LUXOTTICA GROUP S.P.A. * * * 2.2 controllo e/o controllante e/o controllata : ha il significato di cui all art. 93 TUF.

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1 LUXOTTICA GROUP S.P.A. PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING 1. PREMESSA La presente procedura è diretta a: (i) delineare gli obblighi previsti dall art. 114, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, Testo Unico dell Intermediazione Finanziaria od anche, in breve, TUF ) e dagli artt. 152 sexies e seguenti del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n del 14 maggio 1999 (e successive modifiche, di seguito, Regolamento Emittenti ) in materia di internal dealing ; (ii) identificare tra i dirigenti di Luxottica Group S.p.A. i soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dall art. 114, comma 7, TUF; (iii) prevedere divieti di compiere operazioni sulle azioni di Luxottica Group S.p.A. e sugli strumenti finanziari ad esse collegati in occasione della pubblicazione dei risultati annuali ed infrannuali di Luxottica e del Gruppo Luxottica. 2. DEFINIZIONI 2.1 Azioni: le azioni di Luxottica Group S.p.A controllo e/o controllante e/o controllata : ha il significato di cui all art. 93 TUF. 2.3 Gruppo Luxottica: Luxottica e tutte le società, direttamente o indirettamente, controllate da Luxottica. 2.4 Luxottica (o la Società): Luxottica Group S.p.A Operazioni Rilevanti: le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni o di Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti. 2.6 Persone Strettamente Legate: le seguenti persone: (a) il coniuge non legalmente separato, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi, i genitori, i parenti e gli affini di un Soggetto Rilevante; (b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante, o uno dei soggetti di cui alla lettera (a), sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; (c) le persone giuridiche controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da uno dei soggetti di cui alla lettera (a); (d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di uno dei soggetti di cui alla lettera (a); (e) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei soggetti di cui alla lettera (a). 2.7 Società Controllate: le società controllate, direttamente o indirettamente, da Luxottica quando il valore contabile della partecipazione nella predette società controllate rappresenti più del 50% dell attivo patrimoniale di Luxottica, come risultante dall ultimo bilancio approvato (art. 152-sexies, comma 1, lettera c.3) del Regolamento Emittenti). 2.8 Soggetti Rilevanti: 1

2 (a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Luxottica; (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in Luxottica e i dirigenti di Luxottica che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate (come definite dall art. 181 del TUF) e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull evoluzione e sulle prospettive future di Luxottica; (c) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in Società Controllate e i dirigenti di Società Controllate che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate (come definite dall art. 181 del TUF) e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull evoluzione e sulle prospettive future della Società Controllata di appartenenza e che, in entrambi i casi, siano stati individuati quali soggetti rilevanti della Società Controllata di appartenenza ai sensi dell art. 152-sexies, comma 1, lettera c.3) del Regolamento Emittenti in conformità alla procedura da essa adottata ai sensi dell art. 152-octies, comma 8, lettera a) del Regolamento Emittenti; (d) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale di Luxottica, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla Luxottica (di seguito anche gli Azionisti Rilevanti ). 2.9 Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni: (a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni; (b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse; (c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall articolo 1, comma 3, TUF; d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni, ivi inclusi gli American Depositary Receipts ( ADR ) quotati sul New York Stock Exchange; (e) le Azioni quotate emesse da società controllate da Luxottica e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da (a) a (d) ad esse collegati; (f) le Azioni non quotate emesse da Società Controllate e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da (a) a (d) ad esse collegati. Per strumenti finanziari si intendono quelli indicati all art. 1, comma 2 TUF. 3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI Il Direttore Risorse Umane e il Segretario del Consiglio di Amministrazione di Luxottica individuano nominativamente i Soggetti Rilevanti indicati all articolo 2.8, lettere (a), (b) e (d). Le Società Controllate informano tempestivamente il Direttore Risorse Umane e il Segretario del Consiglio di Amministrazione di Luxottica dei nominativi dei propri dirigenti individuati quali Soggetti Rilevanti ai sensi dell articolo 2.8, lettera (c). Il Direttore Risorse Umane e il Segretario del Consiglio di Amministrazione di Luxottica verificano periodicamente l elenco dei Soggetti Rilevanti. L avvenuta identificazione quale Soggetto Rilevante e la presente Procedura sono portate a conoscenza dei Soggetti Rilevanti a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione di Luxottica. I Soggetti Rilevanti devono rendere edotte le Persone Strettamente Legate a essi degli obblighi informativi ivi previsti. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione di Luxottica è altresì preposto alla gestione e alla diffusione al mercato, anche tramite suoi incaricati, delle informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti secondo le modalità di seguito indicate. 2

