Procreazione assistita? ( ) -

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1 Procreazione assistita? ( ) - Una delle scelte di Giovaniemissione è quella di offrire informazione approfondita, perchè in coscienza e serietà ogni giovane possa scegliere, confrontando ciò che viene a conoscere con la Parola di Dio. Anche sulla procreazione assistita non vogliamo offrire una risposta preconfezionata, ma cercare insieme di capire. Ringraziamo i giovani di "Facoltà d'intendere" (gruppo di riflessione del GIM e dei Beati i Costruttori di Pace) che ci offrono questi spunti. Procreazione assistita? Il nostro speciale si suddivide in quattro sezioni: - Cosa dice la legge 40/2004; - Glossario e tecniche mediche; - Quali le altre leggi in Europa; - Cosa esprimono i quesiti referendari. Procreazione: cosa dice la legge Lo scopo di questa pagina è riassumere brevemente i punti della legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita di cui viene proposta l abrogazione mediante referendum. Abbiamo deciso procedere per punti, per rendere più efficace e meno pesante la lettura. Legge: - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita Finalità della legge: - Definire le condizioni e le modalità con cui si può ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito Accesso alle tecniche di PMA: - È consentito solo se non ci sono altri metodi efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità - È riservato a coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi - È permesso solo quando sia accertata l impossibilità di rimuovere in altro modo le cause che impediscono la procreazione, ed è limitato ai casi di sterilità o di infertilità, documentati da atto medico - Deve essere basato sul principio di gradualità: deve cioè essere scelta la modalità di applicazione della tecnica meno invasiva, in modo di evitare interventi troppo (tecnicamente o psicologicamente) gravosi per i destinatari - È permesso solo se la coppia è stata accuratamente informata dal medico sui metodi, sui problemi bioetica, e sui possibili effetti collaterali conseguenti all applicazione della PMA, sulle probabilità di successo dell intervento e sulle conseguenze giuridiche per la donna, per l uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata anche la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affido. - Non può essere di tipo eterologo Tutela del nascituro: - I nati mediante queste tecniche hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha fatto ricorso alla PMA - La madre non può scegliere di non essere nominata: deve cioè riconoscere il figlio come suo - Nel caso si applichi la fecondazione eterologa, il coniuge non può esercitare l azione di disconoscimento della paternità, che potrà comunque essere in seguito promossa dal figlio; il donatore esterno alla coppia non acquisisce nessuna relazione giuridica parentale con il nato Tutela dell embrione: - È vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani - La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni è permessa solo per finalità terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell embrione, e solo se non ci sono metodi alternativi - È vietata ogni forma di selezione eugenetica degli embrioni e dei gameti (cioè interventi diretti ad alterare il patrimonio genetico dell embrione o del gamete o a predeterminarne caratteristiche genetiche) - Sono vietati interventi di clonazione, sia a fini procreativi, sia di ricerca - Sono vietate la crioconservazione (congelamento) e la soppressione degli embrioni; la crioconservazione è permessa solo per gravi motivi collegati alla salute della donna - Per la PMA non deve essere creato un numero di embrioni superiore a quello

2 necessario, e comunque non superiore a tre Strutture autorizzate: - Gli interventi di procreazione medicalmente assistita possono essere realizzati in strutture pubbliche e private autorizzate iscritte in un apposito registro Obiezione di coscienza: - Medici e personale ausiliario potranno astenersi dal praticare la fecondazione artificiale sollevando obiezione di coscienza Costi: - Le tecniche di fecondazione assistita non rientrano tra i livelli essenziali di assistenza e quindi non sono rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. È previsto comunque dal governo un fondo speciale (nel 2003 era di 6 milioni e 800mila euro) Sanzioni: - Solo amministrative pecuniare per i medici che applicano la fecondazione eterologa o per i soggetti non