ODONTOTECNICA ARTIGIANATO Maggio 2018

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1 ODONTOTECNICA ARTIGIANATO Maggio 2018 ESTREMI E PARTI STIPULANTI Data di stipula Decorrenza Scadenza Accordo di rinnovo 24 aprile gennaio dicembre 2018 Parti stipulanti Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil CCNL 16 giugno gennaio dicembre 2012 Parti stipulanti Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil Campo di applicazione Il c.c.n.l. si applica a dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri e affini e dalle imprese odontotecniche. Odontotecnici Il contratto si applica ai dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico ai sensi della L. n. 1264/1927 e del R.D. n. 1334/1928, comprese le imprese artigiane definite ai sensi della legislazione vigente. Accordi e protocolli aggiuntivi Accordo 15 gennaio 2015 in materia di apprendistato Minimi contrattuali DATI RETRIBUTIVI Cat. Retribuzione tabellare s 1.785, , , , , , , , , , , , , ,09 Alla contrattazione di secondo livello è demandata la definizione di una voce salariale regionale. Una tantum. A copertura del periodo di carenza contrattuale (gennaio 2015 aprile 2018) ai lavoratori in forza al 24 aprile 2018 viene erogato l importo forfettario di 299 euro, in due rate di 150 euro con la retribuzione di giugno 2018 e di 149 euro con la retribuzione di ottobre Per gli apprendisti l importo forfettario è di 209,30 euro, da erogare in due rate di 105 euro con la retribuzione di giugno 2018 e di 104,30 euro con la retribuzione di ottobre La misura dell una tantum è rapportata, in quote mensili o frazioni, alla durata del rapporto nel periodo di riferimento ed è ridotta in proporzione per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L importo è comprensivo dei riflessi sulla retribuzione diretta e indiretta, legale e contrattuale ed è escluso dalla base di calcolo del tfr. Scatti di anzianità Cat. Importo Cat. Importo 1S 35, , , , , , ,27 Maturazione: fino a 5 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio alla categoria superiore, il valore degli scatti maturati viene ricalcolato. Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, dopo aver prestato servizio presso la medesima impresa in forza di più contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, viene riconosciuta un anzianità convenzionale ai fini degli scatti corrispondente al servizio già prestato a termine con rapporti non intervallati da periodi superiore a 12 mesi. Mensilità aggiuntive Lavoro straordinario, notturno, festivo Nel settore è prevista l erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione globale di fatto, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Periodi utili per la maturazione della tredicesima: le sospensioni della prestazione dovute ad assenze giustificate, malattia, infortunio, congedo matrimoniale nell ambito della conservazione del posto, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio. Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 2 ore giornaliere, 10 settimanali e 230 ore annuali (per il 20% delle ore di straordinario annuali è previsto un recupero mediante riposi compensativi non retribuiti). Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. E considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla retribuzione di fatto. Tipo di prestazione Maggiorazione Straordinario 25% Straordinario notturno (oltre 8 ore) 55% Straordinario festivo (oltre 8 ore) 45% Straordinario nella sesta giornata (sabato): prime tre ore 25% Straordinario nella sesta giornata (sabato): ore successive 50% Notturno 25% Festivo 45%

2 DATI RETRIBUTIVI Altre voci Erogazione annuale (operai): in relazione al ripristino della festività dell Epifania, alla fine dell anno viene erogato agli operai un importo pari a un ora e 20 minuti di retribuzione. Indennità di cassa o maneggio denaro: 6% del minimo di stipendio comprensivo dell indennità di contingenza. Cottimisti: le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore al 5% del minimo di paga tabellare. Indennità custodia metalli preziosi: 6% del minimo di stipendio e dell indennità di contingenza da riconoscere agli operai incaricati di custodire e distribuire metalli preziosi o leghe. Parametri retributivi Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 173. Numero di mensilità: 13. Nomenclatura retributiva: - retribuzione tabellare: voce che ha conglobato il minimo tabellare, l indennità di contingenza e l'e.d.r.; - retribuzione di fatto: è costituita dalla retribuzione tabellare, dagli eventuali superminimi e dagli scatti di anzianità; - retribuzione globale di fatto: è costituita dalla retribuzione di fatto, dall eventuale guadagno di cottimo e da altri eventuali elementi retributivi. Categorie e qualifiche Periodo di prova COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 7 categorie professionali. