DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA"

Transcript

1 DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA A decorrere dal 1 gennaio 2007 le deduzioni per oneri di famiglia previste dall art. 12 del TUIR sono sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia (art. 1, co. 6, lett. c), L. 27 dicembre 2006, n Finanziaria 2007). Tali detrazioni vengono riconosciute a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo (comprensivo anche delle retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni e dalla Santa Sede), non superiore a 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili (art. 12,co. 2). Esse sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate sino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste (art. 12, co. 3). Il sostituto, in tutte le ipotesi in cui il rapporto di lavoro duri per un periodo inferiore all anno, deve riconoscere le detrazioni per familiari a carico solo in relazione ai mesi di effettiva durata dello stesso, salvo che il dipendente non richieda espressamente di poterne fruire per un periodo maggiore (Risoluzione Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2009, n. 29/E). Esempio 1: Se un figlio a carico del padre si sposa il 19 settembre e passa carico del proprio coniuge per il restante periodo dell anno, la detrazione teorica spetterà per i 9/12 al padre e per i 4/12 al coniuge. Esempio 2 Se, ad esempio, un figlio a carico compia 3 anni il 12 maggio del 2007, la detrazione teorica dovrà essere assunta in misura pari a 5/12 di 900 per i primi cinque mesi e in misura pari ai 7/12 di 800 per i restanti sette mesi. Ai fini del calcolo dell ammontare della detrazione spettante, si deve prendere come riferimento il reddito complessivo del contribuente (Circolare Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2007, n. 15/E punto 1.4.9), intendendo per tale la somma dei redditi percepiti dalla persona, al lordo degli oneri deducibili, compreso il reddito imputabile all unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle relative pertinenze. Ai fini dell Irpef, invece, per evitare che il reddito della casa di abitazione possa comportare un incremento dell imposta dovuta, il reddito (ovvero la rendita catastale rivalutata) della casa adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, va incluso tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri eventualmente posseduti dal contribuente per la determinazione del reddito complessivo, salvo, poi, sottrarlo dal medesimo, in quanto onere deducibile (art.10, co. 3-bis, TUIR; Agenzia delle Entrate, circolare del 09 gennaio 2008, n. 1/E). La previsione trova espressamente applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 (art. 1, co. 16, L. n. 244/ Finanziaria 2008) Dall imposta lorda si detraggono per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato(art. 12, co. 1, lett. a) e b)) i seguenti importi: oltre oltre Reddito fino a fino a fino a Detrazione annua [110 X (reddito complessivo: )] se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690,00 se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta * oltre fino a * oltre fino a *

2 oltre oltre oltre oltre fino a fino a fino a fino a * 700 * X [( reddito complessivo): )] Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato è uguale a zero la detrazione non spetta. * L importo aggiuntivo si assume per intero e non deve essere rapportato ai mesi in cui il coniuge risulta a carico. Nell ipotesi in cui il rapporto (reddito complessivo/ ) risulti pari a 1 la detrazione compete nella misura di 690,00. Diversamente se il risultato del rapporto è pari a zero (reddito complessivo/ ) la detrazione non compete. Anche qualora il rapporto [( reddito complessivo)/40.000] risulti pari a zero la detrazione non compete (art. 12,comma 4). Per i redditi complessivi compresi tra e , la detrazione spettante è pari a 690,00 (detrazione fissa). La detrazione è aumentata di un importo aggiuntivo per i redditi complessivi superiori a ma non a , tali importi aggiuntivi devono essere assunti nell intero ammontare indicato senza essere rapportati al periodo in cui il coniuge è stato a carico. Ad esempio, in caso di matrimonio contratto il 9 luglio il coniuge risulta a carico per sei mesi e la detrazione spettante, a fronte di un reddito di , sarà di 355 ((690/12 x 6) + 10) (Circolare Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2007, n. 15/E). Esempio 1: Contribuente, senza oneri deducibili, con un reddito complessivo di con il coniuge a carico [110 X ( : )] (110 x 0,9666) ,33 = 693,68 La detrazione spettante è pari a 694. Esempio 2: Contribuente, senza oneri deducibili, con un reddito complessivo di con il coniuge a carico. In tal caso, la detrazione spettante è pari a quella fissa di (reddito compreso nella fascia tra e ), per un totale di 710. Esempio 3: Contribuente, senza oneri deducibili, con un reddito complessivo di x [( )/40.000] = 690 x 0,50 = 345 Esempio 4: Contribuente, senza oneri deducibili, con un reddito complessivo di x [ ( )/40.000] = 690 x 0,000.Il risultato del rapporto è pari a zero, pertanto la detrazione non spetta Per i figli a carico (art. 12, co. 1, lett. c)): Figli a carico Detrazione annua FIGLIO UNICO portatore di handicap 800 X [( reddito complessivo) : )] 1020 X [( reddito complessivo) : )]