ammessi dalla legge. Nessuna punibilità invece per coppie o singoli. - Reclusione da dieci a venti anni ed interdizione perpetua dalla professione per i medici che attuano la clonazione; reclusione da un anno a tre per chi realizza, organizza e pubblicizza la commercializzazione di gameti ed embrioni o la surrogazione di maternità. Carcere anche per chi applica la sperimentazione sugli embrioni e ricorre al congelamento e alla soppressione. Linee guida: Il ministero della Salute, avvalendosi dell'istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, ha definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 40, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Queste linee guida sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate alla pratica della PMA. Procreazione medicalmente assistita: glossario e tecnica Per comprendere meglio i termini utilizzati nei quesiti referendari ed i problemi che stanno alla base della discussione che si sta svolgendo a questo proposito, crediamo opportuno chiarire alcuni concetti: 1- A chi è rivolta questa legge? Alle coppie sterili ed infertili Sterilità: incapacità per una coppia di concepire (non avviene la fecondazione) dopo almeno un anno di rapporti non protetti. Infertilità: incapacità di condurre a termine una gravidanza fino (la fecondazione avviene). 2- Gameti: Sono le cellule sessuali. Negli esseri umani quelle femminili si chiamano ovuli quelle maschili spermatozoi e sono formate da 23 cromosomi (22+X l ovulo; mentre lo spermatozoo può avere un corredo 22+X o 22+Y). La riproduzione della nostra specie è garantita dalla fusione di due gameti di sesso diverso. 3- Zigote: dopo la fecondazione il DNA dello spermatozoo (23 cromosomi) deve unirsi con quello dell'ovocita (23 cromosomi); il processo impiega circa 24 ore e porta alla formazione di una cellula detta zigote, una cellula con 46 cromosomi che contiene l'informazione genetica completa per formare una "specifica persona". Questa cellula subisce una serie di divisioni cellulari ma sui «tempi» non c è accordo tra gli scienziati e viene poi chiamata embrione 4- Embrione: è proprio sulla definizione di embrione che il dibattito etico ma anche biologico e medico è più acceso. Una definizione ampiamente condivisa è che l embrione umano sia l organismo in via di sviluppo dal momento della fecondazione alla fine del terzo mese di vita intrauterina, cioè di gravidanza. Dall inizio del quarto mese alla nascita si parla invece di feto. 5- Cellule staminali totipotenti: sono totipotenti le cellule dell embrione prima della formazione dei tre foglietti embrionali, che avviene verso il 14 giorno; tale definizione deriva dalla potenzialità insita in esse di dare origine a tutti i tipi di tessuto. Dopo il 14 giorno perdono la totipotenza divenendo dapprima multipotenti e poi pluripotenti, in grado cioè di generare solo alcuni tipi di linee cellulari. Queste ultime sono presenti anche nell adulto, ad esempio possono essere trovate nel midollo osseo, nel sangue del cordone ombelicale, nel fegato, nel muscolo.le cellule staminali dell adulto posseggono un certo grado di plasticità, cioè di riprogrammabilità. E stato cioè possibile in alcuni casi convertire il destino di una cellula staminale da un tipo di tessuto ad un altro. 6- Quali tecniche di fecondazione medicalmente assistita sono consentite in Italia? Secondo l attuale legge l accesso alle tecniche di fecondazione assistita avviene in maniera graduale, tenendo conto della causa di sterilità della coppia. Tecniche di I livello INSEMINAZIONE ARTIFICIALE:

3 - inseminazione sopracervicale in ciclo naturale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminate; - induzione dell'ovulazione multipla associata ad inseminazione sopracervicale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminate; - eventuale crioconservazione dei gameti maschili. Tecniche di II Livello (procedure eseguibili in anestesia locale e/o sedazione profonda): FIVET: fecondazione in vitro e trasferimento dell'embrione; si articola in diverse fasi: 1. in ciclo spontaneo o con induzione della crescita follicolare e maturazione di piu' ovociti mediante la somministrazione di farmaci induttori dell'ovulazione; 2. controllo della risposta ovarica a tale terapia mediante monitoraggio ecografico e/o dosaggio di estradiolo; 3. prelievo degli ovociti per via transvaginale, sotto controllo ecografico, in anestesia locale e/o sedazione profonda; 4. preparazione del campione di liquido