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1 Comune di Cerro Maggiore provincia di Milano Regolamento commissioni comunali Adottato dal Consiglio comunale con atto n. 40 del (in vigore dall ) Modificato con atto dal Consiglio comunale n. 10 del (in vigore dal ) Modificato con atto dal Consiglio comunale n. 56 del (in vigore dal )

2 INDICE CAPO I LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI Art. 1 Costituzione e composizione Art. 2 Insediamento Art. 3 Compiti delle commissioni Art. 4 Assegnazione argomenti Art. 5 Convocazione Art. 6 Funzionamento Art. 7 Riunioni congiunte Art. 8 Segreteria e verbalizzazioni Art. 9 Partecipazione dei commissari Art. 10 Disposizioni transitorie CAPO II LE COMMISSIONI SPECIALI Art. 11 Le commissioni tematiche permanenti Art. 12 Le commissioni temporanee di studio Art. 13 Le commissioni temporanee di indagine DISPOSIZIONI FINALI Art. 14 Approvazione ed entrata in vigore Art. 15 Diffusione

3 CAPO I LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI Art. 1 Costituzione e composizione 1. Ai sensi dello statuto comunale sono costituite, in seno al Consiglio, con criterio della rappresentanza politica proporzionale ed assicurando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, le seguenti Commissioni consiliari permanenti: a. Affari generali e finanze b. Gestione del territorio c. Servizi alla persona che restano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale. 2. Ciascuna Commissione è composta da uno o più rappresentanti di ciascun gruppo consiliare. Le modalità di voto di cui al presente Regolamento garantiscono il rispetto della proporzionalità in seno a ciascuna Commissione attribuendo ai commissari il peso elettorale del rispettivo gruppo di appartenenza, secondo un meccanismo di voto ponderato. 3. Ogni gruppo consiliare designa al massimo due rappresentanti nelle singole Commissioni, garantendo, ove possibile, la presenza all'interno della Commissione di entrambi i generi, dandone comunicazione scritta al Sindaco entro novanta giorni dall insediamento del Consiglio Comunale. 4. Il consigliere che non appartiene ad alcun gruppo, entra di diritto nelle commissioni ed esprime il proprio voto a titolo individuale. 5. Il Consiglio Comunale prende atto della nomina dei componenti sulla base delle designazioni effettuate da ciascun gruppo consiliare e previa informativa alla Conferenza dei Capigruppo. 6. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere o comunque nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di un Consigliere o il gruppo consigliare voglia comunque sostituire il proprio rappresentante, il gruppo consigliare di appartenenza può designare un altro rappresentante con la procedura prevista al comma 3 che precede dandone comunicazione scritta al Sindaco. In quest'ultimo caso, il Consiglio Comunale prende atto della nomina del nuovo componente designato dal gruppo consiliare di appartenenza del Consigliere sostituito previa informativa alla Conferenza dei Capigruppo. 7. Un consigliere può essere membro di più commissioni. 8. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono essere membri delle commissioni consiliari permanenti. Art. 2 Insediamento 1. La seduta per l insediamento delle Commissioni deve tenersi entro trenta giorni dalla data della deliberazione del Consiglio con la quale quest'ultimo ha preso atto delle nomine dei componenti delle Commissioni determinati sulla base delle designazioni effettuate da ciascun gruppo consiliare. Per l occasione la seduta è convocata dal Sindaco che la presiede fino all elezione del presidente, senza avere diritto di voto. 2. Le commissioni nella loro prima adunanza procedono, nel proprio seno, alla nomina del Presidente e del Vice Presidente deliberando a maggioranza dei voti validamente espressi (esclusi quindi gli astenuti) computata secondo i criteri di cui al successivo comma 6, dell'art Il Sindaco rende noto le nomine dei Presidenti e dei Vice Presidenti al Consiglio Comunale.

