REGOLAMENTO. CONSULTA PER LA SCUOLA, L ISTRUZIONE e LA CULTURA

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1 REGOLAMENTO CONSULTA PER LA SCUOLA, L ISTRUZIONE e LA CULTURA Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n 26 del

2 PREMESSA Il Comune di Boscoreale, attraverso la costituzione della Consulta comunale per la scuola, l istruzione e la cultura, promuove e favorisce la diffusione della cultura e dell istruzione quale elemento cardine e fondamentale per la comunità, e quale occasione di socializzazione, integrazione e aggregazione attraverso l ampia partecipazione individuale e associativa alle scelte programmatiche in ambito culturale e scolastico. Il Comune di Boscoreale, altresì, si propone di favorire l attuazione del principio di sussidiarietà ai fini di potenziare e migliorare, ove possibile, le attività e i servizi a favore della collettività. ART.1 COMPITI 1. La Consulta per la scuola, l istruzione e la cultura, istituita ai sensi dell art.70 dello Statuto Comunale, è organo consultivo e propositivo per quanto riguarda le problematiche specifiche e attinenti al mondo della scuola e della cultura. 2. È compito precipuo della Consulta la formulazione di proposte e pareri all amministrazione comunale su tutte le tematiche riguardanti la scuola e le attività culturali, allo scopo primario di contribuire al miglioramento qualitativo del servizio scolastico e dei servizi culturali nel territorio del Comune. Settore di competenza è quello riguardante le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, comunali, private e pubbliche, le attività, culturali promosse dal Comune, dalla biblioteca e dalle associazioni culturali, i beni, culturali. 3. Per svolgere il suo compito, la Consulta ha riguardo particolare: A) Alla domanda d istruzione, nei suoi vari gradi, alla specificità, quantità e qualità delle istituzioni scolastiche esistenti e alla loro razionale distribuzione sul territorio comunale; B) Alla ripartizione delle risorse economiche, culturali e umane in relazione alle necessità del territorio e alle funzioni specifiche della scuola, con il miglior utilizzo delle strutture di servizio esistenti o, in mancanza di queste, proponendone la creazione di nuove; C) Agli asili nido, alle scuole comunali dell infanzia, ai servizi educativi, all educazione ricorrente e permanente; D) Ai trasporti scolastici, alle mense scolastiche, ivi incluse le problematiche riguardanti la tariffazione; E) Agli interventi a favore degli alunni disabili; F) All inserimento di alunni stranieri. G) Spetta, inoltre, alla Consulta: Favorire collegamenti: Tra i vari ordini di scuola; Con le strutture socio-assistenziali; Con il servizio tutela materno-infantile. Fornire pareri in merito: 2

3 All edilizia scolastica; Alla funzionalità e alla sicurezza delle strutture; Agli aspetti di competenza comunale per il funzionamento delle istituzioni scolastiche; Ai servizi di supporto. Favorire collegamenti: Tra le associazioni e i gruppi che svolgono attività culturali; Con la biblioteca; Fornire pareri in merito: Ai programmi culturali formulati dall Amministrazione da associazioni, gruppi o privati che intendono usufruire di spazi pubblici; All apertura di Musei e mostre permanenti; Al censimento di beni artistici e culturali. 4. I pareri e le proposte della Consulta faranno principalmente riferimento all assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura, alla Commissione consiliare competente, al Consiglio Comunale. 5. In modo particolare le proposte della Consulta, laddove sia richiesto dalla stessa, possono essere iscritte all ordine del giorno del Consiglio Comunale previo esame nella Commissione Consiliare competente. 6. Riguardo ai temi presi in considerazione la Consulta può avere come interlocutori tutti gli Assessorati e i Settori che hanno rapporti con la scuola e i servizi culturali. 7. Il carattere di rappresentatività della Consulta si esplicita mediante la creazione di opportunità che consentano a chi deve essere rappresentato di potersi esprimere su ciò che la Consulta fa o intende fare. A tal fine è favorita la realizzazione di strumenti d informazione diretta da parte della Consulta (assemblee, conferenze stampa, manifesti ecc..) che consentano a tutti quelli che ne hanno la volontà di far pervenire, servendosi della Consulta, proposte e valutazioni all Amministrazione Comunale. ART.2 COMPOSIZIONE 1. La Consulta è composta dai seguenti membri con diritto di voto: A) Tre esperti, designati dal Consiglio Comunale e che non siano consiglieri, garantendo la presenza alle minoranze consiliari; B) I Dirigenti scolastici, o loro delegati, di tutte le Scuole del territorio; C) Un Genitore di alunni per ognuna delle scuole del territorio, designato dal Consiglio di Circolo e/o d istituto; D) Tre alunni delle scuole secondarie di secondo grado operanti sul territorio, designati dai Dirigenti Scolastici; E) Un rappresentante di ogni Associazione Culturale regolarmente costituita, avente sede sul territorio comunale, che ne faccia richiesta. 3

