I regolamenti CE: impatto sulla produzione primaria e compiti dei Servizi Veterinari

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1 Ministero della Salute DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI Direzione Generale per l Igiene l e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione I regolamenti CE: impatto sulla produzione primaria e compiti dei Servizi Veterinari Vieste, 21 giugno 2012 D.ssa Lidia Cecio Dirigente Veterinario 1

2 Definizioni: Reg. CE 853/2004 Allegato I 4.1 Latte crudo: il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di animali di allevamento che non è stato riscaldato a più di 40 C C e non è stato sottoposto ad alcun trattameno avente un effetto equivalente 4.2 Azienda di produzione del latte: lo stabilimento in cui si trovano uno o più animali di allevamento destinati alla produzione di latte ai fini della sua ammissione in commercio quale alimento 2

3 Definizioni (tecniche): Reg. CE 853/2004 Allegato III- sezione IX- Colostro: liquido secreto dalle ghiandole mammarie di femmine da latte nei giorni dopo il parto, ricco di anticorpi e minerali e prodotto prima del latte crudo Colostro: Prodotti ottenuti da colostro: prodotti trasformati ottenuti dalla trasformazione del colostro o dalla trasformazione secondaria di tali prodotti trasformati. 3

4 Produzione primaria di latte crudo Regolamento CE 852/2004 : norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari Allegato I: produzione primaria Parte A: requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate Regolamento CE 853/2004: norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale Allegato III sezione IX Capitolo I Capitolo I: requisiti sanitari per la produzione di latte crudo e colostro Capitolo II: igiene nelle aziende produttrici Capitolo III: criteri applicabili al latte crudo e al colostro 4

5 I Regolamenti CE 852 ed 853/2004 si applicano fermo restando il rispetto delle pertinenti norme: di identificazione degli animali di sanità animale di benessere degli animali nonché delle norme concernenti: i requisiti di sicurezza e di igiene dei mangimi i trattamenti farmacologici la gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti 5

6 Reg. CE 853/2004 allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 2 Deve essere controllato un n rappresentativo di campioni di latte crudo e colostro raccolti mediante campionamento casuale presso le aziende produttrici al fine di verificarne la conformità di cui ai punti 3 ( carica batterica e cellule somatiche) e 4 (residui), nel caso del latte crudo, e alle norme nazionali vigenti di cui al punto 1) lettera b) nel caso del colostro (in attesa di normativa UE specifica, al colostro si applicano le norme nazionali relative a carica batterica, cellule somatiche e residui)

7 Reg. CE 853/2004 allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 2 I controlli possono essere effettuati: a) da o per conto dell operatore del settore alimentare che produce il latte b) da o per conto dell operatore del settore alimentare che raccoglie e trasforma il latte c) da o per conto di un gruppo di operatori del settore alimentare d) nel quadro piano nazionale o regionale di controllo

8 Criteri relativi al tenore in germi e cellule somatiche nel latte crudo (Reg.CE( 853/2004) Prodotto Parametro Limite Modalità di calcolo Latte vaccino crudo Carica batterica a 30 C (per ml) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di 2 mesi Frequenza del controllo almeno 2 prelievi al mese Latte vaccino crudo Conta delle cellule somatiche (per ml) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di 3 mesi almeno 1 prelievi al mese Latte crudo di altre specie, destinato al trattamento termico Carica batterica a 30 C (per ml) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di 2 mesi almeno 2 prelievi al mese Latte crudo di altre specie, per prodotti al latte crudo Carica batterica a 30 C (per ml) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di 2 mesi almeno 2 prelievi al mese 8

9 Criteri relativi al tenore in germi e cellule somatiche nel latte crudo (Reg.CE( 853/2004) Trattasi di indicatori di corretta gestione igienico- sanitaria dell allevamento Nota del Ministero della Salute del 10/06/2008 concernente il divieto di utilizzo di filtri o di altri mezzi che vadano a modificare la carica batterica ed il tenore in cellule somatiche presso le aziende di produzione di latte crudo 9

10 Cellule somatiche e management aziendale La variazione delle cellule somatiche è correlabile alle seguenti cause/fattori: Processi infiammatori- mastiti (cliniche/sub-cliniche) cliniche) Metodo di mungitura/manutenzione della mungitrice Alimentazione Età dell animale e stadio di lattazione Malattie intercorrenti Clima e stagionalità Stress (ambientali, traumatici ecc.)