4 Art. 3 Compiti delle commissioni 1. Le Commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale e concorrono alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo. 2. Tali Commissioni hanno funzioni referenti ai fini d una più approfondita e specifica trattazione degli argomenti di competenza del Consiglio Comunale, agevolando in tal senso i successivi lavori. 3. Le Commissioni possono presentare, di propria iniziativa, proposte di deliberazione e mozioni da iscrivere all ordine del giorno del successivo Consiglio Comunale. Art. 4 Assegnazioni argomenti 1. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di argomenti su cui ritiene debba acquisirsi il parere, dandone comunicazione al Presidente. 2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di venti giorni dall assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza o di particolare complessità delle materie, per i quali il Sindaco può fissare un termine diverso. 3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente. Art. 5 Convocazione 1. Il Presidente convoca la Commissione, formula l ordine del giorno e presiede la riunione. 2. L avviso di convocazione contenente l ordine del giorno, unitamente agli atti relativi, è recapitato ai membri della Commissione, al loro domicilio, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. 3. In sostituzione della consegna al domicilio, qualora fosse possibile la trasmissione con mezzi informatici, e previa accettazione del consigliere, l avviso di convocazione avverrà solo ed esclusivamente con tali mezzi, che garantiscono ora e data di spedizione e di ricezione, provenienza ed integrità del contenuto. 4. In caso di urgenza la riunione è validamente convocata con comunicazione telefonica e può anche tenersi nella stessa giornata della convocazione. 5. Le convocazioni e l ordine del giorno sono comunicate anche al Sindaco, all Assessore competente per materia, ai Capigruppo consiliari ed al Segretario Generale e/o Direttore Generale. 6. Copia dell avviso è affisso all albo pretorio del comune, presso la palazzina comunale di Cantalupo e pubblicizzato sul sito WEB del Comune, contestualmente all invio ai commissari. 7. Il Sindaco e/o gli Assessori competenti per materia possono essere invitati alle riunioni per relazionare, ma senza diritto di voto. 8. Ogni commissione può su determinati argomenti, chiedere la partecipazione di esperti e/o rappresentanti di associazioni o di altri organismi, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all ordine del giorno. 9. L esperto e/o il rappresentante non hanno diritto di voto e la loro partecipazione ai lavori della Commissione non comporta alcun onere a carico del Comune. Art. 6 Funzionamento 1. La Commissione è validamente costituita quando è presente un numero di consiglieri che rappresenti la maggioranza dei voti consiliari, computati secondo il criterio di cui al successivo comma 6. Sono compresi tra i presenti ai fini della validità della costituzione della Commissione, oltre i consiglieri che esprimono voto favorevole o contrario, anche gli astenuti. 2. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire da un altro Consigliere del suo gruppo, previa comunicazione, anche verbale, al Presidente della Commissione medesima. 3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, svolge le sue funzioni il Vice Presidente. In caso di

5 assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età. 4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. I commissari ed i capigruppo consiliari hanno diritto di intervento, ma solo i componenti della commissione hanno diritto di voto. 5. Spetta al Presidente della Commissione disporre che la seduta diventi segreta per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell adunanza possa recare grave nocumento agli interessi del Comune. 6. Le Commissioni consiliari deliberano a maggioranza semplice dei voti validamente espressi (esclusi quindi gli astenuti) computata secondo i criteri di cui al presente comma. In particolare, i voti a disposizione dei rappresentanti di ogni singolo Gruppo consiliare devono corrispondere al numero dei voti spettanti in Consiglio al Gruppo stesso (compreso il Sindaco se componente del Gruppo). I voti sono ripartiti tra tutti i rappresentanti di ciascun Gruppo presenti in Commissione al momento della votazione dal Presidente senza attribuzione di frazioni di voto in modo tale che la somma dei loro voti corrisponda al numero dei voti spettanti in Consiglio al Gruppo stesso 7. Il parere delle commissioni deve essere richiamato nel testo della deliberazione attinente all oggetto. 8. È possibile effettuare la registrazione audio durante le sedute delle commissioni consiliari, la cui trascrizione diventerà il verbale della Commissione stessa Art. 7 Riunioni congiunte 1. Quando le materie in esame riguardano diverse competenze o quando i Presidenti lo ritengano opportuno, possono essere convocate più commissioni, in seduta congiunta ed allargata. 2. In tal caso, la convocazione viene fatta d intesa fra i Presidenti interessati. In questa ipotesi la presidenza è assunta dal Presidente più anziano di età. Art. 8 Segreteria e verbalizzazioni 1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal Dirigente d Area o da altro dipendente comunale dallo stesso designato. 2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, nonché la cura degli atti e la loro trasmissione ai commissari per l esame degli stessi. Il Segretario provvede altresì ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. 3. Il segretario della commissione redige in forma sintetica i verbali delle riunioni e li sottoscrive con il Presidente. 4. Copia del verbale è trasmesso, entro 30 giorni dalla seduta, a cura del segretario, al Sindaco, all Assessore competente, ai Capigruppo consiliari, ai componenti della Commissione e al Segretario Generale e/o Direttore Generale. 5. Il verbale è depositato presso gli uffici competenti, che ne curano la raccolta, perché possano essere consultati da chi ne faccia richiesta. 6. I Commissari ed i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dal ricevimento del verbale, trasmettono al Presidente della commissione eventuali emendamenti che saranno allegati al verbale. Il verbale, così integrato e da intendersi già approvato, viene nuovamente trasmesso ai commissari. Nel caso che non pervengano osservazioni, il verbale si intende comunque approvato. 7. I verbali della Commissione riguardanti le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione e gli investimenti, sono trasmessi anche al Collegio dei Revisori dei Conti.

