Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto

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1 Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto Art. 1 Istituzione La Provincia di Foggia istituisce l Università della Terza Età "Luigi Imperati" con sede in Foggia, in Palazzo Dogana, presso l Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura. Inizialmente l Istituzione opererà didatticamente presso l Istituto Tecnico per Geometri "E. Masi" di Foggia e successivamente anche in altri Comuni della Provincia. Potranno altresì partecipare coloro che, interessati, siano in possesso di un adeguato titolo di studio. L istituzione agisce quale organismo strumentale della Provincia è dotata di autonomia gestionale ed informa la sua attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Il presente Statuto ne disciplina l ordinamento ed il funzionamento. Art. 2 Scopi L istituzione alle seguenti finalità sociali: > curare l organizzazione di corsi, su argomenti specifici, seminari ed iniziative a carattere provinciale, volti ad offrire alle generazione della terza età esperienze e formazione culturale socializzante; > favorire la partecipazione degli iscritti alla vita sociale attraverso la realizzazione di iniziative concrete; > favorire la nascita ed il persistere di professionalità e di competenze che possano essere utilizzate dalle giovani generazioni; > operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni di quella attuale; > promuovere convegni, ricerche, studi e curarne l eventuale pubblicazione; > organizzare e curare qualsiasi attività culturale e sociale idonea ad assicurare il perseguimento dei fini dell Istituzione; > collaborare con enti aventi analoghi fini istituzionali, sia in Italia che all estero, con particolare riguardo ai paesi della Comunità Europea, dell area del Mediterraneo ed ai paesi in via di sviluppo. Per realizzare lo scopo di cui sopra la Provincia si avvale della forma "istituzione" prevista dagli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n Art. 3 Organi dell Istituzione Sono organi della Università: > L Amministratore Unico > il Direttore

2 Art. 4 L Amministratore Unico L Amministratore Unico viene nominato dal Presidente della Provincia fra persone particolarmente esperte nel campo della cultura e delle problematiche della terza età o fra i dirigenti dell Ente. Art. 5 Durata La durata dell Amministratore Unico è fissata in anni cinque e coincide, comunque, con la permanenza in carica del Presidente della Provincia. Art. 6 Attribuzioni L Amministratore Unico è l organo di gestione della istituzione e realizza il programma annuale. In particolare: 1. delibera la programmazione annuale entro il 30 settembre di ogni anno, 2. delibera il bilancio preventivo annuale ed il consuntivo, con relativa relazione; 3. delibera la spesa ed approva i contratti ed i capitolati; 4. approva il regolamento interno e le eventuali successive modifiche; 5. determina le quote di partecipazione ai corsi; 6. ammette alla frequenza dei corsi tutti coloro che hanno compiuto il 40 anno di età e coloro che, pur non avendo raggiunto tale limite sono interessati alle discipline dei corsi; 7. propone all Ente Provincia eventuali modifiche al presente Statuto. Art. 7 Sedute - verbalizzazione - pubbliche delibere Lo svolgimento delle sedute, i verbali, le deliberazioni adottate dagli organi statutari e la relativa pubblicazione saranno disciplinate da apposito regolamento predisposto entro e non oltre sessanta giorni dall istituzione formale dell Università. Detto regolamento disciplinerà anche l inventario, il registro protocollo, il funzionamento dell archivio e dell economato, il registro cronologico delle deliberazioni ed ogni altro adempimento amministrativo per il necessario funzionamento dell Università. Art. 8 Controlli Le deliberazioni adottate dall Amministratore Unico sono inviate, a cura del Direttore, al Presidente della Provincia entro venti giorni dalla loro adozione, pena la decadenza.