3 portatore di handicap portatore di handicap 900 X [( reddito complessivo) : )] 1120 X [( reddito complessivo) : )] 2 FIGLI 800 X [( reddito complessivo) : )] 1020 X [( reddito complessivo) : )] 900 X [( reddito complessivo) : )] 1120 X [( reddito complessivo) : )] 3 FIGLI 800 X [( reddito complessivo) : )] 1020 X [( reddito complessivo) : )] 900 X [( reddito complessivo) : )] 1120 X [( reddito complessivo) : )] OLTRE 3 FIGLI (la detrazione aumenta di 200 per ciascun figlio a partire dal primo) portatore di handicap portatore di handicap 4 FIGLI 1000 X [( reddito complessivo) : )] 1220 X [( reddito complessivo) : )] 1100 X [( reddito complessivo) : )] 1320 X [( reddito complessivo) : )] 5 FIGLI* 1000 X [( reddito complessivo) : )] 1220 X [( reddito complessivo) : )] 1100 X [( reddito complessivo) : )] 1320 X [( reddito complessivo) : )] * L importo di aumenta per tutti di per ogni figlio successivo al primo, conseguentemente, ad esempio, con tre figli a carico l importo passa a , con quattro figli a carico a , etc. A decorrere dal 1 gennaio 2013 (art. 12, comma 1, lett. c, del Tuir, come modif. dall art. 1, co. 483, della Legge n. 228/2012), l importo teorico della detrazione per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, è incrementato a 950 e a per ogni figlio di età inferiore a tre anni. Le suddette detrazioni teoriche sono ulteriormente aumentate di un importo pari a: - 400, per ogni figlio portatore di handicap (art. 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104); per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico. Le detrazioni per i figli a carico non competono se i rapporti sopra indicati sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno. In base alle nuove disposizioni i genitori non possono ripartire liberamente tra loro la detrazione per figli a carico in base alla convenienza economica (Circolare Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2007, n. 15/E). Genitori non legalmente ed effettivamente separati Per i genitori non legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico è ripartita, in via normativa, nella misura del 50% ciascuno. Il criterio secondo cui la detrazione è attribuita ai genitori in percentuale uguale può essere derogato nel solo caso in cui i genitori stessi si accordino per attribuire l intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, al fine di evitare che, a causa dell incapienza dell imposta dovuta da uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico.

4 Esempio: Due figli a carico dei genitori per 12 mesi, di cui il primo maggiore di tre anni e l altro minore di tre anni. Reddito del padre, (800 x 50%) per il figlio maggiore di tre anni (900 x 50%) per il figlio minore di tre anni 850 x ( ) : x 0,6818 = 579,53 Allo stesso risultato si giunge se il calcolo viene effettuato sulla formula prevista dalla norma: x ( ) : x 0,6818 = 1.159, ,06 x 50% = 579,53 Reddito della madre (800 x 50%) per il figlio maggiore di tre anni, (900 x 50%) per il figlio minore di tre anni 850 x ( ) : x 0,74,54 = 633,59 Medesimo è il risultato se si applica la formula prevista dalla norma: x ( ) : = 1.267, ,18 x 50% = 633,59 È tuttavia possibile attribuire l intera detrazione al genitore con il maggior reddito anche in assenza della condizione di incapienza. Detrazione attribuita interamente al padre: ( ) x ( ) : ( ) x 0,6818 = 1.159,06 Genitori legalmente ed effettivamente separati Per i genitori legalmente ed effettivamente separati ovvero in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ripartizione della detrazione tra i genitori viene disciplinata in modo differente a seconda che sia stabilito o meno l affidamento congiunto dei figli. Salvo diversi accordi, la detrazione spetta al genitore affidatario ovvero, nel caso di affidamento congiunto o condiviso, è ripartita nella misura del 50% tra i genitori. Pertanto, la detrazione per figli a carico non può più essere ripartita liberamente tra i genitori separati, ma: - in caso di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario salvo la possibilità di un diverso accordo finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50% o ad attribuire l intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato; - nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50% salvo la possibilità di un diverso accordo finalizzato ad attribuire l intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato. Nell ipotesi in cui il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa fruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione viene attribuita interamente al secondo genitore, che è tenuto a riversare all altro genitore affidatario un importo pari all intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. Se si verifica la condizione di infruibilità, la rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell altro, non è automatica ma deve avvenire mediante un intesa tra i genitori. In sostanza, l impossibilità di usufruire della detrazione per limite di reddito si ricollega all ipotesi in cui il genitore, originariamente destinatario del beneficio riconosciuto per i figli a carico (art. 12, TUIR), non possa di fatto fruire in tutto o in parte della detrazione d imposta, a causa di una imposta insufficiente.