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 17-ter). Acquisizione del livello retributivo della 5ª categoria: dopo 10 mesi di permanenza nella 6ª categoria per gli operai. Svolgimento di mansioni superiori (impiegati). Il diritto al passaggio alla categoria superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a 3 mesi continuativi. Il passaggio matura anche se le mansioni superiori non vengono espletate continuativamente purché la somma dei singoli periodi raggiunga i 6 mesi nell arco di 3 anni. Cat. Operai - cat. 1S Operai - cat. 3-4 Operai - cat. 5 Operai - cat. 6 Durata 3 mesi 60 giorni 40 giorni 20 giorni 10 giorni Particolarità: Apprendistato professionalizzante (vedi). ORARIO DI LAVORO Regimi di orario Orario normale settimanale: 40 ore, distribuite di norma su 5 giorni (dal lunedì al venerdì). L orario settimanale può essere distribuito su 6 giorni per le imprese installatrici e di autoriparazione. Turnisti. I lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz ora retribuita per la consumazione del pasto nel corso del turno. Flessibilità: A seguito di intese formalizzate per iscritto tra azienda e lavoratori, l orario contrattuale può essere superato fino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 152 ore all anno; i riposi compensativi sono attribuiti entro 12 mesi. In alternativa l azienda può adottare regimi di flessibilità, nel limite massimo di 45 ore e minimo di 35 ore settimanali, con compensazioni di orario nei 12 mesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. In entrambe le ipotesi, a fronte delle prestazioni eccedenti l orario contrattuale viene corrisposta la maggiorazione del 10%. Banca ore Le ore di straordinario (compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti) possono essere recuperate attraverso riposi compensativi, a seguito di accordo scritto tra lavoratore ed azienda. Tale recupero deve realizzarsi entro 12 mesi dall'accantonamento delle ore. Al lavoratore che accetti questa modalità di recupero viene attribuita un'ulteriore quantità di permessi retribuiti pari al 5% delle ore accumulate. Festività Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1 gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: - per le festività cadenti da lunedì a venerdì spetta una quota di retribuzione corrispondente a 8 ore; - per le festività cadenti di sabato o domenica spetta una quota corrispondente a 6,67 ore (1/26 della retribuzione mensile per gli impiegati). Ferie Qualifica/Anzianità di servizio Operai : fino a 18 anni di servizio : oltre 18 anni di servizio Durata 4 settimane (160 ore) 4 settimane 4 settimane e 5 giorni Permessi ROL - Ex festività Maturazione: per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Permessi ROL. Maturazione: 16 ore su base annua (24 ore per i lavoratori che osservano un regime di flessibilità eccedente 48 ore nell anno). Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ciascun mese di servizio. I permessi devono essere fruiti nel corso dell anno. Permessi ex festività. Maturano in ragione di 32 ore su base annua. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: la maturazione avviene con gli stessi criteri delle ferie. Criteri di utilizzo/liquidazione: i permessi maturati nell arco dell anno e non fruiti entro il 30 aprile dell anno successivo sono liquidati con la retribuzione globale di fatto spettante alla scadenza oppure accantonati a richiesta del lavoratore in banca ore. Ex festività del 4 novembre: viene erogato il trattamento spettante per le festività coincidenti con la domenica. 2

3 Malattia VICENDE DEL RAPPORTO Periodo di comporto Qualifica Anzianità di servizio Durata * Operai Qualsiasi 9 mesi Fino a 5 anni 6 mesi Oltre 5 anni 8 mesi * Nel caso di più malattie la durata del periodo di comporto è di 10 mesi e si computa sommando le assenze nell arco dei 24 mesi precedenti. Integrazione a carico del datore di lavoro Qualifica Anzianità di servizio Periodo di assenza Integrazione fino al Operai Qualsiasi Dal 1 al 150 giorno * 100% Fino a 5 anni primi 2 mesi 100% 4 mesi successivi 50% Oltre 5 anni primi 3 mesi 100% 5 mesi successivi 50% * Per le malattie di durata fino a 7 giorni l integrazione decorre dal 4 giorno. Maternità Infortunio sul lavoro Congedo matrimoniale Servizio militare Corsi di studio e attività formative Altri permessi e aspettative Trasferta Trasferimento Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: il lavoratore può usufruire, su richiesta presentata prima della scadenza, di un periodo (non frazionabile) di aspettativa fino a 12 mesi senza maturazione di alcun istituto contrattuale. Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere l intera retribuzione di fatto nei due mesi prima del parto e nei tre mesi successivi. Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione, nei limiti previsti per la malattia. L azienda deve garantire agli operai, in caso di infortunio sul posto di lavoro, l integrazione al 100% per le giornate di carenza. In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione di fatto (pari a 80 ore) comprensiva della quota a carico Inps. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali. Per gli operai il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. Per gli impiegati è prevista la conservazione del posto fino a un mese dopo la cessazione del servizio militare. Diritto allo studio. Per consentire ai lavoratori di frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, nelle imprese che occupano almeno 5 dipendenti è istituito un monte ore triennale di permessi retribuiti corrispondente a 10 ore annue per dipendente. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso. Nell arco del triennio possono usufruire dei permessi retribuiti: 1 lavoratore nelle aziende fino a 9 dipendenti, 2 lavoratori nelle aziende da 10 a 14 dipendenti; 3 lavoratori nelle aziende da 15 a 19 dipendenti (e via procedendo per multipli di 5). In ciascun anno può utilizzare i permessi un solo lavoratore. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e di ulteriori 20 ore di permesso retribuito all'anno. Congedi per la formazione. I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità possono richiedere, nell arco dell intera vita lavorativa, un periodo di congedo non retribuito fino a 11 mesi anche frazionabili, al fine di completare la scuola dell obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il lavoratore deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 45 giorni. Le assenze contemporanee a questo titolo non possono riguardare più di 1 lavoratore ogni 3 dipendenti o frazione (si computano i lavoratori a tempo indeterminato, si escludono gli apprendisti). Il congedo è fruito per un periodo minimo continuativo pari a 1 mese (coincidente con il mese solare) durante il quale non matura anzianità di servizio. Gravi infermità e lutti familiari. Il lavoratore ha diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all anno in caso di decesso o di grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un componente la sua famiglia anagrafica. Aspettativa per necessità personali. L impresa può concedere, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, periodi di aspettativa non retribuita con durata minima di 1 mese e massima di 6 non frazionabili. Previo accordo tra le parti al lavoratore inviato in trasferta compete il rimborso delle spese sostenute. In mancanza di accordo si applica la disciplina prevista dal c.c.n.l. e di seguito riportata. Misura: i valori fissati dal c.c.n.l. risalgono al 1990 e prevedono un meccanismo di aggiornamento non più applicabile. L indennità di trasferta va suddivisa in tre parti eguali (un terzo per ciascun pasto e un terzo per il pernottamento). Condizioni per l erogazione: - a) l indennità per il pasto meridiano è dovuta quando, considerando l intervallo concesso al lavoratore, il medesimo, ove rientrasse in sede usando i normali mezzi di trasporto, avrebbe meno di 40 minuti (o meno del minor tempo concesso agli altri lavoratori della sede) per consumare il pasto. Non si fa luogo alla corresponsione dell'indennità qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede di origine possa consumare il pasto senza maggiore spesa presso la mensa dello stabilimento in cui presta lavoro (in caso di maggiore spesa spetta il rimborso della differenza); - b) l'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure nel termine successivo di rientro dalla sede di origine alla fine del proprio orario normale di lavoro; - c) l'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Periodo: l indennità di trasferta è computata dall ora di partenza ed è dovuta per tutti i giorni interi fra l inizio ed il termine della trasferta, compresi i giorni festivi e i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. Tempo di viaggio. Per il tempo di viaggio, in base ai mezzi di trasporto autorizzati dall azienda per raggiungere la località di destinazione e viceversa, al lavoratore spetta: - a) la normale retribuzione per il tempo coincidente con il normale orario giornaliero di lavoro in atto nella sede di origine; - b) un importo pari all 85% della retribuzione per le ore eccedenti il normale orario di lavoro, esclusa ogni maggiorazione per lavoro straordinario, notturno o festivo. 3