11 Latte crudo (di tutte le specie): Criteri di sicurezza alimentare Reg. CE 853/2004 L OSA deve porre in atto procedure per garantire che il latte crudo non venga immesso sul mercato se: sono superati i livelli autorizzati di una qualunque delle sostanze di cui al Reg. 37/2010 (il Reg. CE 1377/90 non è più vigente) il totale complessivo dei residui delle sostanze antibiotiche supera qualsiasi valore massimo consentito 11

12 Latte crudo (di tutte le specie): Criteri di sicurezza alimentare Regolamento CE 1881/2006 I prodotti alimentari elencati nell allegato al regolamento non sono commercializzati se contengono uno dei contaminanti indicati in quantità superiore al tenore massimo previsto. Vige il divieto di diluizione: I prodotti alimentari conformi ai tenori massimi previsti non possono essere miscelati con prodotti alimentari i cui tenori massimi siano superati 12

13 Latte crudo (di tutte le specie): Criteri di sicurezza alimentare Prodotto Parametro Limite Modalità di calcolo Latte crudo di qualsiasi specie Residui di sostanze farmacologicamente attive LMR per qualsiasi sostanza di cui alla tab 1 dell allegato al Reg. 37/2010 * Campione singolo Frequenza del controllo Commisurata al rischio Latte crudo di qualsiasi specie Aflatossina M1 0,050 µg/kg (50 ppt) Campione singolo Commisurata al rischio Latte crudo di qualsiasi specie Piombo 0,020 mg/kg di peso fresco Campione singolo Commisurata al rischio Latte crudo di qualsiasi specie Diossine e PCB Somma diossine: 3,0 pg/g di grasso Somma diossine Pcb diossina simili: 6,0 pg/g grasso Campione singolo Commisurata al rischio * Il Reg. 853/2004 fa riferimento al Reg 2377/90, abrogato dal Reg. 470/2009 che definisce i criteri per la definizione degli LMR. Gli LMR delle sostanze farmacologicamente attive sono indicati dal Reg. 37/

14 Provvedimento 20 Marzo 2008 Linee guida per l esecuzione l dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione Capitolo I Adempimenti per l operatore l del settore alimentare Capitolo II Procedure a seguito del superamento dei limiti Capitolo III Criteri per la valutazione del livello di rischio delle aziende di produzione (controllo ufficiale) 14

15 Provvedimento 20 Marzo 2008 Linee guida per l esecuzione l dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione CAPITOLO I Adempimenti per la registrazione: - aziende di produzione (planimetria, relazione tecnica) - OSA che effettua la raccolta del latte

16 Provvedimento 20 Marzo 2008 Linee guida per l esecuzione l dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione CAPITOLO I Altri adempimenti 1. requisiti igienico sanitari della produzione del latte: stato sanitario degli animali gestione dei farmaci requisiti di sicurezza dei mangimi e rintracciabilità igiene aziendale 2. igiene della mungitura e dello stoccaggio del latte 3. igiene del personale e relativa formazione 4. rintracciabilità (identificazione degli animali, mangimi, alimenti, ritiro/richiamo) 5. registrazione e documentazione 6. criteri relativi al tenore in germi e cellule somatiche

17 Provvedimento 20 Marzo 2008 Linee guida per l esecuzione l dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione CAPITOLO II Adempimenti a seguito del superamento dei limiti Procedura di notifica delle non conformità per carica batterica e per tenore in cellule somatiche 1. in caso di n.c. conseguente al calcolo della media geometrica mobile, entro 48 dall acquisizione acquisizione del rapporto di prova, l OSA l responsabile dei controlli effettua comunicazione all ASL e alle altre parti interessate (raccolta, trasformazione) 2. Ai sensi del Reg. CE 854/2004 parte il periodo di osservazione e entro il quale i criteri devono rientrare 3. Se dopo 3 mesi la media geometrica mobile non è rientrata nei limiti previsti si entra in deroga