5 La possibilità di attribuire la detrazione al genitore con reddito più basso, pertanto, è riconosciuta esclusivamente ai genitori separati (Agenzia delle entrate, circolare 04 aprile 2008, n. 34/E punto 1.2). L importo da devolvere all altro genitore è pari al 50% o al 100% della detrazione effettivamente spettante. Genitori non coniugati In merito ai genitori non coniugati (art. 4, co. 2, Legge n. 54/2006) trova applicazione la stessa disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli. In assenza di tali provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato. La detrazione per figli a carico viene riconosciuta a prescindere dall età del figlio e dalla convivenza con i genitori e dall eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap. Quando la norma richiede la condizione dell affidamento disgiunto o congiunto per l assegnazione della detrazione, rispettivamente, nella misura intera o nella misura del 50%, si ritiene che i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il figlio maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio. Nel caso in cui la sentenza non si pronunci sull affido, si ritiene che la detrazione debba essere ripartita in egual misura tra i due genitori, salva anche in questo caso la possibilità di giungere ad un diverso accordo (Circolare 04 aprile 2008, n. 34/E punto 1.3). In presenza di un accordo tra i genitori (separati, non coniugati, non separati) può essere attribuita una detrazione per figli a carico diversa da quella legale, presupponendo, quindi, che se la detrazione è richiesta da un genitore, l altro genitore vi abbia rinunciato. Coniuge fiscalmente a carico dell altro o mancante In caso di coniuge fiscalmente a carico dell altro, la detrazione per i figli compete a quest ultimo per l intero importo. Inoltre, se l altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico. Per primo figlio si intende quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico. In presenza di più figli, qualora risulti più conveniente la detrazione per coniuge a carico rispetto a quella spettante per il figlio, le detrazioni per i figli successivi al primo andranno calcolate tenendo conto del numero di tutti i figli a carico, compreso il primo. Esempio 1: Genitore con tre figli maggiori di tre anni, a carico per l intero anno, in assenza di coniuge e con un reddito presunto di Detrazione per il primo figlio: 800 x (( ) ) : ( ) = 608 Calcolo della detrazione effettiva per il coniuge: = 710 Il genitore potrà fruire della detrazione di 710 per il primo figlio e della detrazione di 1216 per gli altri due figli. Tale ultimo importo si ricava mediante il seguente calcolo: (2 x 800) x (( ) ) : ( ) 1600 x 0,7600 = 1216,00. Esempio 2: Genitore con tre figli maggiori di tre anni a carico per l intero anno, di cui il maggiore portatore di handicap, in assenza di coniuge e un reddito presunto di Calcolo della detrazione per il primo figlio:

6 1020 x (( ) ) : ( ) 1020 x 0,7600 = 775,20 Calcolo della detrazione effettiva per il coniuge: = 710 Il genitore potrà fruire della detrazione di 775,20 per il primo figlio e della detrazione di 1216 per gli altri figli. Soggetto diverso dal genitore La condizione di figlio a carico, ammessa a prescindere dall età del figlio e dalla convivenza con i genitori, entro il limite di reddito non superiore a 2.840,51 previsto, presuppone un rapporto di parentela o di affiliazione con il soggetto che usufruisce della detrazione. Pertanto, nel caso di figlio a carico della madre, successivamente sposata con un soggetto diverso dal padre naturale del figlio, in assenza di un provvedimento per il riconoscimento, la detrazione spetta esclusivamente alla madre, anche se questa non può fruirne per in capienza dell imposta (Circolare 04 aprile 2008, n. 34/E punto 1.1) Detrazioni per altri familiari a carico conviventi (art. 12,comma 1 lettera d)): La detrazione è pari a 750, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di , diminuito del reddito complessivo, e , da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona che conviva con il contribuente (art. 433 c.c.: generi, nuore, suoceri, fratelli) o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Cioè si moltiplica la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula(considerando le prime quattro cifre decimali): ( reddito complessivo): Se il risultato è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta, pertanto se il reddito è (Circolare Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2007, n. 15/E punto 1.4.7): - uguale a , il rapporto è uguale a 0 e quindi non spetta alcuna detrazione; - maggiore di , il rapporto è inferiore a 0 e quindi non spetta alcuna detrazione; - uguale a 0, il rapporto è uguale a 1 e quindi non spetta alcuna detrazione; - maggiore di 0 e minore di , l importo della detrazione teorica (750 ) deve essere moltiplicato per il risultato del rapporto, utilizzando le prime quattro cifre decimali. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali (art. 12,comma 4). In presenza di più soggetti che hanno diritto alla detrazione, la stessa deve essere ripartita pro-quota, cioè in misura eguale tra gli aventi diritto, intendendo gli aventi diritto i soggetti che abbiano effettivamente sostenuto il carico risultante dalla convivenza o dall erogazione di un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell autorità giudiziaria. Tale detrazione è altresì riconosciuta anche per la nuora e per il nipote, che non possiedono individualmente un reddito complessivo superiore a 2.840,51, a condizione che gli stessi convivano con i suoceri o con il nonno oppure, se non conviventi, a condizione che questi ultimi corrispondano loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (Ministero delle finanze - circolare n. 95 del 12 maggio 2000, Agenzia delle entrate - risoluzione 02 dicembre 2008, n. 461/E).

730, Unico 2015 e Studi di settore

730, Unico 2015 e Studi di settore 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 11 07.04.2015 Detrazioni per carichi di famiglia Il reddito non deve superare i 2.840,51 euro Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730

Dettagli

NON E MAI TROPPO TARDI

NON E MAI TROPPO TARDI 1 NON E MAI TROPPO TARDI Fabriano, 4 aprile 2013 Cari colleghi e care colleghe, questa settimana parliamo di Detrazioni Fiscali per familiari a carico. Abbiamo riscontrato che diversi colleghi non beneficiano

Dettagli

ALIQUOTE IRPEF 2009. Tavola:Detrazione per redditi di lavoro dipendente in vigore per l'anno 2008

ALIQUOTE IRPEF 2009. Tavola:Detrazione per redditi di lavoro dipendente in vigore per l'anno 2008 Scaglioni reddito 2009 Aliquota Irpef lordo da 0 a 15.000 23% 23% del reddito da 15.000,01 a 28.000 da 28.000,01 a 55.000 da 55.000,01 a 75.000 27% 38% 41% oltre 75.000 43% 3.450 + 27% sulla parte eccedente