3 4 OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI PER OPERAZIONI COMPIUTE DA ESSI O DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI (a) I Soggetti Rilevanti di cui alle lettere (a), (b) e (c) dell articolo 2.8 comunicano alla Consob, e in copia a Luxottica (inviando tali comunicazioni via telefax a entrambi i numeri e , ovvero via mail a entrambi gli indirizzi affarisocietari@luxottica.com e HRstockoptions@luxottica.com), le Operazioni Rilevanti effettuate da loro e da Persone Strettamente Legate ad essi, entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione. Luxottica per il tramite del Segretario del Consiglio di Amministrazione rende pubbliche con le modalità previste dal Regolamento Emittenti le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti ricevute dai Soggetti Rilevanti, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, mediante invio di un comunicato a Borsa Italiana, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa. Luxottica per mezzo del Segretario del Consiglio di Amministrazione può inoltre effettuare per conto dei Soggetti Rilevanti, previo accordo con gli stessi, la comunicazione alla Consob delle Operazioni Rilevanti. (b) Gli Azionisti Rilevanti di cui alla lettera (d) dell articolo 2.8 comunicano alla Consob e rendono pubbliche, con le modalità di cui al Regolamento Emittenti, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l operazione, sia le Operazioni Rilevanti da loro effettuate sia quelle effettuate da Persone Strettamente Legate. La comunicazione al pubblico, con le modalità di cui al Regolamento Emittenti, di Operazioni Rilevanti effettuate dagli Azionisti Rilevanti o da Persone Strettamente Legate può essere effettuata dalla Società, per conto di tali soggetti, a condizione che gli stessi si accordino in tal senso con Luxottica e inviino a Luxottica (inviando tali comunicazioni via telefax a entrambi i numeri e , ovvero via mail a entrambi gli indirizzi affarisocietari@luxottica.com e HRstockoptions@luxottica.com), entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l operazione, le informazioni relative a tale operazione. In tal caso la Società pubblicherà le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento. Luxottica per mezzo del Segretario del Consiglio di Amministrazione può inoltre effettuare per conto degli Azionisti Rilevanti, previo accordo con gli stessi, la comunicazione alla Consob delle Operazioni Rilevanti. (c) Le comunicazioni di cui alle lettere (a) e (b) vengono effettuate utilizzando il filing model allegato sub 1 alla Procedura. 5. OPERAZIONI NON SOGGETTE A COMUNICAZIONE Non sono soggette agli obblighi informativi di cui al precedente Articolo 4 le seguenti Operazioni Rilevanti: 3

