Art. 3 Doveri del medico
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- Raffaella Antonucci
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2 Art. 3 Doveri del medico Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.
3 Art. 13 Prescrizione e trattamento terapeutico La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
4 Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità. Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate.
5 Sono vietate l adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete. In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
6 La prescrizione di farmaci, sia per indicazioni non previste dalla scheda tecnica sia non ancora autorizzati al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata. In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti. È obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.
7 Art. 15 Pratiche non convenzionali Il ricorso a pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della dignità della professione e si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale del medico. Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre il cittadino a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso. E vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l esercizio di terzi non medici nel settore delle cosiddette pratiche non convenzionali.
8 delibera del 18 Maggio Terni: Linee guida della FNOMCeO su medicine e pratiche non convenzionali
9 La Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi edegliodontoiatri CHIEDE con forza urgente e indifferibile intervento legislativo del Parlamento, al fine dell'approvazione di una normativa specifica concernente le medicine non convenzionali sulla base di quanto contenuto nel presente documento.
10 In pratica, in Italia nel 2002, col termine di Medicine Non Convenzionali (MNC) il Consiglio Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha identificato quelle discipline, riconosciute in virtù del loro rilievo sociale.
11 omeopatia omotossicologa antroposofia fitoterapia medicina ayurvedica medicina tradizionale cinese agopuntura (osteopatia) (chiropratica)
12 uno Essere le medicine esercitabili e le pratiche gestibili, in quanto atto medico, esclusivamente da parte del medico chirurgo ed odontoiatra in pazienti suscettibili di trarne vantaggio dopo un'adeguata informazione e l'acquisizione di esplicito consenso consapevole.
13 due Essere il medico chirurgo e l'odontoiatra gli unici attori sanitari in grado di individuare pazienti suscettibili di un beneficiale ricorso a queste medicine e pratiche, in quanto solo il medico chirurgo e l'odontoiatra sono abilitati all'atto diagnostico, che consente la corretta discriminante fra utilità e vantaggio del ricorso consapevole a trattamenti non convenzionali.
14 tre Essere, in questa impostazione, il medico chirurgo e l'odontoiatra gli unici in grado di evitare che le medicine e pratiche non convenzionali vengano proposte e prescritte a pazienti senza possibilità di vantaggio, sottraendoli alle disponibili terapie scientificamente accreditate sulle quali dovrà essere sempre aggiornato attraverso l'ecm.
15 quattro Essere il medico chirurgo e l'odontoiatra gli unici soggetti legittimati ad effettuare diagnosi, ed a predisporre il relativo piano terapeutico e a verificare l'attuazione dellostessosulpaziente.
16 cinque Essere dovere della FNOMCeO e di tutti gli Ordini provinciali, perseguire nei modi dovuti e con tempestività, denunciando all autorità competente chiunque, non medico, eserciti le suddette medicine e pratiche non convenzionali.
17 sei Essere dovere della FNOMCeO e di tutti gli Ordini provinciali perseguire disciplinarmente quei medici chirurghi e odontoiatri che non rispettino, a norma del vigente Codice Deontologico, le regole sopra richiamate o che svolgano attività di prestanomismo a copertura di prestazioni da parte di non medici relativamente alle medicine e pratiche non convenzionali sopra elencate.
18 sette Essere opportuna la costituzione a livello nazionale FNOMCeO di una banca dati sulla legislazione internazionale, nazionale e regionale dedicata alle medicine e pratiche non convenzionali anche su segnalazione dei singoli Ordini provinciali.
19 otto Di richiedere con forza, per far corrispondere alla consistente domanda di medicine e pratiche non convenzionali, un coerente sviluppo di sistemi preposti alla tutela dell'efficacia e sicurezza, la costituzione di un'agenzia nazionale composta da soggetti istituzionali quali: il Ministero della Salute, le Regioni, il MURST, e la FNOMCeO.
20 Osservatorio: Tra i compiti principali da affidare a tale Organismo, che potrebbe articolarsi in analoghe strutture regionali, sono da prevedersi:
21 a) b) c) a. l'individuazione e la regolamentazione delle attività relative alle singole medicine e pratiche non convenzionali; b. la promozione della ricerca di base e applicata, secondo le regole di buona pratica clinica, nelle aree esclusive e soprattutto in quelle integrate favorendo la conoscenza dei principi e dell'uso appropriato delle medicine e pratiche non convenzionali nella cultura medica, avvalendosi di finanziamenti propri e derivanti da soggeti pubblici e privati in ambito nazionale ed europeo; c. il monitoraggio e l'informazione, attraverso relazioni semestrali/annuali alle istituzioni responsabili della tutela della salute, sull'uso appropriato, efficace e sicuro delle medicine e pratiche non convenzionali;
22 d) e) d. la regolamentazione dei percorsi formativi attraverso: 1. l'individuazione dei criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici; 2.ladefinizione deicriteriedei requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività di formazione; e. la sollecitazione, alle istituzioni competenti, a predisporre tutti quei provvedimenti di carattere normativo o regolamentare utili al perseguimento dei propri scopi istitutivi.
23 nove Sollecitare il Parlamento ad attivarsi affinchè si pervenga ad una modifica normativa sulla pubblicità sanitaria su proposta della FNOMCeO con l'inserimento di norme specifiche per il settore.
24 dieci Sollecitare le Autorità competenti ad attivarsi al fine dell'inserimento delle voci, relative alle prestazioni professionali rese nell'esercizio delle medicine e pratiche non convenzionali sopra elencate, all'interno della Tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico chirurgiche ed odontoiatriche (DPR 17/2/1992), che peraltro necessita di una sostanziale e globale revisione.
25 undici Prevedere l'istituzione presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di un registro suddiviso in sezioni per ciascuna delle medicine e pratiche non convenzionali sopra elencate. L'inserimento nel registro dei medici chirurghi e degli odontoiatri è subordinato alla individuazione di criteri che verranno stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento della FNOMCeO, in collaborazione con le Scuole e Società Scientifiche accreditate dalla FNOMCeO stessa, nella distinzione di ruoli e funzioni.
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