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI DICHIARAZIONE SUL DIRITTO ALLE DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L ANNO 2011 Il sottoscritto nato a il Codice fiscale,residente a In via Stato civile D I C H I A R A sotto la

Dettagli

DICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI D IMPOSTA (ai sensi e per gli effetti dell art. 23 del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e successive modificazioni)

DICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI D IMPOSTA (ai sensi e per gli effetti dell art. 23 del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e successive modificazioni) Il/la sottoscritto/a: DICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI D IMPOSTA (ai sensi e per gli effetti dell art. 23 del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e successive modificazioni) nato/a:... il.stato civile: celibe/nubile

Dettagli

Residente in ( )Via n. in qualità di dipendente/collaboratore dell Impresa C.F. DICHIARANTE C.F. CONIUGE STATO CIVILE:

Residente in ( )Via n. in qualità di dipendente/collaboratore dell Impresa C.F. DICHIARANTE C.F. CONIUGE STATO CIVILE: DETRAZIONI D IMPOSTA Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell art. 23 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 (come riformulato dal D.Lgs. 314/97, art. 7, lettera d) ATTENZIONE: PRIMA DI COMPILARE IL PRESENTE

Dettagli

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE Ufficio Stipendi. A) Scaglioni I.R.PE.F. Dal 1/1/2007. Tabella A TABELLA VALIDA PER L'ANNO 2010

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE Ufficio Stipendi. A) Scaglioni I.R.PE.F. Dal 1/1/2007. Tabella A TABELLA VALIDA PER L'ANNO 2010 Tabella A UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE Ufficio Stipendi TABELLA VALIDA PER L'ANNO 2010 A) Scaglioni I.R.PE.F. Dal 1/1/2007 Fasce retributive mensili Aliquote da 0,00 a 1.250,00 23 da 1.250,01 a 2.333,33

Dettagli

Ministero dell Economia e delle Finanze

Ministero dell Economia e delle Finanze Ministero dell Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI SERVIZIO CENTRALE PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO Prot. n. 50 - Ufficio V Data Roma,

Dettagli

Modello di richiesta delle detrazioni di spettanza

Modello di richiesta delle detrazioni di spettanza CIRCOLARE A.F. N. 23 del 6 Febbraio 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Modello di richiesta delle detrazioni di spettanza aggiornato alle novità della Legge di Stabilità 2013 Gentile cliente con la presente

Dettagli

Le modifiche fiscali ALIQUOTE. DEDUZIONI

Le modifiche fiscali ALIQUOTE. DEDUZIONI Meno tasse per tutti avevano promesso. Tremonti: è in credito con il fisco, ai lavoratori e pensionati benefici irrisori che saranno vanificati con l aumento delle imposte locali e ticket. Le modifiche

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E. OGGETTO: Legge finanziaria per il 2007 Modifiche all imposta sul reddito delle persone fisiche.

CIRCOLARE N. 15/E. OGGETTO: Legge finanziaria per il 2007 Modifiche all imposta sul reddito delle persone fisiche. OGGETTO: R Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,16 marzo 2007 CIRCOLARE N. 15/E OGGETTO: Legge finanziaria per il 2007 Modifiche all imposta sul reddito delle persone fisiche. 1 INDICE PREMESSA...3

Dettagli

Istruzioni per la compilazione DF RED - Quadro B

Istruzioni per la compilazione DF RED - Quadro B cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri Istruzioni per la compilazione DF RED - Quadro B Istruzioni per la compilazione Pagina 1 di 7 Nel Quadro B il pensionato potrà scegliere le detrazioni

Dettagli

SISTEMA FRIZZERA. Unico 2014 PF - Quadro RN - Calcolo dell'irpef

SISTEMA FRIZZERA. Unico 2014 PF - Quadro RN - Calcolo dell'irpef www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com SISTEMA FRIZZERA Unico 2014 PF - Quadro RN - Calcolo dell'irpef Con la compilazione del quadro RN si giunge alla determinazione del credito o del debito di IRPEF. Il

Dettagli

Detrazione Irpef per figli a carico

Detrazione Irpef per figli a carico COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI Via Volturno 10/12/C - 50019 Osmannoro - Sesto Fiorentino - FIRENZE Tel. 055/5002380 - Fax 055/5522399 Cod. Fiscale 80011550482 E-mail - comtoscanogeometri@libero.it

Dettagli

Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia. 2. LE DETRAZIONI IRPEF >> LE DETRAZIONI PER I FAMILIARI A CARICO QUANDO E A CHI SPETTANO I contribuenti che hanno familiari a carico, in possesso di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro,

Dettagli

730, Unico 2015 e Studi di settore

730, Unico 2015 e Studi di settore 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 10 03.04.2015 Il prospetto Familiari a carico La compilazione del modello Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Nel prospetto familiari

Dettagli

RICHIESTA APPLICAZIONE DETRAZIONI

RICHIESTA APPLICAZIONE DETRAZIONI RICHIESTA APPLICAZIONE DETRAZIONI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - AUTOCERTIFICAZIONE (art. 2 L. 4.01.1968 n. 15, modificato dall art. 3 L. 15.05.1997, n. 127 e art. 1 D.P.R. 20.10.1998, n.