4 2. I membri della Consulta di cui al comma 1) restano in carica per tutto il periodo di permanenza dell Amministrazione Comunale, salvo decadenza dovuta alla perdita dei requisiti per la nomina, a dimissioni, a decesso o a decadenza deliberata dalla Consulta a seguito di almeno tre assenze consecutive, non giustificate. 3. Oltre ai membri di cui al comma 1) fanno parte di diritto della Consulta, senza diritto di voto: Il Sindaco; L Assessore alla Pubblica Istruzione; Il Presidente del Consiglio Comunale; Il dirigente Settore Pubblica Istruzione o suo delegato; I Membri della Commissione consiliare permanente competente nelle materie demandate alla Consulta. 4. La partecipazione, quale membro, alla Consulta non da diritto ad alcun compenso, né ad alcun rimborso spesa. ART.3 MODALITA DI ACCESSO DELLE ASSOCIAZIONI DOPO LA COSTITUZIONE E LA NOMINA 1. Per far parte della Consulta già costituita e nominata, le associazioni regolarmente costituite, aventi sedi sul territorio comunale, faranno richiesta al Sindaco in qualsiasi momento, allegando alla domanda copia dello statuto dell associazione, e indicando il nome del loro rappresentante. ART.4 NOMINA E DURATA IN CARICO 1. La Consulta è costituita e nominata con deliberazione della Giunta Comunale entro novanta giorni dall insediamento del Consiglio Comunale, previo avviso, a firma del dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Cultura, alle associazioni aventi sede sul territorio, da pubblicarsi, entro quindici giorni dall insediamento del Consiglio Comunale, all Albo Pretorio on line, sul portale internet istituzionale e a mezzo manifesti murali. Contestualmente il dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Cultura richiederà ai dirigenti scolastici l indicazione dei rappresentanti di cui all art.2, comma 1, lett. B), C) e D). 2. Il Consiglio Comunale, nei termini di cui al comma 1), designerà i tre esperti di cui all art.2, comma 1, lett. A). 3. Trascorsi i novanta giorni dall insediamento del Consiglio Comunale, qualora il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 2), non designi i tre esperti di cui all art.2, comma 1, lett. A), gli esperti in carica s intenderanno tacitamente rinnovati e resteranno in carica per tutto il periodo di permanenza in carica del Consiglio Comunale. Tali esperti potranno essere sostituti, con designazione del Consiglio Comunale, solo alla presenza di dimissioni, 4

5 decesso, o decadenza deliberata dalla Consulta a seguito di almeno tre assenze consecutive non giustificate. 4. La Consulta, dopo la sua nomina, con deliberazione della Giunta Comunale, può essere integrata in qualsiasi momento con rappresentanti di altre associazioni che ne faranno richiesta con le modalità di cui all art La Consulta, altresì, dopo la sua nomina, con deliberazione della Giunta Comunale, può sempre subire, in qualsiasi momento, sostituzione dei membri di cui all art.2, comma 1) lett. B), C), D), E). 6. I membri della Consulta restano in carica per tutto il periodo di permanenza del Consiglio Comunale, salvo decadenza dovuta alla perdita dei requisiti per la nomina, a dimissioni, decesso o a decadenza deliberata dalla Consulta a seguito di almeno tre assenze consecutive non giustificate. L integrazione dei dimissionari e/o decaduti per qualsiasi motivo avverrà sempre con adozione di deliberazione della Giunta Comunale. ART.5 INSEDIAMENTO 1. Dopo la costituzione e nomina della Consulta, con le modalità di cui all art.4, nei trenta giorni successivi all esecutività della deliberazione di Giunta Comunale, Il Sindaco o, per delega di questi, l Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, convocherà la riunione d insediamento della Consulta e presiederà la riunione, durante la quale inviterà il membro più anziano a presiedere le operazioni di scrutinio per l elezione del Presidente, Vice Presidente e Segretario con le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10. ART.6 CONVOCAZIONE 1. La Consulta è convocata dal Presidente almeno una volta al mese, o qualora lo richieda per iscritto un terzo dei membri aventi diritto di voto, o il Sindaco e/o l Assessore competente per materia, o il Presidente del Consiglio Comunale. 2. La convocazione avviene con avviso scritto, contenente gli argomenti posti all ordine del giorno, che deve pervenire ai membri con diritto di voto e a quelli di diritto, a mezzo posta, a spese del Comune, e/o messo comunale, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. 3. L avviso di convocazione, a cura del Presidente, deve essere inviato all ufficio di segreteria comunale per la pubblicazione all Albo Pretorio on line del Comune. 5

