COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO. Provincia di Salerno

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1 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Provincia di Salerno REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N 20 DEL 18/07/2012 MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N 54 DEL

2 INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento...pag. 3 Art. 2 - Finalità...pag. 3 Art. 3 Compiti e prerogative della Consulta...pag. 3 Art. 4 - Composizione, nomina e durata in carica...pag. 3 Art. 5 - Organi della Consulta...pag. 4 Art. 6 Costituzione dell Assemblea e modalità di votazione...pag. 4 Art. 7 Funzioni degli organi della Consulta...pag. 5 Art. 8 - Convocazione...pag. 6 Art. 9 - Sedute della Consulta...pag. 6 Art. 10 Decadenza dei membri della Consulta...pag. 6 Art. 11 Audizioni....pag. 6 Art. 12 Approvazione ed entrata in vigore del regolamento...pag. 7 2

3 Articolo 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l attività della Consulta Comunale per le Attività Produttive, quale strumento di partecipazione previsto all art. 20 dello Statuto comunale, con l obiettivo di valorizzare il ruolo delle organizzazioni imprenditoriali dell industria, dell artigianato, del turismo (ricettive e balneari), del commercio e dell agricoltura e di coinvolgere nello sviluppo di Pontecagnano Faiano anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi di importanti categorie ed interlocutori sul piano propositivo nella ricerca di adeguate soluzioni in materia di politica economica, sociale e di organizzazione del territorio. Articolo 2 Finalità 1. L Amministrazione comunale, per rendere operativi i suoi interventi in materia di attività produttive, fa propria la linea guida della consultazione e della concertazione mediante la costituzione di una Consulta, per improntare un sistema di relazioni sociali ed istituzionali il più possibile condiviso dalle forze rappresentative del mondo produttivo locale. Articolo 3 Compiti e prerogative della Consulta 1. Alla Consulta sono attribuite funzioni eminentemente propositive e consultive su temi ed argomenti concernenti direttamente o indirettamente le attività produttive. 2. Essa collabora con il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Presidente del Consiglio Comunale fornendo loro informazioni, proposte e valutazioni su temi specifici da questi segnalati, ovvero su temi d interesse generale attinenti alle attività produttive. A tale scopo la Consulta può presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell attività amministrativa, i piani urbanistici e commerciali e regolamenti in materia. Tali memorie, documentazioni ed osservazioni potranno essere ammesse a costituire gli atti preparatori alla discussione dei provvedimenti in votazione da parte del Consiglio comunale. Essa, inoltre, collabora alla ideazione e organizzazione di manifestazioni, mostre e iniziative promozionali al fine di creare un interesse commerciale nella città. 3. A cura della segreteria della Consulta saranno inviati ai componenti della stessa gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, qualora vi siano ordini del giorno attinenti ad argomenti discussi in Consulta. 4. Il parere della Consulta non sostituisce quello delle Associazioni di categoria nei casi espressamente previsti da disposizioni normative vigenti. Articolo 4 Composizione, nomina e durata in carica 1. Sono membri di diritto della Consulta senza diritto al voto: - Il Sindaco, o Assessore delegato alle Attività Produttive; - n. 1 rappresentante, per ogni associazione di categoria a livello provinciale avente propri associati nel territorio comunale; - n. 1 rappresentante, per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti, più rappresentative a livello provinciale. 3

4 Sono membri della Consulta con diritto al voto gli eletti non appartenenti alle suddette associazioni di categoria e saranno così suddivisi: - n. 2 rappresentanti per la sezione industria e artigianato; - n. 1 rappresentante per la sezione pubblici esercizi; - n. 2 rappresentanti per la sezione attività ricettive e turistiche - balneari; - n. 1 rappresentante per la sezione commercio al dettaglio su aree private settore alimentare; - n.1 rappresentante per la sezione commercio al dettaglio su aree private settore non alimentare; - n. 1 rappresentante per la sezione commercio su aree pubbliche; - n. 1 rappresentante per la sezione agricoltura e zootecnia; E causa di incompatibilità e non possono fare pertanto parte della Consulta i rappresentanti delle Associazioni di categoria e sindacali che abbiano incarichi politici ed amministrativi in seno al Consiglio comunale o provinciale o regionale o che facciano parte di esecutivi di partito a livello comunale. 2. La designazione dei rappresentanti di cui al precedente comma 1, nel numero sopraindicato, dovrà pervenire dalle relative organizzazioni entro 30 giorni dalla richiesta del Comune. In caso contrario, provvederà la Giunta Comunale. 3. La designazione dei componenti da parte degli organismi mandanti è effettuata tenendo conto delle specifiche competenze, conoscenze ed esperienze nel settore produttivo. 4. La Consulta viene nominata con Decreto Sindacale viste le designazioni e i nominativi dei candidati eletti, dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale restando prorogate le sue funzioni sino al successivo insediamento. Articolo 5 Organi della Consulta Sono organi della Consulta: - Il Presidente; - Il Vice Presidente; - Il Segretario; - L Assemblea; Articolo 6 Costituzione dell Assemblea e modalità di votazione Ciascun componente sarà eletto dagli imprenditori appartenenti alla medesima categoria a seguito di apposite elezioni indette con Decreto Sindacale entro 60 giorni dall approvazione del presente Regolamento, la prima volta e successivamente entro 90 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta in carica. Tali elezioni verranno rese note mediante avviso pubblico affisso nel territorio comunale e verranno regolamentate nel modo seguente: - presentazione delle candidature a componenti dell Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni; - l elenco dei candidati sarà pubblicato all Albo Pretorio on-line del Comune di Pontecagnano Faiano; - ciascun imprenditore può essere candidato in una sola sezione; - i candidati dovranno dimostrare la loro appartenenza alla categoria con apposita autocertificazione da presentare all atto della candidatura in uno con l autocertificazione di esercitare l attività nel Comune di Pontecagnano Faiano; - ogni candidato deve esercitare la propria attività imprenditoriale nel territorio di Pontecagnano Faiano; 4