Dettagli

MODULO DI RICHIESTA DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO (artt. 12 e 13, TUIR 917/86 e successive modificazioni)

MODULO DI RICHIESTA DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO (artt. 12 e 13, TUIR 917/86 e successive modificazioni) MODULO DI RICHIESTA DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO (artt. 12 e 13, TUIR 917/86 e successive modificazioni) La Legge n. 244/07 (Finanziaria 2008) sancisce l obbligo per i lavoratori

Dettagli

MODULI DI DETRAZIONI FISCALI

MODULI DI DETRAZIONI FISCALI Le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione deve

Dettagli

NOVITA IRPEF ANNO 2008 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA

NOVITA IRPEF ANNO 2008 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA NOVITA IRPEF ANNO 2008 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA Novità 2008 Le principali novità fiscali per il 2008 che riguardano i lavoratori dipendenti sono: Obbligo della richiesta annuale per le

Dettagli

RICHIESTA DI DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L ANNO 2013

RICHIESTA DI DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L ANNO 2013 RICHIESTA DI DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L ANNO 2013 L SOTTOSCRITT NATO/A A IL RESIDENTE IN CAP VIA N. CODICE FISCALE TEL. STATO CIVILE: CELIBE/NUBILE CONIUGATO/A DIVORZIATO/A SEPARATO/A LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE

Dettagli

VADEMECUM RETRIBUZIONI LAVORO DIPENDENTE

VADEMECUM RETRIBUZIONI LAVORO DIPENDENTE VADEMECUM RETRIBUZIONI LAVORO DIPENDENTE a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 A Retribuzione: Paga base Indennità contingenza Scatti anzianità Sperminimo individuale Lavoro straordinario Altri elementi imponibili ai fini

Dettagli

Le pensioni pagano l'irpef

Le pensioni pagano l'irpef Le pensioni pagano l'irpef Le pensioni sono equiparate ai redditi da lavoro dipendente e quindi sono soggette a tassazione. L'Inps si sostituisce al fisco ed effettua sulle pensioni una ritenuta alla fonte

Dettagli

Detrazioni per familiari a carico eoperazionidiconguaglio Angela Fusco - Commercialista, Consulente del lavoro e Revisore legale in Roma

Detrazioni per familiari a carico eoperazionidiconguaglio Angela Fusco - Commercialista, Consulente del lavoro e Revisore legale in Roma Detrazioni per familiari a carico eoperazionidiconguaglio Angela Fusco - Commercialista, Consulente del lavoro e Revisore legale in Roma L art. 12 del Tuir riconosce il diritto a particolari detrazioni

Dettagli

Periodico informativo n. 10/2011

Periodico informativo n. 10/2011 Periodico informativo n. 10/2011 Detrazione Irpef per figli Gentile cliente, con il presente elaborato - visto che il termine per la presentazione della dichiarazione di spettanza per usufruire delle detrazioni

Dettagli

Legge finanziaria per il 2005: novità fiscali in materia di IRPEF

Legge finanziaria per il 2005: novità fiscali in materia di IRPEF di Pietro Ghigini docente di Economia aziendale Legge finanziaria per il 2005: novità fiscali in materia di IRPEF Premessa Approvata sul filo di lana, evitando per un soffio che i lavori parlamentari scivolassero

Dettagli

? INQUADRAMENTO NORMATIVO. Coniuge e familiari a carico FRONTESPIZIO

? INQUADRAMENTO NORMATIVO. Coniuge e familiari a carico FRONTESPIZIO ? INQUADRAMENTO NORMATIVO Tratto da: Collana Dichiarazioni Fiscali 2009 Dichiarazione 730, a cura di R. Artina. - V. Artina Coniuge e familiari a carico All'interno del frontespizio del Mod. 730/2009 è

Dettagli

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell art. 23 del DPR 29.9.73 n. 600 e successive modificazioni

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell art. 23 del DPR 29.9.73 n. 600 e successive modificazioni Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell art. 23 del DPR 29.9.73 n. 600 e successive modificazioni Ufficio Stipendi Divisione Ragioneria Università degli Studi di Siena S E D E Il / La sottoscritto/a...

Dettagli

NASpI LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

NASpI LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASpI LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO LUNEDI 15 GIUGNO 2015 MESTRE - HOTEL AI PINI Mestre, lì 15 giugno 2015 Approfondimento NASpI e fiscalità a cura di Graziano De Munari

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano

Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze 31 gennaio

Dettagli

Paghe. Detrazioni Irpef e oneri deducibili Andrea Barone - Responsabile analisi normativa software lavoro WKI

Paghe. Detrazioni Irpef e oneri deducibili Andrea Barone - Responsabile analisi normativa software lavoro WKI Detrazioni Irpef e oneri deducibili Andrea Barone - Responsabile analisi normativa software lavoro WKI Voci della busta paga Finanziaria 2007 Limite di reddito Parametrazione a mese Misura Con il pagamento

Dettagli

Le detrazioni per carichi di famiglia e compilazione prospetto modello Unico PF

Le detrazioni per carichi di famiglia e compilazione prospetto modello Unico PF Focus di pratica professionale di Roberto Chiumiento Le detrazioni per carichi di famiglia e compilazione prospetto modello Unico PF Premessa Le detrazioni definite per carichi di famiglia previste dall

Dettagli

Oneri deducibili. Contributi

Oneri deducibili. Contributi Oneri deducibili Le spese che costituiscono oneri sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente se non già dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 14 APRILE 2008 Informativa n. 35 MISURA FISCALE A SOSTEGNO