seminale; 5. scelta degli ovociti; 6. unione e coltura extracorporea dei gameti (oociti e spermatozoi); 7. verifica dell'avvenuta fecondazione di ciascun oocita; 8. trasferimento in utero degli embrioni. ICSI: iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo; prelievo testicolare dei gameti (prelievo percutaneo o biopsia testicolare); eventuale crioconservazione di gameti maschili e femminili ed embrioni (nei limiti delle normative vigenti); GIFT: Stimolazione della crescita follicolare e contemporaneo trasferimento degli oociti e degli spermatozoi nella tuba della donna. Tecniche di III Livello (procedure che necessitano di anestesia generale con intubazione): prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo; prelievo degli ovociti per via laparoscopica; trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT),zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via laparoscopica. 7- Fecondazione omologa ed eterologa : Nella fecondazione omologa i due gameti appartengono alla coppia, mentre nell eterologa si ha fecondazione di un ovulo con uno spermatozoo appartenente ad una persona diversa dal partner della donna. In questo modo il patrimonio genetico del nascituro apparterrebbe per il 50% alla madre e per il 50% ad una persona diversa da colui che eserciterà il ruolo di padre. In Italia non è consentita. La legge in Europa In epoca di globalizzazione (anche della ricerca scientifica delle cure mediche) e di costruzione (seppure con molte difficoltà) di una identità europea, è giusto analizzare quale legislazione abbiano adottato altri Paesi sui temi della procreazione assistita. Questa analisi si rende necessaria non solo per un principio di mera imitazione delle politiche nazionali, ma per il semplice fatto che come già accade tuttora per qualsiasi cittadino (almeno all interno della Comunità Europea, Svizzera compresa) non è così difficile andare oltre confine per praticare ciò che non è possibile nel proprio Paese. Prendendo in considerazione Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Italia (secondo la legislazione attuale) evidenziamo quali siano le soluzioni adottate riguardo alle principali tematiche affrontate dai quesiti del referendum. Congelamento embrionale (a scopo di ricerca o per evitare successivi cicli di fertilizzazione della donna rif. quesito n 1): sia la legislazione italiana che quella tedesca proibiscono la crioconservazione degli embrioni per tentare inseminazioni artificiali successive. Gli altri paesi invece consentono la pratica, evitando così successivi cicli di preparazione ormonale della donna o dell uomo L utilizzo degli embrioni soprannumerari (quelli che non vengono più impianti nell utero) a scopo di ricerca (sulle cellule staminali embrionali) è consentito in tutti i paesi considerati, tranne che in Italia. Tuttavia nei casi in cui è consentito, è necessario che i genitori consentano espressamente l utilizzo. Diagnosi pre-impianto (degli embrioni prodotti attraverso la P.M.A. rif. quesito n 2): tranne in Germania e in Italia, negli altri paesi è ammessa l analisi (anche del DNA) degli embrioni prima dell impianto onde evitare l eventuale generazione di feti malformati o portatori di malattie genetiche. Diritto alla P.M.A. omologa (rif. quesito n 2): su questo aspetto esistono diverse posizioni e specificazioni. In Francia possono ricorrere alla PMA le coppie sposate o conviventi da almeno 2 anni. In Germania invece ciò è possibile solo a coppie sposate. In Spagna invece la PMA è consentita sia alle coppie sposate che conviventi, nonché ai single purché vi sia un libero e cosciente desiderio (in questo caso con donatore esterno). Le stesse prescrizioni della Spagna valgono

4 anche per la Gran Bretagna. In Italia invece la PMA omologa è consentita solo a coppie sposate o conviventi la cui sterilità completa o infertilità sia stata accuratamente diagnosticata. Diritto alla P.M.A. eterologa (rif. quesito n 4): in questo caso l Italia è l unico Paese fra quelli considerati a non ammettere la pratica. Questo però non vieta che a pagamento le coppie italiane possano recarsi in uno dei paesi citati o in altri (come Svizzera, Slovenia, Ucraina, Romania, ecc.) e ricevere un seme da un donatore esterno, normalmente anonimo. In Francia la pratica è consentita qualora la PMA omologa non abbia avuto successo, in Germania ciò è permesso solo se la coppia è sposata, mentre in Spagna ciò è possibile anche per coppie conviventi o donne single (così