6 ART.7 VALIDITA DELLE SEDUTE 1. Le sedute della Consulta sono valide in prima convocazione con la presenza del 50% dei membri con diritto di voto, in seconda convocazione con un numero non inferiore a un quarto dei membri con diritto di voto, purché sia presente almeno il Presidente o il Vice Presidente. ART. 8 PRESIDENTE 1. La Consulta è presieduta da un suo membro maggiorenne, ad eccezione dei dirigenti scolastici. Questi ha il compito di rappresentare la Consulta, convocare le assemblee e presiederle. 2. Il Presidente è eletto, nella prima riunione, a scrutinio segreto tra i membri maggiorenni della Consulta aventi diritto al voto, ad eccezione dei dirigenti scolastici, con la maggioranza della metà più uno dei voti validi. Dopo la terza votazione, qualora nessuno avrà conseguito la maggioranza più uno dei voti, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti e sarà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti. Nessuno può essere eletto Presidente per più di due mandati consecutivi. 3. E prevista, su richiesta della metà più uno dei membri aventi diritto al voto, la mozione di sfiducia nei confronti dei Presidente che, con votazione palese, dovrà essere approvata con la maggioranza della metà più uno dei voti validi. 4. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente s intende automaticamente decaduto dall incarico e si dovrà procedere a nuove elezioni entro trenta giorni durante i quali l incarico sarà assunto ad interim dal Vice Presidente, che dovrà anche indire e presiedere le nuove elezioni; la stessa procedura sarà attivata anche in caso di dimissioni e/o decadenza del Presidente per qualsiasi motivo. 5. In caso di assenza o momentaneo impedimento il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente. ART.9 VICE PRESIDENTE 1. Il Vice Presidente è eletto, nella prima riunione, a scrutinio segreto tra i membri maggiorenni della Consulta aventi diritto al voto, ad eccezione dei dirigenti scolastici, con la maggioranza della metà più uno dei voti validi. Dopo la terza votazione, qualora nessuno avrà conseguito la maggioranza più uno dei voti, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti e sarà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti. Nessuno può essere eletto Vice Presidente per più di due mandati consecutivi. 2. Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce in tutti i casi di assenza o momentaneo impedimento. 6

