell'ente, ciascuno per le proprie competenze. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa disciplina o di discipline che abbiano una corrispondenza sotto il profilo della competenza diagnosticoterapeutica. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni e festivi; ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità in misura indifferenziata ed indivisibile di Lire per ogni 12 ore quale compenso forfettario per turno di pronta disponibilità sia sostitutiva che, per quanto riguarda i medici, integrativa, salvo comprovate esigenze di servizio da concordare con le organizzazioni sindacali. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente, medico e non medico, più di 10 pronte disponibilità nel mese.

7 7 L EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE IN MATERIA DI PRONTA DISPONIBILITÀ Decreto del Presidente della Repubblica. 25 giugno 1983, n. 348 Articolo 25 Servizio di pronta disponibilità Per quanto concerne il personale medico, il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è, di norma, di competenza del primario o aiuto capo-sezione o servizio autonomo, degli aiuti e degli assistenti con almeno 5 anni di anzianità, nonché, solo per particolari necessità, degli altri assistenti. Per il personale medico il servizio di pronta disponibilità sostitutivo dei servizi di guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della divisione o del servizio, ad eccezione dei primari e degli aiuti capi sezione o servizio autonomo.

8 8 L EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE IN MATERIA DI PRONTA DISPONIBILITÀ CCNL 2002_2005 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito, previa concertazione con le organizzazioni sindacali nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 2. Sulla base del piano annuale per le emergenze, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Sempre previa concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità. 3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti che non siano titolari di incarico di struttura complessa. 4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.

9 9 L EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE IN MATERIA DI PRONTA DISPONIBILITÀ CCNL 2002_2005 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità 5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata che comunque non possono essere inferiori a quattro ore l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario. 6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. 7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro. 8. Le parti concordano che, attenendosi ai criteri generali definiti dalle Regioni nell ambito linee di indirizzo che esse possono emanare per uniformare i comportamenti delle diverse aziende, sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza.

10 10 INDICAZIONI OPERATIVE Se la discriminazione segnalata dovesse verificarsi in maniera sistematica, e non solo con riferimento ai turni di pronta disponibilità, occorre assumere le opportune iniziative a difesa di quei principi sopra richiamati di trasparenza ed imparzialità e a tutela della propria dignità personale e professionale. Opportuno comunque adottare una strategia di prudente gradualità, evitando azioni personali dirette, e adoperandosi invece affinché siano adottati a livello aziendale regolamenti, protocolli, procedure che disciplinino gli spazi di discrezionalità decisionale del responsabile della struttura. Specifiche norme per la gestione della pronta disponibilità possono essere inserite, oltre che nel piano annuale delle emergenze, nel regolamento di organizzazione aziendale, o in uno specifico regolamento che disciplini l istituto della pronta disponibilità. Laddove l approccio soft, che passa per la definizione di regolamenti e protocolli di comportamento a livello aziendale, non dovesse produrre risultati, a fronte del persistere di atteggiamenti discriminanti devono essere intraprese azioni dirette di tutela della propria dignità personale, sempre con gradualità, avvalendosi degli strumenti che sono messi a disposizione dalla normativa contrattuale vigente: segnalazione dei comportamenti scorretti al direttore sanitario aziendale ed al collegio tecnico, organismo che è chiamato a valutare l operato dei titolari di incarico di direzione di struttura anche per quanto concerne la capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori (CCNL 2002_2005, articolo 28, comma 1) segnalazione al comitato paritetico per il mobbing (che le aziende sono tenute a istituire in applicazione dell articolo 7 del CCNL 2002_2005). Anche in questo caso occorre muoversi con prudenza e gradualità, ed evitare esposizioni personali, che per evidenti motivi possono risultare controproducenti, promuovendo azioni collegiali che siano portate avanti da più dirigenti o dalle stesse organizzazioni sindacali.

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