Assistenza transfrontaliera
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- Aloisia Bertini
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1 Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Rare II Clinica Pediatrica Ospedale Pediatrico Microcitemico Assistenza transfrontaliera Dott.ssa Francesca Meloni Dott.ssa Paola Pilia, Dott. Matteo Manca Prof. Paolo Moi
2 Le principali tappe 1999: adozione di un programma di azione comunitaria (Decisone n.1295/1999/ce) sulle MR con gli obbiettivi di migliorare le conoscenze scientifiche; creare una rete europea d informazione per i pazienti e le loro famiglie; formare ed aggiornare gli operatori sanitari; migliorare la diagnosi precoce; rafforzare la collaborazione internazionale tra le organizzazioni di volontariato e quelle professionali impegnate nell assistenza; sostenere il monitoraggio delle MR negli Stati Membri;
3 Le principali tappe 2000: regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente i medicinali orfani (CE n. 141/2000). Viene istituita una procedura comunitaria per l assegnazione della qualifica di medicinale orfano, offrendo incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l immissione in commercio dei medicinali orfani così qualificati
4 Le principali tappe : Primo Programma Comunitario Ha richiamato il valore aggiunto delle organizzazioni dei pazienti con MR nel creare e nel condividere le conoscenze nei diversi ambiti delle MR
5 Le principali tappe 2004: viene istituita la Rare Diseases Task Force (RDTF) presso la Direzione generale Salute e Consumatori dell Unione Europea - Decisone 2004/192/EC Formata da esperti dei diversi Stati Membri, rappresentanti dell Agenzia europea dei prodotti medicinali e delle Associazioni dei pazienti, responsabili dei progetti di ricerca e sanità pubblica sulle MR finanziati dalla CE Con il compito di assistere la Commissione Europea nella promozione delle migliori strategie per la prevenzione, la diagnosi ed il trattamento delle MR riconoscendo il valore aggiunto proveniente dal coordinamento delle azioni su scala Europea
6 Le principali tappe : Secondo Programma Comunitario Ha individuato tra le principali linee d azione lo scambio di informazioni mediante le reti esistenti sulle MR e lo sviluppo di strategie per migliorare la cooperazione transnazionale ed il coordinamento delle attività a livello Europeo
7 Le principali tappe 2010: istituzione del Comitato europeo di esperti sulle malattie rare European Union Committee of Experts on Rare Diseases EUCERD Obiettivo: coadiuvare l UE nell elaborazione e nell attuazione delle azioni comunitarie nel settore delle MR, in collaborazione con gli Stati Membri, le autorità europee competenti in materia di ricerca e sanità pubblica
8 Assistenza transfrontaliera 9 marzo 2011: adottata dal parlamento Europeo e dal Consiglio d Europa una direttiva in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera che fa chiarezza sui diritti dei cittadini e sulla possibilità di cura presso altri Stati Membri Gli Stati Membri sono tenuti ad adottare disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 25 ottobre 2013
9 Proposta di decreto legislativo attuazione della direttiva 2011/24/UE Disciplina l accesso all assistenza transfrontaliera sicura e di qualità Promuove la cooperazione con gli altri Stati membri dell Unione Europea in materia di assistenza sanitaria Si applica alle prestazioni di assistenza sanitaria transfrontaliera di cui intendono fruire i pazienti di uno stato membro dell UE
10 Definizioni assistenza sanitaria : i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici
11 Definizioni Stato membro di affiliazione : Stato membro dell Unione Europea competente a concedere alla persona assicurata un autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza Stato membro di cura : Stato membro dell UE nel cui territorio viene effettivamente prestata al paziente l assistenza sanitaria
12 Definizioni assistenza sanitaria transfrontaliera assistenza sanitaria prestata in uno stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione
13 Tutela dei pazienti di un altro Stato membro dell Unione Europea I prestatori di assistenza sanitaria operante sul territorio nazionale garantiscono ai pazienti di un altro Stato membro dell UE tutte le informazioni: per una scelta consapevole sulle opzioni terapeutiche sulla disponibiltà, qualità e sicurezza dell assistenza sanitaria da essi prestata nel territorio nazionale
14 Tutela dei pazienti di un altro Stato membro dell Unione Europea Fatture trasparenti Informazioni trasparenti su prezzi e onorari sullo status di autorizzazione copertura assicurativa per la responsabilità professionale
