HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE
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1 1 OGGETTO QUESITI DIVERSI (inviati in data 14 marzo 2014) 1) Nella intra-moenia allargata tra i requisiti obbligatori per poter svolgere tale attività in una struttura esterna è che tale struttura non sia accreditata con la regione di appartenenza? L eventuale preclusione è valida anche per accreditamenti in altre discipline rispetto a quella per la quale si chiede l autorizzazione all esercizio dell attività libero professionale? 2) È stato chiesto ad un nostro iscritto di ricoprire il ruolo di Direttore Sanitario della ASL. Lui ha ricoperto il ruolo di responsabile di struttura semplice per 4 anni e successivamente è stato nominato responsabile di struttura complessa da 2 anni. Mi chiedeva se possiede i requisiti per ricoprire l'incarico di Direttore Sanitario.
2 2 RISPOSTE (inviate in data 23 marzo 2014) 1) Nella intra-moenia allargata tra i requisiti obbligatori per poter svolgere tale attività in una struttura esterna è che tale struttura non sia accreditata con la regione di appartenenza? L eventuale preclusione è valida anche per accreditamenti in altre discipline rispetto a quella per la quale si chiede l autorizzazione all esercizio dell attività libero professionale? Le norme che disciplinano l esercizio dell attività libero professionale intramoenia, nel consentire l esercizio temporaneo dell attività presso strutture private laddove non siano disponibili in Azienda spazi adeguati, precisano che tali strutture non devono essere accreditate, senza ulteriori precisazioni in ordine alle discipline per le quali tale accreditamento è concesso. L assoluta incompatibilità dell esercizio della libera professione intramoenia in strutture accreditate, a prescindere dalla disciplina per cui lo sono, è sancita dal comma 5 dell articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che precisa: Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall'articolo 6, comma 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, da espletare dopo aver assolto al debito orario, è incompatibile con l'esercizio dell attività libero professionale extramuraria. L'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso strutture sanitarie private accreditate anche parzialmente. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera o dell'unità sanitaria locale interessata. Se l incompatibilità è sancita per i dirigenti medici a rapporto non esclusivo a maggior ragione tale incompatibilità sussiste per i dirigenti che hanno optato per il rapporto esclusivo.
3 3 2) È stato chiesto ad un nostro iscritto di ricoprire il ruolo di Direttore Sanitario della ASL. Lui ha ricoperto il ruolo di responsabile di struttura semplice per 4 anni e successivamente è stato nominato responsabile di struttura complessa da 2 anni. Mi chiedeva se possiede i requisiti per ricoprire l'incarico di Direttore Sanitario. Il comma 7 dell articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 502, nel definire requisiti e funzioni del direttore sanitario aziendale precisa che Il direttore sanitario è un medico in possesso della idoneità nazionale all esercizio delle funzioni di direzione, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienicosanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il significato che deve essere attribuito alla locuzione enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione è precisato dal comma 1 dell articolo 2 del DPR 10 dicembre 1997, numero 484 (requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale) che testualmente precisa per enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione, si intendono: a) le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; enti ed istituti quali l ospedale Galliera di Genova, l Ordine Mauriziano, l Ospedale Bambin Gesù, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici, che svolgono attività d'interesse sanitario, del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'agenzia per i servizi sanitari regionali; le strutture sanitarie complesse dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria; b) le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta, le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.
4 4 Il fatto di essere stato per quattro anni responsabile di una struttura semplice e per ulteriori due anni responsabile di una struttura complessa può essere interpretato come aver diretto una struttura medio grande per complessivi sei anni, e quindi soddisfare il requisito dei cinque anni di direzione tecnico sanitaria di strutture di media o grande dimensione. Va peraltro precisato che i requisiti per l incarico di direzione sanitaria aziendale sono di norma ulteriormente precisati nelle leggi regionali di organizzazione, in documenti di indirizzo adottati a livello regionale, e devono essere recepiti nello stesso atto aziendale. In ogni regione dovrebbe inoltre essere istituito un elenco regionale dei soggetti idonei al conferimento dell incarico di direzione sanitaria aziendale (così come a quello di direttore generale). A titolo esemplificativo si riporta l articolo 40-bis della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, numero 40, articolo inserito dalla legge regionale 10 novembre 2008, n. 60) Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 Disciplina del Servizio Sanitario regionale Articolo 40 bis Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario e a direttore dei servizi sociali 1. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono istituiti gli elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo di aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliero universitarie e enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta, degli aspiranti alla nomina a direttore sanitario di aziende unità sanitarie locali e di aziende ospedaliero universitarie e degli aspiranti alla nomina a direttore dei servizi sociali di aziende unità sanitarie locali. 2. L iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 avviene su domanda, alla quale è allegato il curriculum vitae e i titoli scientifici e professionali ritenuti idonei e pertinenti, comprese le pubblicazioni a mezzo stampa, inoltrata dal 1 al 31 dicembre di ciascun anno. Al fine della verifica della presentazione della domanda entro i termini prescritti, fa fede il timbro dell ufficio accettante.
5 5 3. L iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 avviene anche a seguito di avviso pubblico che la Giunta regionale ha comunque la facoltà di indire, a seguito del quale gli interessati presentano domanda corredata di curriculum vitae e i titoli scientifici e professionali ritenuti idonei e pertinenti, comprese le pubblicazioni a mezzo stampa. 4. La competente struttura della Giunta regionale, accertata la regolarità formale delle domande, pervenute ai sensi del comma 2 e 3, verifica la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ) 5. La Giunta regionale compie l istruttoria entro novanta giorni dall avvenuta ricezione delle domande. La mancanza dei requisiti al momento della presentazione della domanda non è sanabile. 6. I provvedimenti di nomina del direttore sanitario, del direttore dei servizi sociali e del direttore amministrativo sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Contestualmente alla pubblicazione di cui al presente comma, i provvedimenti di nomina, corredati dal relativo curriculum vitae, sono pubblicati sul sito web della Giunta regionale, in apposita sezione dedicata all elenco. Nella stessa sezione sono pubblicati tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di direttore amministrativo e di direttore sanitario inseriti nell elenco, nonché i relativi curricula. Va infine osservato che la legittimità del conferimento dell incarico deve essere stata sancita dal collegio sindacale, che è l organo aziendale deputato al controllo della legittimità degli atti. La delibera di conferimento dell incarico può essere impugnata da chiunque ritenga di essere stato danneggiato dalla delibera stessa, ma l eventuale revoca della delibera non comporta automaticamente l annullamento dei provvedimenti adottati, che dovranno essere valutati specificamente nel merito.
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