18 Carica batterica a 30 C Attualmente, dopo il periodo di osservazione di 3 mesi, il latte bovino, per poter essere destinato al consumo umano, deve rientrare obbligatoriamente nei parametri previsti dal Rag. 853/2004

19 Regolamento CE 853/2004, art.10, 8, lettera b) Uno Stato Membro dell UE può mantenere o stabilire misure nazionali intese a consentire, con l autorizzazione dell AC, l impiego l di latte crudo non corrispondente ai criteri di cui all allegato allegato III, sezione IX, per quanto riguarda il tenore in germi e cellule somatiche per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno 60 gg. e di prodotti lattiero caseari ottenuti in rapporto alla produzione di siffatti formaggi, purché ciò non pregiudichi gli obiettivi del regolamento. 19

20 Impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri previsti dal Reg. 853/2004 Intesa 23 settembre 2010 attualmente vigente Provvedimento 20 marzo 2008 In caso di mancato rientro dopo i 3 mesi di osservazione previsti dal Reg. 854/2004: Notifica di divieto di destino del latte per il consumo umano Su richiesta dell OSA: autorizzazione, temporanea al trattamento termico alla produzione di formaggi con maturazione 60 gg Provvedimento 25 gennaio 2007 Non venivano definiti limiti massimi per il superamento dei criteri previsti per la carica batterica ed il tenore in cellule somatiche destino latte n.c.: : formaggi con stagionatura 60 gg. 20

21 Intesa 23 settembre 2010 in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all allegato allegato III, sezione IX, del regolamento CE 853/2004 per quanto riguarda il tenore in germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giornig I FASE: superata (dal 1 1 gennaio 2011 al 30 giugno 2011) Carica batteria a 30 C: C:< < /ml Cellule somatiche: < /ml II fase: volge al termine fino al 30 giugno 2012 Carica batterica a 30 C: conforme alla regolamentazione comunitaria Cellule somatiche < /ml III fase: dal 30 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013 Carica batterica a 30 C: conforme alla regolamentazione comunitaria Conta delle cellule somatiche :<: < /ml 21

22 Intesa 23 settembre 2010 in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all allegato allegato III, sezione IX, del regolamento CE 853/2004 per quanto riguarda il tenore in germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giornig Il latte non conforme alla normativa comunitaria, ma che non eccede i limiti fissati dall intesa, può essere destinato unicamente alla produzione di formaggi con periodo di stagionatura superiore ai 60 gg. Il latte che non risponde ai requisiti previsti dall Intesa non può essere destinato al consumo umano.

23 Dopo il periodo di osservazione di 3 mesi, la procedura prevista dalle LG 20 marzo 2008 per il superamento dei limiti di carica batterica e cellule somatiche, risulta superata dall Intesa 23 settembre 2010

24 Impiego di latte crudo ovi-caprino non rispondente alla carica batterica prevista e Deroghe per il latte prodotto durante il periodo di pascolo estivo in montagna Intesa del 16 novembre 2006 Viene consentito l utilizzo l di latte ovicaprino con carica batterica superiore ai limiti previsti per la produzione di formaggi con stagionatura > 60 gg Deroghe per la trasformazione del latte durante il pascolo estivo in montagna 24

25 Deroghe per il latte prodotto durante il periodo di pascolo estivo in montagna 1.. I controlli di cui al Reg. CE 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, vanno effettuati nel periodo di produzione a valle. In base agli esiti: Conformità: : gli animali possono essere destinati a qualsiasi alpeggio indipendentemente dai prodotti che vi si ottengono Non conformità: : gli animali possono essere destinati esclusivamente ad alpeggi dove si producono formaggi che richiedono un periodo di stagionatura di almeno 60 gg.