15 Tutela dei pazienti di un altro Stato membro dell Unione Europea Rimedi giurisdizionali in caso di danno subito a causa dell assistenza sanitaria ricevuta in Italia Trattamento dei dati personali nel rispetto delle vigenti normative nazionali in materia Diritto alla cartella clinica, in formato cartaceo o elettronico Pazienti non nazionalità discriminati in ragione della loro Stessi onorari applicati ai pazienti nazionali
16 Tutela delle persone assicurate in Italia Diritto al rimborso dei costi dell assistenza transfrontaliera Diritto a informazioni esaustive riguardo la possibilità di ricevere un assistenza transfrontaliera: Procedura di accesso Termini e condizioni di rimborso Mezzi di ricorso e tutela
17 Tutela delle persone assicurate in Italia Per il principio di continuità delle cure, qualora un paziente abbia ricevuto assistenza sanitaria transfrontaliera e risulti necessario un controllo medico nel territorio dello Stato, detto controllo medico è disponibile allo stesso modo in cui lo sarebbe stato se l assistenza sanitaria fosse stata prestata sul territorio nazionale
18 Principi generali per i rimborsi I costi sostenuti sono rimborsati se e nella misura in cui la prestazione erogata sia compresa nei LEA E fatta salva la possibilità per le regioni di rimborsare, con proprie risorse, gli eventuali livelli di assistenza regionali ulteriori
19 Principi generali per i rimborsi I costi relativi all assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti E fatta salva la facoltà per le regioni di rimborsare eventuali altri costi quali: spese di viaggio alloggio costi supplementari eventualmente sostenuti a causa di una o più disabilità
20 Autorizzazione preventiva Quando un paziente colpito da una malattia rara o per il quale il medico specialista abbia formulato un sospetto diagnostico di malattia rara chiede l autorizzazione preventiva, può essere sottoposto a una valutazione clinica di esperti del settore operanti nella rete nazionale Se non possono essere reperiti esperti all interno del territorio nazionale o se il parere dell esperto non è conclusivo può essere richiesto un parere scientifico alla struttura estera
21 Autorizzazione preventiva L autorizzazione non può essere rifiutata quando l assistenza in questione non può essere prestata sul territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, sulla base di una valutazione medica oggettiva dello stato di salute del paziente
22 Autorizzazione preventiva negata se Il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza a un rischio per la sua sicurezza che non può essere considerato accettabile L assistenza sanitaria è prestata da un operatore sanitario che suscita gravi e specifiche preoccupazioni rispetto agli standard, alla qualità e alla sicurezza L assistenza sanitaria può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista di clinico
23 Procedure di richiesta La procedura deve essere facilmente accessibile e deve garantire la trattazione obiettiva e imparziale delle domande relative all autorizzazione preventiva e al rimborso dei costi Le informazioni relative a tali procedure devono essere rese pubbliche La domanda per la richiesta di autorizzazione preventiva deve essere presentata alla ASL di appartenenza su apposito modulo fornito dalla ASL stessa
24 Punto di Contatto Nazionale E istituito presso il Ministero della salute il Punto di Contatto Nazionale per l assistenza sanitaria transfrontaliera E fatta salva la facoltà delle regioni di istituire propri punti di contatto regionali, al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni Il Punto di Contatto nazionale fornisce, su richiesta, le coordinate dei Punti di Contatto Nazionali degli altri Stati membri dell UE
25 European Reference Network L Italia concorre allo sviluppo delle reti di riferimento europee ERN si impegna a promuovere ed agevolare il coordinamento dei centri d eccellenza situati sul proprio territorio nazionale in vista delle partecipazioni a tali reti Dovranno essere adottate procedure per il controllo della qualità e l intero sistema dovrà essere sottoposto a una valutazione in grado di stimare i punti di forza e di debolezza, indirizzando le strategie per il loro miglioramento
26 sarà legge? Conferenza Stato-Regioni 16 Gennaio 2014: Parere favorevole condizionato da alcune richieste emendative
27 Giornata delle Malattie Rare - 28 febbraio 2014 uniti per un assistenza migliore
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