come in Gran Bretagna, unico paese in Europa dove esiste il Fertilization and embryo authority, un organismo indipendente che sovrintende alla materia della PMA). A proposito di fecondazione eterologa non mancano esempi di coppie italiane che dopo l emanazione delle legge 40 (oggetto del referendum) si sono rivolte a centri pubblici o privati esteri dove questa pratica è consentita. Se per quanto riguarda i risultati non esistono indagini attendibili, di sicuro si sa che le spese da affrontare per ricorrere a queste pratiche sono spesso ingenti (anche più di Euro). Cosicché aumentano le possibilità di ricorrere a tale pratica in paesi ad economie più povere dove i costi diminuiscono, ma potenzialmente anche i controlli e la trasparenza: in Ucraina per esempio è possibile effettuare la fecondazione eterologa con Euro, attraverso pacchetti che includono viaggio aereo e alloggio (fonte La Repubblica). Referendum: i quattro quesiti I quesiti sono 4 e riguardano: QUESITO n 1 (Scheda celeste): L'utilizzo di embrioni per la cura di nuove malattie. QUESITO n 2 (Scheda arancione): L'utilizzo di più embrioni nella procreazione assistita. QUESITO n 3 (scheda grigia): Sfera dei diritti della donna nella procreazione assistita. QUESITO n 4 (scheda rosa): La fecondazione eterologa. L'esito della consultazione sarà valido solo se avrà votato la metà più uno degli aventi diritto. In caso contrario la legge resterà così com'è. QUESITO n 1 (Scheda celeste): L'utilizzo di embrioni per la cura di nuove malattie Sulla scheda celeste troverete il seguente testo: Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da un unica cellula di partenza, eventualmente"; Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative"; Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: "di clonazione mediante trasferimento di nucleo o"; Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la crioconservazione e"?" Che cosa vuole dire? Gli articoli 13 e 14 della legge 40 vietano ogni ricerca sugli embrioni che non abbia «finalità terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell embrione stesso». Abrogando le parti della legge illustrate sopra si permetterebbe alla ricerca di utilizzare cellule staminali embrionali e di ricorrere alla clonazione terapeutica. La legge prevede anche che gli embrioni non possano essere congelati: con l abrogazione gli embrioni che non saranno impiantati potranno essere congelati ed essere usati più tardi per un nuovo impianto o per scopi di ricerca.

5 Rimane vietata la crioconservazione degli embrioni. Sarà consentito il congelamento degli embrioni che potranno essere utilizzati per successivi impianti o per la ricerca Rimane vietato produrre embrioni a scopo di ricerca scientifica Continuerà ad essere vietato produrre embrioni con l unico scopo della clonazione riproduttiva E vietata qualsiasi selezione eugenetica (selezione dei caratteri somatici) Continuerà ad essere vietato ricorrere a pratiche eugenetiche (selezione dei caratteri somatici) Rimane vietato qualunque tipo di clonazione. Sarà possibile ricorrere alla clonazione terapeutica*, ma non alla clonazione riproduttiva** Rimane vietato procedere a sperimentazioni e ricerche sull embrione Sarà possibile eseguire sperimentazioni sugli embrioni ed effettuare ricerche con le cellule staminali embrionali. * clonazione terapeutica = con lo scopo di curare un individuo originato da fecondazione attraverso la rigenerazione di alcune sue parti (ottenuta con la moltiplicazione controllata di cellule). ** clonazione riproduttiva = con lo scopo di originare individui al di fuori della fecondazione, a partire dalla moltiplicazione di un'unica cellula embrionale. QUESITO n 2 (Scheda arancione): L'utilizzo di più embrioni nella procreazione assistita Il testo del quesito, stampato su scheda color arancio è: Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana"; Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità."; Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata da atto medico."; Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall articolo 4, comma 1,"; Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione dell ovulo"; Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: ", di cui al comma 2 del presente articolo"; Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"; Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile?"." Cosa vuole dire? Attualmente, la legge prevede che il numero di embrioni prodotti non superi un massimo di tre; tutti gli embrioni prodotti devono essere impiantati. Inoltre non è permessa l analisi pre-impianto (esame dell'embrione prima del suo trasferimento nell'utero della donna), è prevista solo la sua osservazione. Quindi può capitare che venga impiantato un embrione con