26 Deroghe per il latte prodotto durante il periodo di pascolo estivo in montagna 2. Ovicaprini: : a causa della stagionalità del ciclo riproduttivo, i controlli prima dell alpeggio devono rispondere ai seguenti requisiti minimi: Un controllo entro la prima settimana di conferimento, prima dell invio all alpeggio alpeggio Due ulteriori controlli a distanza di meno di 15 gg. l uno l dall altro altro entro la data di monticazione. Destinazione del latte in base agli esiti

27 Deroghe per il latte prodotto durante il periodo di pascolo estivo in montagna 3. Ove, a causa del ciclo riproduttivo degli animali, non sia stato possibile controllare l allevamento l durante la permanenza a valle, bisogna procedere ad almeno un controllo prima della monticazione.

28 Deroghe per il latte prodotto durante il periodo di pascolo estivo in montagna Destinazione degli animali verso diverse tipologie di alpeggio, in relazione ai prodotti che vi si ottengono, in base all esito dei controlli. La destinazione del latte ottenuto in alpeggio è deciso sulla base dell esito esito del campionamento condotto prima della monticazione.

29 T del latte non conforme Sia durante il periodo di osservazione che in deroga, per il latte n.c. non è possibile avvalersi delle possibilità di cui al Reg. CE 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, per quanto concerne i requisiti termici. Pertanto il latte non conforme, immediatamente dopo la mungitura, deve essere sempre portato ad una temperatura non superiore a 8 C C se raccolto giornalmente e non superiore a 6 C C se la raccolta non avviene giornalmente.

30 Produzione, commercializzazione e vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto Reg. 853/2004, art.1, 3, c) Il Reg. non si applica alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale [ ] Reg. 853/2004, art.1, 4 Gli SM stabiliscono, nell ambito della legislazione nazionale, norme che disciplinano le attività e che si applicano alle persone di cui al 3, lettere c) [ ]. Tali norme nazionali garantiscono il conseguimento degli obiettivi del Regolamento stesso. Reg CE 853/2004, art.10, 8, lettera a) Uno Stato Membro dell UE può mantenere o stabilire misure nazionali intese a vietare o limitare l immissione sul suo territorio di latte crudo o crema di latte cruda destinati all alimentazione umana diretta. 30

31 Produzione, commercializzazione e vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto Provvedimento 25 gennaio 2007 in materia di vendita diretta di latte crudo per l alimentazione l umana Ordinanza 10 dicembre 2008 in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l alimentazione l umana Ordinanza 2 dicembre 2010 Ordinanza 11 novembre

32 Intesa Stato-Regioni per vendita diretta di latte crudo del 25/01/07 È consentita la commercializzazione di latte crudo: nell azienda di produzione direttamente al consumatore finale; attraverso distributori collocati nell azienda stessa o al di fuori di questa. I distributori devono essere registrati ai sensi della Linee guida per l applicazione l del reg CE 852/2004/CE del 29 aprile 2010 possono essere collocati nella provincia dove risiede l azienda l o in province contermini.

33 Intesa Stato-Regioni per vendita diretta di latte crudo del 25/01/07 il latte crudo prodotto in stalla deve soddisfare i criteri previsti all all. all. III sez.ix del reg. 853/04 Carica batterica a 30 c c (< ) Conta delle cellule somatiche (< ), in caso di difformità la vendita è sospesa e l azienda l non può ricorrere alla sostituzione del latte con quello proveniente da altre aziende.

34 Intesa Stato-Regioni per vendita diretta di latte crudo del 25/01/07 Il latte crudo non erogato in giornata: deve essere sottoposto a pastorizzazione prima di una sua commercializzazione; destinato alla caseificazione per produzione di formaggi a lunga stagionatura; destinato all alimentazione alimentazione animale.

35 Intesa Stato-Regioni per vendita diretta di latte crudo del 25/01/07 Il trasporto deve avvenire con automezzi registrati I distributori devono essere riforniti giornalmente Il latte crudo non erogato in giornata: qualora non smaltito, deve essere riportato in azienda rispettando le condizioni igieniche e di temperatura, collocato in serbatoio appositamente dedicato.