Dettagli

IL CALCOLO DELLA BUSTA PAGA

IL CALCOLO DELLA BUSTA PAGA IL CALCOLO DELLA BUSTA PAGA REQUISITI DELLA BUSTA PAGA Corrispettività: deve trattarsi di importi che trovano causa diretta ed indiretta nel rapporto di lavoro; Onerosità: la prestazione di lavoro subordinato

Dettagli

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE

Dettagli

Legge di stabilità 2013: le ultime modifiche apportate dal Parlamento

Legge di stabilità 2013: le ultime modifiche apportate dal Parlamento Legge di stabilità 2013: le ultime modifiche apportate dal Parlamento Le modifiche alla legge di stabilità 2013 Il parlamento Italiano è intervenuto prepotentemente sulla legge di stabilità varata dal

Dettagli

730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista

730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista 730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista ADEMPIMENTO " NOVITA " FISCO Il Quadro E del Mod. 730 deve essere utilizzato

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA P.za Ateneo Nuovo, 1 20126 Milano SCHEDA INFORMATIVA DEL COLLABORATORE ESTERNO

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA P.za Ateneo Nuovo, 1 20126 Milano SCHEDA INFORMATIVA DEL COLLABORATORE ESTERNO Cod.. 12621570154 SCHEDA INFORMATIVA DEL COLLABORATORE ESTERNO A) DICHIARAZIONE DEI DATI PERSONALI Io sottoscritto/a Tel./e-mail fiscale: o (se residente all estero) codice identificativo estero(*): sotto

Dettagli

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO DICHIARAZIONE PER LE DETRAZIONI D IMPOSTA ANNO 2015 AI SENSI DELL ART.7 COMMA 1 LETTERA B) LEGGE N.106 DEL 12/07/2011 (G.U. N.160 DEL 12/07/2011) Il sottoscritto/a

Dettagli

AUTOCERTIFICAZIONE DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER MOTIVI DI REDDITO Il Sottoscritto (dichiarante) Cognome: Nome: Nata/o

Dettagli

CAPITOLO II GLI INTERESSI PASSIVI PER L ACQUISTO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA

CAPITOLO II GLI INTERESSI PASSIVI PER L ACQUISTO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA GLI INTERESSI PASSIVI PER L ACQUISTO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA CAPITOLO II GLI INTERESSI PASSIVI PER L ACQUISTO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA SOMMARIO 1. Interessi passivi dipendenti da mutui

Dettagli

C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI

C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Le modifiche sono scritte in rosso grassetto corsivo Modifiche all articolo 2 Testo vigente Art. 2 - Requisiti

Dettagli

Il calcolo dell IRPEF 2003: verifica della clausola di salvaguardia

Il calcolo dell IRPEF 2003: verifica della clausola di salvaguardia Il calcolo dell IRPEF 2003: verifica della clausola di salvaguardia PREMESSA A partire dal 2003 è stato avviato il primo modulo della riforma fiscale diretto a modificare il sistema di tassazione del reddito

Dettagli

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

Detrazioni d imposta: gli adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi

Detrazioni d imposta: gli adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi Detrazioni d imposta: gli adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi Una panoramica su tutte le detrazioni d imposta che possono essere richieste dal

Dettagli

Cittadini appartenenti all'unione Europea

Cittadini appartenenti all'unione Europea Cittadini appartenenti all'unione Europea Iscrizione Obbligatoria Motivo del soggiorno Documentazione richiesta dalla Asl e durata dell iscrizione Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato -

Dettagli

l agenzia in f orma aggiornata con la legge finanziaria AGGIORNATA CON LA LEGGE FINANZIARIA 2008

l agenzia in f orma aggiornata con la legge finanziaria AGGIORNATA CON LA LEGGE FINANZIARIA 2008 l agenzia in f orma aggiornata con la legge finanziaria 2008 GUIDA AL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DELL IRPEF AGGIORNATA CON LA LEGGE FINANZIARIA 2008 l agenzia in f orma aggiornata con la legge finanziaria

Dettagli

BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2012-2013

BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2012-2013 Comune di Livigno Provincia di Sondrio 1816m s.l.m. Zona extradoganale Plaza dal Comun, 93-23030 Livigno - Tel. 0342/991334 - Telefax 0342/991100 Cod. fisc. 83000850145 - http://www.comune.livigno.so.it

Dettagli

DICHIARAZIONE ANNUALE PER IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI D IMPOSTA

DICHIARAZIONE ANNUALE PER IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI D IMPOSTA Istituto Nazionale Previdenza Sociale ALLE DETRAZIONI D IMPOSTA (articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni) In base all art. 7, D.L. n. 70/2011 non è più obbligatorio

Dettagli

Comune di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Comune di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Comune di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 04/08/2014 Modificato con deliberazione consiliare

Dettagli

10. L'irpef: aliquote e detrazioni

10. L'irpef: aliquote e detrazioni 1 di 7 21/05/2010 16.56 10. L'irpef: aliquote e detrazioni Dal 1 gennaio 2007 è in vigore un nuovo sistema di determinazione dell'irpef che, rispetto al precedente, è caratterizzato da: nuovi scaglioni

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 SOMMARIO EDITORIA FISCALE SEAC Servizio INFORMATIVA