5 - gli elettori devono esercitare la propria attività nel Comune di Pontecagnano Faiano; devono, al momento del voto, autocertificare l iscrizione alla categoria di appartenenza; - nel caso di appartenenza a due sezioni (es. attività commercio alimentare e non, ricettive e pubblici esercizi) l elettore dovrà optare per una delle due sezioni in fase di presentazione della candidatura; - gli elettori possono esprimere una sola preferenza; - il seggio elettorale dovrà essere costituito presso un locale comunale; - le votazioni avverranno a scrutinio segreto e si svolgeranno in un solo giorno; - saranno considerate valide le schede che conterranno il solo cognome del candidato e/o nome e cognome in caso di omonimia; - lo spoglio delle schede avverrà in seduta pubblica e senza interruzione subito dopo la chiusura del seggio; - vengono eletti coloro i quali raggiungono il maggior numero di voti validi relativamente alla categoria di appartenenza. A parità di voto è eletto il candidato più giovane; - in caso di unica candidatura per sezione di appartenenza il candidato viene eletto di diritto; - per le operazioni pre-elettorali, di scrutinio e per quanto non espressamente previsto dal regolamento valgono i principi generali contenuti nella normativa vigente in materia di consultazioni elettorali; Il seggio elettorale sarà così costituito: - dal Responsabile del Settore 4 Governo del Territorio S.U.E. S.U.A.P., in qualità di Presidente; - da un vice presidente e da n. 2 scrutatori designati dal Responsabile del Settore 4 ; La Giunta Comunale prende atto dei risultati elettorali e rende noto i nominativi dei candidati risultati eletti entro i 30 giorni successivi e quindi provvede alla nomina della Consulta ai sensi dell art. 4 co. 4 del presente Regolamento. Articolo 7 Funzioni degli organi della Consulta 1. Nella prima riunione la Consulta, convocata dal Sindaco, nomina, con votazione segreta fra i propri membri, il presidente, il vice presidente ed il segretario. 2. Per la nomina del presidente, del vice presidente e del segretario è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei membri e di almeno la maggioranza dei componenti nelle successive convocazioni. Risulta eletto il membro che riporta il maggior numero di voti ed a parità di voti il membro più anziano d età. 3. In caso di assenza od impedimento del presidente le riunioni della Consulta sono presiedute dal vice presidente, ed in assenza od impedimento anche di quest ultimo, dal membro più anziano d età. 4. Al presidente sono attribuite funzioni di coordinamento, di iniziativa e di rappresentanza nei rapporti con gli organi istituzionali del Comune, questi ultimi rappresentati a tale scopo dal Sindaco o, per sua delega, dall Assessore alle Attività Produttive. 5. Spetta al segretario della consulta organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Consulta ed il loro preventivo deposito, redigere il verbale sommario delle sedute che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. 5

6 Articolo 8 Convocazione 1. La convocazione per le riunioni della Consulta è fatta dal Presidente con avviso scritto, da inviare ai membri almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e, nei casi d urgenza, almeno 24 ore prima. 2. Nell avviso di convocazione deve essere indicato l elenco degli argomenti da trattare, il luogo, la data e l ora della riunione. 3. Degli avvisi di convocazione e delle eventuali richieste da parte dei membri, deve essere data tempestiva notizia al Sindaco e all Assessore alle Attività Produttive. Articolo 9 Sedute della Consulta 1. Le sedute la Consulta sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge. 2. La consulta si riunisce in sessione plenaria almeno due volte all anno. Alle sedute il Presidente potrà formalmente autorizzare a partecipare anche esperti qualificati delle Associazioni rappresentate nella Consulta. 3. Per la validità delle decisioni adottate occorre la presenza della maggioranza dei componenti. 4. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti validi, escluse quindi le astensioni, le schede bianche e le schede nulle. 5. Delle sedute sarà redatto apposito verbale a cura del segretario, che provvederà a riportare in particolare le decisioni adottate. Ogni membro può far riportare per esteso sue dichiarazioni. In questo caso il segretario può richiedere di inserire tali dichiarazioni sotto dettatura. 6. Tale verbale sarà trasmesso in copia al Sindaco, all Assessore alle Attività Produttive e verrà letto ed approvato all inizio della seduta successiva della Consulta. 7. I pareri richiesti devono essere comunque comunicati tempestivamente al Sindaco. Articolo 10 Decadenza dei membri della Consulta 1. I membri della Consulta che per due volte consecutive non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni regolarmente convocate su comunicazione del Presidente sono dichiarati decaduti e sostituiti dalla Giunta con surroga del primo dei non eletti della sezione di appartenenza. Articolo 11 Audizioni 1. Qualora lo ritenga opportuno, la Consulta, al fine di una più corretta informazione, può invitare di volta in volta, previo assenso del Sindaco, dipendenti comunali competenti in materia. In casi specifici, previo assenso del Sindaco e previa eventuale assunzione dell impegno di spesa, possono essere invitati anche tecnici particolarmente competenti. 2. Può inoltre invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l esame di specifici argomenti. 6

7 Articolo 12 Approvazione ed entrata in vigore del regolamento 1. Il presente regolamento ed ogni sua eventuale modifica è approvato dal Consiglio Comunale ed entra in vigore dopo l intervenuta esecutività della delibera di approvazione e dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione all Albo pretorio on-line del Comune. 7

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