36 Intesa Stato-Regioni per vendita diretta di latte crudo del 25/01/07 Etichettatura Se il latte crudo viene erogato tal quale dal distributore, su questo vanno riportate le indicazioni specifiche di cui all Allegato della presente Intesa. Le stesse indicazioni vanno riportate sull etichetta delle bottiglie se il distributore dispone di sistema automatico di imbottigliamento. È fatto obbligo di riportare la dicitura latte crudo non pastorizzato

37 Intesa Stato-Regioni per vendita diretta di latte crudo del 25/01/07 Criteri St.aureus (1ml) n.=5; m=500; M=2000; c=2 L.Monocytogenes assente in 25ml; n=5; c=0 Salmonella spp assente in 25ml; n=5; c=0 E.Coli O157 assente in 25ml; n=5; c=0 Campylobacter termotolleranti assenti in 25ml; n=5; c=0 Aflatossine 50ppt

38 Intesa Stato-Regioni per vendita diretta di latte crudo del 25/01/07 Requisiti dei distributori

39 Intesa Stato-Regioni per vendita diretta di latte crudo del 25/01/07 Requisiti dei distributori Posizionati in locali chiusi o in aree delimitate e dotati di corrente elettrica e, ove necessario, di acqua potabile calda/fredda, lontani da fonti di contaminazione; Essere facilmente lavabili e disinfettabili internamente ed esternamente; Costruiti con materiali idonei al contatto con alimenti; Garantire temperature del latte tra 0 e 4 C; 4

40 Intesa Stato-Regioni per vendita diretta di latte crudo del 25/01/07 Requisiti dei distributori Dotati di termometro-registratore registratore a lettura esterna da sottoporre a taratura attestata da ente riconosciuto (registrazioni da conservare per 1 anno); Avere un dispositivo che impedisca l erogazione in caso di interruzione della corrente elettrica con il conseguente superamento dei +4 C;

41 Intesa Stato-Regioni per vendita diretta di latte crudo del 25/01/07 Requisiti dei distributori - Etichettatura I distributori devono riportare le seguenti indicazioni, chiaramente visibili, leggibili e costantemente aggiornate: Denominazione di vendita (latte crudo di ); Ragione sociale del produttore e sua sede; Data di mungitura; Data di fornitura all erogatore; Data di scadenza; Istruzioni per la conservazione domestica: in frigorifero a 0 T 4 C;

42 Intesa Stato-Regioni per vendita diretta di latte crudo del 25/01/07 Requisiti dei distributori - Etichettatura Se il distributore dispone di sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare in etichetta: Denominazione di vendita (latte crudo di ); Quantità netta in litri; Data di confezionamento (gg( gg/mm/ /mm/aaaa); Data di scadenza (da cons. entro gg/mm/ /mm/aaaa); Ragione sociale dell allevamento di produzione e n di registrazione; Istruzioni per la conservazione domestica: in frigorifero a 0 T 4 C;

43 ORDINANZA 10 dicembre 2008 Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana. (GU n. 10 del ) ART 1 Le macchine erogatrici di latte crudo devono riportare in rosso la seguente indicazione chiaramente visibile: «prodotto da consumarsi dopo bollitura».. Tale indicazione deve essere apposta su frontale della macchina erogatrice ed avere caratteri di almeno 4 centimetri. La data di scadenza del latte crudo da indicarsi a cura del produttore non puo' superare i 3 giorni dalla data della messa a disposizione del consumatore.

44 ORDINANZA 10 dicembre 2008 Nel caso in cui l'erogatore del latte crudo disponga di un sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare in etichetta l'indicazione di cui ai commi 1 e 2 con caratteri di almeno un centimetro e di colore rosso. 4. E' vietata la commercializzazione di latte crudo attraverso macchine erogatrici non rispondenti ai requisiti previsti.

45 ORDINANZA 10 dicembre 2008 Il responsabile della macchina erogatrice deve escludere la disponibilita' di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto. E stata vietata la somministrazione di latte crudo nell ambito della ristorazione collettiva.