7 3. Il Vice Presidente, qualora il Presidente dovesse essere sfiduciato a seguito di approvazione di apposita mozione, dimettersi o decadere dalla carica per qualsiasi causa, assume la presidenza della Consulta e indice e presiede la nuova elezione del Presidente, da tenersi entro trenta giorni dall evento. ART.10 SEGRETARIO 1. Il Segretario è eletto, nella prima riunione, a scrutinio segreto tra i membri maggiorenni della Consulta aventi diritto al voto, ad eccezione dei dirigenti scolastici, con la maggioranza della metà più uno dei voti validi. Dopo la terza votazione, qualora nessuno avrà conseguito la maggioranza più uno dei voti, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti e sarà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti. Nessuno può essere eletto Segretario per più di due mandati consecutivi. 2. Il Segretario della Consulta partecipa a tutte le riunioni e stila un verbale sintetico delle stesse. E responsabile della tenuta del registro delle sedute e collabora con il Presidente in tutte le attività proprie della Consulta. 3. Il Segretario della Consulta, dopo ogni riunione, è tenuto a trasmettere copia del verbale al Sindaco, all Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, al Presidente del Consiglio Comunale e al dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Cultura. ART.11 FUNZIONAMENTO 1. La Consulta, che si riunisce presso la sede comunale in locali messi a disposizione dall amministrazione, adotta le proprie decisioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. 2. La Consulta non può trattare argomenti non inerenti alle materie di specifica competenza per le quali è costituita. 3. Degli argomenti trattati sarà, di volta in volta, redatto, dal Segretario, verbale riportante le posizioni emerse, le proposte definite e la votazione, con indicazione, qualora non vi sia unanimità dei favorevoli e contrari. 4. Le risultanze delle sedute della Consulta saranno presentate all attenzione del Sindaco, della Giunta Comunale e/o del Consiglio Comunale, tramite il Presidente del Consiglio, che, a richiesta espressa nel verbale, saranno inserite, secondo la competenza, all ordine del giorno della Giunta o dello stesso Consiglio Comunale. 5. L avvenuto inserimento all ordine del giorno della Giunta Comunale e/o del Consiglio Comunale sarà comunicato, a cura rispettivamente del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della Consulta. 6. La Consulta è tenuta a redigere una relazione annuale sul proprio lavoro da trasmettere al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale che la porterà a conoscenza, ed eventualmente all esame, del Consiglio Comunale. 7

8 7. Allo scopo di favorire la più ampia discussione sui problemi di volta in volta trattati, la Consulta potrà richiedere la convocazione di un assemblea pubblica cittadina. 8. La Giunta Comunale e/o il Consiglio Comunale, tramite rispettivamente il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale, potranno chiedere il parere della Consulta prima di adottare decisioni che riguardino gli argomenti di competenza e che abbiano rilevanza particolare. 9. La Consulta è tenuta a esprimere il proprio parere non più tardi di quindici giorni dalla ricezione della richiesta. 10. I pareri espressi dalla Consulta non sono vincolanti per le decisioni né della Giunta Comunale né del Consiglio Comunale. Degli stessi, però, deve essere data menzione negli atti deliberativi ai quali si riferiscono. ART.12 COMMISSIONI DI LAVORO GRUPPI DI LAVORO - COORDINATORI 1. La Consulta della scuola si organizza nelle seguenti Commissioni permanenti di lavoro: A) Programmazione delle risorse e Bilancio (piani di razionalizzazione, questioni attinenti la manutenzione ordinaria e straordinaria); B) Servizi comunali per l infanzia (Asili nido, nidi e Scuole dell infanzia); C) Servizi scolastici e relative tariffe; D) Servizi educativi e tipologie d intervento (educazione permanente, ricorrente e multiculturalità); E) Problematiche dell handicap. 2. Altre commissioni possono essere costituite, anche con carattere di provvisorietà, su temi particolari. 3. Ogni commissione è coordinata da un membro designato al suo interno e approvato dalla Consulta. 4. Le commissioni si riuniscono, di norma, una volta al mese. ART.13 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE ED INTERVENTI ESTERNI 1. Le riunioni della Consulta sono pubbliche ogni qualvolta la stessa lo riterrà opportuno. Delle riunioni pubbliche sarà data notizia alla cittadinanza mediante manifesti murali e con comunicazione sul portale internet del Comune. 2. Tutte le forze sociali e sindacali, le associazioni di categoria e di volontariato, i gruppi più rappresentativi, anche spontanei, possono chiedere di partecipare alle riunioni con una limitata rappresentanza o di presentare memorie scritte. 3. Il Presidente, sentita la Consulta, li ammette a partecipare alle riunioni, ponendo all ordine del giorno la questione proposta o la memoria presentata. 4. I Consiglieri Comunali che non siano membri della Consulta hanno facoltà di partecipare alle riunioni delle stesse, ma senza diritto di voto. 8

9 5. Il Presidente, sentita la Consulta, può concedere ai Consiglieri Comunali il diritto di intervenire. ART. 14 ENTRATA IN VIGORE NORME FINALI 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento che l ha approvato. 2. Con l entrata in vigore del presente regolamento s intende automaticamente abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 41 del

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