3 La trasmissione delle deliberazioni dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive ha luogo entro cinque giorni dall adozione, pena la decadenza. Le deliberazioni dell Amministratore Unico diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione da parte della Provincia non vengono annullate dalla Giunta Provinciale per violazione di legge e del presente Statuto, oppure per non essere conformi alle finalità e agli indirizzi emanati dalla Provincia stessa. Il termine di venti giorni è interrotto una sola volta se, prima della scadenza, la Giunta Provinciale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l annullamento riprende a decorrere dal momento del ricevimento da parte della Provincia dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti. Art. 9 Direttore Il Direttore della Università, scelto tra i dirigenti dell Amministrazione Provinciale, è nominato dal Presidente della Provincia. Art. 10 Competenze Il Direttore ha la responsabilità gestionale della Università ed inoltre: > esegue le deliberazioni dell Amministratore Unico; > predispone lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo; > svolge le funzioni di segretario dell Amministratore Unico, cura l istruttoria delle pratiche da sottoporre al medesimo e redige i verbali delle sedute; > firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza dell Amministratore Unico. Per tutte le attività si avvarrà delle strutture, attrezzature e personale della provincia consistente di norma in un impiegato e di due ausiliari (bidelli), previa autorizzazione della Giunta Provinciale che su proposta dell Amministratore Unico, potrà potenziare il personale al verificarsi delle mutate esigenze della istituzione. Le prestazioni di detto personale saranno retribuite con compenso di lavoro straordinario dell istituzione, solo e soltanto per le ore eccedenti il normale orario di servizio. Art. 11 Gestione economico- finanziaria Le spese di gestione e funzionamento della Università dovranno essere finanziate esclusivamente con le entrate derivanti dalle quote di partecipazione ai corsi. L Amministratore Unico provvederà ad approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il calendario di massima dei corsi da svolgere nell anno successivo nonché un budget per ogni singolo corso che preveda il pareggio tra entrate ed uscite.

4 Art. 12 Fondo per spese di avviamento La Provincia di Foggia assegna all Istituzione un fondo di = per far fronte alle spese di avviamento. Detta dotazione dovrà essere restituita all Ente in caso di soppressione della Università. Art. 13 Bilancio di previsione L esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L Amministratore Unico, entro il 15 settembre di ogni anno, adotta il Bilancio di Previsione per l esercizio successivo. Il Bilancio osserva i principi dell universalità, dell integrità, del pareggio economico e finanziario di previsione. Al bilancio preventivo annuale devono essere allegati: > il riassunto dei dati del conto consuntivo al precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell anno in corso; > la relazione dell Amministratore Unico e del Direttore. Il Bilancio è trasmesso entro 10 giorni dalla sua adozione al Consiglio Provinciale che lo approva congiuntamente al Bilancio preventivo dell Ente Provincia. Per la struttura e la gestione del Bilancio si applicano le norme amministrative in materia di ordinamento contabile e finanziario delle Province, nonché le disposizioni del Regolamento Provinciale di Contabilità. Art. 14 Conto Consuntivo Il Direttore entro il 31 marzo presenta all Amministratore Unico il Conto Consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente. Il Conto consuntivo si compone del Conto economico. L Amministratore Unico delibera entro il 10 aprile il Conto consuntivo e lo trasmette con una propria relazione amministrativo-gestionale, entro 5 giorni successivi, al Collegio dei Revisori per la relazione di loro competenza che deve essere presentata, unitamente al Conto, al Consiglio Provinciale dell Ente entro il 30 maggio. Il Consiglio Provinciale approva il Conto consuntivo congiuntamente al Conto consuntivo dell Ente Provincia. Il Conto consuntivo consolidato non può chiudersi in disavanzo. Art. 15 Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti della Università della Terza Età.

5 Spetta al Collegio dei Revisori: > esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria; > attestare la corrispondenza del Conto consuntivo alle risultanze della gestione; > esprimere i rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione; > riferire immediatamente all Amministratore Unico ed al Consiglio Provinciale, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione. Per l esercizio dei compiti ed il funzionamento del Collegio dei Revisori si applicano le norme dello Statuto Provinciale e del Regolamento Provinciale di Contabilità. Art. 16 Servizio di Tesoreria Il servizio di tesoreria è affidato al Tesoriere della Provincia, che provvede alle riscossioni delle entrate ed ai pagamenti con le stesse modalità previste per la Provincia medesima. Art. 17 Contratti e spese in economia Agli acquisti di beni e servizi, agli appalti, alle forniture ed in generale a tutti i contratti, l Istituzione, per il perseguimento dei suoi fini provvede in conformità alle disposizioni legislative e del Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti. Art. 18 Docenti L Amministratore Unico per l effettuazione dei corsi utilizzerà docenti con particolari competenze ed esperienze. All uopo redigerà annualmente un Albo di docenti da trasmettere alla Giunta Provinciale e da utilizzare per i singoli corsi. L accesso all Albo sarà previsto nel Regolamento. Art. 19 Disposizioni transitorie e finali Il Presidente istituisce con proprio atto la Università della Terza Età "L. Imperati". Fino all entrata in vigore del Regolamento, il Presidente provvederà alla designazione dei docenti, sentito il parere dell Amministratore Unico. Art. 20 Modifiche dello Statuto Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Provinciale.

6 Art. 21 Rinvio Per ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 8 giugno 1990 n. 142 e succ. modificazioni ed integrazioni, allo Statuto Provinciale, ai Regolamenti Provinciali ed ai principi generali dell Ordinamento.

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