46 ORDINANZA 2 dicembre 2010 Proroga dell'ordinanza ministeriale del 10 dicembre 2008, concernente: «Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana» e integrazioni per la produzione di gelati in imprese registrate ai sensi del Reg CE) n852/2004. E stata vietata la produzione di gelati con latte crudo, in imprese registrate ai sensi del Reg (CE) 852/2004, anche qualora si riforniscano di latte crudo direttamente dal produttore primario. L OSA che si rifornisce di latte crudo direttamente dal produttore primario ha l obbligo l di sottoporre a pastorizzazione il latte crudo utilizzato per la preparazione di gelati.

47 ORDINANZA 12 novembre 2011 Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008 e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2012.

48 Dati Censimento Anno Numero distributori registrati e numero sopralluoghi, per Regione N.A Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia N distributori registrati Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna N sopralluoghi distributori registrati Sicilia Toscana Umbria Valle d'aosta Veneto Prov Aut Trento Prov. Aut. Bolzano Le Regioni con il numero più alto di distributori automatici registrati per l anno 2011 sono rispettivamente la Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. La Calabria è l unica regione dove non sono state mai registrate dette attività.

49 Dati Censimento Anno Numero medio di sopralluoghi per distributore registrato, per Regione 5,00 1,90 2,00 2,60 2,01 1,69 1,67 2,08 1,79 1,45 2,14 1,12 1,22 1,78 0,92 0,96 2,00 2,00 2,14 1,29 0,00 Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia-Romagna F. Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle d'aosta Veneto Prov Aut Trento Prov. Aut. Bolzano

50 Variazione percentuali n distributori 2010/2011 variazione percentuale n distributori 2011/ ,00% 62,50% 40,00% 0,00% 2,99% 16,67% 20,00% 0,00% 0,00% - 16,67% - 25,00% - 7,59% - 7,69% - 5,71% - 18,75% - 16,67% - 12,11% - 17,63% - 6,45% - 43,75% Abruzzo Basilicata Campania Emilia-Romagna F. Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle d'aosta Veneto Prov Aut Trento Prov. Aut. Bolzano

51 Confronto dati censimento Anno 2010 Anno 2011 Variazione percentual e N allevamenti registrati ai sensi reg. 852/2004/CE per vendita di latte crudo (a) % N distributori registrati ai sensi reg. 852/2004/CE per vendita di latte crudo (b) % N accessi o sopralluoghi presso (a) % N accessi o sopralluoghi presso (b) % N campioni ufficiali % A fronte della riduzione del numero delle strutture registrate, si evidenzia un aumento dei controlli ufficiali nel corso dell ultimo anno. In particolare, il numero accessi o sopralluoghi sia presso gli allevamenti sia presso i siti di ubicazione dei distributori è più che raddoppiato.

52 Reg. CE 882/2004 Reg. CE 854/2004 Controlli ufficiali Intesa 20 marzo 2008 Linee guida per l esecuzione l dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione Capitolo 3: criteri per la valutazione del livello di rischio delle aziende di produzione Piano nazionale residui 52

53 Reg. CE 854/2004, allegato IV Latte crudo, prodotti lattiero- caseari e prodotti ottenuti dal colostro Capo I: controllo delle aziende produttrici Sanità animale, benessere, trattamenti farmacologici ecc.) Verifica del rispetto delle norme igieniche

54 Reg. CE 854/2004, allegato IV - Latte crudo Capo II: controllo del latte crudo e del colostro al momento della raccolta 1. Monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del Reg. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III (criteri)

55 Reg. CE 854/2004, allegato IV - Latte crudo 2. Procedura in caso di non conformità ai criteri riguardanti la carica batterica e/o la conta delle cellule somatiche: Se entro 3 mesi dalla I comunicazione di n.c. non si è posto rimedio si deve provvedere alla sospensione della consegna del latte da parte dell azienda o si entra in deroga se prevista dalla normativa nazionale. La sospensione si revoca dopo dimostrazione di rientro nei parametri previsti

56 Reg. 882/2004 Obblighi generali per l organizzazione l dei controlli ufficiali Al fine di garantire la sicurezza alimentare i controlli ufficiali devono essere eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, tenendo conto: A) dei rischi identificati associati agli animali, mangimi alimenti, materiali ed attività che possono influire sulla sicurezza degli stessi B) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore C) dell affidabilit affidabilità dei propri controlli già eseguiti D) di qualsiasi informazione che possa indicare una non conformità