4 a. le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i euro entro la fine dell anno e, successivamente ad ogni comunicazione, le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori euro entro la fine dell'anno; b. le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate ad esso; c. le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate; d. l assegnazione a titolo gratuito di azioni o di opzioni per l acquisto o la sottoscrizione di Azioni o Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni; e. l esercizio di diritti di acquisto o sottoscrizione di Azioni o Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni derivanti da piani di stock option di cui all art. 114 bis TUF (fermi restando gli obblighi di comunicazione relativi alle operazioni di vendita o di scambio successivi all acquisto o sottoscrizione delle azioni). L importo di cui alla lettera a. deve essere calcolato sommando le operazioni, relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti. Per gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni di cui all articolo 2.9 lettera (c), l importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti. 6. BLACK OUT PERIODS Al fine di prevenire ipotesi pregiudizievoli sia per la Società sia per la persona interessata, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti, nonché alle Persone Strettamente Legate ad essi, di compiere operazioni di qualsiasi genere sulle Azioni o sugli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni: - nei quindici giorni precedenti la data del Consiglio di Amministrazione di Luxottica chiamato a esaminare i risultati di ciascun trimestre al 31/03 e al 30/09 fino al termine del giorno in cui viene diffuso il comunicato stampa che annuncia i risultati conseguiti da Luxottica e dal Gruppo Luxottica nel trimestre di riferimento; - nei quindici giorni precedenti la data del Consiglio di Amministrazione di Luxottica chiamato a esaminare i risultati del semestre al 30/6, fino al termine del giorno in cui viene diffuso il comunicato stampa che annuncia i risultati conseguiti da Luxottica e dal Gruppo Luxottica nel semestre di riferimento; - nel periodo ricompreso tra i sette giorni precedenti il Consiglio di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. chiamato a esaminare i risultati preliminari del fatturato annuale e il termine della giornata in cui è diffuso il comunicato stampa sui risultati conseguiti da Luxottica e da Gruppo Luxottica nell anno finanziario al 31 dicembre o del quarto trimestre (31/12) quali esaminati dal Consiglio di Amministrazione di Luxottica. Il summenzionato divieto non si applica all acquisto o alla sottoscrizione di Azioni o altri Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni effettuato nell esercizio dei diritti di opzione attribuiti nell ambito di piani di stock options, fermo restando l obbligo di non procedere alla loro vendita nei periodi indicati. Sussiste inoltre per tutti i titolari di stock options, il divieto di esercitare, per qualsiasi finalità, i diritti di opzione che diano diritto a sottoscrivere azioni di nuova emissione nei venti giorni antecedenti la data dell assemblea ordinaria convocata per l approvazione del bilancio di esercizio di Luxottica e fino alla data di pagamento dei dividendi. 4

5 Sono altresì tenuti a osservare i periodi di black out tutti coloro che siano dipendenti della Società, o di sue controllate, e siano iscritti nella Sezione Funzionale del Registro istituito da Luxottica in conformità all articolo 115 bis del TUF, secondo quanto previsto dalla relativa Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate, adottata dalla Società. 7. SANZIONI La presente Procedura ha efficacia cogente. L inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente Procedura, comporterà le responsabilità, anche personali, di cui alle vigenti normative. In particolare, l inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Collegate delle disposizioni previste nell art. 114, comma 7 del TUF e di quelle stabilite dagli artt. 152-sexies, 152-septies e 152-octies del Regolamento Emittenti, e sanzionata agli effetti di quanto stabilito dall art. 193, comma 1-bis, del TUF. Per i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della Società o di Società Controllate, l inosservanza costituisce un comportamento illecito sanzionabile a livello disciplinare. Luxottica potrà rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate ad essi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della normativa vigente. 8. ENTRATA IN VIGORE E DIVULGAZIONE La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Luxottica. Essa sarà altresì pubblicata sul sito L accettazione da parte di ciascun Soggetto Rilevante viene effettuata mediante sottoscrizione del modulo riportato nell allegato 2 alla presente Procedura. 9. DISPOSIZIONE FINALE Gli aggiornamenti della presente Procedura saranno sottoposti all approvazione del Consiglio di Amministrazione su indicazione dell Amministratore Delegato o degli Amministratori Delegati, a seconda del sistema di deleghe adottato dal Consiglio di Amministrazione. Luxottica Group S.p.A. Il Consiglio di Amministrazione Milano, 16 febbraio

6 ALLEGATO 1 SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL ART. 152-octies, comma 7 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (Filing model) 1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE 1.1 DATI ANAGRAFICI SE PERSONA FISICA COGNOME NOME SESSO* CODICE FISCALE* COMUNE DI PROVINCIA DI DOMICILIO PER LA CARICA* DATA DI (gg/mm/aaaa) SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA DI PERSONE O TRUST STATO DI RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE* SEDE LEGALE* FORMA GIURIDICA* DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa)* 1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L EMITTENTE QUOTATO C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL EMITTENTE QUOTATO C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA CONTROLLATA DALL EMITTENTE QUOTATO C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L EMITTENTE QUOTATO 2. EMITTENTE QUOTATO RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE* *informazioni da inserire solo nel caso in cui l invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime 6