6 malattie non riscontrabili dall osservazione, con il rischio dover ricorrere ad un successivo aborto terapeutico secondo quanto previsto dalla Legge 194. Se viene abrogato questo quesito si elimina l obbligo di impiantare tutti gli embrioni nell utero della donna. Si permetterà alle coppie portatrici di malattie genetiche la possibilità di utilizzare la diagnosi preimpianto per evitare l impianto di embrioni portatori di malattie genetiche. Possono sottoporsi alle tecniche di fecondazione assistita solo le coppie effettivamente sterili o infertili, e documentata dai medici; non è permesso l accesso alle PMA alle coppie che, pur non essendo sterili, sono portatori di malattie genetiche Potranno sottoporsi alle tecniche di fecondazione assistita tutte lo coppie che lo desidereranno, non solo quelle affette da infertilità o sterilità Le coppie possono sottoporsi alle tecniche di fecondazione assistita se dimostrano di aver sperimentato tutte le altre soluzioni possibili per risolvere il problema Potranno utilizzare tecniche di fecondazione assistita anche le coppie che non hanno sperimentato altri tipi di cure, secondo i principi della minore invasività e del consenso informato Potranno essere fecondati al massimo 3 ovociti; con l'obbligo di impiantare tutti gli ovociti fecondati Potranno essere fecondati più di 3 ovociti; non ci sarà l obbligo di impiantarli tutti contemporaneamente Nel caso di fallimento della terapia la donna deve iniziare uno nuovo ciclo di stimolazione per poter fare uno nuovo impianto di ovociti In caso di fallimento della terapia, potranno essere impiantati gli altri ovociti fecondati, che sono stati previamente congelati Sugli embrioni prodotti è permessa solo un'analisi di tipo osservazionale, che non permette di identificare alcuna malattia genetica. Ciò può comportare l'impianto in utero di embrioni portatori di malattie genetiche considerati sani. La donna potrà rifiutare l impianto di embrioni che, all analisi preimpianto, siano risultati affetti da alcune malattie genetiche Non è permesso ricorrere all analisi preimpianto, se non a scopo diagnostico e terapeutico. Sarà possibile utilizzare la diagnosi preimpianto. QUESITO n 3 (scheda grigia): Sfera dei diritti della donna nella procreazione assistita Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito."; Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità."; Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico."; Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un

7 grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall articolo 4, comma 1".; Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento della fecondazione dell ovulo"; Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo"; Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"; Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione"; nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile"." Cosa vuole dire? Questo quesito prende in considerazione i diritti dei soggetti coinvolti: la legge attualmente riconosce uguali diritti a all embrione e ai genitori. L embrione gode degli stessi diritti di una persona L embrione non potrà essere parificato a una persona, portatrice di diritti giuridici QUESITO n 4 (scheda rosa): La fecondazione eterologa. Sulla scheda rosa cosa c è scritto: Articolo 4, comma 3: "E vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo"; Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all articolo 4, comma 3"; Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all articolo 4, comma 3"; Articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza ai fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro."; Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"?" Cosa vuole dire: La legge attuale consente di utilizzare nelle pratiche di fecondazione artificiale solo tecniche di tipo omologo, cioè con gameti (ovociti e spermatozoi) della coppia. Se viene abrogata diventa possibile utilizzare gameti di donatori esterni alla coppia. Rimane vietata la fecondazione eterologa Si potrà accedere alla fecondazione eterologa; rimarrà vietato l accesso alla PMA a single e coppie gay

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