Dettagli

Reddito da lavoro dipendente

Reddito da lavoro dipendente Reddito da lavoro dipendente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Detrazioni fiscali: cosa sono e a chi spettano La legge prevede delle riduzioni dell'imposta sui redditi in favore dei contribuenti che si trovano in determinate

Dettagli

a) Nome e cognome: Titolo: (allegare copia carta d identità o passaporto solamente in caso di prima compilazione)

a) Nome e cognome: Titolo: (allegare copia carta d identità o passaporto solamente in caso di prima compilazione) Modulo per la richiesta di detrazione d imposta e per il trattamento previdenziale per i prestatori d opera fiscalmente residenti in Italia (art. 23 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600) a) Nome e cognome: Titolo:

Dettagli

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014 CASI DI ESONERO È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella

Dettagli

GUIDA TASI Comune di San Possidonio

GUIDA TASI Comune di San Possidonio GUIDA TASI Comune di San Possidonio Cos è la TASI (Aggiornata al 15 maggio 2015) La TASI è il nuovo tributo per i servizi indivisibili istituito dalla legge n. 147 del 2013. È in vigore dal 1 gennaio 2014.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

Allegato parte integrante Allegato A

Allegato parte integrante Allegato A Allegato parte integrante Allegato A DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 MAGGIO 2012 N. 9 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL POTERE DI ACQUISTO DEI NUCLEI

Dettagli

L ACQUISTO AUTONOMO DELL AREA NEL LEASING IMMOBILIARE

L ACQUISTO AUTONOMO DELL AREA NEL LEASING IMMOBILIARE L ACQUISTO AUTONOMO DELL AREA NEL LEASING IMMOBILIARE - a cura dello studio Tributario Gigliotti & Associati - Se il terreno viene acquistato autonomamente, e successivamente la società di leasing procede

Dettagli

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO Risoluzione n. 17/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 gennaio 2003 Oggetto: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina applicabile, ai fini dell Irpef,

Dettagli

SERVIZIO CAF 730 PUNTO 1 - REDDITI PER I QUALI È POSSIBILE FRUIRE DELL INTERA NO TAX AREA

SERVIZIO CAF 730 PUNTO 1 - REDDITI PER I QUALI È POSSIBILE FRUIRE DELL INTERA NO TAX AREA Servizio Caf 730 Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730 INFORMATIVA N. 18 Prot. 2292 DATA 14.03.2006 Settore: Oggetto: Riferimenti: IMPOSTE SUI REDDITI Modello CUD e quadro C Modello CUD, Modello 730/2006

Dettagli

Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Circolare del 16/03/2007 n. 15 Oggetto: Legge finanziaria per il 2007 - Modifiche all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Testo:

Dettagli

NOVITA PREVIDENZIALI 2011

NOVITA PREVIDENZIALI 2011 Il sistema pensionistico attuale e le novità del 2011 Roberto Perazzoli 1 CALCOLO PENSIONE - DEFINIZIONI SISTEMA RETRIBUTIVO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un anzianità contributiva

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA Allegato parte integrante ALLEGATO A) - Disciplina ICEF INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL AMMISSIONE AGLI ASSEGNI

Dettagli

RIDUZIONE CUNEO FISCALE PER LAVORO DIPENDENTE BONUS 80 EURO

RIDUZIONE CUNEO FISCALE PER LAVORO DIPENDENTE BONUS 80 EURO RIDUZIONE CUNEO FISCALE PER LAVORO DIPENDENTE BONUS 80 EURO Riferimenti normativi; - Art. 1 DL. n. 66/2014; - Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 28.04.204 e n. 9/E del 14.05.2014; - Risoluzione

Dettagli

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI C O M U N E PROVINCIA D I S E N N O R I DI SASSARI ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2012 L assegno è stato istituito dall art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999

Dettagli

Roma, 22 ottobre 2001

Roma, 22 ottobre 2001 RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta

Dettagli

BONUS 80 EURO: ECCO GLI ULTERIORI CHIARIMENTI OPERATIVI.

BONUS 80 EURO: ECCO GLI ULTERIORI CHIARIMENTI OPERATIVI. . Prot. n 1215/22 Circolare N 13/LUGLIO 2014 LUGLIO 2014 A tutti i colleghi (*) BONUS 80 EURO: ECCO GLI ULTERIORI CHIARIMENTI OPERATIVI. Già con la circolare del mese di Aprile Vi avevamo dato le primissime

Dettagli

Deduzioni per familiari a carico

Deduzioni per familiari a carico Deduzioni per familiari a carico Definizione di familiare a carico e condizioni in base alle quali viene riconosciuta la deduzione. Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale: il coniuge

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 SOMMARIO EDITORIA FISCALE SEAC Servizio INFORMATIVA

Dettagli

Assegni al coniuge separato: adempimenti del datore di lavoro Roberto Vinciarelli - Consulente del lavoro

Assegni al coniuge separato: adempimenti del datore di lavoro Roberto Vinciarelli - Consulente del lavoro Assegni al coniuge separato: adempimenti del datore di lavoro Roberto Vinciarelli - Consulente del lavoro Misura Addebito della separazione Inadempimento dell obbligato e potere di assegnazione Soggetti

Dettagli

Familiari ex art. 433 c.c.