7 3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI 3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI PERSONA RILEVANTE PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE) PERSONA GIURIDICA, SOCIETA DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE 3.2. DATI ANAGRAFICI 1 SE PERSONA FISICA COGNOME NOME SESSO* CODICE FISCALE* COMUNE DI PROVINCIA DI RESIDENZA ANAGRAFICA DATA DI (gg/mm/aaaa) SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA DI PERSONE O TRUST STATO DI RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE* SEDE LEGALE* FORMA GIURIDICA* DATA DI COSTITUZIONE* (gg/mm/aaaa) * informazioni da inserire solo nel caso in cui l invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime 1 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione

8 4. OPERAZIONI SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE DATA TIPO OPERAZI ONE 2 CODICE ISIN 3 DENOMINAZI ONE TITOLO TIPO STRUMENTO FINANZIARIO 4 QUANTITA PREZZO (in ) 5 CONTROVAL ORE (in ) MODALITA DELL OPERAZIONE 6 NOTE TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in ) SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL ART. 152-sexies, comma 1, lett. b) D A T A TIPO OPERAZIO NE 7 TIPO STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO 8 TIP O FA CO LT A 9 STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO COD. ISIN 10 DENO MINA ZIONE 11 AZIONE SOTTOSTA NTE C O D. ISI N DENO MINA ZIONE 12 INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO QUAN TITA PREZZ O (in ) 5 CONT ROV (in ) INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE) QUAN TITA DEL SOTT OST. PREZZO D ESER CIZIO O REGOL AMENT O (in ) CONT ROV (in ) DATA SCAD ENZA N O T E TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in ) TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in ) NOTE 2 Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l esercizio di strumenti finanziari collegati A= acquisto V= vendita S= sottoscrizione X= scambio 3 Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l assegnazione da un agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l Italia) 4 indicare lo strumento finanziario oggetto dell operazione: AZO= azioni ordinarie AZP= azioni privilegiate AZR= azioni di risparmio QFC= quote di fondi chiusi quotati EQV= altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni OBCV= obbligazioni convertibili o altri strument finanziari scambiabili con azioni 8

9 5 Nel caso in cui nel corso della giornate per un dato titolo sia stata effettuata più di un operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari a un prezzo di 101 indicare 1.01) 6 Indicare l origine dell operazione: MERC-IT= transazione sul mercato regolamentato italiano MERC-ES= transazione sul mercato regolamentato estero FMERC= transazione fuori mercato o ai blocchi CONV= conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni ESE-SO= Esercizio di stock option/stock grant; in caso di vendita di azioni rivenienti dall esercizio di stock option, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna note il relativo prezzo di esercizio; la presente indicazione è pertanto da utilizzare in caso di vendita di azioni a seguito dell esercizio di stock option. ESE-DE= esercizio di strumento derivato o regolamentato di altri contratti derivati (future, swap) ESE-DI= esercizio di diritti (warrant/coverei warrant/securitised derivatives/diritti) 7 Indicare la tipologia di operazione: A= acquisto V= vendita S= sottoscrizione 8 Indicare la tipologia di strumento finanziario: W= warrant OBW= obbligazione cum warrant SD= securitised derivative OPZ= opzione FUT= future FW= forward (contratti a termine) OS= Obbligazione strutturata SW= swap DIR= diritti 9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni): CE= call European style PE= put European style CA= call American style PA= put American style AL= altro (dettagliare in nota) 10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l assegnazione di un agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l Italia) 11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni 12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione) 9

10 ALLEGATO 2 Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione della Procedura di Internal Dealing Il sottoscritto, nato a il residente in, Via/Piazza, preso atto di essere incluso nei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura in materia di Internal Dealing di Luxottica Group S.p.A., da ultimo modificata in data 14 febbraio 2012, attesta di aver ricevuto copia della suddetta procedura, di averne compiuta conoscenza e di accettarne i contenuti. (Data) (firma) Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento (anche effettuato tramite soggetti terzi) dei dati personali richiesti in applicazione della suddetta procedura, al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare vigente. (Data) (firma) 10

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