6 Art. 9 Partecipazione dei commissari 1. Ogni Consigliere componente è tenuto a partecipare ai lavori della commissione, in cui è stato eletto. 2. Il commissario che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive o che comunque non partecipa, anche se giustificato, a dieci sedute consecutive delle medesime, viene dichiarato decaduto dalla carica di componente della commissione. 3. Sulla decadenza si pronuncia il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente della commissione consiliare, provvedendo contestualmente alla sostituzione del membro decaduto. 4. Ai Consiglieri commissari è corrisposto il gettone di presenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Art. 10 Disposizioni transitorie 1. Il presente Regolamento diventa esecutivo dopo la duplice pubblicazione all albo, così come previsto dall art. 91 del vigente Statuto comunale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i singoli Gruppi consiliari provvedono alla nomina dei propri rappresentanti nei modi e nelle forme previsti dal presente Regolamento e le commissioni così formate sostituiscono integralmente le Commissioni attualmente costituite che si intenderanno, quindi, sciolte di pieno diritto. CAPO II LE COMMISSIONI SPECIALI Art. 11 Le Commissioni Tematiche permanenti 1. Su materie di interesse comunale che richiedono uno specifico approfondimento, il Consiglio Comunale può procedere alla istituzione di Commissioni Comunali Tematiche, denominate in base alla materia di competenza, valide sino al termine del mandato amministrativo. 2. Il Consiglio Comunale, per ogni Commissione, determina il numero dei componenti, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun gruppo consiliare. 3. Tali Commissioni, a carattere consultivo sull attività dell Amministrazione, sono costituite con il criterio della rappresentanza politica proporzionale del Consiglio Comunale. 4. La Giunta Comunale, sulla base delle proposte dei Capigruppo, procede alla nomina entro trenta giorni dalla Conferenza dei Capigruppo. Potranno far parte delle commissioni anche soggetti non facenti parte del Consiglio Comunale. 5. La presidenza spetta al Sindaco o suo delegato, purchè assessore o consigliere comunale. 6. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, svolge le sue funzioni il Sindaco o suo delegato. 7. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha la facoltà di farsi sostituire, con il consenso del Capogruppo, previa comunicazione, anche verbale, al Presidente della Commissione. 8. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri, compreso il Presidente. 9. Il parere delle Commissioni deve essere richiamato nel testo della deliberazione attinente all oggetto. 10. Il Commissario che, senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive o che comunque non partecipa, anche se giustificato, a dieci sedute consecutive delle medesime, viene dichiarato decaduto dalla carica di componente della commissione. 11. Sulla decadenza si pronuncia la Giunta Comunale, su proposta del Presidente della commissione tematica permanente, provvedendo contestualmente alla sostituzione del membro decaduto. 12. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. I commissari ed i capigruppo consiliari hanno diritto di intervento, ma solo i componenti della commissione hanno diritto di voto. 13. Il gettone di presenza è corrisposto solo ai commissari consiglieri. 14. Per quanto riguarda la convocazione, la segreteria ed i verbali, nonché le riunioni congiunte si rimanda agli stessi articoli previsti per le commissioni consiliari permanenti.