4 Apprendistato professionalizzante Durata e retribuzione DISCIPLINE SPECIALI Altri tipi di apprendistato Qualifica (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) Operai e impiegati tecnici % Qualifica (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) amministrativi % % % % % % % % % % Add.centralino % % % % % (1) Qualifica di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (mesi) (3) Percentuale della retribuzione relativa alla categoria di destinazione Durata minima: 6 mesi. Riduzioni: la parte finale del periodo di apprendistato è ridotta: - di 6 mesi se l apprendista è in possesso di un titolo di studio post obbligo attinente alla qualifica professionale da conseguire; - di 12 mesi se l apprendista è in possesso di una laurea attinente alla qualifica. La riduzione di 6 mesi è riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano svolto presso la stessa impresa un periodo di stage/tirocinio di almeno 6 mesi. Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 60 giorni per eventi che comportano il diritto alla conservazione del posto o in caso di sospensione del rapporto per crisi aziendali o occupazionali definite con accordi sindacali o procedure concordate, il contratto è prolungato per un periodo corrispondente alla durata dell assenza. Ai fini del calcolo si cumulano i periodi di sospensione di durata superiore a 15 giorni. I periodi di sospensione sono utili per la progressione retributiva dell apprendista. Formazione: non inferiore in media a 80 ore/anno di formazione tecnico-professionale, ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall accordo Stato-Regioni del 21 dicembre Periodo di prova: non superiore a 3 mesi. La prova interrotta per malattia può essere completata se l apprendista riprende servizio entro un mese. Malattia e infortunio: si applica la disciplina generale. Preavviso: in caso di dimissioni prima della scadenza del periodo di apprendistato si applica la disciplina generale. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. L accordo interconfederale dispone che all apprendista assunto con il contratto di cui all art. 43, D.Lgs. n. 81/2015, venga attribuito convenzionalmente un inquadramento contrattuale coerente con il percorso formativo tra quelli individuati dall art. 4 del D.M La retribuzione è stabilita nelle seguenti percentuali del livello di riferimento: - 1 anno 45%; - 2 anno 55%; - 3 anno 60%; - 4 anno 70%. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Il periodo di prova è pari a 90 giorni di effettivo lavoro. Apprendistato di alta formazione e di ricerca. Secondo l accordo interconfederale per l apprendista assunto con il contratto di cui all art. 45, D.Lgs. n. 81/2015, la retribuzione è determinata mediante l applicazione delle seguenti percentuali alla retribuzione tabellare relativa al livello di destinazione: - percorsi formativi di durata superiore a 12 mesi, prima metà del periodo 70%, seconda metà del periodo, 80%; - percorsi formativi di durata fino a 12 mesi, 80% per l intero periodo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Il periodo di prova è pari a 90 giorni di effettivo lavoro. Lavoro a tempo determinato Limiti. Nelle imprese che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato (compresi apprendisti) è consentita l assunzione di 3 lavoratori a termine. Nelle imprese con più di 5 dipendenti è consentita l assunzione di 4 lavoratori a termine. Nelle imprese con più di 10 dipendenti è consentita l assunzione di un lavoratore a tempo determinato ogni due dipendenti a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore). I predetti limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell anno di assunzione. Esclusioni. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività (primi 18 mesi) e per ragioni di carattere sostitutivo. Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 5 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 10 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale se l assunzione riguarda la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall ampiezza dei periodi di interruzione tra un contratto e l altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 8 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la DPL e con l assistenza di un rappresentante sindacale. Sostituzione di lavoratori assenti. Nell ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 120 giorni tra il sostituto e il lavoratore sostituito, sia prima che inizi l assenza sia dopo il rientro di quest ultimo. L affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per eventi di durata superiore a 2 mesi. Il contratto del lavoratore assunto a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale la cui assenza sia stata programmata per più congedi può essere prorogato fino alla scadenza del diritto di fruire dei permessi previsti per l'allattamento. Lavoro a tempo parziale Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Trattamento economico: per le ore oggetto di diversa collocazione (clausole flessibili) e per quelle prestate in aumento (clausole elastiche) spetta la maggiorazione del 10%. 4

5 Lavoro ripartito Lavoro stagionale Telelavoro Somministrazione di lavoro Lavoro a domicilio DISCIPLINE SPECIALI Lavoro supplementare. Consentito in relazione a specifiche esigenze organizzative e produttive per una quantità non eccedente il 50% del normale orario di lavoro. Compensato con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 giornaliere e delle 40 settimanali (le ore eccedenti sono retribuite come il lavoro straordinario). Trasformazione del rapporto. I lavoratori affetti da patologie gravi che comportano una ridotta capacità lavorativa hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale (e viceversa, se l interessato ne fa successivamente richiesta). Attività sindacale DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA Assemblea: a ogni lavoratore vengono riconosciute 10 ore annue di permessi retribuiti. La richiesta di convocazione dell assemblea, da tenersi all inizio o alla fine dell orario, va comunicata all azienda con un preavviso di almeno 48 ore (riducibili a 24 in caso di urgenza). Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali sono concessi permessi retribuiti commisurati a 3 ore per dipendente con un minimo di 16 ore annue. Previdenza complementare Assistenza integrativa Polizze assicurative Contributi contrattuali WELFARE CONTRATTUALE Contribuzione al fondo Fon.te: - a carico azienda: 1% della retribuzione tabellare - a carico lavoratore: contributo percentuale nella stessa misura, oltre al versamento dell intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l attività lavorativa dopo il (16% del tfr maturato se l attività è iniziata in precedenza). Contribuzione al fondo San.arti a carico azienda: 10,42 euro/mese, per 12 mensilità. L obbligo contributivo decorre dal 1 febbraio 2013 ed è riferito ai dipendenti a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) e per i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. I datori di lavoro che non aderiscono al fondo sanitario e non versano il relativo contributo erogano a ciascun lavoratore un importo forfettario, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear), pari a 25 euro/mese per 13 mensilità. Le imprese artigiane che aderiscono al sistema degli Enti bilaterali devono versare specifici contributi. I datori di lavoro che non aderiscono al sistema e non versano il relativo contributo erogano a ciascun lavoratore un importo forfettario, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear), pari a 25 euro/mese per 13 mensilità. Tale importo non è assorbibile e incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, escluso il tfr. L importo indicato è rapportato: - per i lavoratori assunti a tempo parziale, all orario di lavoro effettuato; - per gli apprendisti, alla percentuale utile per il calcolo della retribuzione. Preavviso ESTINZIONE DEL RAPPORTO Anzianità di servizio Qualifica / Categoria fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni Operai, cat giorni 50 giorni 60 giorni Operai, cat giorni 40 giorni 45 giorni Operai, cat giorni 12 giorni 18 giorni, cat mese e mezzo 2 mesi 2 mesi e mezzo, altre cat. 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi Per gli impiegati i termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Trattamento di fine rapporto Il c.c.n.l. esclude espressamente dalla base di computo del tfr (operai), a decorrere dal , le retribuzioni, comprensive delle relative maggiorazioni, afferenti alle prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro. 5

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