Familiari ex art. 433 c.c. Familiari a carico FAMILIARI A CARICO comma 3 art. 12 Tuir CONIUGE FIGLI REDDITO COMPLESSIVO 2.840,51 Ovunque essi siano e senza limiti d età Familiari ex art. 433 c.c. REDDITO COMPLESSIVO 2.840,51 CONVIVENZA

Dettagli

COMUNE DI SCANDIANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI

COMUNE DI SCANDIANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI COMUNE DI SCANDIANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI Il presente regolamento è approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 31.07.2014 Entra in vigore

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI-IUC)

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI-IUC) Comune di Castelnovo ne Monti (Provincia di Reggio Emilia) Allegato 1 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI-IUC) I N D I C E Art. 1 Ambito di applicazione e scopo del

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

IL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE

IL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE IL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE Circolare dell INPS L'INPS, con la circolare n. 40 dello scorso 14 marzo (vedi in allegato il testo integrale), fornisce chiarimenti

Dettagli

OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta regionale sulle attività produttive Deduzioni IRAP Cuneo fiscale Richiesta parere

OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta regionale sulle attività produttive Deduzioni IRAP Cuneo fiscale Richiesta parere RISOLUZIONE N. 235/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 giugno 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta regionale sulle attività produttive Deduzioni IRAP Cuneo fiscale Richiesta parere

Dettagli

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MANOVRA D ESTATE 2008: LA DEDUCIBILITA AI FINI IVA E PER LE IMPOSTE SUI REDDITI Il D.L. n. 112/2008, ha adeguato la normativa nazionale

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

Nota operativa n. 7. e p.c. Direzione Centrale Previdenza Ufficio I Pensioni. Roma, 2 febbraio 20 l l

Nota operativa n. 7. e p.c. Direzione Centrale Previdenza Ufficio I Pensioni. Roma, 2 febbraio 20 l l 00142 Roma - Via Ballarin 42 - tel. 0651017626 fax 0651017625 www.inpdap.qov.it e-mail: dctrattpensuffl@inpdap.it Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'amministrazione Pubblica Direzione

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento. N. 21230 / 2009 protocollo Modifica delle istruzioni per la compilazione dei modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell art.

Dettagli

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE la comunicazione richiede tutti i dati già presenti nelle certificazioni rilasciate ai dipendenti. In particolare i

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

La fiscalità della separazione Firenze 21.03.2016

La fiscalità della separazione Firenze 21.03.2016 La fiscalità della separazione Firenze 21.03.2016 Studio GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati Empoli Via Di Bonistallo 50/b - tel 057172296 fax 057177945 Relatori: Dott. Federico Pianigiani

Dettagli

DGR 2889 DD. 26.9.2003

DGR 2889 DD. 26.9.2003 DGR 2889 DD. 26.9.2003 VISTO il documento di indirizzo programmatico per l anno 2003 predisposto, ai sensi dell art. 6 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla

Dettagli

DETRAIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI CON RIFERIMENTO AI RIGHI E7 ED E8

DETRAIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI CON RIFERIMENTO AI RIGHI E7 ED E8 Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 31 Prot. 3261 DATA 20.04.2007 Settore: Oggetto: Riferimenti: IMPOSTE SUI REDDITI Le regole di detraibilità degli interessi passivi su mutui con riferimento ai righi

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015-31.12.2016 PAG. 2 IN SINTESI:

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N.44 del 12 Marzo 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Recupero edilizio e riqualificazione energetica: per la maxi detrazione pagamenti entro il 30.06.2013 Gentile cliente,

Dettagli

COMUNE DI CREVALCORE Provincia di Bologna SERVIZIO TRIBUTI. T.A.S.I. Tributo comunale sui servizi indivisibili ANNO 2014

COMUNE DI CREVALCORE Provincia di Bologna SERVIZIO TRIBUTI. T.A.S.I. Tributo comunale sui servizi indivisibili ANNO 2014 COMUNE DI CREVALCORE Provincia di Bologna SERVIZIO TRIBUTI T.A.S.I. Tributo comunale sui servizi indivisibili ANNO 2014 Riferimenti Normativi : Legge 27 dicembre 2013 n.147 di Stabilità 2014 successivamente

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età

Dettagli

Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco, Previdenza e Riforme Istituzionali Decreto legge 24 aprile 2014, n 66 - Misure urgenti per la competitività

Dettagli

Deducibilità dei canoni di leasing

Deducibilità dei canoni di leasing Circolare Monografica 11 giugno 2014 n. 1989 DICHIARAZIONI Deducibilità dei canoni di leasing Modifiche normative e gestione in UNICO 2014 di Marianna Annicchiarico, Giuseppe Mercurio La Legge 27 dicembre

Dettagli

Fiscal News N. 83. Bonus mobili con tetto a 10.000. La circolare di aggiornamento professionale 20.03.2014

Fiscal News N. 83. Bonus mobili con tetto a 10.000. La circolare di aggiornamento professionale 20.03.2014 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 83 20.03.2014 Bonus mobili con tetto a 10.000 Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 36% La detrazione fiscale al 50% (in 10 anni) per l'acquisto

Dettagli

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI SETTORE FINANZE E TRIBUTI IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C. )

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI SETTORE FINANZE E TRIBUTI IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C. ) COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI SETTORE FINANZE E TRIBUTI IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C. ) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (art. 1, comma 682,

Dettagli