7 Art. 12 Le Commissioni Temporanee di studio 1. Su proposta motivata del Sindaco o su istanza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, il Consiglio può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, procedere all istituzione di Commissioni temporanee speciali di studio, con la funzione di svolgere l esame degli argomenti ritenuti dal Consiglio di particolare interesse per il Comune o per la comunità. 2. Il Consiglio delibera, indicando la motivazione, definendo l oggetto dello studio, il termine per concluderlo, nonchè il numero dei componenti della stessa commissione, in rapporto a ciascun gruppo consiliare, avvalendosi, se del caso, anche di esperti esterni, individuando anche il Presidente. 3. Per quanto riguarda il funzionamento delle commissioni di studio si rimanda all art. 10. Art. 13 Le Commissioni Temporanee di indagine 1. Su proposta motivata del Sindaco o su istanza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, il Consiglio può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, procedere all istituzione di Commissioni temporanee speciali, di controllo, di indagine o di inchiesta circa l attività dell Amministrazione comunale, con il compito di indagare, ricercare le cause e proporre i provvedimenti idonei a far cessare o eliminare cause di cattivo o non efficace o non produttivo o non corretto funzionamento. 2. Il Consiglio delibera, indicando la motivazione, definendo l oggetto, del controllo, dell indagine o dell inchiesta, il termine per concluderla, nonchè il numero dei componenti dellea stessa commissione, in rapporto a ciascun gruppo consiliare, individuando anche il Presidente. Detta commissione deve essere composta esclusivamente da consiglieri comunali. 3. Il consigliere che promuove l istituzione di una Commissione di controllo, di indagine e di inchiesta non può far parte della stessa. 4. La presidenza di Commissioni di controllo, di indagine e di inchiesta viene attribuita alle opposizioni. 5. Le sedute sono pubbliche. Nel caso in cui durante lo svolgimento delle sedute si verificassero situazioni tali da ledere l onore e l immagine delle persone coinvolte, la Commissione procede al passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi. 6. Su richiesta del Presidente, i competenti Dirigenti mettono a disposizione della Commissione tutti gli atti afferenti l oggetto del controllo, dell indagine e dell inchiesta. 7. Per l espletamento dell incarico la Commissione può effettuare l audizione del Sindaco, degli Assessori, del Segretario e/o Direttore Generale, dei Revisori dei Conti, dei Dirigenti e dei loro dipendenti. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. 8. La redazione del verbale delle Commissioni viene effettuata da un funzionario comunale, incaricato su proposta del Presidente, dalla stessa Commissione. 9. Fino alla presentazione al Consiglio Comunale tutti gli atti istruttori e le risultanze restano riservate. I Commissari ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d ufficio. 10. Nella relazione al Consiglio, il Presidente della Commissione espone i fatti ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo tutto quanto non è risultato connesso all indagine. 11. Il Consiglio Comunale prende atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco gli indirizzi in merito alle deliberazioni che dovranno essere adottate dalla Giunta Comunale, entro un termine prestabilito. 12. Con la presentazione della relazione al Consiglio, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali sono consegnati alla segreteria generale che ne curerà la conservazione nell archivio del Comune. DISPOSIZIONI FINALI Art. 14 Approvazione ed entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo a quello della seconda pubblicazione all Albo pretorio del Comune. 2. Il presente regolamento sostituisce e annulla il precedente che disciplinava il funzionamento delle Commissioni comunali.

8 Art. 15 Diffusione 1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica ed ai neo eletti, dopo la proclamazione. 2. Il Sindaco dispone, altresì, l invio di copia del regolamento ai componenti delle commissioni comunali, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Difensore Civico. 3. Il Segretario Generale e/o Direttore Generale dispone l invio di copia del regolamento ai Dirigenti delle Aree.

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