57 Intesa 20 marzo 2008 Capitolo 3: criteri per la valutazione del livello di rischio delle aziende di produzione Per ciascuna azienda di produzione di latte vanno prese in considerazione le seguenti caratteristiche: legate all azienda azienda (n capi, rimonta, specie, quantitativi prodotti) Stato sanitario degli animali (qualifica, malattie, stato generale) Requisiti strutturali (locali e attrezzature per mungitura, deposito latte ecc.) Caratteristiche legate alla produzione (destinazione latte, frequenza ritiro, criteri latte ecc.) Procedure per la gestione delle buone pratiche di produzione Applicazione delle norme in materia di latte crudo

58 Piano Nazionale Residui Basi normative 58 Dir. 96/22/CE Divieto di utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze - agoniste nelle produzioni animali Dir. 2003/74/CE Dir. 2008/97/CE Dir. 96/23/CE Controllo su talune sostanze e loro residui in animali vivi e loro prodotti - Elenco sostanze (All. I) - Strategia di campionamento (All. III) - Livelli e criteri di campionamento (All. IV) - Misure da adottare in caso di non conformità Dec. 97/747/CE Livelli campionamento D. Lgs. 158/2006 e s.m. Dec. 98/179/CE Modalità campionamento

59 SOSTANZE RICERCATE 59 LE SOSTANZE RICERCATE SONO DISTINTE IN GRUPPI: (Gruppo A) SOSTANZE AD EFFETTO ANABOLIZZANTE E SOSTANZE NON AUTORIZZATE - STILBENI, AGENTI ANTITIROIDEI, STEROIDI, BETA-AGONISTI, AGONISTI, ECC. - SOSTANZE VIETATE (ALLEGATO IV REG.. CEE 2377/90) (GRuppo B1, B2) MEDICINALI VETERINARI - ANTIBIOTICI- ANTIELMINTICI, COCCIDIOSTATICI, ANTINFIAMMATORI, ECC. (GRuppo B3) CONTAMINANTI - PESTICIDI ORGANOCLORURATI/FOSFORATI, DIOSSINE E PCB-DL - METALLI PESANTI, MICOTOSSINE, COLORANTI, ECC.

60 Raccomandazione della Commissione del 23 agosto 2011 sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti Gli Stati Membri eseguono, proporzionatamente alla loro produzione, al loro uso, e al loro consumo [ ],[ un monitoraggio della presenza di diossine, PCB diossina-simili simili e PCB non diossina simili nei mangimi e negli alimenti In casi di n.c.: Si avviano indagini per individuare la fonte di contaminazione Si prendono provvedimenti per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione 60

61 Raccomandazione della Commissione del 23 agosto 2011 sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti Livelli d azione d previsti Matrice: Latte crudo Diossine + furani: : 1,75 pg/g di grasso PCB diossina-simili simili: : 2,0 pg/g di grasso

62 PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE PNR LATTE N. minimo direttive N. campioni programmati N. analisi effettuate In attuazione 257,01% in più rispetto al numero minimo previsto dalle direttive comunitarie (il livello minimo di campionamento è fissato per il solo latte vaccino) e 79% rispetto alla programmazione ministeriale (i dati di programmazione ed attuazione comprendono anche il latte ovi-caprino e bufalino)

63 PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DISTINTE PER CATEGORIA A E B - LATTE 114 N. ANALIZZAT I N. PROGRAMMAT I A B Categoria/Gruppo N. Analisi A6 114 B1 716 B2 188 B3 853 B3a 358 B3d 442 Legenda: A6: sostanze vietate B1: sostanze antibatteriche B2: altri medicinali veterinari B3: contaminanti ambientali, tra cui i pesticidi organoclorurati (B3a) e le aflatossine (B3d)

64 1.871 NO N CO NFO RMITA' PNR LATTE 4 Analisi effettuate T otale NC Le non conformità sono relative al riscontro di Aflatossina M1

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